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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 237 /2025
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 273 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, c. f. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , con sede in , via Garibaldi, rappresentato e difeso, Parte_2 Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Martelli, presso il cui studio sito in ME, via Ghibellina
n.91 è elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE -
CONTRO
, c. f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in ME, corso Cavour, n. 86, rappresentata e difesa dal funzionario delegato Sig. Giuseppe Vento;
- RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza di ingiunzione.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ricorso avverso ordinanza di ingiunzione il Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 14/25, notificata in data 23.01.2025, dell'importo di € 6.600,00 a titolo di sanzioni amministrative e pecuniarie e di €
15.50 a titolo di spese della procedura sanzionatoria, emessa dalla Controparte_2 per l'asserita violazione dell'art. 124 comma 11 d. lgs 152.2006 sanzionata dall'art. 133 comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Esponeva che in data 7.04.2022 era stato elevato, nei confronti del Comune ricorrente, dall'ufficio circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello il verbale n. 3/22 con il quale veniva contestata l'irregolarità dello scarico proveniente dall'impianto di depurazione per la mancanza di autorizzazione.
Deduceva di aver inutilmente presentato istanza di annullamento in autotutela.
Sosteneva la nullità dell'atto impugnato poiché emesso in carenza di potere dalla
[...] che risulta essere incompetente. CP_2
Spiegava, infatti, che l'art. 135 d. lgs 152/2006 ha circoscritto, rispetto alla disciplina precedente, il novero degli enti territoriali competenti all'accertamento e all'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento.
Riteneva che l'abrogazione della precedente disciplina contenuta negli artt. 55 e 56 del d. lgs
152/1999 aveva comportato anche il venir meno dell'art. 28 l. r. 10/1999 con il quale la Regione
Sicilia delegava alla provincia l'irrogazione delle sanzioni in materia ambientale.
Deduceva la nullità dell'ordinanza di ingiunzione poiché emessa in pendenza di un giudizio successivamente conclusosi con l'annullamento di un'ordinanza del tutto analoga a quella oggetto di impugnazione. Contestava la sussistenza della violazione poiché al momento dell'accertamento, avvenuto in data 07.04.2022, il Comune ricorrente era ancora in attesa del rinnovo dell'autorizzazione inoltrato con istanza del 04.09.2020.
Sosteneva che ai sensi dell'art. 124 d. lgs 152.2006, qualora sia stata inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, è possibile mantenere in funzione lo scarico fino all'esito della stessa.
Rappresentava che, vista l'istanza di rinnovo, l'Ente ricorrente aveva agito in totale buona fede per cui andava considerato esente da ogni tipo di responsabilità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la contestando interamente quanto ex Controparte_2 adverso chiesto, dedotto ed eccepito.
Sosteneva la sussistenza in capo alla resistente, in virtù di una valida delega della regione, della potestà sanzionatoria come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità.
Deduceva l'infondatezza delle altre doglianze di parte ricorrente.
Spiegava che l'istanza di rinnovo era stata presentata del Comune ricorrente in data 23.11.2015 ben oltre il termine previsto dall'art. 124 del TUA.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa, istruita documentalmente, lette le conclusioni delle parti veniva decisa con la presente sentenza.
2. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità dell'atto per essere stato emanato in carenza di potere da Ente incompetente.
Allo scopo di valutare la doglianza sottoposta a disamina non suscettibile di accoglimento è necessario richiamare l'indirizzo, ormai consolidato, adottato al riguardo dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale: “In tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati -
l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale - il successivo art.
170 - che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata - nonché l'intero impianto del d.lgs. n.
152 - che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia - impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali, preesistenti al cit. d.lgs. n. 152, che abbiano delegato alle Province ordinarie il potere sanzionatorio: ne consegue che non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione. (……)” (cfr. Cass.
Civ. ord. n. 1739/2020 e Cass. Civ. ord. n. 3269/2020).
Di conseguenza, conformemente al principio appena richiamato, la legge della Regione Sicilia
n. 27/1986 (inerente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili), dettata in attuazione ed integrazione della legge statale n. 319 del 10 Maggio
1976, che è stata abrogata dall'art. 62 del D. lgs. n. 152/1999, deve ritenersi tuttora vigente.
Nello specifico, per quanto di interesse in questa sede, deve ritenersi dunque ancora vigente l'art. 40 della suddetta legge che individua le autorità competenti al rilascio e al controllo delle autorizzazioni allo scarico.
Il che si spiega tenendo conto che, è pacifico che l'abrogazione della legge statale non coinvolge automaticamente la disciplina integrativa, o attuativa emanata nel vigore della predetta legge della Regione Sicilia n. 27/1986.
Del pari vigente deve, inoltre, ritenersi la legge della Regione Sicilia n. 10 del 27 Aprile 1999.
Essa al rispettivo art. 28 individua, per le violazioni in campo ambientale, il soggetto destinatario del rapporto cui spetta la conduzione del procedimento nella provincia regionale territorialmente competente.
Infatti, il comma 8 della suddetta norma dispone: “In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge,
l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza”.
Prendendo le mosse dalle considerazioni e dalle constatazioni che precedono, non trovando accoglimento la doglianza di parte opponente, deve affermarsi che l'ordinanza ingiunzione impugnata nel presente procedimento è stata legittimamente emessa dalla Controparte_2
competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo in materia di
[...] tutela di inquinamento delle acque.
Sulla questione appena esaminata va fatta un'ultima considerazione.
Questo giudicante è conscio del diverso orientamento sul punto espresso da questo Tribunale nella sentenza prodotta in atti dalla parte ricorrente, tuttavia, ritiene più convincente la tesi sopra prospettata in conformità all'orientamento, oltreché della citata giurisprudenza di legittimità, anche della Corte d'Appello di ME e di RM (cfr Corte d'Appello ME sent. n.
599/2023; Corte d'Appello RM sent. n. 1279.2022 e n. 526/2023).
2.1. Con il secondo motivo di opposizione parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato poiché emesso in pendenza di un giudizio avente ad oggetto un'intimazione analoga poi conclusosi con l'annullamento della stessa.
Il motivo appare del tutto privo di fondamento poiché la pendenza di un giudizio avente ad oggetto un analogo provvedimento non comporta alcun obbligo per la P. A. di attendere l'esito dello stesso per l'emanazione del nuovo atto.
2.2. Il Comune ricorrente invoca, inoltre, l'applicabilità a proprio favore dell'art. 124, comma 8, del d. lgs 125.2006 che prevede la possibilità di mantenere provvisoriamente lo scarico, fino all'emanazione di un nuovo provvedimento, nel caso in cui sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione nel termine di un anno prima della scadenza.
La doglianza non appare meritevole di accoglimento.
Dall'esame del compendio probatorio agli atti risulta che l'ultima autorizzazione valida risale alla comunicazione del D.A. n. 1911/1991.
Il ha poi presentato, in data 23.11.2015, una richiesta di Parte_1 autorizzazione dichiarata inammissibile dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità per incapacità depurativa dell'impianto (cfr all. 7 parte opposta).
Successivamente, in data 4.09.2020, l'Ente ha presentato non una istanza di rinnovo (così come dallo stesso sostenuto) bensì una nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue nella quale era prevista addirittura una variazione del punto di scarico, precedentemente costituito dal torrente Favara, attraverso il convogliamento delle stesse nella condotta sottomarina del Comune di Torrenova.
È palese dunque che, pur essendo già di per sé chiara la natura di tale ultima domanda vista l'assenza a monte di una valida autorizzazione, in nessun modo è possibile assimilare l'istanza del 4.09.2020 ad una istanza di rinnovo che renda plausibile l'applicazione della norma invocata dall'opponente.
In sostanza il ricorrente, alla data dell'accertamento (7.04.2022) era privo dell'autorizzazione richiesta ai sensi sia del comma 1 sia del comma 8 dell'art. 124, d. lgs n. 152/2006.
2.3. Infine, non migliore sorte può essere riservata alla doglianza relativa all'esclusione della responsabilità del opponente stante il suo agire in buona fede. Pt_1
Come afferma la stessa parte ricorrente, infatti, l'ultima autorizzazione valida in suo possesso risale alla comunicazione del D. A. n. 1911/1991 (cfr doc.4 parte ricorrente) mentre l'istanza di rinnovo (rectius: nuova autorizzazione) è stata presentata solo in data 4.09.2020 ovvero quasi 30 anni dopo e quindi, in ogni caso, ben oltre il termine previsto dalla legge.
Tale circostanza esclude, a parere dello scrivente, qualunque possibilità di ritenere sussistente la buona fede: dato il così ampio lasso di tempo trascorso non appare plausibile che il Pt_1 ricorrente potesse ragionevolmente ritenere di essere in regola con la normativa vigente.
Ma vi è di più, il convincimento di questo Tribunale in merito all'assenza di buona fede è rafforzato dalla circostanza che dall'esame del processo verbale di accertamento e contestazione di infrazione amministrativa emerge che “all'atto del controllo si è accertato che i reflui dopo il loro trattamento defluiscono, mediante una condotta che fuoriesce all'esterno dell'impianto, nel vallone che sovrasta il corpo idrico ricettore da individuarsi nel Torrente Favara”.
Ciò comporta che, in attesa dell'eventuale approvazione del procedimento autorizzatorio, il opponente ha continuato ad effettuare lo scarico in un punto diverso rispetto a quello Pt_1 indicato nell'istanza.
Non si comprende dunque come tale stato di cose abbia potuto ragionevolmente ingenerare nel ricorrente la convinzione di essere in regola con la normativa vigente.
In definitiva, per le motivazioni sopra esposte il ricorso va rigettato e l'ordinanza di ingiunzione impugnata va confermata.
3. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come
è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 237/2015, vertente tra
[...]
e disattesa e Parte_3 Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Patti, 1.7.2025. Il Giudice
Pietro Paolo Arena