Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1522
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di prova della titolarità del credito

    La corte ha ritenuto provata la titolarità del credito attraverso la documentazione prodotta, inclusi i contratti di cessione e gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e ha considerato sufficiente la comunicazione tramite raccomandata, non tempestivamente contestata.

  • Rigettato
    Errata indicazione delle somme dovute

    Gli errori nell'indicazione delle somme dovute, la mancata menzione degli estremi del decreto di esecutività e l'errata sommatoria sono stati qualificati come meri errori materiali, insuscettibili di incidere sulla validità del precetto, in quanto non comportano l'inefficacia complessiva dell'atto e riguardano somme inferiori rispetto alla sorte capitale.

  • Rigettato
    Difetto di valida procura alle liti

    La contestazione è stata ritenuta infondata in quanto nessuna norma impone l'allegazione della procura al precetto ai fini della notificazione o ricollega alla sua mancanza una sanzione di invalidità. Inoltre, la procura speciale è stata prodotta nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Asserito pagamento del debito

    Non è stata fornita prova dell'asserito pagamento.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è stata respinta a causa della pluralità di atti interruttivi, quali l'intervento del creditore ceduto nella procedura esecutiva nei confronti del garante e la successiva diffida notificata all'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1522
    Giurisdizione : Trib. Teramo
    Numero : 1522
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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