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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
19 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6879/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Longo, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Grazia Lucia Salemi, giusta procura Controparte_1
allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di aver lavorato in nero alle dipendenze del sig. agente assicurativo, CP_1
da novembre 2011 ad aprile 2021 (epoca in cui è stato licenziato), con le mansioni di impiegato di concetto svolte, dal 2011 al 2014 circa, presso la sede di via Torquato Tasso, n. 1, Paternò, dal 2015 al 2019, nella sede di via Vittorio Emanuele, n. 389, Paternò, e, dal 2019 al 2021, nella sede di Via Santa Lucia, n. 24, Paternò; di avere svolto la propria attività “sotto il vincolo della subordinazione”, ricevendo “ordini sull'attività da svolgere” dal sig. di avere espletato CP_1
mansioni riferibili al livello 4.1 del C.C.N.L. per la disciplina dei rapporti fra le imprese di
1 assicurazione e il personale dipendente non dirigente–ANIA, quali il ricevimento dei clienti, la stipulazione delle polizze, la redazione di preventivi, il ricevimento della posta e l'effettuazione di commissioni fuori dell'ufficio; che gli era stata altresì affidata la gestione di un pacchetto clienti, che lo stesso curava di procacciare dietro il riconoscimento di un ulteriore compenso da parte del sig. senza fra l'altro avere autonomia decisionale sulla scontistica da applicare, CP_1
in merito alla quale doveva chiedere l'autorizzazione di volta in volta al datore di lavoro;
di avere osservato un orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00; che, in caso di assenza, anche momentanee o in caso di malattia, egli era tenuto a fornire giustificazione;
di avere ricevuto una retribuzione mensile di 1.200,00 euro;
che non gli è stata mai corrisposta la tredicesima mensilità; che non ha mai goduto delle ferie, né tantomeno ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
che nulla gli è stato corrisposto a titolo di T.F.R., né gli sono stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali.
Ciò premesso ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: riconoscere e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, dal mese di novembre 2011 al mese di aprile 2021, con mansioni corrispondenti al 4 livello retributivo del C.C.N.L. di riferimento;
per l'effetto, condannare il resistente, a corrispondergli la somma di euro 58.117,20 a titolo di differenze retributive, di euro 16.243,09 a titolo di T.F.R., di euro 441,23 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, di euro 16.243,09 a titolo di 13° mensilità e di euro 16.243,09 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, il tutto oltre i relativi accessori.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità, contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e sostenendo che, al contrario, il sig. svolgeva la professione di Pt_1
collaboratore di intermediario assicurativo, iscritto al RUI (Registro Unico Intermediari) a decorrere dal 14.03.2016, e che, in tale veste, lo stesso ha collaborato con diversi broker o agenti assicurativi (quali con sede in Marsala via Mario Nuccio Controparte_2
132, oggi con sede in Milano via Montenapoleone n. 8, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 svolgendo “in piena autonomia” la propria attività commerciale, attraverso “la promozione di prodotti assicurativi e riassicurativi o la prestazione di assistenza e consulenza finalizzata a
2 tale attività”; il resistente ha aggiunto di essersi “limitato a rendere disponibili saltuariamente
i propri locali al sig. solo quando lo stesso ha acquisito la veste di collaboratore di Pt_1
intermediario assicurativo come sopra indicato, consentendo allo stesso di svolgere la propria attività commerciale, il quale in proprio ed autonomamente acquistava polizze on line che rivendeva ai propri clienti finali utilizzando la sua e-mail ed i suoi conti personali, con propria contabilità fiscale.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 19.03.2025, tratta in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sua asserita genericità, atteso che l'atto introduttivo appare, sia pure con le limitazioni di cui infra, sufficientemente dettagliato quanto ad individuazione del petitum e della causa petendi.
3. Passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dal ricorrente e negata dal resistente.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato l'insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.; Cass.
Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav., 25.5.2004,
n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203; Cass. Sez.
Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco
3 svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass.
Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo
e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
4 E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del presunto datore di lavoro, il ricorrente essendosi limitato ad affermare di aver “preso ordini sull'attività da svolgere dal proprio datore di lavoro, sig. , il quale gli Controparte_1 ordinava di svolgere i compiti relativi all'attività di impiegato” e di avere operato “in perfetta dipendenza funzionale, organizzativa e disciplinare rispetto al titolare” (cfr. pag. 2 e 4 del ricorso), senza meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo.
A fronte di tali asserzioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo si osserva che, fermo restando che, in sede di interrogatorio formale, il resistente non ha reso dichiarazioni a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, nessuno dei testimoni escussi ha fornito elementi utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Ed infatti il teste dopo aver premesso di essere amico di famiglia e amico Testimone_1 personale del sig. ha dichiarato di avere frequentato i locali dell'agenzia assicurativa Pt_1
del sig. in qualità di cliente, dopo che il ricorrente aveva iniziato la sua collaborazione, CP_1 di avere visto “qualche volta” che il convenuto “dava delle direttive al ricorrente”, dicendogli, CP_ ad esempio, che dovevano stipulare una polizza con “ ”, e di avere presunto che il sig.
5 avesse degli orari di lavoro “da rispettare, corrispondenti ai canonici orari d'ufficio”, Pt_1 perché, ogniqualvolta egli proponeva di uscire insieme, il ricorrente gli rispondeva “che non poteva perché doveva andare a lavorare”, sebbene abbia precisato di non avere “mai visto personalmente il datore di lavoro impartire delle prescrizioni al ricorrente sull'orario di lavoro”.
Da parte sua, il teste anch'egli amico di vecchia data del ricorrente, ha Testimone_2
riferito di essere divenuto cliente del sig. dopo che il sig. aveva iniziato a CP_1 Pt_1 collaborare con lo stesso, di avere appreso dall'attore che prestava la sua attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00, di essersi recato “a volte”
a trovare l'amico in agenzia;
il teste ha poi aggiunto che “è capitato di vedere personalmente che il impartisse delle direttive al ricorrente come ad esempio” quando, una volta, il sig. CP_1 gli aveva chiesto di “fare una fotocopia”. Pt_1
In merito alle suddette dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente si osserva, in primo luogo, che i testimoni erano estranei al contesto lavorativo e, quindi, solo marginalmente hanno avuto cognizione diretta e personale dei fatti di causa, nelle sole, brevi e saltuarie, occasioni in cui gli stessi hanno frequentato i locali dell'agenzia del sig. essi, pertanto, hanno CP_1
prevalentemente riferito circostanze apprese de relato actoris, per quanto riguarda, ad esempio,
l'orario di lavoro osservato dall'attore.
In secondo luogo, le summenzionate dichiarazioni presentano profili di estrema genericità, non essendo stato, ad esempio, specificato quali fossero le specifiche mansioni in concreto svolte dal ricorrente (gli stessi essendosi limitati ad affermare che lo stesso si occupava “dei preventivi”, “delle pratiche assicurative” e “delle altre attività necessarie”), quali fossero (se non nei vaghi termini sopra menzionati) il contenuto e le modalità esplicative degli ordini e delle direttive impartite dall'asserito datore di lavoro, in che modo fosse stato concordato l'orario di lavoro, se e come era organizzata l'attività lavorativa nel corso della settimana, se, in caso di assenza, l'interessato fosse tenuto a fornire giustificazione e, infine, se, a cadenza periodica, veniva corrisposta una retribuzione fissa e predeterminata.
Dall'esame delle superiori dichiarazioni, pertanto, si ritiene non raggiunta la prova della sussistenza tra l'odierno ricorrente ed il sig. di un rapporto di lavoro avente i tratti CP_1
caratteristici della subordinazione (potere di direzione, controllo, disciplinare), non avendo i testi escussi fatto riferimento (se non nei citati e assai generici termini) ad alcun elemento sintomatico della subordinazione, ovvero all'esercizio da parte del resistente nei confronti del
6 sig. di un potere gerarchico estrinsecantesi in ordini specifici o in una puntuale Pt_1 organizzazione da parte dello stesso dell'attività del ricorrente.
Non appare superfluo, infine, precisare che “in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte
(nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto”
(cfr. C. Cass. 2728/2010, cit.).
Nella specie, in realtà, dai documenti prodotti dal resistente, su sollecitazione del giudice, con nota di deposito del 20.10.2023 e che vengono ammessi in ossequio al principio secondo cui, nel rito del lavoro, il “rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa.” (Cass. Sez. lav. 9 ottobre
2019, n. 25346; Cass. Sez. lav. 7 luglio 2020, n. 14081/ord.) e dagli altri documenti versati in atti è positivamente ricavabile che, effettivamente, tra le parti intercorresse un rapporto di lavoro autonomo, una collaborazione che vedeva il ricorrente in qualità di collaboratore di intermediario assicurativo che svolgeva la sua attività di procacciamento di clienti e di stipulazione di contratti di assicurazione in autonomia operativa e decisionale e per proprio conto.
Depongono in tale direzione le seguenti circostanze di evidenza documentale:
a decorrere dal 14.03.2016, il sig. risulta iscritto nel R.U.I. tenuto dall'I.V.A.S.S Pt_1
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in qualità di “collaboratore di intermediario” e, in tale veste, ha collaborato con diversi broker o agenti assicurativi (quali Controparte_2
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
[..
[...] e Progress Insurance Broker s.r.l.s.) (v. doc. n. 1 all.to alla nota del ricorrente
[...]
del 18.05.2023 e doc. nn. 2 e 3 all.ti alla memoria di costituzione del resistente); dal gennaio 2016, il sig. ha intrapreso un rapporto di collaborazione con Pt_1 CP_3
con propria denominazione e propria partita I.V.A. (v. doc. n. 1 all.to alla nota del
[...]
resistente del 20.10.2023); dal maggio 2019 al febbraio 2021, il ricorrente ha sistematicamente eseguito pagamenti, tramite ricariche Postepay, sul conto corrente di fratello del resistente, quasi sempre Persona_1 specificando che il pagamento era stato eseguito “per polizza” (v. doc. n. 3 all.to alla nota del resistente del 20.10.2023); in data 28.07.2021, 11.08.2021, 18.08.2021 e 01.09.2021 il sig. ha eseguito quattro Pt_1 bonifici bancari sul conto corrente del resistente, indicando come causale “pagamento polizza”
o “pagamento polizze” (v. doc. n. 7 all.to alla nota del resistente del 20.10.2023);
a decorrere dal 10.09.2021, l'IV.A.S.S. ha comunicato che aveva provveduto “a cessare il rapporto di collaborazione” del con il (v. doc. n. 6 all.to alla nota del resistente Pt_1 CP_1
del 20.10.2023); in data 26.08.2021, evidentemente in vista e a causa della cessazione del rapporto di collaborazione, il sig. ha chiesto al resistente di comunicargli i dati (nominativi, Pt_1 scadenze e importi) delle polizze dei propri clienti (“… miei clienti …”) (v. screenshot di messaggio whatsapp all.to al n. 5 nota del resistente del 20.10.2023).
Pertanto, stante la mancata dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione (a fronte di una pluralità di elementi che, al contrario, denotano la ricorrenza di un rapporto di diversa natura improntato alla tipologia del lavoro autonomo), il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna pretesa retributiva o contributiva (che, evidentemente, presuppone la natura subordinata del rapporto) è azionabile nella specie.
4. Nonostante la piena soccombenza del ricorrente, si ritiene che le spese di lite possano essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta e delle difficoltà probatorie a carico di parte ricorrente, che costituiscono elemento valutabile ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6879/2022 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
8 Catania, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
19 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6879/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Longo, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Grazia Lucia Salemi, giusta procura Controparte_1
allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di aver lavorato in nero alle dipendenze del sig. agente assicurativo, CP_1
da novembre 2011 ad aprile 2021 (epoca in cui è stato licenziato), con le mansioni di impiegato di concetto svolte, dal 2011 al 2014 circa, presso la sede di via Torquato Tasso, n. 1, Paternò, dal 2015 al 2019, nella sede di via Vittorio Emanuele, n. 389, Paternò, e, dal 2019 al 2021, nella sede di Via Santa Lucia, n. 24, Paternò; di avere svolto la propria attività “sotto il vincolo della subordinazione”, ricevendo “ordini sull'attività da svolgere” dal sig. di avere espletato CP_1
mansioni riferibili al livello 4.1 del C.C.N.L. per la disciplina dei rapporti fra le imprese di
1 assicurazione e il personale dipendente non dirigente–ANIA, quali il ricevimento dei clienti, la stipulazione delle polizze, la redazione di preventivi, il ricevimento della posta e l'effettuazione di commissioni fuori dell'ufficio; che gli era stata altresì affidata la gestione di un pacchetto clienti, che lo stesso curava di procacciare dietro il riconoscimento di un ulteriore compenso da parte del sig. senza fra l'altro avere autonomia decisionale sulla scontistica da applicare, CP_1
in merito alla quale doveva chiedere l'autorizzazione di volta in volta al datore di lavoro;
di avere osservato un orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00; che, in caso di assenza, anche momentanee o in caso di malattia, egli era tenuto a fornire giustificazione;
di avere ricevuto una retribuzione mensile di 1.200,00 euro;
che non gli è stata mai corrisposta la tredicesima mensilità; che non ha mai goduto delle ferie, né tantomeno ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
che nulla gli è stato corrisposto a titolo di T.F.R., né gli sono stati versati i contributi previdenziali ed assistenziali.
Ciò premesso ed invocato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. e l'inosservanza dei minimi contrattuali, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: riconoscere e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, dal mese di novembre 2011 al mese di aprile 2021, con mansioni corrispondenti al 4 livello retributivo del C.C.N.L. di riferimento;
per l'effetto, condannare il resistente, a corrispondergli la somma di euro 58.117,20 a titolo di differenze retributive, di euro 16.243,09 a titolo di T.F.R., di euro 441,23 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, di euro 16.243,09 a titolo di 13° mensilità e di euro 16.243,09 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, il tutto oltre i relativi accessori.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità, contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e sostenendo che, al contrario, il sig. svolgeva la professione di Pt_1
collaboratore di intermediario assicurativo, iscritto al RUI (Registro Unico Intermediari) a decorrere dal 14.03.2016, e che, in tale veste, lo stesso ha collaborato con diversi broker o agenti assicurativi (quali con sede in Marsala via Mario Nuccio Controparte_2
132, oggi con sede in Milano via Montenapoleone n. 8, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 svolgendo “in piena autonomia” la propria attività commerciale, attraverso “la promozione di prodotti assicurativi e riassicurativi o la prestazione di assistenza e consulenza finalizzata a
2 tale attività”; il resistente ha aggiunto di essersi “limitato a rendere disponibili saltuariamente
i propri locali al sig. solo quando lo stesso ha acquisito la veste di collaboratore di Pt_1
intermediario assicurativo come sopra indicato, consentendo allo stesso di svolgere la propria attività commerciale, il quale in proprio ed autonomamente acquistava polizze on line che rivendeva ai propri clienti finali utilizzando la sua e-mail ed i suoi conti personali, con propria contabilità fiscale.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 19.03.2025, tratta in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sua asserita genericità, atteso che l'atto introduttivo appare, sia pure con le limitazioni di cui infra, sufficientemente dettagliato quanto ad individuazione del petitum e della causa petendi.
3. Passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dal ricorrente e negata dal resistente.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato l'insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.; Cass.
Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav., 25.5.2004,
n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203; Cass. Sez.
Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco
3 svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass.
Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo
e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
4 E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del presunto datore di lavoro, il ricorrente essendosi limitato ad affermare di aver “preso ordini sull'attività da svolgere dal proprio datore di lavoro, sig. , il quale gli Controparte_1 ordinava di svolgere i compiti relativi all'attività di impiegato” e di avere operato “in perfetta dipendenza funzionale, organizzativa e disciplinare rispetto al titolare” (cfr. pag. 2 e 4 del ricorso), senza meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo.
A fronte di tali asserzioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo si osserva che, fermo restando che, in sede di interrogatorio formale, il resistente non ha reso dichiarazioni a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, nessuno dei testimoni escussi ha fornito elementi utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Ed infatti il teste dopo aver premesso di essere amico di famiglia e amico Testimone_1 personale del sig. ha dichiarato di avere frequentato i locali dell'agenzia assicurativa Pt_1
del sig. in qualità di cliente, dopo che il ricorrente aveva iniziato la sua collaborazione, CP_1 di avere visto “qualche volta” che il convenuto “dava delle direttive al ricorrente”, dicendogli, CP_ ad esempio, che dovevano stipulare una polizza con “ ”, e di avere presunto che il sig.
5 avesse degli orari di lavoro “da rispettare, corrispondenti ai canonici orari d'ufficio”, Pt_1 perché, ogniqualvolta egli proponeva di uscire insieme, il ricorrente gli rispondeva “che non poteva perché doveva andare a lavorare”, sebbene abbia precisato di non avere “mai visto personalmente il datore di lavoro impartire delle prescrizioni al ricorrente sull'orario di lavoro”.
Da parte sua, il teste anch'egli amico di vecchia data del ricorrente, ha Testimone_2
riferito di essere divenuto cliente del sig. dopo che il sig. aveva iniziato a CP_1 Pt_1 collaborare con lo stesso, di avere appreso dall'attore che prestava la sua attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00, di essersi recato “a volte”
a trovare l'amico in agenzia;
il teste ha poi aggiunto che “è capitato di vedere personalmente che il impartisse delle direttive al ricorrente come ad esempio” quando, una volta, il sig. CP_1 gli aveva chiesto di “fare una fotocopia”. Pt_1
In merito alle suddette dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente si osserva, in primo luogo, che i testimoni erano estranei al contesto lavorativo e, quindi, solo marginalmente hanno avuto cognizione diretta e personale dei fatti di causa, nelle sole, brevi e saltuarie, occasioni in cui gli stessi hanno frequentato i locali dell'agenzia del sig. essi, pertanto, hanno CP_1
prevalentemente riferito circostanze apprese de relato actoris, per quanto riguarda, ad esempio,
l'orario di lavoro osservato dall'attore.
In secondo luogo, le summenzionate dichiarazioni presentano profili di estrema genericità, non essendo stato, ad esempio, specificato quali fossero le specifiche mansioni in concreto svolte dal ricorrente (gli stessi essendosi limitati ad affermare che lo stesso si occupava “dei preventivi”, “delle pratiche assicurative” e “delle altre attività necessarie”), quali fossero (se non nei vaghi termini sopra menzionati) il contenuto e le modalità esplicative degli ordini e delle direttive impartite dall'asserito datore di lavoro, in che modo fosse stato concordato l'orario di lavoro, se e come era organizzata l'attività lavorativa nel corso della settimana, se, in caso di assenza, l'interessato fosse tenuto a fornire giustificazione e, infine, se, a cadenza periodica, veniva corrisposta una retribuzione fissa e predeterminata.
Dall'esame delle superiori dichiarazioni, pertanto, si ritiene non raggiunta la prova della sussistenza tra l'odierno ricorrente ed il sig. di un rapporto di lavoro avente i tratti CP_1
caratteristici della subordinazione (potere di direzione, controllo, disciplinare), non avendo i testi escussi fatto riferimento (se non nei citati e assai generici termini) ad alcun elemento sintomatico della subordinazione, ovvero all'esercizio da parte del resistente nei confronti del
6 sig. di un potere gerarchico estrinsecantesi in ordini specifici o in una puntuale Pt_1 organizzazione da parte dello stesso dell'attività del ricorrente.
Non appare superfluo, infine, precisare che “in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte
(nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto”
(cfr. C. Cass. 2728/2010, cit.).
Nella specie, in realtà, dai documenti prodotti dal resistente, su sollecitazione del giudice, con nota di deposito del 20.10.2023 e che vengono ammessi in ossequio al principio secondo cui, nel rito del lavoro, il “rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa.” (Cass. Sez. lav. 9 ottobre
2019, n. 25346; Cass. Sez. lav. 7 luglio 2020, n. 14081/ord.) e dagli altri documenti versati in atti è positivamente ricavabile che, effettivamente, tra le parti intercorresse un rapporto di lavoro autonomo, una collaborazione che vedeva il ricorrente in qualità di collaboratore di intermediario assicurativo che svolgeva la sua attività di procacciamento di clienti e di stipulazione di contratti di assicurazione in autonomia operativa e decisionale e per proprio conto.
Depongono in tale direzione le seguenti circostanze di evidenza documentale:
a decorrere dal 14.03.2016, il sig. risulta iscritto nel R.U.I. tenuto dall'I.V.A.S.S Pt_1
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in qualità di “collaboratore di intermediario” e, in tale veste, ha collaborato con diversi broker o agenti assicurativi (quali Controparte_2
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
[..
[...] e Progress Insurance Broker s.r.l.s.) (v. doc. n. 1 all.to alla nota del ricorrente
[...]
del 18.05.2023 e doc. nn. 2 e 3 all.ti alla memoria di costituzione del resistente); dal gennaio 2016, il sig. ha intrapreso un rapporto di collaborazione con Pt_1 CP_3
con propria denominazione e propria partita I.V.A. (v. doc. n. 1 all.to alla nota del
[...]
resistente del 20.10.2023); dal maggio 2019 al febbraio 2021, il ricorrente ha sistematicamente eseguito pagamenti, tramite ricariche Postepay, sul conto corrente di fratello del resistente, quasi sempre Persona_1 specificando che il pagamento era stato eseguito “per polizza” (v. doc. n. 3 all.to alla nota del resistente del 20.10.2023); in data 28.07.2021, 11.08.2021, 18.08.2021 e 01.09.2021 il sig. ha eseguito quattro Pt_1 bonifici bancari sul conto corrente del resistente, indicando come causale “pagamento polizza”
o “pagamento polizze” (v. doc. n. 7 all.to alla nota del resistente del 20.10.2023);
a decorrere dal 10.09.2021, l'IV.A.S.S. ha comunicato che aveva provveduto “a cessare il rapporto di collaborazione” del con il (v. doc. n. 6 all.to alla nota del resistente Pt_1 CP_1
del 20.10.2023); in data 26.08.2021, evidentemente in vista e a causa della cessazione del rapporto di collaborazione, il sig. ha chiesto al resistente di comunicargli i dati (nominativi, Pt_1 scadenze e importi) delle polizze dei propri clienti (“… miei clienti …”) (v. screenshot di messaggio whatsapp all.to al n. 5 nota del resistente del 20.10.2023).
Pertanto, stante la mancata dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione (a fronte di una pluralità di elementi che, al contrario, denotano la ricorrenza di un rapporto di diversa natura improntato alla tipologia del lavoro autonomo), il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna pretesa retributiva o contributiva (che, evidentemente, presuppone la natura subordinata del rapporto) è azionabile nella specie.
4. Nonostante la piena soccombenza del ricorrente, si ritiene che le spese di lite possano essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta e delle difficoltà probatorie a carico di parte ricorrente, che costituiscono elemento valutabile ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6879/2022 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
8 Catania, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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