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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3192/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
LV SI, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3192 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa da
elettivamente domiciliato in Giulianova, via Per Mosciano 22, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giorgia Di Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore attore contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
L'Aquila in Via G. D'Annunzio n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Lazzaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore convenuto
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “L'avv. Di Pasquale per il signor si riporta integralmente ai Parte_1 propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate che
pagina 1 di 9 qui si abbiano per integralmente trascritte e richiamate chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia).”;
per parte convenuta: “L'Avv. Fabrizio Lazzaro, difensore di in vista CP_1 dell'udienza del 02 luglio 2025, si riporta alle conclusioni prese dal precedente difensore e chiede che le causa venga trattenuta a decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 25.9.2018, Pt_1 conveniva in giudizio per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia
[...] CP_1 esecutiva del titolo, dichiarare la mancata legittimazione attiva in capo alla convenuta per aver omesso di fornire la documentazione necessaria a rendere comprensibile la qualità di cessionario al terzo intimato e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per difetto dei presupposti di legge (errata indicazione delle somme dovute, omessa rappresentazione dei fatti, omessa registrazione dei pagamenti effettuati tra il 2001 e il 2002 dal debitore, errata e indeterminatezza della somma intimata, con palesi errori di computo).
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con atto di precetto notificato il 10.9.2018, la intimava il pagamento nei CP_1 confronti di della somma di € 28.872,97 oltre interessi successivi al maturare Parte_1 sul solo importo capitale dal 17.4.2018;
- che la si dichiarava titolare del credito a suo tempo vantato dalla Banca CP_1
nei confronti del debitore intimato in forza di plurimi atti di Controparte_2 cessione meglio descritti in atti;
- che il credito originario era fondato su D.I. nr. 78/98, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno per lire 58.461.237, pari a € 30.192,71, oltre interessi al tasso legale dal 25.5.1998;
- che la Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a. spiegava atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva nr. 120/1996, promossa da conclusasi con Parte_2
pagina 2 di 9 espropriazione immobiliare ed un riparto a favore della intervenuta, pari € 7.054,24 come da piano di distribuzione approvato all'udienza del 12 gennaio 2017;
- che all'atto di precetto non era stata allegata valida procura alle liti;
- che la non aveva provato di essere effettivamente titolare del presunto credito CP_1 già vantato da Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. e da questa ceduto pro soluto né la cessione veniva notificata al debitore ceduto;
- che l'atto di precetto conteneva plurimi errori ed omissioni in relazione al titolo esecutivo, relativi alla concessione di esecutività e alla data di notifica);
- che il creditore non aveva dimostrato che il titolo era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione;
- che l'importo intimato era diverso da quello portato dal decreto ingiuntivo;
- che il credito doveva ritenersi estinto per avvenuto pagamento e comunque per prescrizione.
Si costituiva in giudizio la quale, nel contestare ogni avverso assunto, CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettate le richieste istruttorie, giungeva all'udienza del 2.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità della c.t.u. contabile, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla mancanza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di pagina 3 di 9 allegazione è invece carico delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, Cass.
Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Del pari deve essere ribadito il rigetto della prova orale richiesta da parte attrice, in quanto inammissibile, vertendo i capitoli articolati su circostanze da provarsi in via documentale.
Passando all'esame dei singoli motivi di opposizione, va rigettato il primo motivo, con cui l'opponente lamenta il difetto di valida procura alle liti, in ragione della mancata allegazione della procura speciale da cui risultavano i poteri di rappresentanza processuale in capo al nominato procuratore.
In disparte dalla considerazione per cui nessuna norma impone l'allegazione della procura al precetto ai fini della notificazione o ricollega alla mancanza di allegazione alcuna sanzione di invalidità, l'eccezione risulta superata nel presente giudizio, attesa la produzione di procura speciale in data 4.7.2014, conferita all'avv. Filippo Berardi, e di procura alle liti da quest'ultimo rilasciata al difensore originariamente costituito.
Del pari infondata risulta la doglianza dell'opponente sul difetto di legittimazione ad agire in capo a per non aver dimostrato di essere effettivamente titolare del CP_1 credito e per non aver notificato la cessione all'opponente.
Si osserva che, nonostante la genericità delle formule utilizzate dalla parte opponente, quest'ultima ha sostanzialmente lamentato il difetto di prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 58 t.u.b, evidenziando l'assoluta incertezza nei rapporti oggetto di cessione, in quanto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non costituirebbe prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento.
Orbene, dalla documentazione in atti risulta che il credito per cui è causa deriva da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso, sulla scorta del contratto di c/c
10024, nei confronti di e (questi ultimi Parte_1 CP_3 Controparte_4 ingiunti quali garanti) in favore di Banca dell'Adriatico S.p.A.; quest'ultima si è resa cessionaria pro soluto dei crediti derivanti da finanziamenti e/o mutui in favore di ABN
AMRO Bank n.v. - banca comunitaria, che, a sua volta, ha ceduto i suoi crediti in favore di pagina 4 di 9 Monviso Finance S.r.l. (cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2006-doc. 1 fascicolo opposta).
Con secondo contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, sottoscritto in data 27 giugno 2016, ha a sua volta acquistato da Monviso CP_1
Finance S.r.l. pro soluto e con effetto economico dal 29 febbraio 2016, i crediti che a tale data risultavano nella titolarità della cedente e soddisfacevano altresì le seguenti caratteristiche: 1) originati da Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A./Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo S.p.A./Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A./Friulcassa S.p.A.; 2) appartenenti al portafoglio di crediti trasferito a Monviso Finance S.r.l. il 16/12/2005, così come risultante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del
2 febbraio 2006; 3) di titolarità di Monviso Finance Srl alla data del 16/12/2005; detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 t.u.b., sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 82 del 12 luglio 2016 (doc. 2 fascicolo opposta).
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr.
Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
pagina 5 di 9 d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto premesso, occorre evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum). In tal caso, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o pagina 6 di 9 meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è il caso in cui il debitore ceduto contesti specificamente la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, nonostante tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Ebbene, l'avvenuta cessione ben può desumersi da elementi presuntivi costituiti dall'assenza di contestazioni del debitore sino all'atto di citazione del presente giudizio, dal deposito degli estratti della Gazzetta Ufficiale relativi alle cessioni, dall'intimazione dell'opposta, quale successore a titolo particolare della banca creditrice originaria, dell'atto di precetto, e dal possesso, in capo a del titolo esecutivo;
si osserva, inoltre, CP_1
pagina 7 di 9 che, avuto riguardo all'oggetto delle cessioni indicate nei citati estratti della G.U., il credito portato dal citato titolo è agevolmente riconducibile a quelli ceduti in blocco.
Costituisce, poi, ulteriore elemento da valutare quale indizio idoneo a fornire la prova dell'intervenuta cessione la comunicazione di tale operazione all'opponente mediante raccomandata (doc. n. 6 fascicolo opposta), non tempestivamente contestata.
Nessuna rilevanza assumono le contestazioni dell'opponente sulla erronea indicazione della data di avvio della notifica agli ingiunti (25.7.1998 anziché 22.7.1998) o sulla mancata menzione agli estremi del decreto di definitiva esecutività del provvedimento monitorio per mancata opposizione nel termine di quaranta giorni, qualificabili come meri errori materiali, insuscettibili di incidere sulla validità del precetto.
Quanto all'asserita erronea indicazione dell'importo complessivamente precettato, in ragione della discrasia fra la sorte capitale indicata e il totale derivante dalla sommatoria di quest'ultima con spese, interessi e versamenti già effettuati, sebbene anch'essa sia qualificabile come mero errore materiale, non assume rilevanza, atteso che, da un lato, non comporta l'inefficacia complessiva dell'atto di precetto, bensì la modifica dell'importo della somma oggetto del precetto (cfr. Cass., sent. 2123 del 1998 e Cass., sent. 2938 del
1992) e, dall'altro, riguarda una somma inferiore rispetto a quella indicata a titolo di sorte capitale.
Quanto, infine, al motivo di opposizione relativo all'estinzione del debito, si rileva che non è stata fornita la prova dell'asserito pagamento da parte del debitore attraverso le cambiali prodotte né è accoglibile l'eccezione di prescrizione, stante la pluralità di atti interruttivi della stessa, sub specie di intervento del creditore ceduto nella procedura esecutiva nei confronti del garante dell'opponente e di successiva diffida notificata all'odierno opponente all'esito della conclusione della predetta procedura.
In conclusione, l'opposizione proposta da parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3192/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa LV SI
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
LV SI, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3192 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa da
elettivamente domiciliato in Giulianova, via Per Mosciano 22, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giorgia Di Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore attore contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
L'Aquila in Via G. D'Annunzio n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Lazzaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore convenuto
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “L'avv. Di Pasquale per il signor si riporta integralmente ai Parte_1 propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate che
pagina 1 di 9 qui si abbiano per integralmente trascritte e richiamate chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia).”;
per parte convenuta: “L'Avv. Fabrizio Lazzaro, difensore di in vista CP_1 dell'udienza del 02 luglio 2025, si riporta alle conclusioni prese dal precedente difensore e chiede che le causa venga trattenuta a decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 25.9.2018, Pt_1 conveniva in giudizio per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia
[...] CP_1 esecutiva del titolo, dichiarare la mancata legittimazione attiva in capo alla convenuta per aver omesso di fornire la documentazione necessaria a rendere comprensibile la qualità di cessionario al terzo intimato e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per difetto dei presupposti di legge (errata indicazione delle somme dovute, omessa rappresentazione dei fatti, omessa registrazione dei pagamenti effettuati tra il 2001 e il 2002 dal debitore, errata e indeterminatezza della somma intimata, con palesi errori di computo).
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con atto di precetto notificato il 10.9.2018, la intimava il pagamento nei CP_1 confronti di della somma di € 28.872,97 oltre interessi successivi al maturare Parte_1 sul solo importo capitale dal 17.4.2018;
- che la si dichiarava titolare del credito a suo tempo vantato dalla Banca CP_1
nei confronti del debitore intimato in forza di plurimi atti di Controparte_2 cessione meglio descritti in atti;
- che il credito originario era fondato su D.I. nr. 78/98, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno per lire 58.461.237, pari a € 30.192,71, oltre interessi al tasso legale dal 25.5.1998;
- che la Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a. spiegava atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva nr. 120/1996, promossa da conclusasi con Parte_2
pagina 2 di 9 espropriazione immobiliare ed un riparto a favore della intervenuta, pari € 7.054,24 come da piano di distribuzione approvato all'udienza del 12 gennaio 2017;
- che all'atto di precetto non era stata allegata valida procura alle liti;
- che la non aveva provato di essere effettivamente titolare del presunto credito CP_1 già vantato da Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. e da questa ceduto pro soluto né la cessione veniva notificata al debitore ceduto;
- che l'atto di precetto conteneva plurimi errori ed omissioni in relazione al titolo esecutivo, relativi alla concessione di esecutività e alla data di notifica);
- che il creditore non aveva dimostrato che il titolo era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione;
- che l'importo intimato era diverso da quello portato dal decreto ingiuntivo;
- che il credito doveva ritenersi estinto per avvenuto pagamento e comunque per prescrizione.
Si costituiva in giudizio la quale, nel contestare ogni avverso assunto, CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettate le richieste istruttorie, giungeva all'udienza del 2.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità della c.t.u. contabile, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla mancanza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di pagina 3 di 9 allegazione è invece carico delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, Cass.
Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Del pari deve essere ribadito il rigetto della prova orale richiesta da parte attrice, in quanto inammissibile, vertendo i capitoli articolati su circostanze da provarsi in via documentale.
Passando all'esame dei singoli motivi di opposizione, va rigettato il primo motivo, con cui l'opponente lamenta il difetto di valida procura alle liti, in ragione della mancata allegazione della procura speciale da cui risultavano i poteri di rappresentanza processuale in capo al nominato procuratore.
In disparte dalla considerazione per cui nessuna norma impone l'allegazione della procura al precetto ai fini della notificazione o ricollega alla mancanza di allegazione alcuna sanzione di invalidità, l'eccezione risulta superata nel presente giudizio, attesa la produzione di procura speciale in data 4.7.2014, conferita all'avv. Filippo Berardi, e di procura alle liti da quest'ultimo rilasciata al difensore originariamente costituito.
Del pari infondata risulta la doglianza dell'opponente sul difetto di legittimazione ad agire in capo a per non aver dimostrato di essere effettivamente titolare del CP_1 credito e per non aver notificato la cessione all'opponente.
Si osserva che, nonostante la genericità delle formule utilizzate dalla parte opponente, quest'ultima ha sostanzialmente lamentato il difetto di prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 58 t.u.b, evidenziando l'assoluta incertezza nei rapporti oggetto di cessione, in quanto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non costituirebbe prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento.
Orbene, dalla documentazione in atti risulta che il credito per cui è causa deriva da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso, sulla scorta del contratto di c/c
10024, nei confronti di e (questi ultimi Parte_1 CP_3 Controparte_4 ingiunti quali garanti) in favore di Banca dell'Adriatico S.p.A.; quest'ultima si è resa cessionaria pro soluto dei crediti derivanti da finanziamenti e/o mutui in favore di ABN
AMRO Bank n.v. - banca comunitaria, che, a sua volta, ha ceduto i suoi crediti in favore di pagina 4 di 9 Monviso Finance S.r.l. (cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2006-doc. 1 fascicolo opposta).
Con secondo contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, sottoscritto in data 27 giugno 2016, ha a sua volta acquistato da Monviso CP_1
Finance S.r.l. pro soluto e con effetto economico dal 29 febbraio 2016, i crediti che a tale data risultavano nella titolarità della cedente e soddisfacevano altresì le seguenti caratteristiche: 1) originati da Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A./Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo S.p.A./Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A./Friulcassa S.p.A.; 2) appartenenti al portafoglio di crediti trasferito a Monviso Finance S.r.l. il 16/12/2005, così come risultante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del
2 febbraio 2006; 3) di titolarità di Monviso Finance Srl alla data del 16/12/2005; detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 t.u.b., sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 82 del 12 luglio 2016 (doc. 2 fascicolo opposta).
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr.
Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
pagina 5 di 9 d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto premesso, occorre evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum). In tal caso, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o pagina 6 di 9 meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è il caso in cui il debitore ceduto contesti specificamente la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, nonostante tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Ebbene, l'avvenuta cessione ben può desumersi da elementi presuntivi costituiti dall'assenza di contestazioni del debitore sino all'atto di citazione del presente giudizio, dal deposito degli estratti della Gazzetta Ufficiale relativi alle cessioni, dall'intimazione dell'opposta, quale successore a titolo particolare della banca creditrice originaria, dell'atto di precetto, e dal possesso, in capo a del titolo esecutivo;
si osserva, inoltre, CP_1
pagina 7 di 9 che, avuto riguardo all'oggetto delle cessioni indicate nei citati estratti della G.U., il credito portato dal citato titolo è agevolmente riconducibile a quelli ceduti in blocco.
Costituisce, poi, ulteriore elemento da valutare quale indizio idoneo a fornire la prova dell'intervenuta cessione la comunicazione di tale operazione all'opponente mediante raccomandata (doc. n. 6 fascicolo opposta), non tempestivamente contestata.
Nessuna rilevanza assumono le contestazioni dell'opponente sulla erronea indicazione della data di avvio della notifica agli ingiunti (25.7.1998 anziché 22.7.1998) o sulla mancata menzione agli estremi del decreto di definitiva esecutività del provvedimento monitorio per mancata opposizione nel termine di quaranta giorni, qualificabili come meri errori materiali, insuscettibili di incidere sulla validità del precetto.
Quanto all'asserita erronea indicazione dell'importo complessivamente precettato, in ragione della discrasia fra la sorte capitale indicata e il totale derivante dalla sommatoria di quest'ultima con spese, interessi e versamenti già effettuati, sebbene anch'essa sia qualificabile come mero errore materiale, non assume rilevanza, atteso che, da un lato, non comporta l'inefficacia complessiva dell'atto di precetto, bensì la modifica dell'importo della somma oggetto del precetto (cfr. Cass., sent. 2123 del 1998 e Cass., sent. 2938 del
1992) e, dall'altro, riguarda una somma inferiore rispetto a quella indicata a titolo di sorte capitale.
Quanto, infine, al motivo di opposizione relativo all'estinzione del debito, si rileva che non è stata fornita la prova dell'asserito pagamento da parte del debitore attraverso le cambiali prodotte né è accoglibile l'eccezione di prescrizione, stante la pluralità di atti interruttivi della stessa, sub specie di intervento del creditore ceduto nella procedura esecutiva nei confronti del garante dell'opponente e di successiva diffida notificata all'odierno opponente all'esito della conclusione della predetta procedura.
In conclusione, l'opposizione proposta da parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3192/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa LV SI
(atto sottoscritto digitalmente)
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