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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/11/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5530/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5530/2023 promossa da:
nato il [...], C.F. , residente in [...]-M, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Giulia Talamazzi (C.F. , PEC e Tomaso C.F._2 Email_1 AN (C.F. PEC del Foro di C.F._3 Email_2 Genova, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Genova, Viale Padre Santo 5/11B, come da procura su foglio separato notificato e depositato in uno all'atto di citazione, da intendersi allegato in calce al medesimo, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0108315285 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati
ATTORE CONTRO
RAG. , domiciliato in Piazza Leonardo da Vinci 5, Genova, C.F. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso, in via tra loro anche disgiuntiva, dall'avv. Massimo Cataldo C.F._4 (indirizzo p.e.c. c.f. ) e dall'avv. Email_3 CodiceFiscale_5 Silvia Boggero (c.f. ; indirizzo p.e.c. , e CodiceFiscale_6 Email_4 domiciliati per la lite presso lo studio dell'avv. Massimo Cataldo in Largo San Giuseppe 3/23A, Genova, in virtù dell'allegata procura alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
AVV. nato a [...], il [...], C.F. , con Controparte_2 CodiceFiscale_7 studio in Rapallo (GE), Corso Matteotti, n. 26 / 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Barbero (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, corrente CodiceFiscale_8 in Rapallo, Corso Matteotti, n. 26 / 26, giusta procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 20 domiciliata in Piazza Controparte_3 Leonardo da Vinci 5, Genova, C.F. e p. IVA , ugualmente rappresentata e difesa, in via P.IVA_1 tra loro anche disgiuntiva, dall'avv. Massimo Cataldo (c.f. ; indirizzo p.e.c. CodiceFiscale_5
e dall'avv. Silvia Boggero (c.f. ; Email_3 CodiceFiscale_6 indirizzo p.e.c. , e domiciliata per la lite presso lo studio dell'avv. Email_4 Massimo Cataldo in Largo San Giuseppe 3/23A, Genova, in virtù dell'allegata procura alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO INTERVENUTO
P.I.: e C.F.: , con sede in Milano, C.so Como n. 17, Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del procuratore speciale, dr. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_5 disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Vaira (C.F.: PEC: C.F._9
FAX: 011.5171177) e Francesco Gaeta (C.F.: Email_5
, PEC: presso il cui studio in Genova, C.F._10 Email_6 C.so Torino n. 4/3 è eletto domicilio come per procura alle liti in atti TERZA CHIAMATA
in persona della Dott.ssa nella sua Controparte_6 Controparte_7 qualità di Rappresentante per l'Italia, C.F.– P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4 Laura Opilio (C.F. - PEC: - FAX 06483755), giusta C.F._11 Email_7 procura che si allega alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
Per parte attrice Ing. Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale,
➢ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
➢ dato atto che l'attore dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, Accertare la responsabilità professionale dei professionisti oggi convenuti, nonché dello
[...] quivi intervenuto, e il conseguente inadempimento dell'incarico professionale agli Controparte_3 stessi conferito, per tutti i fatti riferiti in narrativa ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, in via alternativa e/o solidale e/o pro quota, e condannare a risarcire tutti i danni patiti e patiendi indicati nell'atto e/o nella misura che emergerà in corso di causa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprese le spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché con condanna in via equitativa delle odierne convenute al pagamento della somma prevista ex D.L. n. 28/10, non avendo voluto le stesse aderire alla mediazione, con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice.”
Per parte convenuta Rag. e Controparte_1 Controparte_3
“[nei confronti dell'Ing. Parte_1
- dichiarare la nullità della citazione ovvero dichiarare inammissibili le domande dell'Ing.
Parte_1
pagina 2 di 20 - in subordine, sia nel caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sia nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare le domande dell'Ing. Parte_1
- in ulteriore subordine, contenere la condanna che fosse pronunciata in accoglimento della domanda dell'Ing. nei limiti di un importo non maggiore delle sanzioni liquidate dall' escluso Parte_1 CP_8 il valore capitale dei contributi, gli interessi e ogni altra spesa inclusa nell'esposizione contenuta nella citazione dell'Ing. e escluso altresì il danno non patrimoniale, e ridurre a non più di un Parte_1 terzo lo stesso risarcimento corrispondente all'importo delle sanzioni, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., avuto riguardo al concorso della condotta dell'Ing. nella causazione del preteso Parte_1 danno;
[nei confronti di e Controparte_9 Controparte_6
- in caso di accoglimento, anche solo in parte, delle domande dell'Ing. condannare Parte_1 [...]
e in solido tra loro o ciascuna per quanto di Controparte_9 Controparte_6 ragione, a manlevare e tenere indenne l'assicurato per l'intera somma per la quale la condanna sia stata pronunciata (sia se emessa a carico dello sia se pronunciata a carico Controparte_3 del rag. ), ivi inclusi somma capitale, rivalutazione, interessi, spese di lite, spese di Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio e costo imposta di registro sulla sentenza (salvo il recupero dello scoperto di polizza nei rapporti con l'assicurato);
- con vittoria nelle spese nei confronti di tutte le altre parti.”
Per parte convenuta Avv. Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, rigettare le domande formulate da controparte nei confronti dell'Avv. poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e comunque Controparte_2 indeterminate e/o indeterminabili, comunque nulle e/o inammissibili, assolvendo lo stesso da qualsivoglia richiesta, quand'anche a titolo di risarcimento del danno;
- in via subordinata e senza inversione alcuna dell'onere della prova, nella denegata ipotesi nella quale il Magistrato adito ritenesse l'esistenza di una limitata responsabilità dell'Avv. nello CP_2 svolgimento del mandato a suo tempo ricevuto, limitare e/o contenere la condanna al pagamento delle spese legali già liquidate nel solo procedimento n. R.G. 4191 / 2018 (sentenza Dott.ssa Bossi, n. 79 / 2021);
- conseguentemente, ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre che rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per parte terza chiamata Controparte_4
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_4 nuove Nel merito In via preliminare Accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti attorei ai sensi dell'art. 2946 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2947 c.c. In via principale
pagina 3 di 20 Accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi degli artt. 1982 e/o 1893 c.c. ovvero, comunque, l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, da ogni avversaria pretesa Respingere, in ogni caso, le domande Controparte_10 tutte svolte dall'ing. verso il rag. e/o lo Parte_1 Controparte_1 [...] siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Controparte_3 Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_4 In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e/o di quelle di garanzia e manleva verso Controparte_4 Accertare la quota di responsabilità, comunque minoritaria, ascrivibile al rag. Controparte_1 e/o allo rispetto a quella prevalente riferibile all'avv. Controparte_3 Controparte_2 Contenere l'eventuale condanna in garanzia di nei limiti di operatività della polizza Controparte_4 assicurativa e delle condizioni contrattuali tutte, con applicazione in ogni caso di franchigia di euro 3.500,00 e fermo il suo diritto di regresso. In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, per entrambi i gradi di giudizio, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili;
con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice”
Per parte terza chiamata Controparte_6
“a) in via preliminare nel merito: dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto derivante dalle polizze indicate in parte motiva;
b) in via principale: respingere la domanda di manleva svolta dall'Assicurato nei confronti degli Assicuratori;
c) sempre in via principale: rigettare la domanda svolta dall'Ing. nei confronti Parte_1 dell'Assicurato; d) in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'Ing. Parte_1
limitare l'indennizzo dovuto dagli Assicuratori in ragione del pregiudizio sofferto, ex art.
[...] 1893, comma 2, c.c. e, in ogni caso, limitare l'indennizzo assicurativo alla sola quota di responsabilità addebitabile all'Assicurato nel rispetto dei limiti previsti dal massimale e dalla franchigia;
e) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
L'ing. ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale ex artt. 1218, 1176 comma 2, 2230 Parte_2 c.c. di:
▪ Rag. (e al quale la domanda è stata estesa dopo il suo Controparte_1 Controparte_3 intervento volontario in giudizio);
▪ Avv. Controparte_2
pagina 4 di 20 in relazione e a causa del verbale di accertamento n. 34000004517530 elevato nei suoi confronti da parte dell , con il quale era stata disposta d'ufficio l'iscrizione dell'attore negli elenchi lavoratori CP_8 autonomi commercianti per l'intero periodo prescrizionale (periodo coperto da prescrizione 2002-1° ottobre 2009; periodo oggetto di accertamento dal 1° ottobre 2009).
La tesi sostenuta è che:
▪ i primi, nella loro veste di professionisti incaricati di offrire consulenza e di curare ogni aspetto inerente la tenuta della contabilità, tanto dell'ing. quanto della società Parte_2 CP_11 (costituita nel 2002), di cui il primo era socio, avrebbero dovuto iscrivere l'ing. nella Parte_2 gestione separata INPS Commercianti ai sensi dell'art. 1 commi 202 e 203 della legge 662/96, in quanto egli svolgeva, come socio lavoratore, attività prevalente nei confronti della CP_11
[...
che era società commerciale;
e ciò nonostante l'ing. fosse già iscritto Parte_2 all'RC (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza di ingegneri ed Architetti Liberi professionisti), poiché detta iscrizione non costituiva causa ostativa (come accertato nel giudizio di opposizione interposto dall'attore avverso il verbale di accertamento, Tribunale di Genova, sentenza n. 254/2017 dott.ssa Dito);
▪ il secondo, nella sua veste di difensore incaricato di promuovere opposizione ex art. 442 cpc al verbale di accertamento e di promuovere appello avverso la sentenza di rigetto della stessa, avrebbe dovuto, dapprima, far desistere il cliente da un'azione giudiziaria inutile (opposizione giudiziale avverso il verbale, rigettata con sentenza n. 254/2017 dott.ssa Dito consigliando piuttosto di richiedere al rag. di attivare la sua polizza professionale); quindi avrebbe CP_1 dovuto promuovere nei termini di legge l'appello, essendo stato a ciò incaricato, invece non proposto;
infine non avrebbe dovuto suggerire e coltivare opposizione alla cartella di pagamento fondata su richiesta di pagamento ormai accertata con sentenza passata in giudicato (ed infatti dichiarata inammissibile con sentenza n. 79/2021 dott.ssa . Per_1
I danni reclamati sono analiticamente indicati alle pagg. 18 e 19 dell'atto di citazione cui si rimanda integralmente.
Il rag. e lo si sono costituiti per resistere alla domanda ed hanno: CP_1 Controparte_3
▪ sostenuto che l'unico legittimato passivo dell'azione fosse lo Studio professionale del quale il rag. faceva parte;
CP_1
▪ eccepito, preliminarmente, la nullità della citazione e la prescrizione del diritto vantato;
▪ eccepito l'infondatezza nel merito della domanda, per non aver mai assunto, nei confronti dell'attore, un incarico di consulenza sulla scelta del regime previdenziale e, in ogni caso, per aver l'attore colposamente contribuito alla produzione del danno ai sensi e per gli effetti cui all'art. 1227 c.c. (in quanto aveva fornito informazioni fuorvianti circa la nature “prevalente” della sua attività in favore della società ; CP_11
▪ contestato il danno;
▪ chiesto di chiamare in giudizio al fine di essere manlevati e Controparte_6
. Controparte_9
L'avv. si è costituito (tardivamente) rilevando: CP_2
▪ che era stata posta, nell'assolvimento dell'incarico assunto, tutta la diligenza possibile;
pagina 5 di 20 ▪ che, in particolare, il ricorso in opposizione al verbale di accertamento era stato redatto ed era stato ritenuto opportuno, previa attiva discussione dell'ing. e del rag. su Parte_1 CP_1 tutte le questioni sottese, per tentare di resistere, per quanto possibile, alla pretesa di;
che CP_8 era stato poi l'ing. a determinarsi a non impugnare la sentenza di rigetto n. 254/2017 Parte_1 dott.ssa Dito, prima che fossero spirati i termini per l'impugnazione; che il successivo ricorso presentato dal legale in accertamento negativo (nel procedimento rgn 4191/2018 e dichiarato inammissibile con sentenza n. 79/2021) era stato promosso al solo e condiviso scopo di intavolare una trattativa con l'Ente previdenziale;
▪ che il danno, a tutto concedere, poteva solo ipoteticamente configurarsi per le spese di soccombenza subite nel procedimento rg 4191/2018 (sentenza dott.ssa n. 79/2021). Per_1
si è costituta: Controparte_9
▪ dando atto dell'esistenza di polizza n. 407968244 Garanzia Responsabilità Civile Professionale Garanzia Base, prescelta con una franchigia fissa di euro 3500,00 e con retroattività, comunque, illimitata) stipulata in data 25.01.22, con pari decorrenza e con scadenza in data 25.01.2023 il cui contraente ero lo e tra i cui assicurati Controparte_3 facenti parte del suddetto studio compariva il rag. ; Controparte_1
▪ eccependo l'inoperatività della polizza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1910 c.c., in quanto l'assicurato, contestualmente alla sottoscrizione, era a conoscenza di atti o fatti tali da poter comportare richieste di risarcimento danni a termini di polizza;
▪ facendo in ogni caso proprie le difese dell'assicurato anche in punto prescrizione.
si è costituita: Controparte_6
▪ rilevando che tutte le Polizze sottoscritte con la suddetta compagnia (puntualmente richiamate in comparsa), a copertura della responsabilità professionale del Commercialista/Ragioniere/Perito Commerciale, operavano in forma claims made, ovverosia a copertura delle richieste di risarcimento fatte per la prima volta all' durante il Parte_3 periodo di assicurazione previsto dai singoli contratti (l'ultimo dei quali terminato in data 28.01.2022);
▪ rilevando che dalla documentazione versata in atti risultava inequivocabilmente che, in data 07.06.2022 (e quindi in un momento successivo rispetto al termine del periodo di assicurazione previsto dall'ultima delle Polizze indicate –i.e. il 28.01.2022), l'Attore aveva notificato per la prima volta una richiesta risarcitoria nei confronti dell' (doc. 33, Attore); Parte_3
▪ rilevando che, pertanto, il sinistro (inteso, secondo il modello claims made, come richiesta di risarcimento) non rientrava, sotto il profilo temporale, sotto l'oggetto di copertura di alcuna delle Polizze sottoscritte con i CP_6
▪ cautelativamente eccependo, in ogni caso la prescrizione biennale dei diritti assicurati maturato con riferimento alle polizze sottoscritte dal 1.12.2007 al 28.01.2021 (quest'ultima quanto meno per il periodo dal 28.01.2021 al 21.08.2021);
pagina 6 di 20 ▪ invocando le clausole di esclusione specificamente previste con riguardo alle circostanze idonee a ingenerare un sinistro e già conosciute dall'Assicurato prima della stipula delle Polizze;
nonché quelle previste con riguardo alle dichiarazioni inesatte e reticenti ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.,
▪ invocando l'esclusione dalla copertura delle somme richieste a titolo di restituzione dei compensi corrisposti all' e all'Avv. per l'attività professionale svolta, per un Parte_3 CP_2 totale di euro 3.938,52 (non qualificabili come “risarcimento” coperto a sensi di polizza);
▪ evidenziando, pur nella convinzione dell'estraneità ai fatti del proprio assicurato, in ogni caso, che le Polizze, in caso di responsabilità solidale coprivano esclusivamente la quota imputata all'Assicurato di cui si chiedeva l'eventuale accertamento.
2. Nullità dell'atto di citazione
L'eccezione di nullità non è accoglibile.
La giurisprudenza afferma che la nullità della citazione per insufficiente determinazione della domanda (petitum e causa petendi) ai sensi dell'art. 164, c. 4, si verifica solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni.
Nel caso di specie l'attore ha fin dal principio distinto le condotte contestate ai convenuti: da un lato, l'omessa iscrizione dell'Ing. alla GE Commercianti;
dall'altro lato, gli errori Parte_1 CP_8 consulenziali e difensivi dell'Avv. CP_2
Si tratta di due responsabilità autonome ed eventualmente concorrenti, seppur coordinate tra loro in quanto connesse alla medesima vicenda sostanziale di cui l'attore ha chiaramente indicato anche il titolo (contrattuale) da cui discendono.
Il danno subito è stato parimenti indicato in modo analitico e circostanziato.
L'infondatezza dell'eccezione è quanto più dimostrata dal fatto che i convenuti hanno potuto spiegare più che adeguata difesa su ogni aspetto della vicenda, avuto specifico riguardo alla ragione ispiratrice della norma (Cassazione civile n. 1681/2015).
3. Prescrizione dell'azione di accertamento della responsabilità e dei diritti risarcitori conseguenti
L'eccezione è infondata.
In caso di responsabilità professionale, salvi i casi di errore immediatamente evidente, il termine di prescrizione inizia solo quando emerge il danno e non quando l'errore è stato commesso (Cassazione civile, Ordinanza della Corte di Cassazione 14 marzo 2024, n. 6947, che conferma questa interpretazione “ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. L'inadempimento del tecnico quindi, rappresenta la causa del danno, ma non va confuso con quest'ultimo, e fino a quando le sue conseguenze non sono oggettivamente percepibili dall'esterno non scatta il termine e non sorge il diritto al risarcimento”). pagina 7 di 20 In particolare, per quanto di interesse, gli effetti dell'omissione contestata a chi avrebbe dovuto iscrivere l'attore nella GE Commercianti si sono palesati solo in dipendenza della notifica CP_8 del verbale di accertamento n. 34000004517530 (11.02.2015); gli effetti dell'omissione/inadempimento di chi avrebbe dovuto offrire adeguata assistenza legale solo a far data dal rigetto della prima opposizione ex art 442 cpc (22.03.2017).
Pertanto la prescrizione decennale connessa all'azione di inadempimento contrattuale non può dirsi in ogni caso maturata prima della diffida del 7 giugno 2022 (doc. 33 fascicolo parte attrice).
4. Titolarità del rapporto dal punto di vista passivo avuto riguardo all'azione intrapresa nei confronti di rag. Controparte_12
[...]
a subire gli effetti della presente pronuncia, avuto specifico riguardo all'azione di
[...] responsabilità da inadempimento correlata all'omessa iscrizione dell'attore nella GE Commercianti , è il rag. e non lo (nei cui confronti, comunque, CP_8 CP_1 Controparte_3 l'attore ha rivolto ed esteso le sue domande, una volta che lo Studio si è volontariamente costituito ed ha accettato il contraddittorio sulla pretesa azionata).
A tanto si perviene sulla scorta delle considerazioni che seguono.
E' noto che le attività professionali hanno carattere personale e, generalmente, la legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni che interferiscono con il rapporto contrattuale spettano al singolo professionista.
Ovviamente la regola generale trova le sue eccezioni: ove i professionisti si uniscano in uno studio associato e lo studio professionale associato si rappresenti come un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici, nulla vieta che lo studio debba considerato unico legittimato (attivo o passivo) ancorché la prestazione sia poi delegata al singolo associato, per poi essere da questi eseguita personalmente (Cassazione civile n. 30730/2022; Cassazione civile n. 11940/2024
“L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”).
Ma è evidente che la sussistenza di una titolarità dei rapporti in capo all'associazione anziché in capo al professionista va adeguatamente scrutinata (anche avuto riguardo al soggetto cui sia stato espressamente conferito e all'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito, cfr Cassazione n. 2332/2022).
pagina 8 di 20 Così, ad esempio, rispetto al diritto di esigere il compenso, proprio Cassazione n. 30730/2022 ha affermato che il cliente che conferisce l'incarico ad un professionista, membro di uno studio associato, è tenuto a versare l'onorario al professionista e non allo studio di cui quest' ultimo fa parte, data la natura personale dell'attività oggetto del mandato professionale, a meno che l'associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire a quest'ultima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti.
Il giudice di merito deve, dunque, accertare la natura dell'azione, scrutinare lo statuto dell'associazione tra professionisti, gli accordi intervenuti e la situazione fattuale sottostante (“il principio della personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associato allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per il quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà in tal senso”, Cassazione civile n. 21868/2020).
Ora, per quanto di interesse, nello statuto dell'associazione prodotto (doc. 2 parte convenuta) non emerge affatto la scelta degli associati di attribuire all'associazione la legittimazione ad acquisire anche la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti. Tanto è vero che è affermato espressamente che la “rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e l'amministrazione spettano a tutti gli associati disgiuntamente i quali di comune accordo ripartiranno i compiti secondo le necessità dello studio” partecipando agli utili netti e alle perdite subite nella misura di 1/3 ciascuno.
Quello che emerge dal rapporto associativo è, dunque, la mera ripartizione interna (e non esterna) dei mandati ricevuti e la finalizzazione alla divisione comune delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
Quindi, il fatto, valorizzato dal convenuto , che il compenso da lui maturato sia stato CP_1
“fatturato” dallo , cfr doc. 32 B parte attrice – in base agli accordi presi dagli associati - non CP_3 significa che dell'azione di responsabilità, per gli addebiti specificamente mossi al suo operato, debba essere chiamato a rispondere lo studio, visto che l'incarico è stato affidato al rag. e la CP_1 rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio è stata espressamente conferita ai singoli associati.
Quanto sopra evidenziato è in linea con il legame di tipo fiduciario esistente tra l'attore ed il rag.
, comprovato da tutta la documentazione prodotta, ivi inclusi gli scambi di corrispondenza, che CP_1 comprovano il loro rapporto continuo, esclusivo e diretto rispetto alla vicenda di cui è causa, e con quanto appurato dal ctu dott. “è fuori di dubbio che sia l'ing. (dal 1991) Persona_2 Parte_1 sia la società (fin dalla sua costituzione avvenuta nel 2002) siano stati assistiti dallo CP_11 [...] sia per gli adempimento societari sia per gli adempimenti fiscali ed anche per quelli CP_3 previdenziali e di consulenza del lavoro…dagli atti di causa è lecito supporre che il rag. CP_1 interloquisse con l'ing. per quanto riguarda la consulenza in materia previdenziale e di Parte_1 consulenza del lavoro, mentre gli adempimenti in materia societaria e fiscale erano curati da altri soci professionisti sempre all'interno dello . Controparte_3
pagina 9 di 20
5. Nel merito della domanda di accertamento della responsabilità del rag. CP_1
La domanda è fondata e va accolta.
L'accertamento subito dall'ing. e l'iscrizione d'ufficio dello stesso alla GE Parte_1 Commercianti nascono per errore imputabile al professionista incaricato di gestire la sua CP_8 posizione previdenziale: l'ing. in quanto socio amministratore di società a responsabilità Parte_1 limitata con partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, nonostante già iscritto a all'RC a fare data dal 1997, quale ingegnere libero professionista, era infatti soggetto alla relativa iscrizione.
L'obbligo (ormai accertato con sentenza passata in giudicato e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ad essa successiva) non poteva essere ignorato dal professionista quanto meno a far data dal 2011 (e quindi tre anni prima dell'accertamento), perché in allora vi erano dati univoci (non valorizzati come tali dal ctu in modo scarsamente comprensibile, visto che egli stesso afferma che comunque vi erano “una serie di elementi che avrebbero dovuto indurre il rag. ad iscrivere CP_1 l'ing. alla gestione commercianti ) che imponevano al professionista la Parte_4 CP_8 regolarizzazione della posizione del proprio cliente, specie alla luce della massiccia attività ispettiva che in quegli anni andava delineandosi da parte degli enti previdenziali e di cui lo stesso ctu dà conto nella sua relazione.
Questi dati erano rappresentati da:
▪ la natura commerciale ovvero del terziario della CP_11
▪ le fatture dell'Ing. che erano emesse dal 2002 quasi esclusivamente verso la propria Parte_1 società (v. docc. 45-45.13);
▪ le dichiarazioni dei redditi predisposte dai consulenti sulla base di tali fatture (v. docc. 3, 4);
▪ gli Studi di Settore che attribuivano all'attore un apporto del 100% nella società (v. doc. 46);
▪ il fatto che gli altri tre soci di erano tutti iscritti, ad opera dello alla CP_11 Controparte_3 gestione commercianti;
▪ il contratto di collaborazione con che assegnava al rag. la “referenza” unica CP_11 CP_1 verso il cliente su tutti gli aspetti gestionali, organizzativi e di controllo (cfr. verbale ispettivo prodotto), sulla base dunque di una relazione volta alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019);
pagina 10 di 20 ▪ l'orientamento della giurisprudenza ormai prevalente a far data da SSUU pronuncia n.17076/2011 (“La questione interpretativa, che pone la presente controversia e che, come questione di massima di particolare importanza, ha giustificato l'assegnazione del ricorso a queste sezioni unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, vede come principale riferimento normativo il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi CP_8 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.A sua volta la disposizione interpretata prevedeva nel suo primo periodo: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”. Quindi il criterio dell'attività prevalente”, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel CP_8 caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe riscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del CP_8 medesimo art. 1, comma 208 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Questo criterio dell'”attività prevalente” non opera invece – prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata – per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita GE separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_8 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36. Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella GE separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio CP_8 dell'”attività prevalente”; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché pagina 11 di 20 parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio “'semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio
– dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa – quella “prevalente” – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione – perché nelle attività “miste” può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto) – ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un'altra. Va subito detto che in ciò solo sta il beneficio previdenziale, nella concentrazione della posizione contributiva, giacché ne' la disposizione interpretata, ne' quella di interpretazione autentica – entrambe dirette solo ad individuare la gestione assicurativa di pertinenza – contengono alcun riferimento ad un esonero contributivo per l'attività “non prevalente”. Questa essendo quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica, la controversia in esame sarebbe di agevole soluzione perché il concorso di attività delle ricorrenti è, nella specie, tra quella di lavoro autonomo (come amministratrici della società), soggetta ex se alla contribuzione nella GE separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socie lavoratrici della società stessa. Quindi la fattispecie non è quella del contemporaneo esercizio dell'attività di commerciante (comprensivo delle nuove figure previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 196-197 e 202-202), artigiano o coltivatore diretto, previsto dalla norma suddetta, ma vede un'attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell'impresa, fattispecie quest'ultima per la quale testualmente non opera il criterio dell'attività prevalente”, ma ogni attività segue il suo regime previdenziale;
sicché il ricorso sarebbe destituito di fondamento”).
Quindi, i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, a prescindere dalla pregressa CP_8 iscrizione a RC da parte del professionista, dovevano, quanto meno a far data dal 2011, darsi per acquisiti da parte di un professionista esperto quale era il rag. (in sostanza, chi era al CP_1 contempo lavoratore autonomo e svolgeva l'attività di amministratore di una società e socio lavoratore nel contesto della medesima attività era soggetto all'iscrizione alle relative posizioni previdenziali).
E la prestazione non poteva qualificarsi come di “speciale” difficoltà solo perché erano insorti, fino al 2011, interpretazioni oscillanti delle norme, perché, comunque, a partire da tale momento (che si colloca tre anni prima dell'accertamento) il professionista avrebbe, quanto meno, doverosamente dovuto informare il cliente sui rischi che correva.
A nulla vale poi obiettare che fu il cliente ad insistere per evitare l'iscrizione: la responsabilità professionale del rag. presuppone la violazione del dovere di diligenza media ex art. 1176 CP_1 comma 2 c.c.. Tale violazione, ove consista nell'adozione di condotte pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata “sollecitata” dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del professionista la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale richiesta. Cfr. Cass. civ., sentenza n. 10289 del 20/05/2015.
pagina 12 di 20 Peraltro il ctu, sul punto, equivoca: la mail del 24.08.2017 - che secondo il consulente dimostrerebbe l'intenzione del professionista di allinearsi ai desideri del proprio cliente (“sei socio, il lavoro lo hai prestato in qualità di socio quindi ti iscrivo a prescindere da ogni altra considerazione”) non è altro che una “letture decifrata” che professionista offre rispetto al contenuto sostanziale della decisione assunta in sede giudiziale (cfr. doc. 12). Null'altro.
I motivi che indussero il professionista a non iscrivere l'ing. nella GE commercianti Parte_1
risiedono, invece, verosimilmente nella pregressa iscrizione a RC (che invero non CP_8 poteva rappresentare motivo ostativo sulla base della situazione che si venne a delineare quanto meno a far data dal 2011) e nella ritenuta (erronea) prevalenza esclusiva dell'attività libero professionale disgiunta dalla gestione societaria che (quand'anche rappresentata come tale dal cliente, come sostenuto).non trovava un valido supporto fattuale ed anzi era smentita per tabulas.
6. Nel merito dell'azione esercitata nei confronti dell'avv. CP_2
Si è detto che parte attrice imputa all'avv. difensore incaricato di promuovere opposizione ex CP_2 art. 442 cpc al verbale di accertamento e di promuovere appello avverso la sentenza di rigetto della stessa, da un lato, di aver omesso di far desistere il cliente da un'azione giudiziaria inutile (opposizione giudiziale avverso il verbale, rigettata con sentenza n. 254/2017 dott.ssa Dito); quindi (del tutto contraddittoriamente) di aver omesso di promuovere nei termini l'appello avverso quella decisione.
Parte attrice imputa infine all'avv. una responsabilità per aver suggerito di interporre CP_2 opposizione alla cartella di pagamento fondata su richiesta di pagamento ormai accertata con sentenza passata in giudicato (ed infatti dichiara inammissibile con sentenza n. 79/2021).
Rispetto all'iniziativa legale volta ad ottenere l'annullamento del verbale di accertamento, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009 citata da ultimo da Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del 30.09.2021).
Sotto tale profilo l'opposizione promossa avverso il verbale di accertamento non può considerarsi iniziativa avventata o scorretta: appare piuttosto evidente che il professionista, una volta che il cliente era stato raggiunto dall'avviso di accertamento, ha tentato di fare il possibile per tutelare la posizione del proprio assistito, portando all'attenzione del giudicante un'interpretazione delle norme che potesse condurre all'esclusione dell'obbligatorietà dell' iscrizione. Ha quindi organizzato una difesa incentrata sull'assenza del requisito della “prevalenza e continuità” dell'attività svolta all'interno della CP_11 in favore della quale si reputava che l'ing. svolgesse solo un'attività di consulenza Parte_1 (regolarmente pagata e fatturata) ma inidonea, come tale, ad integrare un effettivo contributo all'ordinario svolgimento dell'attività societaria, attraverso un ricorso che non denota affatto superficialità o sciatteria.
pagina 13 di 20 L'iniziativa processuale è stata assunta (non fosse altro che per ribaltare sull'ente previdenziale l'intero onere della prova in ordine ai requisiti della doppia contribuzione, Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 22862/2010) per tutelare l'ing. e non certo per danneggiarlo (e la corrispondenza agli atti Parte_1 prova che l'attore era sempre in contatto con il legale e che con questi ne abbia condiviso la strategia da adottare, quanto meno rispetto al primo ricorso). E il suo esito negativo non può essere certo addotto a fonte di responsabilità, perché l'obbligazione che il professionista assume è di mezzi e non di risultato (Cassazione civile n. 7462/2025).
Inutile dire, poi, che se parte attrice sostiene l'inutilità a monte di quel ricorso, la mancata impugnazione della sentenza che ha visto definitivamente consacrato il diritto dell'ente accertatore non può, in nessun caso, fondare un'azione di responsabilità nei confronti del legale (per insanabile contraddittorietà). Quand'anche il professionista avesse, come sostenuto, lasciato spirare i termini per l'impugnazione della quale era stato incaricato, egli avrebbe in buona sostanza fatto risparmiare all'attore inutili spese in un giudizio dall'esito scontato.
Diversamente deve ritenersi, invece, rispetto al ricorso promosso dal legale in data 18/12/2018, per conto dell'ing. avverso l'avviso di addebito n. 348 2018 00032296 33 000, emesso Parte_1 dall' per obblighi contributivi, dovuti alla GE Commercianti, scaturenti dal verbale di CP_8 accertamento n. 34 00 000451753 0 del 5/2/2015. CP_8
L'esito di quel giudizio era scontato e non avrebbe mai dovuto essere intrapreso: esisteva infatti un giudicato esterno (per via della sentenza n. 254/2017 passata in giudicato) che rendeva legittima l'iscrizione, dal 1/10/2009, alla gestione commercianti dell'ing. Quindi le pretese Parte_1 contributive di cui all'avviso di addebito opposto, pacificamente emesso e notificato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, e conseguenti alla ormai incontrovertibile debenza dei contributi accertata con il verbale ispettivo del 5/2/2015, non avrebbero in ogni caso potuto essere rimesse in discussione.
L'avv. offre, a giustificazione dell'intentata azione, una finalità “compositiva” del contenzioso CP_2 con che è rimasta solo labialmente affermata ma mai concretamente dimostrata. In ogni caso la CP_8 tesi poteva avere un senso in un ipotetico giudizio di appello avverso la sentenza di rigetto nel merito (cfr. anche scambio di mail prodotte dall'attore con l'avv. doc. 18) ma non certo in presenza di CP_2 un titolo ormai incontrovertibile.
L'assoluta inutilità del ricorso è, dunque, senz'altro da valutarsi alla stregua di un inadempimento professionale.
7. Sui danni risarcibili
Il rag. , in ragione dell'inadempimento alla prestazione alla quale era obbligato, è tenuto a CP_1 risarcire il danno che parte attrice ha subito a causa della mancata tempestiva iscrizione alla GE Commercianti nel periodo prescrizionale accertato: tale danno ammonta, solo per oneri di CP_8 riscossione, sanzioni e mora, ad € 70.728,75 (esclusi quindi gli importi comunque dovuti a titolo di contributi, cfr ctu pag. 8). Somme che devono essere maggiorate di rivalutazione ed interesse a far data dai pagamenti eseguiti dall'ing. in favore di al saldo. Parte_1 CP_8
pagina 14 di 20 Sul punto, la tematica del “risparmio” ottenuto sulla contribuzione prescritta per gli anni 2002 – 2009, affrontata dal ctu e su cui il rag. insite nelle comparse conclusionali non merita CP_1 approfondimento perché esorbita dal quesito (che era solo destinato ad appurare se, rispetto alle somme richieste, ci fossero stati pagamenti in forma agevolata) e dalle specifiche domande coltivate in giudizio. Si vedano peraltro sul punto le specifiche obiezioni mosse da parte attrice a pag. 42 della comparsa conclusionale cui si rimanda.
Il rag. è altresì tenuto a risarcire a titolo di danno l'importo che parte attrice ha sborsato per la CP_1 redazione della consulenza tecnica del rag. per la valutazione della sua condotta Controparte_13 riguardo all'obbligo di iscrizione della GE Commercianti per un totale di euro 1.268,80 CP_8 (docc. 37, 38 fascicolo parte attrice), che costituisce un danno emergente a tutti gli effetti.
L'avv. in ragione dell'inadempimento alla prestazione alla quale era obbligato, è tenuto invece CP_2
a risarcire il danno che parte attrice ha subito a causa dell'inutile ricorso presentato avverso l'avviso di addebito n. 348 2018 00032296 33 000, pari alle spese legali liquidate in favore di per euro CP_8 3.000,00 oltre accessori di legge. Importi che devono essere maggiorati di rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento eseguito da parte dell'ing. in favore di al saldo (non invece Parte_1 CP_8 le spese legali di soccombenza del giudizio conclusosi con sentenza n. 254/2017 per le ragioni sopra indicate).
Quanto ai compensi versati al rag. “per il periodo di assistenza in relazione al quale è stato CP_1 subito l'accertamento” (cfr pag. 18 atto di citazione), pari ad euro 1.649,44, preme osservarsi che questa specifica prestazione ha avuto ad oggetto, come da parcella prodotta sub. 32 B, l' assistenza tecnica necessaria per predisporre il ricorso in opposizione, poi materialmente redatto dall'avv. CP_2 e che è stato redatto nello specifico interesse del cliente.
Stante l'autonomia di detta prestazione (rispetto a quella dovuta in forza dell'assistenza previdenziale genericamente intesa), l'importo non è ripetibile.
Rispetto ai compensi versati all'avv. “per l'assistenza nell'ambito dei contenziosi di cui in CP_2 narrativa” (cfr. pag. 18 atto di citazione) preme osservarsi che delle due parcelle prodotte sub. doc. 32 C, solo la n. 127 del 17.12.2018 (euro 1.020,28), redatta con riferimento al ricorso promosso avverso l'avviso addebito n. 64981613352-1, è “risarcibile” (rectius ripetibile), in quanto riferita a CP_8 prestazione del tutto inutile, e non la n. 12 del 26.01.2016 per l'assistenza prestata nel giudizio NRG 5139/2016 dott.ssa Dito (da ritenersi comunque utilmente prestata).
E ciò pur in assenza di espressa domanda di risoluzione.
A tale proposito si ricorda che la restituzione del corrispettivo presuppone di norma l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento (Cassazione civile n. 18086/2018)
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass. n.24947/2017; Cass. n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è tuttavia necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la “restituzione” del corrispettivo.
pagina 15 di 20 Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo emerge pacificamente la domanda volta alla
“restituzione” del compenso e il riferimento alla grave ed irreversibile alterazione del sinallagma contrattuale tale da giustificare, quanto meno a livello teorico, la risoluzione del rapporto.
Dunque è dovuto in ripetizione l'importo di euro 1.020,28 con i soli interessi dalla domanda al saldo (art. 2033 c.c).
Il rag. e l'avv. sono poi tenuto in solido a risarcire le spese legali di mediazione (che CP_1 CP_2 costituiscono a tutti gli effetti poste di danno patrimoniale risarcibili, Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n. 26368; conformi Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017) che parte attrice ha sopportato in vista del presente giudizio che lo ha trovati soccombenti, pari ad euro 3.000,00 oltre oneri di legge (cfr. doc. 39 fascicolo parte attrice).
Altri e diversi danni di natura non patrimoniale, genericamente allegati, non sono risarcibili in quanto mai provati.
8. Sulla domanda svolta da parte attrice di “garanzia” nei confronti dei convenuti rag.
e avv. CP_1 CP_2
La domanda svolta da parte attrice volta a tenere indenne l'Ing. “nella malaugurata ipotesi Parte_1 in cui l'RC (cassa previdenziale a cui, su indicazione del Rag. , l'Ing. era CP_1 Parte_1 iscritto e versava i contributi e dalla quale percepisce la pensione) valutasse di richiedere indietro le somme versate all'odierno attore il quale avrebbe dovuto essere iscritto alla GE Commercianti e non all'RC” non può essere accolta per evidente difetto di attualità dell'interesse (la CP_8 Suprema Corte, cfr. Cassazione civile n. 30584/2021, infatti, ha rimarcato che, affinché sussista l'interesse ad agire, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire;
ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. In questo senso, si veda anche Cass., 4 maggio 2012, n. 6749, in GC Mass., 2012, 5, 558).
9. Sulla domanda di garanzia svolta da parte convenuta nei confronti degli CP_1 assicuratori
La domanda svolta nei confronti dei va rigettata. CP_6
L'assicuratore ha dato conto delle polizze sottoscritte dal Contraente a garanzia dell'Assicurato con gli Assicuratori di seguito indicate:
1) 1610264, operante dal 01.12.2007 al 01.12.2008 (doc. 1);
2) 10095053D, operante dal 01.12.2008 al 31.12.2009 (doc. 2);
3) 1780727, operante dal 31.12.2009 al 31.12.2010 (doc. 3);
4) 1798397, operante dal 31.12.2010 al 31.12.2011 (doc. 4);
5) 1878634, operante dal 31.12.2011 al 31.12.2012 (doc. 5);
6) 10323460V, operante dal 31.12.2012 al 31.12.2013 (doc. 6); pagina 16 di 20 7) 10379241L, operante dal 31.12.2013 al 31.12.2014 (doc. 7);
8) 10417417Y, operante dal 28.01.2015 al 28.01.2016 (doc. 8);
9) 10452052B, operante dal 28.01.2016 al 28.01.2017 (doc. 9);
10) 10482157D, operante dal 28.01.2017 al 28.01.2018 (doc. 10);
11) 10517120J, operante dal 28.01.2018 al 28.01.2019 (doc. 11);
12) 10547198Y, operante dal 28.01.2019 al 28.01.2020 (doc. 12);
13) 10570280N-LB, operante dal 28.01.2020 al 28.01.2021 (doc. 13);
14) 10586131N-LB, operante dal 28.01.2021 al 28.01.2022 (doc. 14);
Le suddette Polizze operano tutte in forma claims made, ovverosia a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti durante il periodo di assicurazione Parte_3 previsto dai singoli contratti, l'ultimo dei quali terminato in data 28.01.2022.
Come correttamente osservato, per verificare se una polizza claims made sia temporalmente operante è del tutto ininfluente “individuare e collocare nel tempo la condotta dei professionisti associati”, rilevando esclusivamente la data di ricezione della prima richiesta risarcitoria.
Dalla documentazione versata in atti risulta incontrovertibile che, in data 07.06.2022 (e quindi successivamente rispetto al termine del periodo di assicurazione previsto da tutte le Polizze sopra indicate, compresa l'ultima cessata il 28.01.2022), l'odierno Attore ha notificato per la prima volta una richiesta risarcitoria nei confronti dell'Assicurato.
Ne consegue che, successivamente al termine del periodo di assicurazione di tutte Polizze invocate, l'Assicurato ha ricevuto la prima formale richiesta di risarcimento da parte dell'odierno attore (07.06.2022).
Pertanto, il sinistro non rientra, sotto il profilo temporale, all'interno dell'oggetto della copertura assicurativa di nessuna delle Polizze sottoscritte con gli Parte_5
E tanto basta al rigetto della domanda nei loro confronti.
Contr Il sinistro opera invece nel periodo di copertura della polizza sottoscritta con .
La polizza n. 407968244 è stata stipulata in data 25.01.22, con pari decorrenza e scadenza in data 25.01.2023. Contraente è lo con la precisazione per cui Controparte_3 l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di iscritti all'Albo dell'Ordine dei Commercialisti ed Controparte_14 Esperti contabili con attività alto rischio. Tre i nominativi degli assicurati facenti parte del suddetto studio, tra cui il rag. . Controparte_1
La Garanzia Responsabilità Civile Professionale Garanzia Base è stata prescelta con una franchigia fissa di euro 3500,00 e con retroattività, comunque, illimitata.
Il sinistro non è tuttavia indennizzabile perché vale l'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1910 c.c., (per non aver l'assicurato, contestualmente alla sottoscrizione, dichiarato di essere a conoscenza di atti o fatti tali da poter comportare richieste di risarcimento danni a termini di polizza) da leggersi in combinato disposto con l'art. 24, n. 5 delle CGA (l'Assicuratore non è obbligato a prestare alcuna garanzia per le perite patrimoniali connesse “a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata prima della data di decorrenza della pagina 17 di 20 presente polizza ovvero già in corso a tale data;
oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento (Richieste di risarcimento/circostanze pregresse)”
È ben vero che la denuncia di sinistro è pervenuta al professionista quale associato solo in data 10.06.22, a seguito del ricevimento della missiva datata 07.06.22, con la quale gli avv.ti AN e Talamazzi, nell'interesse dell'ing. formulavano la diffida successivamente Parte_1 trasfusa nell'atto di citazione.
Ma prima di questo momento, erano maturate circostanze di fatto obiettivamente sintomatiche di una possibile responsabilità che vennero sottaciute.
Si è detto che la verifica ispettiva da parte di risale all'anno 2014 l' e che con verbale CP_8 CP_8 ispettivo numero 340004517530 l'ing. venne iscritto d'ufficio alla GE Commercianti Parte_1 con decorrenza retroattiva dal 2009, ossia per tutto il periodo non coperto dalla maturata prescrizione.
È stato allegato (e mai specificamente contestato) che l'ing. avesse da subito chiesto Parte_1 chiarimenti al rag. il quale – negando qualsivoglia responsabilità per l'omessa iscrizione – CP_1 spiegava le ragioni per cui la riteneva non dovuta.
È provato che queste ragioni vennero poi trasfuse nel ricorso predisposto dall'avv. e che CP_2 dunque il ragioniere ed il legale operarono in modo sinergico (giudizio di accertamento negativo, iscritto al numero di R.G. 5139/15 si concludeva con la sentenza di rigetto n. 254/17, pubblicata in data 16.05.17).
È documentalmente accertabile che nella sentenza si dava per provato il fatto che l'ing, Parte_1 avesse svolto attività lavorativa in favore di , con carattere di abitualità e prevalenza, a far data CP_11 dalla costituzione della società nell'anno 2002, e che dunque fosse corretta l'iscrizione ex officio alla GE Commercianti , poiché l'iscrizione all'RC non impediva l'iscrizione alla CP_8 suddetta gestione commercianti, fondandosi esse su fatti impositivi differenti.
È provato che contro quella sentenza non venne interposto appello e che il rag. ne fosse CP_1 consapevole. E che il professionista condivise la scelta, cfr. comunicazione in data 14.11.18 doc. 22 fascicolo parte attrice, di impugnare la cartella ricevuta, ossia l'avviso di addebito n. 64981613352 del 24.10.18 (ricorso ex art. 442 c.p.c., con instaurazione di procedimento R.G. 4191/2018, esitato, tuttavia, in pronuncia giudiziale di inammissibilità).
Ora, l'esame di tali fatti, porta a ritenere che, sebbene non fosse stata ancora inviata, al tempo della sottoscrizione della polizza, una formale richiesta di risarcimento del danno da parte dell'ing.
l'esistenza di una situazione che potesse quanto meno far generare il sospetto di un suo Parte_1 possibile coinvolgimento nella vicenda de qua, a titolo professionale e risarcitorio, si era ormai palesata, al tempo della sottoscrizione della polizza, nei suoi elementi distintivi più caratteristici (stante peraltro ormai l'incontrovertibilità dell'accertamento).
Sul punto, l'art. 1892 c.c. recita “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. pagina 18 di 20 L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”
L'art. 1893 c.c. disciplina, invece, il caso in cui il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave in relazione alle dichiarazioni inesatte o reticenti, prevedendo, comunque, che, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore la somma dovuta sia ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato si si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Pare al giudicante che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di colpa grave, ovvero una grave negligenza che presuppone la conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza stessa, nella piena consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e le sue condizioni.
Cont Ciò emerge, tra l'altro, come opportunamente osservata dalla difesa di dalla medesima diffida del CP_ 07.06.22 in cui risulta che sin dall'accertamento ispettivo dell il rag. avesse, quantomeno CP_1 nei limiti di ciò che egli riferiva al cliente, interessato la propria compagnia assicuratrice, salvo non attivarla.
Come detto, l'apertura del sinistro presso avveniva infatti solamente in data Controparte_4 10.06.22 a fronte di una polizza che decorreva dall'anno 2022, mentre prima il ragioniere era assicurato presso Controparte_6
Appare evidente che, se fosse stata a conoscenza del contenzioso, non avrebbe Controparte_4 stipulato il contratto assicurativo poiché, pur in presenza di decorrenza dall'anno 2022, la polizza l'obbligava a prestare una garanzia con retroattività illimitata ed il rischio dell'esposizione patrimoniale dell'assicurato stesso (lungi dal rappresentare una mera eventualità) era più che evidente. Negli stessi termini si veda Cassazione civile n. 11905/2020; Cass. civ. n. 23961/2022.
10. Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere poste a carico dei convenuti soccombenti (in proporzione del rispettivo interesse ex art. 97 cpc, e dunque 8/9 a carico del rag. e 1/9 a carico CP_1 dell'avv. e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti al Tribunale, scaglione da CP_2 euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase). Le spese di ctu restano a carico dei soccombenti convenuti secondo identiche quote.
Le spese di lite sostenute dagli assicuratori restano a carico del soccombente rag. e Per_3 CP_1 vanno liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti al Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per studio, introduttiva, istruttoria, minimi per la fase decisionale). pagina 19 di 20 Le spese di lite sostenute da restano a carico del soccombente rag. e vanno Controparte_9 CP_1 liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti al Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase) negli espressi limiti degli importi indicati in nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità professionale del rag. e dell'avv. Controparte_1 CP_2 in relazione ai fatti di cui è causa, ciascuno in relazione alle specifiche obbligazioni loro
[...] assunte ed indicate in parte motiva;
per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il rag. a corrispondere a parte attrice, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno, la somma di euro 70.728,75 dovuta dall'attore per sanzioni ed oneri di riscossione con riferimento al verbale di accertamento di cui è causa, oltre euro 1.268,80 per consulenza tecnica rag. , con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
CP_13
dichiara tenuto e condanna l'avv. a restituire all'attore l'importo di euro 1.020,28 con Controparte_2 interessi indicati in parte motiva;
dichiara tenuti e condanna in solido il rag. e l'avv. a pagare in Controparte_1 Controparte_2 favore di parte attrice, la somma di euro 3.000,00 oltre oneri di legge a titolo di danno patrimoniale per spese di mediazione, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì le parti convenute rag. e avv. ( in proporzione del Controparte_1 Controparte_2 rispettivo interesse ex art. 97 cpc, e dunque 8/9 a carico del rag. e 1/9 a carico dell'avv. CP_1
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 CP_2 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone le spese di ctu a carico dei convenuti secondo identiche quote (8/9 a carico del rag. ; 1/9 a carico dell'avv. ; CP_1 CP_2
condanna il rag. a rimborsare le spese di lite che si Controparte_1 Controparte_6 liquidano in euro 11.977,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna il rag. a rimborsare ad le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 CP_4 euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 09/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5530/2023 promossa da:
nato il [...], C.F. , residente in [...]-M, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Giulia Talamazzi (C.F. , PEC e Tomaso C.F._2 Email_1 AN (C.F. PEC del Foro di C.F._3 Email_2 Genova, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Genova, Viale Padre Santo 5/11B, come da procura su foglio separato notificato e depositato in uno all'atto di citazione, da intendersi allegato in calce al medesimo, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0108315285 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati
ATTORE CONTRO
RAG. , domiciliato in Piazza Leonardo da Vinci 5, Genova, C.F. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso, in via tra loro anche disgiuntiva, dall'avv. Massimo Cataldo C.F._4 (indirizzo p.e.c. c.f. ) e dall'avv. Email_3 CodiceFiscale_5 Silvia Boggero (c.f. ; indirizzo p.e.c. , e CodiceFiscale_6 Email_4 domiciliati per la lite presso lo studio dell'avv. Massimo Cataldo in Largo San Giuseppe 3/23A, Genova, in virtù dell'allegata procura alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
AVV. nato a [...], il [...], C.F. , con Controparte_2 CodiceFiscale_7 studio in Rapallo (GE), Corso Matteotti, n. 26 / 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Barbero (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, corrente CodiceFiscale_8 in Rapallo, Corso Matteotti, n. 26 / 26, giusta procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 20 domiciliata in Piazza Controparte_3 Leonardo da Vinci 5, Genova, C.F. e p. IVA , ugualmente rappresentata e difesa, in via P.IVA_1 tra loro anche disgiuntiva, dall'avv. Massimo Cataldo (c.f. ; indirizzo p.e.c. CodiceFiscale_5
e dall'avv. Silvia Boggero (c.f. ; Email_3 CodiceFiscale_6 indirizzo p.e.c. , e domiciliata per la lite presso lo studio dell'avv. Email_4 Massimo Cataldo in Largo San Giuseppe 3/23A, Genova, in virtù dell'allegata procura alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO INTERVENUTO
P.I.: e C.F.: , con sede in Milano, C.so Como n. 17, Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del procuratore speciale, dr. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_5 disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Vaira (C.F.: PEC: C.F._9
FAX: 011.5171177) e Francesco Gaeta (C.F.: Email_5
, PEC: presso il cui studio in Genova, C.F._10 Email_6 C.so Torino n. 4/3 è eletto domicilio come per procura alle liti in atti TERZA CHIAMATA
in persona della Dott.ssa nella sua Controparte_6 Controparte_7 qualità di Rappresentante per l'Italia, C.F.– P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4 Laura Opilio (C.F. - PEC: - FAX 06483755), giusta C.F._11 Email_7 procura che si allega alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
Per parte attrice Ing. Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale,
➢ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
➢ dato atto che l'attore dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, Accertare la responsabilità professionale dei professionisti oggi convenuti, nonché dello
[...] quivi intervenuto, e il conseguente inadempimento dell'incarico professionale agli Controparte_3 stessi conferito, per tutti i fatti riferiti in narrativa ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, in via alternativa e/o solidale e/o pro quota, e condannare a risarcire tutti i danni patiti e patiendi indicati nell'atto e/o nella misura che emergerà in corso di causa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprese le spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché con condanna in via equitativa delle odierne convenute al pagamento della somma prevista ex D.L. n. 28/10, non avendo voluto le stesse aderire alla mediazione, con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice.”
Per parte convenuta Rag. e Controparte_1 Controparte_3
“[nei confronti dell'Ing. Parte_1
- dichiarare la nullità della citazione ovvero dichiarare inammissibili le domande dell'Ing.
Parte_1
pagina 2 di 20 - in subordine, sia nel caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sia nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare le domande dell'Ing. Parte_1
- in ulteriore subordine, contenere la condanna che fosse pronunciata in accoglimento della domanda dell'Ing. nei limiti di un importo non maggiore delle sanzioni liquidate dall' escluso Parte_1 CP_8 il valore capitale dei contributi, gli interessi e ogni altra spesa inclusa nell'esposizione contenuta nella citazione dell'Ing. e escluso altresì il danno non patrimoniale, e ridurre a non più di un Parte_1 terzo lo stesso risarcimento corrispondente all'importo delle sanzioni, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., avuto riguardo al concorso della condotta dell'Ing. nella causazione del preteso Parte_1 danno;
[nei confronti di e Controparte_9 Controparte_6
- in caso di accoglimento, anche solo in parte, delle domande dell'Ing. condannare Parte_1 [...]
e in solido tra loro o ciascuna per quanto di Controparte_9 Controparte_6 ragione, a manlevare e tenere indenne l'assicurato per l'intera somma per la quale la condanna sia stata pronunciata (sia se emessa a carico dello sia se pronunciata a carico Controparte_3 del rag. ), ivi inclusi somma capitale, rivalutazione, interessi, spese di lite, spese di Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio e costo imposta di registro sulla sentenza (salvo il recupero dello scoperto di polizza nei rapporti con l'assicurato);
- con vittoria nelle spese nei confronti di tutte le altre parti.”
Per parte convenuta Avv. Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito, rigettare le domande formulate da controparte nei confronti dell'Avv. poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e comunque Controparte_2 indeterminate e/o indeterminabili, comunque nulle e/o inammissibili, assolvendo lo stesso da qualsivoglia richiesta, quand'anche a titolo di risarcimento del danno;
- in via subordinata e senza inversione alcuna dell'onere della prova, nella denegata ipotesi nella quale il Magistrato adito ritenesse l'esistenza di una limitata responsabilità dell'Avv. nello CP_2 svolgimento del mandato a suo tempo ricevuto, limitare e/o contenere la condanna al pagamento delle spese legali già liquidate nel solo procedimento n. R.G. 4191 / 2018 (sentenza Dott.ssa Bossi, n. 79 / 2021);
- conseguentemente, ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre che rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per parte terza chiamata Controparte_4
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_4 nuove Nel merito In via preliminare Accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti attorei ai sensi dell'art. 2946 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2947 c.c. In via principale
pagina 3 di 20 Accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi degli artt. 1982 e/o 1893 c.c. ovvero, comunque, l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, da ogni avversaria pretesa Respingere, in ogni caso, le domande Controparte_10 tutte svolte dall'ing. verso il rag. e/o lo Parte_1 Controparte_1 [...] siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Controparte_3 Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_4 In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e/o di quelle di garanzia e manleva verso Controparte_4 Accertare la quota di responsabilità, comunque minoritaria, ascrivibile al rag. Controparte_1 e/o allo rispetto a quella prevalente riferibile all'avv. Controparte_3 Controparte_2 Contenere l'eventuale condanna in garanzia di nei limiti di operatività della polizza Controparte_4 assicurativa e delle condizioni contrattuali tutte, con applicazione in ogni caso di franchigia di euro 3.500,00 e fermo il suo diritto di regresso. In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, per entrambi i gradi di giudizio, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili;
con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice”
Per parte terza chiamata Controparte_6
“a) in via preliminare nel merito: dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto derivante dalle polizze indicate in parte motiva;
b) in via principale: respingere la domanda di manleva svolta dall'Assicurato nei confronti degli Assicuratori;
c) sempre in via principale: rigettare la domanda svolta dall'Ing. nei confronti Parte_1 dell'Assicurato; d) in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'Ing. Parte_1
limitare l'indennizzo dovuto dagli Assicuratori in ragione del pregiudizio sofferto, ex art.
[...] 1893, comma 2, c.c. e, in ogni caso, limitare l'indennizzo assicurativo alla sola quota di responsabilità addebitabile all'Assicurato nel rispetto dei limiti previsti dal massimale e dalla franchigia;
e) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, IVA e CAP.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
L'ing. ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale ex artt. 1218, 1176 comma 2, 2230 Parte_2 c.c. di:
▪ Rag. (e al quale la domanda è stata estesa dopo il suo Controparte_1 Controparte_3 intervento volontario in giudizio);
▪ Avv. Controparte_2
pagina 4 di 20 in relazione e a causa del verbale di accertamento n. 34000004517530 elevato nei suoi confronti da parte dell , con il quale era stata disposta d'ufficio l'iscrizione dell'attore negli elenchi lavoratori CP_8 autonomi commercianti per l'intero periodo prescrizionale (periodo coperto da prescrizione 2002-1° ottobre 2009; periodo oggetto di accertamento dal 1° ottobre 2009).
La tesi sostenuta è che:
▪ i primi, nella loro veste di professionisti incaricati di offrire consulenza e di curare ogni aspetto inerente la tenuta della contabilità, tanto dell'ing. quanto della società Parte_2 CP_11 (costituita nel 2002), di cui il primo era socio, avrebbero dovuto iscrivere l'ing. nella Parte_2 gestione separata INPS Commercianti ai sensi dell'art. 1 commi 202 e 203 della legge 662/96, in quanto egli svolgeva, come socio lavoratore, attività prevalente nei confronti della CP_11
[...
che era società commerciale;
e ciò nonostante l'ing. fosse già iscritto Parte_2 all'RC (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza di ingegneri ed Architetti Liberi professionisti), poiché detta iscrizione non costituiva causa ostativa (come accertato nel giudizio di opposizione interposto dall'attore avverso il verbale di accertamento, Tribunale di Genova, sentenza n. 254/2017 dott.ssa Dito);
▪ il secondo, nella sua veste di difensore incaricato di promuovere opposizione ex art. 442 cpc al verbale di accertamento e di promuovere appello avverso la sentenza di rigetto della stessa, avrebbe dovuto, dapprima, far desistere il cliente da un'azione giudiziaria inutile (opposizione giudiziale avverso il verbale, rigettata con sentenza n. 254/2017 dott.ssa Dito consigliando piuttosto di richiedere al rag. di attivare la sua polizza professionale); quindi avrebbe CP_1 dovuto promuovere nei termini di legge l'appello, essendo stato a ciò incaricato, invece non proposto;
infine non avrebbe dovuto suggerire e coltivare opposizione alla cartella di pagamento fondata su richiesta di pagamento ormai accertata con sentenza passata in giudicato (ed infatti dichiarata inammissibile con sentenza n. 79/2021 dott.ssa . Per_1
I danni reclamati sono analiticamente indicati alle pagg. 18 e 19 dell'atto di citazione cui si rimanda integralmente.
Il rag. e lo si sono costituiti per resistere alla domanda ed hanno: CP_1 Controparte_3
▪ sostenuto che l'unico legittimato passivo dell'azione fosse lo Studio professionale del quale il rag. faceva parte;
CP_1
▪ eccepito, preliminarmente, la nullità della citazione e la prescrizione del diritto vantato;
▪ eccepito l'infondatezza nel merito della domanda, per non aver mai assunto, nei confronti dell'attore, un incarico di consulenza sulla scelta del regime previdenziale e, in ogni caso, per aver l'attore colposamente contribuito alla produzione del danno ai sensi e per gli effetti cui all'art. 1227 c.c. (in quanto aveva fornito informazioni fuorvianti circa la nature “prevalente” della sua attività in favore della società ; CP_11
▪ contestato il danno;
▪ chiesto di chiamare in giudizio al fine di essere manlevati e Controparte_6
. Controparte_9
L'avv. si è costituito (tardivamente) rilevando: CP_2
▪ che era stata posta, nell'assolvimento dell'incarico assunto, tutta la diligenza possibile;
pagina 5 di 20 ▪ che, in particolare, il ricorso in opposizione al verbale di accertamento era stato redatto ed era stato ritenuto opportuno, previa attiva discussione dell'ing. e del rag. su Parte_1 CP_1 tutte le questioni sottese, per tentare di resistere, per quanto possibile, alla pretesa di;
che CP_8 era stato poi l'ing. a determinarsi a non impugnare la sentenza di rigetto n. 254/2017 Parte_1 dott.ssa Dito, prima che fossero spirati i termini per l'impugnazione; che il successivo ricorso presentato dal legale in accertamento negativo (nel procedimento rgn 4191/2018 e dichiarato inammissibile con sentenza n. 79/2021) era stato promosso al solo e condiviso scopo di intavolare una trattativa con l'Ente previdenziale;
▪ che il danno, a tutto concedere, poteva solo ipoteticamente configurarsi per le spese di soccombenza subite nel procedimento rg 4191/2018 (sentenza dott.ssa n. 79/2021). Per_1
si è costituta: Controparte_9
▪ dando atto dell'esistenza di polizza n. 407968244 Garanzia Responsabilità Civile Professionale Garanzia Base, prescelta con una franchigia fissa di euro 3500,00 e con retroattività, comunque, illimitata) stipulata in data 25.01.22, con pari decorrenza e con scadenza in data 25.01.2023 il cui contraente ero lo e tra i cui assicurati Controparte_3 facenti parte del suddetto studio compariva il rag. ; Controparte_1
▪ eccependo l'inoperatività della polizza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1910 c.c., in quanto l'assicurato, contestualmente alla sottoscrizione, era a conoscenza di atti o fatti tali da poter comportare richieste di risarcimento danni a termini di polizza;
▪ facendo in ogni caso proprie le difese dell'assicurato anche in punto prescrizione.
si è costituita: Controparte_6
▪ rilevando che tutte le Polizze sottoscritte con la suddetta compagnia (puntualmente richiamate in comparsa), a copertura della responsabilità professionale del Commercialista/Ragioniere/Perito Commerciale, operavano in forma claims made, ovverosia a copertura delle richieste di risarcimento fatte per la prima volta all' durante il Parte_3 periodo di assicurazione previsto dai singoli contratti (l'ultimo dei quali terminato in data 28.01.2022);
▪ rilevando che dalla documentazione versata in atti risultava inequivocabilmente che, in data 07.06.2022 (e quindi in un momento successivo rispetto al termine del periodo di assicurazione previsto dall'ultima delle Polizze indicate –i.e. il 28.01.2022), l'Attore aveva notificato per la prima volta una richiesta risarcitoria nei confronti dell' (doc. 33, Attore); Parte_3
▪ rilevando che, pertanto, il sinistro (inteso, secondo il modello claims made, come richiesta di risarcimento) non rientrava, sotto il profilo temporale, sotto l'oggetto di copertura di alcuna delle Polizze sottoscritte con i CP_6
▪ cautelativamente eccependo, in ogni caso la prescrizione biennale dei diritti assicurati maturato con riferimento alle polizze sottoscritte dal 1.12.2007 al 28.01.2021 (quest'ultima quanto meno per il periodo dal 28.01.2021 al 21.08.2021);
pagina 6 di 20 ▪ invocando le clausole di esclusione specificamente previste con riguardo alle circostanze idonee a ingenerare un sinistro e già conosciute dall'Assicurato prima della stipula delle Polizze;
nonché quelle previste con riguardo alle dichiarazioni inesatte e reticenti ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.,
▪ invocando l'esclusione dalla copertura delle somme richieste a titolo di restituzione dei compensi corrisposti all' e all'Avv. per l'attività professionale svolta, per un Parte_3 CP_2 totale di euro 3.938,52 (non qualificabili come “risarcimento” coperto a sensi di polizza);
▪ evidenziando, pur nella convinzione dell'estraneità ai fatti del proprio assicurato, in ogni caso, che le Polizze, in caso di responsabilità solidale coprivano esclusivamente la quota imputata all'Assicurato di cui si chiedeva l'eventuale accertamento.
2. Nullità dell'atto di citazione
L'eccezione di nullità non è accoglibile.
La giurisprudenza afferma che la nullità della citazione per insufficiente determinazione della domanda (petitum e causa petendi) ai sensi dell'art. 164, c. 4, si verifica solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni.
Nel caso di specie l'attore ha fin dal principio distinto le condotte contestate ai convenuti: da un lato, l'omessa iscrizione dell'Ing. alla GE Commercianti;
dall'altro lato, gli errori Parte_1 CP_8 consulenziali e difensivi dell'Avv. CP_2
Si tratta di due responsabilità autonome ed eventualmente concorrenti, seppur coordinate tra loro in quanto connesse alla medesima vicenda sostanziale di cui l'attore ha chiaramente indicato anche il titolo (contrattuale) da cui discendono.
Il danno subito è stato parimenti indicato in modo analitico e circostanziato.
L'infondatezza dell'eccezione è quanto più dimostrata dal fatto che i convenuti hanno potuto spiegare più che adeguata difesa su ogni aspetto della vicenda, avuto specifico riguardo alla ragione ispiratrice della norma (Cassazione civile n. 1681/2015).
3. Prescrizione dell'azione di accertamento della responsabilità e dei diritti risarcitori conseguenti
L'eccezione è infondata.
In caso di responsabilità professionale, salvi i casi di errore immediatamente evidente, il termine di prescrizione inizia solo quando emerge il danno e non quando l'errore è stato commesso (Cassazione civile, Ordinanza della Corte di Cassazione 14 marzo 2024, n. 6947, che conferma questa interpretazione “ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. L'inadempimento del tecnico quindi, rappresenta la causa del danno, ma non va confuso con quest'ultimo, e fino a quando le sue conseguenze non sono oggettivamente percepibili dall'esterno non scatta il termine e non sorge il diritto al risarcimento”). pagina 7 di 20 In particolare, per quanto di interesse, gli effetti dell'omissione contestata a chi avrebbe dovuto iscrivere l'attore nella GE Commercianti si sono palesati solo in dipendenza della notifica CP_8 del verbale di accertamento n. 34000004517530 (11.02.2015); gli effetti dell'omissione/inadempimento di chi avrebbe dovuto offrire adeguata assistenza legale solo a far data dal rigetto della prima opposizione ex art 442 cpc (22.03.2017).
Pertanto la prescrizione decennale connessa all'azione di inadempimento contrattuale non può dirsi in ogni caso maturata prima della diffida del 7 giugno 2022 (doc. 33 fascicolo parte attrice).
4. Titolarità del rapporto dal punto di vista passivo avuto riguardo all'azione intrapresa nei confronti di rag. Controparte_12
[...]
a subire gli effetti della presente pronuncia, avuto specifico riguardo all'azione di
[...] responsabilità da inadempimento correlata all'omessa iscrizione dell'attore nella GE Commercianti , è il rag. e non lo (nei cui confronti, comunque, CP_8 CP_1 Controparte_3 l'attore ha rivolto ed esteso le sue domande, una volta che lo Studio si è volontariamente costituito ed ha accettato il contraddittorio sulla pretesa azionata).
A tanto si perviene sulla scorta delle considerazioni che seguono.
E' noto che le attività professionali hanno carattere personale e, generalmente, la legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni che interferiscono con il rapporto contrattuale spettano al singolo professionista.
Ovviamente la regola generale trova le sue eccezioni: ove i professionisti si uniscano in uno studio associato e lo studio professionale associato si rappresenti come un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici, nulla vieta che lo studio debba considerato unico legittimato (attivo o passivo) ancorché la prestazione sia poi delegata al singolo associato, per poi essere da questi eseguita personalmente (Cassazione civile n. 30730/2022; Cassazione civile n. 11940/2024
“L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”).
Ma è evidente che la sussistenza di una titolarità dei rapporti in capo all'associazione anziché in capo al professionista va adeguatamente scrutinata (anche avuto riguardo al soggetto cui sia stato espressamente conferito e all'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito, cfr Cassazione n. 2332/2022).
pagina 8 di 20 Così, ad esempio, rispetto al diritto di esigere il compenso, proprio Cassazione n. 30730/2022 ha affermato che il cliente che conferisce l'incarico ad un professionista, membro di uno studio associato, è tenuto a versare l'onorario al professionista e non allo studio di cui quest' ultimo fa parte, data la natura personale dell'attività oggetto del mandato professionale, a meno che l'associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire a quest'ultima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti.
Il giudice di merito deve, dunque, accertare la natura dell'azione, scrutinare lo statuto dell'associazione tra professionisti, gli accordi intervenuti e la situazione fattuale sottostante (“il principio della personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associato allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per il quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà in tal senso”, Cassazione civile n. 21868/2020).
Ora, per quanto di interesse, nello statuto dell'associazione prodotto (doc. 2 parte convenuta) non emerge affatto la scelta degli associati di attribuire all'associazione la legittimazione ad acquisire anche la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti. Tanto è vero che è affermato espressamente che la “rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e l'amministrazione spettano a tutti gli associati disgiuntamente i quali di comune accordo ripartiranno i compiti secondo le necessità dello studio” partecipando agli utili netti e alle perdite subite nella misura di 1/3 ciascuno.
Quello che emerge dal rapporto associativo è, dunque, la mera ripartizione interna (e non esterna) dei mandati ricevuti e la finalizzazione alla divisione comune delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
Quindi, il fatto, valorizzato dal convenuto , che il compenso da lui maturato sia stato CP_1
“fatturato” dallo , cfr doc. 32 B parte attrice – in base agli accordi presi dagli associati - non CP_3 significa che dell'azione di responsabilità, per gli addebiti specificamente mossi al suo operato, debba essere chiamato a rispondere lo studio, visto che l'incarico è stato affidato al rag. e la CP_1 rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio è stata espressamente conferita ai singoli associati.
Quanto sopra evidenziato è in linea con il legame di tipo fiduciario esistente tra l'attore ed il rag.
, comprovato da tutta la documentazione prodotta, ivi inclusi gli scambi di corrispondenza, che CP_1 comprovano il loro rapporto continuo, esclusivo e diretto rispetto alla vicenda di cui è causa, e con quanto appurato dal ctu dott. “è fuori di dubbio che sia l'ing. (dal 1991) Persona_2 Parte_1 sia la società (fin dalla sua costituzione avvenuta nel 2002) siano stati assistiti dallo CP_11 [...] sia per gli adempimento societari sia per gli adempimenti fiscali ed anche per quelli CP_3 previdenziali e di consulenza del lavoro…dagli atti di causa è lecito supporre che il rag. CP_1 interloquisse con l'ing. per quanto riguarda la consulenza in materia previdenziale e di Parte_1 consulenza del lavoro, mentre gli adempimenti in materia societaria e fiscale erano curati da altri soci professionisti sempre all'interno dello . Controparte_3
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5. Nel merito della domanda di accertamento della responsabilità del rag. CP_1
La domanda è fondata e va accolta.
L'accertamento subito dall'ing. e l'iscrizione d'ufficio dello stesso alla GE Parte_1 Commercianti nascono per errore imputabile al professionista incaricato di gestire la sua CP_8 posizione previdenziale: l'ing. in quanto socio amministratore di società a responsabilità Parte_1 limitata con partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, nonostante già iscritto a all'RC a fare data dal 1997, quale ingegnere libero professionista, era infatti soggetto alla relativa iscrizione.
L'obbligo (ormai accertato con sentenza passata in giudicato e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ad essa successiva) non poteva essere ignorato dal professionista quanto meno a far data dal 2011 (e quindi tre anni prima dell'accertamento), perché in allora vi erano dati univoci (non valorizzati come tali dal ctu in modo scarsamente comprensibile, visto che egli stesso afferma che comunque vi erano “una serie di elementi che avrebbero dovuto indurre il rag. ad iscrivere CP_1 l'ing. alla gestione commercianti ) che imponevano al professionista la Parte_4 CP_8 regolarizzazione della posizione del proprio cliente, specie alla luce della massiccia attività ispettiva che in quegli anni andava delineandosi da parte degli enti previdenziali e di cui lo stesso ctu dà conto nella sua relazione.
Questi dati erano rappresentati da:
▪ la natura commerciale ovvero del terziario della CP_11
▪ le fatture dell'Ing. che erano emesse dal 2002 quasi esclusivamente verso la propria Parte_1 società (v. docc. 45-45.13);
▪ le dichiarazioni dei redditi predisposte dai consulenti sulla base di tali fatture (v. docc. 3, 4);
▪ gli Studi di Settore che attribuivano all'attore un apporto del 100% nella società (v. doc. 46);
▪ il fatto che gli altri tre soci di erano tutti iscritti, ad opera dello alla CP_11 Controparte_3 gestione commercianti;
▪ il contratto di collaborazione con che assegnava al rag. la “referenza” unica CP_11 CP_1 verso il cliente su tutti gli aspetti gestionali, organizzativi e di controllo (cfr. verbale ispettivo prodotto), sulla base dunque di una relazione volta alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019);
pagina 10 di 20 ▪ l'orientamento della giurisprudenza ormai prevalente a far data da SSUU pronuncia n.17076/2011 (“La questione interpretativa, che pone la presente controversia e che, come questione di massima di particolare importanza, ha giustificato l'assegnazione del ricorso a queste sezioni unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, vede come principale riferimento normativo il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi CP_8 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.A sua volta la disposizione interpretata prevedeva nel suo primo periodo: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”. Quindi il criterio dell'attività prevalente”, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel CP_8 caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe riscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del CP_8 medesimo art. 1, comma 208 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Questo criterio dell'”attività prevalente” non opera invece – prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata – per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita GE separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_8 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36. Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella GE separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio CP_8 dell'”attività prevalente”; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché pagina 11 di 20 parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio “'semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio
– dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa – quella “prevalente” – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione – perché nelle attività “miste” può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto) – ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un'altra. Va subito detto che in ciò solo sta il beneficio previdenziale, nella concentrazione della posizione contributiva, giacché ne' la disposizione interpretata, ne' quella di interpretazione autentica – entrambe dirette solo ad individuare la gestione assicurativa di pertinenza – contengono alcun riferimento ad un esonero contributivo per l'attività “non prevalente”. Questa essendo quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica, la controversia in esame sarebbe di agevole soluzione perché il concorso di attività delle ricorrenti è, nella specie, tra quella di lavoro autonomo (come amministratrici della società), soggetta ex se alla contribuzione nella GE separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socie lavoratrici della società stessa. Quindi la fattispecie non è quella del contemporaneo esercizio dell'attività di commerciante (comprensivo delle nuove figure previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 196-197 e 202-202), artigiano o coltivatore diretto, previsto dalla norma suddetta, ma vede un'attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell'impresa, fattispecie quest'ultima per la quale testualmente non opera il criterio dell'attività prevalente”, ma ogni attività segue il suo regime previdenziale;
sicché il ricorso sarebbe destituito di fondamento”).
Quindi, i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, a prescindere dalla pregressa CP_8 iscrizione a RC da parte del professionista, dovevano, quanto meno a far data dal 2011, darsi per acquisiti da parte di un professionista esperto quale era il rag. (in sostanza, chi era al CP_1 contempo lavoratore autonomo e svolgeva l'attività di amministratore di una società e socio lavoratore nel contesto della medesima attività era soggetto all'iscrizione alle relative posizioni previdenziali).
E la prestazione non poteva qualificarsi come di “speciale” difficoltà solo perché erano insorti, fino al 2011, interpretazioni oscillanti delle norme, perché, comunque, a partire da tale momento (che si colloca tre anni prima dell'accertamento) il professionista avrebbe, quanto meno, doverosamente dovuto informare il cliente sui rischi che correva.
A nulla vale poi obiettare che fu il cliente ad insistere per evitare l'iscrizione: la responsabilità professionale del rag. presuppone la violazione del dovere di diligenza media ex art. 1176 CP_1 comma 2 c.c.. Tale violazione, ove consista nell'adozione di condotte pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata “sollecitata” dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del professionista la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale richiesta. Cfr. Cass. civ., sentenza n. 10289 del 20/05/2015.
pagina 12 di 20 Peraltro il ctu, sul punto, equivoca: la mail del 24.08.2017 - che secondo il consulente dimostrerebbe l'intenzione del professionista di allinearsi ai desideri del proprio cliente (“sei socio, il lavoro lo hai prestato in qualità di socio quindi ti iscrivo a prescindere da ogni altra considerazione”) non è altro che una “letture decifrata” che professionista offre rispetto al contenuto sostanziale della decisione assunta in sede giudiziale (cfr. doc. 12). Null'altro.
I motivi che indussero il professionista a non iscrivere l'ing. nella GE commercianti Parte_1
risiedono, invece, verosimilmente nella pregressa iscrizione a RC (che invero non CP_8 poteva rappresentare motivo ostativo sulla base della situazione che si venne a delineare quanto meno a far data dal 2011) e nella ritenuta (erronea) prevalenza esclusiva dell'attività libero professionale disgiunta dalla gestione societaria che (quand'anche rappresentata come tale dal cliente, come sostenuto).non trovava un valido supporto fattuale ed anzi era smentita per tabulas.
6. Nel merito dell'azione esercitata nei confronti dell'avv. CP_2
Si è detto che parte attrice imputa all'avv. difensore incaricato di promuovere opposizione ex CP_2 art. 442 cpc al verbale di accertamento e di promuovere appello avverso la sentenza di rigetto della stessa, da un lato, di aver omesso di far desistere il cliente da un'azione giudiziaria inutile (opposizione giudiziale avverso il verbale, rigettata con sentenza n. 254/2017 dott.ssa Dito); quindi (del tutto contraddittoriamente) di aver omesso di promuovere nei termini l'appello avverso quella decisione.
Parte attrice imputa infine all'avv. una responsabilità per aver suggerito di interporre CP_2 opposizione alla cartella di pagamento fondata su richiesta di pagamento ormai accertata con sentenza passata in giudicato (ed infatti dichiara inammissibile con sentenza n. 79/2021).
Rispetto all'iniziativa legale volta ad ottenere l'annullamento del verbale di accertamento, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009 citata da ultimo da Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del 30.09.2021).
Sotto tale profilo l'opposizione promossa avverso il verbale di accertamento non può considerarsi iniziativa avventata o scorretta: appare piuttosto evidente che il professionista, una volta che il cliente era stato raggiunto dall'avviso di accertamento, ha tentato di fare il possibile per tutelare la posizione del proprio assistito, portando all'attenzione del giudicante un'interpretazione delle norme che potesse condurre all'esclusione dell'obbligatorietà dell' iscrizione. Ha quindi organizzato una difesa incentrata sull'assenza del requisito della “prevalenza e continuità” dell'attività svolta all'interno della CP_11 in favore della quale si reputava che l'ing. svolgesse solo un'attività di consulenza Parte_1 (regolarmente pagata e fatturata) ma inidonea, come tale, ad integrare un effettivo contributo all'ordinario svolgimento dell'attività societaria, attraverso un ricorso che non denota affatto superficialità o sciatteria.
pagina 13 di 20 L'iniziativa processuale è stata assunta (non fosse altro che per ribaltare sull'ente previdenziale l'intero onere della prova in ordine ai requisiti della doppia contribuzione, Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 22862/2010) per tutelare l'ing. e non certo per danneggiarlo (e la corrispondenza agli atti Parte_1 prova che l'attore era sempre in contatto con il legale e che con questi ne abbia condiviso la strategia da adottare, quanto meno rispetto al primo ricorso). E il suo esito negativo non può essere certo addotto a fonte di responsabilità, perché l'obbligazione che il professionista assume è di mezzi e non di risultato (Cassazione civile n. 7462/2025).
Inutile dire, poi, che se parte attrice sostiene l'inutilità a monte di quel ricorso, la mancata impugnazione della sentenza che ha visto definitivamente consacrato il diritto dell'ente accertatore non può, in nessun caso, fondare un'azione di responsabilità nei confronti del legale (per insanabile contraddittorietà). Quand'anche il professionista avesse, come sostenuto, lasciato spirare i termini per l'impugnazione della quale era stato incaricato, egli avrebbe in buona sostanza fatto risparmiare all'attore inutili spese in un giudizio dall'esito scontato.
Diversamente deve ritenersi, invece, rispetto al ricorso promosso dal legale in data 18/12/2018, per conto dell'ing. avverso l'avviso di addebito n. 348 2018 00032296 33 000, emesso Parte_1 dall' per obblighi contributivi, dovuti alla GE Commercianti, scaturenti dal verbale di CP_8 accertamento n. 34 00 000451753 0 del 5/2/2015. CP_8
L'esito di quel giudizio era scontato e non avrebbe mai dovuto essere intrapreso: esisteva infatti un giudicato esterno (per via della sentenza n. 254/2017 passata in giudicato) che rendeva legittima l'iscrizione, dal 1/10/2009, alla gestione commercianti dell'ing. Quindi le pretese Parte_1 contributive di cui all'avviso di addebito opposto, pacificamente emesso e notificato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, e conseguenti alla ormai incontrovertibile debenza dei contributi accertata con il verbale ispettivo del 5/2/2015, non avrebbero in ogni caso potuto essere rimesse in discussione.
L'avv. offre, a giustificazione dell'intentata azione, una finalità “compositiva” del contenzioso CP_2 con che è rimasta solo labialmente affermata ma mai concretamente dimostrata. In ogni caso la CP_8 tesi poteva avere un senso in un ipotetico giudizio di appello avverso la sentenza di rigetto nel merito (cfr. anche scambio di mail prodotte dall'attore con l'avv. doc. 18) ma non certo in presenza di CP_2 un titolo ormai incontrovertibile.
L'assoluta inutilità del ricorso è, dunque, senz'altro da valutarsi alla stregua di un inadempimento professionale.
7. Sui danni risarcibili
Il rag. , in ragione dell'inadempimento alla prestazione alla quale era obbligato, è tenuto a CP_1 risarcire il danno che parte attrice ha subito a causa della mancata tempestiva iscrizione alla GE Commercianti nel periodo prescrizionale accertato: tale danno ammonta, solo per oneri di CP_8 riscossione, sanzioni e mora, ad € 70.728,75 (esclusi quindi gli importi comunque dovuti a titolo di contributi, cfr ctu pag. 8). Somme che devono essere maggiorate di rivalutazione ed interesse a far data dai pagamenti eseguiti dall'ing. in favore di al saldo. Parte_1 CP_8
pagina 14 di 20 Sul punto, la tematica del “risparmio” ottenuto sulla contribuzione prescritta per gli anni 2002 – 2009, affrontata dal ctu e su cui il rag. insite nelle comparse conclusionali non merita CP_1 approfondimento perché esorbita dal quesito (che era solo destinato ad appurare se, rispetto alle somme richieste, ci fossero stati pagamenti in forma agevolata) e dalle specifiche domande coltivate in giudizio. Si vedano peraltro sul punto le specifiche obiezioni mosse da parte attrice a pag. 42 della comparsa conclusionale cui si rimanda.
Il rag. è altresì tenuto a risarcire a titolo di danno l'importo che parte attrice ha sborsato per la CP_1 redazione della consulenza tecnica del rag. per la valutazione della sua condotta Controparte_13 riguardo all'obbligo di iscrizione della GE Commercianti per un totale di euro 1.268,80 CP_8 (docc. 37, 38 fascicolo parte attrice), che costituisce un danno emergente a tutti gli effetti.
L'avv. in ragione dell'inadempimento alla prestazione alla quale era obbligato, è tenuto invece CP_2
a risarcire il danno che parte attrice ha subito a causa dell'inutile ricorso presentato avverso l'avviso di addebito n. 348 2018 00032296 33 000, pari alle spese legali liquidate in favore di per euro CP_8 3.000,00 oltre accessori di legge. Importi che devono essere maggiorati di rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento eseguito da parte dell'ing. in favore di al saldo (non invece Parte_1 CP_8 le spese legali di soccombenza del giudizio conclusosi con sentenza n. 254/2017 per le ragioni sopra indicate).
Quanto ai compensi versati al rag. “per il periodo di assistenza in relazione al quale è stato CP_1 subito l'accertamento” (cfr pag. 18 atto di citazione), pari ad euro 1.649,44, preme osservarsi che questa specifica prestazione ha avuto ad oggetto, come da parcella prodotta sub. 32 B, l' assistenza tecnica necessaria per predisporre il ricorso in opposizione, poi materialmente redatto dall'avv. CP_2 e che è stato redatto nello specifico interesse del cliente.
Stante l'autonomia di detta prestazione (rispetto a quella dovuta in forza dell'assistenza previdenziale genericamente intesa), l'importo non è ripetibile.
Rispetto ai compensi versati all'avv. “per l'assistenza nell'ambito dei contenziosi di cui in CP_2 narrativa” (cfr. pag. 18 atto di citazione) preme osservarsi che delle due parcelle prodotte sub. doc. 32 C, solo la n. 127 del 17.12.2018 (euro 1.020,28), redatta con riferimento al ricorso promosso avverso l'avviso addebito n. 64981613352-1, è “risarcibile” (rectius ripetibile), in quanto riferita a CP_8 prestazione del tutto inutile, e non la n. 12 del 26.01.2016 per l'assistenza prestata nel giudizio NRG 5139/2016 dott.ssa Dito (da ritenersi comunque utilmente prestata).
E ciò pur in assenza di espressa domanda di risoluzione.
A tale proposito si ricorda che la restituzione del corrispettivo presuppone di norma l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento (Cassazione civile n. 18086/2018)
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass. n.24947/2017; Cass. n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è tuttavia necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la “restituzione” del corrispettivo.
pagina 15 di 20 Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo emerge pacificamente la domanda volta alla
“restituzione” del compenso e il riferimento alla grave ed irreversibile alterazione del sinallagma contrattuale tale da giustificare, quanto meno a livello teorico, la risoluzione del rapporto.
Dunque è dovuto in ripetizione l'importo di euro 1.020,28 con i soli interessi dalla domanda al saldo (art. 2033 c.c).
Il rag. e l'avv. sono poi tenuto in solido a risarcire le spese legali di mediazione (che CP_1 CP_2 costituiscono a tutti gli effetti poste di danno patrimoniale risarcibili, Cassazione civile sez. III – 07/09/2022, n. 26368; conformi Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017) che parte attrice ha sopportato in vista del presente giudizio che lo ha trovati soccombenti, pari ad euro 3.000,00 oltre oneri di legge (cfr. doc. 39 fascicolo parte attrice).
Altri e diversi danni di natura non patrimoniale, genericamente allegati, non sono risarcibili in quanto mai provati.
8. Sulla domanda svolta da parte attrice di “garanzia” nei confronti dei convenuti rag.
e avv. CP_1 CP_2
La domanda svolta da parte attrice volta a tenere indenne l'Ing. “nella malaugurata ipotesi Parte_1 in cui l'RC (cassa previdenziale a cui, su indicazione del Rag. , l'Ing. era CP_1 Parte_1 iscritto e versava i contributi e dalla quale percepisce la pensione) valutasse di richiedere indietro le somme versate all'odierno attore il quale avrebbe dovuto essere iscritto alla GE Commercianti e non all'RC” non può essere accolta per evidente difetto di attualità dell'interesse (la CP_8 Suprema Corte, cfr. Cassazione civile n. 30584/2021, infatti, ha rimarcato che, affinché sussista l'interesse ad agire, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire;
ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. In questo senso, si veda anche Cass., 4 maggio 2012, n. 6749, in GC Mass., 2012, 5, 558).
9. Sulla domanda di garanzia svolta da parte convenuta nei confronti degli CP_1 assicuratori
La domanda svolta nei confronti dei va rigettata. CP_6
L'assicuratore ha dato conto delle polizze sottoscritte dal Contraente a garanzia dell'Assicurato con gli Assicuratori di seguito indicate:
1) 1610264, operante dal 01.12.2007 al 01.12.2008 (doc. 1);
2) 10095053D, operante dal 01.12.2008 al 31.12.2009 (doc. 2);
3) 1780727, operante dal 31.12.2009 al 31.12.2010 (doc. 3);
4) 1798397, operante dal 31.12.2010 al 31.12.2011 (doc. 4);
5) 1878634, operante dal 31.12.2011 al 31.12.2012 (doc. 5);
6) 10323460V, operante dal 31.12.2012 al 31.12.2013 (doc. 6); pagina 16 di 20 7) 10379241L, operante dal 31.12.2013 al 31.12.2014 (doc. 7);
8) 10417417Y, operante dal 28.01.2015 al 28.01.2016 (doc. 8);
9) 10452052B, operante dal 28.01.2016 al 28.01.2017 (doc. 9);
10) 10482157D, operante dal 28.01.2017 al 28.01.2018 (doc. 10);
11) 10517120J, operante dal 28.01.2018 al 28.01.2019 (doc. 11);
12) 10547198Y, operante dal 28.01.2019 al 28.01.2020 (doc. 12);
13) 10570280N-LB, operante dal 28.01.2020 al 28.01.2021 (doc. 13);
14) 10586131N-LB, operante dal 28.01.2021 al 28.01.2022 (doc. 14);
Le suddette Polizze operano tutte in forma claims made, ovverosia a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti durante il periodo di assicurazione Parte_3 previsto dai singoli contratti, l'ultimo dei quali terminato in data 28.01.2022.
Come correttamente osservato, per verificare se una polizza claims made sia temporalmente operante è del tutto ininfluente “individuare e collocare nel tempo la condotta dei professionisti associati”, rilevando esclusivamente la data di ricezione della prima richiesta risarcitoria.
Dalla documentazione versata in atti risulta incontrovertibile che, in data 07.06.2022 (e quindi successivamente rispetto al termine del periodo di assicurazione previsto da tutte le Polizze sopra indicate, compresa l'ultima cessata il 28.01.2022), l'odierno Attore ha notificato per la prima volta una richiesta risarcitoria nei confronti dell'Assicurato.
Ne consegue che, successivamente al termine del periodo di assicurazione di tutte Polizze invocate, l'Assicurato ha ricevuto la prima formale richiesta di risarcimento da parte dell'odierno attore (07.06.2022).
Pertanto, il sinistro non rientra, sotto il profilo temporale, all'interno dell'oggetto della copertura assicurativa di nessuna delle Polizze sottoscritte con gli Parte_5
E tanto basta al rigetto della domanda nei loro confronti.
Contr Il sinistro opera invece nel periodo di copertura della polizza sottoscritta con .
La polizza n. 407968244 è stata stipulata in data 25.01.22, con pari decorrenza e scadenza in data 25.01.2023. Contraente è lo con la precisazione per cui Controparte_3 l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di iscritti all'Albo dell'Ordine dei Commercialisti ed Controparte_14 Esperti contabili con attività alto rischio. Tre i nominativi degli assicurati facenti parte del suddetto studio, tra cui il rag. . Controparte_1
La Garanzia Responsabilità Civile Professionale Garanzia Base è stata prescelta con una franchigia fissa di euro 3500,00 e con retroattività, comunque, illimitata.
Il sinistro non è tuttavia indennizzabile perché vale l'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1910 c.c., (per non aver l'assicurato, contestualmente alla sottoscrizione, dichiarato di essere a conoscenza di atti o fatti tali da poter comportare richieste di risarcimento danni a termini di polizza) da leggersi in combinato disposto con l'art. 24, n. 5 delle CGA (l'Assicuratore non è obbligato a prestare alcuna garanzia per le perite patrimoniali connesse “a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata prima della data di decorrenza della pagina 17 di 20 presente polizza ovvero già in corso a tale data;
oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento (Richieste di risarcimento/circostanze pregresse)”
È ben vero che la denuncia di sinistro è pervenuta al professionista quale associato solo in data 10.06.22, a seguito del ricevimento della missiva datata 07.06.22, con la quale gli avv.ti AN e Talamazzi, nell'interesse dell'ing. formulavano la diffida successivamente Parte_1 trasfusa nell'atto di citazione.
Ma prima di questo momento, erano maturate circostanze di fatto obiettivamente sintomatiche di una possibile responsabilità che vennero sottaciute.
Si è detto che la verifica ispettiva da parte di risale all'anno 2014 l' e che con verbale CP_8 CP_8 ispettivo numero 340004517530 l'ing. venne iscritto d'ufficio alla GE Commercianti Parte_1 con decorrenza retroattiva dal 2009, ossia per tutto il periodo non coperto dalla maturata prescrizione.
È stato allegato (e mai specificamente contestato) che l'ing. avesse da subito chiesto Parte_1 chiarimenti al rag. il quale – negando qualsivoglia responsabilità per l'omessa iscrizione – CP_1 spiegava le ragioni per cui la riteneva non dovuta.
È provato che queste ragioni vennero poi trasfuse nel ricorso predisposto dall'avv. e che CP_2 dunque il ragioniere ed il legale operarono in modo sinergico (giudizio di accertamento negativo, iscritto al numero di R.G. 5139/15 si concludeva con la sentenza di rigetto n. 254/17, pubblicata in data 16.05.17).
È documentalmente accertabile che nella sentenza si dava per provato il fatto che l'ing, Parte_1 avesse svolto attività lavorativa in favore di , con carattere di abitualità e prevalenza, a far data CP_11 dalla costituzione della società nell'anno 2002, e che dunque fosse corretta l'iscrizione ex officio alla GE Commercianti , poiché l'iscrizione all'RC non impediva l'iscrizione alla CP_8 suddetta gestione commercianti, fondandosi esse su fatti impositivi differenti.
È provato che contro quella sentenza non venne interposto appello e che il rag. ne fosse CP_1 consapevole. E che il professionista condivise la scelta, cfr. comunicazione in data 14.11.18 doc. 22 fascicolo parte attrice, di impugnare la cartella ricevuta, ossia l'avviso di addebito n. 64981613352 del 24.10.18 (ricorso ex art. 442 c.p.c., con instaurazione di procedimento R.G. 4191/2018, esitato, tuttavia, in pronuncia giudiziale di inammissibilità).
Ora, l'esame di tali fatti, porta a ritenere che, sebbene non fosse stata ancora inviata, al tempo della sottoscrizione della polizza, una formale richiesta di risarcimento del danno da parte dell'ing.
l'esistenza di una situazione che potesse quanto meno far generare il sospetto di un suo Parte_1 possibile coinvolgimento nella vicenda de qua, a titolo professionale e risarcitorio, si era ormai palesata, al tempo della sottoscrizione della polizza, nei suoi elementi distintivi più caratteristici (stante peraltro ormai l'incontrovertibilità dell'accertamento).
Sul punto, l'art. 1892 c.c. recita “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. pagina 18 di 20 L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”
L'art. 1893 c.c. disciplina, invece, il caso in cui il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave in relazione alle dichiarazioni inesatte o reticenti, prevedendo, comunque, che, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore la somma dovuta sia ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato si si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Pare al giudicante che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di colpa grave, ovvero una grave negligenza che presuppone la conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza stessa, nella piena consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e le sue condizioni.
Cont Ciò emerge, tra l'altro, come opportunamente osservata dalla difesa di dalla medesima diffida del CP_ 07.06.22 in cui risulta che sin dall'accertamento ispettivo dell il rag. avesse, quantomeno CP_1 nei limiti di ciò che egli riferiva al cliente, interessato la propria compagnia assicuratrice, salvo non attivarla.
Come detto, l'apertura del sinistro presso avveniva infatti solamente in data Controparte_4 10.06.22 a fronte di una polizza che decorreva dall'anno 2022, mentre prima il ragioniere era assicurato presso Controparte_6
Appare evidente che, se fosse stata a conoscenza del contenzioso, non avrebbe Controparte_4 stipulato il contratto assicurativo poiché, pur in presenza di decorrenza dall'anno 2022, la polizza l'obbligava a prestare una garanzia con retroattività illimitata ed il rischio dell'esposizione patrimoniale dell'assicurato stesso (lungi dal rappresentare una mera eventualità) era più che evidente. Negli stessi termini si veda Cassazione civile n. 11905/2020; Cass. civ. n. 23961/2022.
10. Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere poste a carico dei convenuti soccombenti (in proporzione del rispettivo interesse ex art. 97 cpc, e dunque 8/9 a carico del rag. e 1/9 a carico CP_1 dell'avv. e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti al Tribunale, scaglione da CP_2 euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase). Le spese di ctu restano a carico dei soccombenti convenuti secondo identiche quote.
Le spese di lite sostenute dagli assicuratori restano a carico del soccombente rag. e Per_3 CP_1 vanno liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti al Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per studio, introduttiva, istruttoria, minimi per la fase decisionale). pagina 19 di 20 Le spese di lite sostenute da restano a carico del soccombente rag. e vanno Controparte_9 CP_1 liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti al Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase) negli espressi limiti degli importi indicati in nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità professionale del rag. e dell'avv. Controparte_1 CP_2 in relazione ai fatti di cui è causa, ciascuno in relazione alle specifiche obbligazioni loro
[...] assunte ed indicate in parte motiva;
per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il rag. a corrispondere a parte attrice, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno, la somma di euro 70.728,75 dovuta dall'attore per sanzioni ed oneri di riscossione con riferimento al verbale di accertamento di cui è causa, oltre euro 1.268,80 per consulenza tecnica rag. , con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
CP_13
dichiara tenuto e condanna l'avv. a restituire all'attore l'importo di euro 1.020,28 con Controparte_2 interessi indicati in parte motiva;
dichiara tenuti e condanna in solido il rag. e l'avv. a pagare in Controparte_1 Controparte_2 favore di parte attrice, la somma di euro 3.000,00 oltre oneri di legge a titolo di danno patrimoniale per spese di mediazione, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì le parti convenute rag. e avv. ( in proporzione del Controparte_1 Controparte_2 rispettivo interesse ex art. 97 cpc, e dunque 8/9 a carico del rag. e 1/9 a carico dell'avv. CP_1
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 CP_2 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone le spese di ctu a carico dei convenuti secondo identiche quote (8/9 a carico del rag. ; 1/9 a carico dell'avv. ; CP_1 CP_2
condanna il rag. a rimborsare le spese di lite che si Controparte_1 Controparte_6 liquidano in euro 11.977,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna il rag. a rimborsare ad le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 CP_4 euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 09/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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