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Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/12/2024, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976/2019 promossa da:
), con l'avv. Rosa Di Pietro Parte_1 C.F._1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ZZ , C.so Libertà n.70
ATTRICE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante
[...] C.F._2 pro tempore, con l'avv. Paola Fatima Cortesi
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a atto di precetto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa espresso rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso in opposizione all'atto di precetto”, si Controparte_2
opponeva all'atto di precetto per rilascio immobile notificato dall'
[...]
, relativamente Controparte_1 Controparte_1 all'alloggio popolare contraddistinto dal numero di utenza 9435, sito in
ZZ, Via Pietro Nenni, 2, per occupazione abusiva dello stesso. Deduceva in particolare l'opponente a sostegno della propria tesi difensiva:
- che il precetto veniva notificato pur se in pendenza di un giudizio di opposizione al decreto di rilascio (R.G. n. 1799/2019), nel quale aveva comunque dedotto di aver presentato apposita istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva dell'alloggio popolare in questione;
- che la Commissione Assegnazione Alloggi Popolari aveva espresso parere favorevole con invito all' Controparte_1
e al Comune di ZZ di verificare il
[...] possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 36 della Legge Regione Abruzzo
n. 96/1996;
- che l Controparte_1
le aveva trasmesso i bollettini postali al fine di provvedere al
[...] pagamento dei canoni di locazione mensili, tutti regolarmente pagati;
- che all'esito di detti pagamenti, l' Controparte_1
trasmetteva, sempre al fine di
[...] provvedere al pagamento dei canoni di locazione mensili, ulteriori bollettini di importo maggiorato rispetto ai precedenti;
- che, comunque, il proprio stato di salute è tale da consentirgli il riconoscimento del diritto di assegnazione definitivo dell'alloggio popolare detto.
Concludeva, quindi, con la richiesta di revoca dell'atto di precetto, con sospensione immediata dell'esecuzione.
2) Si costituiva regolarmente in giudizio l'
[...]
deducendo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della stessa chiedendone l'integrale rigetto.
Deduceva preliminarmente l Controparte_1
, l'inammissibilità dell'opposizione in
[...] ragione del fatto che le stesse ragioni di diritto erano state già dedotte e
Tribunale di ZZ – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
vagliate dall'intestato Tribunale, con sentenza n. 225/2016 passata in giudicato, resa nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1799/2019, vertente tra le medesime parti. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone l'integrale rigetto.
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e quindi trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, si osserva che l'opposizione risulta essere inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
5) In diritto, occorre in primo luogo osservare che se il titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto ha natura giudiziale, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso - posto che tali doglianze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione id est nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Risulta principio consolidato in giurisprudenza che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione
(cfr. Cass. Civ. n. 22402/2008).
Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può delibare i motivi del merito del titolo giudiziale.
6) Nel caso in esame, si rileva che le doglianze proposte nel presente giudizio dalla opponente, oltre a riguardare esclusivamente la formazione del titolo esecutivo (d.i.), risultano essere altresì precluse da giudicato.
Trattasi, infatti, come ampiamente evidenziato da parte opposta, di questioni sollevate dinanzi l'intestato Tribunale, decise con la sentenza n. n. 225/2016
Tribunale di ZZ – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
(per altro passata in giudicato), resa nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1799/2019.
Pertanto, deve rilevarsi che alcun motivo deducibile con l'opposizione a precetto è stato in realtà prospettato dalla . Parte_1
L'opposizione pertanto risulta inammissibile e quindi deve essere rigettata.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri ex D.M. 55/2014 ss.mm.ii., scaglione indeterminabile-complessità bassa, per le sole fasi introduttiva e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria e la sostanziale ripetitività delle difese spiegate dall'opposta con quelle del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che Controparte_1 si liquidano in € 2.055,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in ZZ il 19/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di ZZ – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976/2019 promossa da:
), con l'avv. Rosa Di Pietro Parte_1 C.F._1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ZZ , C.so Libertà n.70
ATTRICE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante
[...] C.F._2 pro tempore, con l'avv. Paola Fatima Cortesi
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a atto di precetto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa espresso rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso in opposizione all'atto di precetto”, si Controparte_2
opponeva all'atto di precetto per rilascio immobile notificato dall'
[...]
, relativamente Controparte_1 Controparte_1 all'alloggio popolare contraddistinto dal numero di utenza 9435, sito in
ZZ, Via Pietro Nenni, 2, per occupazione abusiva dello stesso. Deduceva in particolare l'opponente a sostegno della propria tesi difensiva:
- che il precetto veniva notificato pur se in pendenza di un giudizio di opposizione al decreto di rilascio (R.G. n. 1799/2019), nel quale aveva comunque dedotto di aver presentato apposita istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva dell'alloggio popolare in questione;
- che la Commissione Assegnazione Alloggi Popolari aveva espresso parere favorevole con invito all' Controparte_1
e al Comune di ZZ di verificare il
[...] possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 36 della Legge Regione Abruzzo
n. 96/1996;
- che l Controparte_1
le aveva trasmesso i bollettini postali al fine di provvedere al
[...] pagamento dei canoni di locazione mensili, tutti regolarmente pagati;
- che all'esito di detti pagamenti, l' Controparte_1
trasmetteva, sempre al fine di
[...] provvedere al pagamento dei canoni di locazione mensili, ulteriori bollettini di importo maggiorato rispetto ai precedenti;
- che, comunque, il proprio stato di salute è tale da consentirgli il riconoscimento del diritto di assegnazione definitivo dell'alloggio popolare detto.
Concludeva, quindi, con la richiesta di revoca dell'atto di precetto, con sospensione immediata dell'esecuzione.
2) Si costituiva regolarmente in giudizio l'
[...]
deducendo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della stessa chiedendone l'integrale rigetto.
Deduceva preliminarmente l Controparte_1
, l'inammissibilità dell'opposizione in
[...] ragione del fatto che le stesse ragioni di diritto erano state già dedotte e
Tribunale di ZZ – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
vagliate dall'intestato Tribunale, con sentenza n. 225/2016 passata in giudicato, resa nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1799/2019, vertente tra le medesime parti. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone l'integrale rigetto.
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e quindi trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, si osserva che l'opposizione risulta essere inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
5) In diritto, occorre in primo luogo osservare che se il titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto ha natura giudiziale, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso - posto che tali doglianze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione id est nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Risulta principio consolidato in giurisprudenza che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione
(cfr. Cass. Civ. n. 22402/2008).
Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può delibare i motivi del merito del titolo giudiziale.
6) Nel caso in esame, si rileva che le doglianze proposte nel presente giudizio dalla opponente, oltre a riguardare esclusivamente la formazione del titolo esecutivo (d.i.), risultano essere altresì precluse da giudicato.
Trattasi, infatti, come ampiamente evidenziato da parte opposta, di questioni sollevate dinanzi l'intestato Tribunale, decise con la sentenza n. n. 225/2016
Tribunale di ZZ – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
(per altro passata in giudicato), resa nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1799/2019.
Pertanto, deve rilevarsi che alcun motivo deducibile con l'opposizione a precetto è stato in realtà prospettato dalla . Parte_1
L'opposizione pertanto risulta inammissibile e quindi deve essere rigettata.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri ex D.M. 55/2014 ss.mm.ii., scaglione indeterminabile-complessità bassa, per le sole fasi introduttiva e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria e la sostanziale ripetitività delle difese spiegate dall'opposta con quelle del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che Controparte_1 si liquidano in € 2.055,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in ZZ il 19/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di ZZ – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4