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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/09/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7535/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7535/2022 RG promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (n. 1351/2022 emesso dal Tribunale di Venezia in data 22.06.2022 e notificato in data 27.06.2022) notificato in data 29.09.2022 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Agnese Gemin del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 764;
-attrice/opponente- contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuliano Zanchi e Valentina Longo del
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Santa Croce n. 205;
-convenuta/opposta- con la chiamata in causa di
, CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Bodi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 468/B;
e
, Parte_2
Parte_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Vianello del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, Corso del Popolo n. 133/B;
-terzi chiamati da parte attrice/opponente- avente ad oggetto: prestazione d'opera/opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 13.03.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO In accoglimento del ricorso proposto dalla ditta individuale Controparte_1
(di seguito ) questo Tribunale ha ingiunto con decreto n.
[...] Controparte_1
1351/2022 d.d. 22.06.2022 a di pagare alla ricorrente l'importo di € 47.404,63 Parte_1
(portato dalle fatture n. 4/2021 -per la quale era stato pagato un acconto di € 3.000- e n. 3/2022), oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e alle spese di procedura, a titolo di saldo del corrispettivo maturato per l'opera prestata tra il 2019 e il 2020 all'impianto elettrico e idraulico presso l'immobile di proprietà della sito in Venezia, Parte_1
Castello 2625/A.
pagina1 di 4 Con ordinario atto di citazione in opposizione al predetto monitorio, ha Parte_1 convenuto la ditta dinanzi a questo Tribunale chiedendo, Controparte_1 previo rigetto dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. avversaria, la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della non debenza di alcuna somma a favore dell'ingiungente. In subordine, ha chiesto ridursi l'eventuale quantum dovuto alla misura di giustizia. In ogni caso, in caso di conferma del monitorio, ha chiesto (e ottenuto) l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, e al fine di esserne manlevata rispetto alla pretesa CP_2 Parte_2 Parte_3 avversaria. In particolare, a sostegno dell'opposizione, l'attrice opponente, ha sostenuto: di aver chiesto al marito -già imprenditore edile- di indicarle una ditta di fiducia per la CP_2 ristrutturazione del suo appartamento, in particolare per la realizzazione di parte dell'impianto di riscaldamento e della modernizzazione di quello elettrico già esistente, incaricandolo altresì di supervisionare i lavori intrattenendo i rapporti con le maestranze;
che il marito, per tali lavori, le aveva proposto i fratelli e (entrambi titolari di separate partite iva) come Per_1 Parte_3 prestatori d'opera più adatti, anche per la scelta di eventuali subappaltatori;
che i lavori di impiantistica erano stati svolti dai (i quali, per tali lavori, avevano emesso fatture per Pt_3
l'importo complessivo di € 15.802) e non da da sola;
che, dunque, non vi era Controparte_1 stato alcun rapporto con la CM tanto che la stessa aveva inviato consuntivi e CP_1 documenti a e non già a lei;
che, pertanto, non aveva legittimazione passiva. CP_2
Con comparsa di risposta si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del monitorio opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
In dettaglio, la convenuta opposta ha sostenuto: che i lavori erano stati effettuati sull'immobile dell'opponente -dunque committente- in esecuzione dell'incarico conferito dal di lei marito, il geom. , il quale, nell'occasione, lungi dal qualificarsi come interlocutore CP_2 negoziale, aveva svolto il ruolo di direttore dei lavori;
che, previo acquisto dei materiali necessari, i lavori eseguiti presso l'immobile della comprendevano il rifacimento integrale del Parte_1 bagno con fornitura di rubinetteria varia, sanitari, la predisposizione di nuovo impianto elettrico e la modernizzazione dell'impianto di condizionamento preesistente;
che gli accordi tra la e Parte_1 il non erano opponibili alla stessa, in quanto i lavori erano stati svolti esclusivamente nei CP_2 confronti della e in quanto non vi erano mai state deleghe di pagamento in capo al Parte_1
e ai . CP_2 Pt_3
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio , eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva rispetto alle avversarie richieste di pagamento e chiedendo, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda della , la condanna di Parte_1
e a tenerlo indenne dai pagamenti dovuti alla o alla Pt_2 Parte_3 Parte_1 [...]
CP_1
Nel merito, il ha sostenuto che in alcune occasioni aveva personalmente ricevuto CP_2 da compensi da consegnare a ma questo, non in ragione Parte_1 Controparte_1 del suo ruolo di DL, bensì solo in ragione del coniugio con di e della propria Pt_1 Pt_1 ampia conoscenza del settore edile, delle ditte dei fratelli (queste ultime uniche titolari Pt_3 dell'appalto) e altresì di che aveva invero realizzato una minima parte dei lavori Controparte_1 su indicazione dei in regime di subappalto, peraltro già completamente saldata. Pt_3
pagina2 di 4 Con comparsa di risposta si sono costituiti altresì e , i quali hanno Pt_2 Parte_3 concluso per il rigetto della domanda di manleva formulata nei loro confronti dalla Parte_1
Più specificamente, essi hanno contestualizzato la vicenda all'interno del consolidato rapporto contrattuale di subappalto con (in veste di subappaltante) in numerosi Controparte_1 altri cantieri, giungendo ad allegare che, in relazione al cantiere della , l'accordo Parte_1 esistente con era nel senso di effettuare una compensazione fra i crediti Controparte_1 maturati dai negli altri cantieri -che sarebbe stato difficile giustificare rispetto alla Pt_3 committenza non essendo previsto da contratto il subappalto- con quelli derivanti dal cantiere della
. Parte_1
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla
[...]
, hanno chiesto al Tribunale di effettuare una compensazione integrale tra le somme Pt_1 trattenute dovute a di gran lunga inferiori a quelle oggetto del Controparte_3 monitorio- con il credito di almeno € 70.000 vantato nei suoi confronti a fronte dei lavori eseguiti su suo incarico negli altri cantieri. Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa è stata istruita unicamente mediante la produzione documentale offerta dalle parti non avendo parte convenuta opposta avanzato istanze di prova in seconda memoria e avendo rifiutato il contraddittorio con i in relazione all'oggetto del rapporto negoziale intervenuto con la Pt_3 [...]
(e non essendo intervenuto alcun subappalto con gli stessi) e all'oggetto della domanda Pt_1 riconvenzionale in quanto esorbitante dalla materia del contendere. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
L'opposizione va accolta e il monitorio dev'essere revocato. Invero, a fronte della specifica contestazione di parte attrice opponente in ordine alla stessa sussistenza del rapporto contrattuale d'appalto e a fronte dell'assenza di forma scritta (nemmeno un preventivo firmato, un capitolato d'appalto, uno stato di avanzamento lavori), la convenuta opposta non ha provato -né ha chiesto di provare per testi- il titolo contrattuale della sua pretesa volta ad ottenere la condanna della all'adempimento dell'obbligazione di pagamento a fronte Parte_1 dell'opera asseritamente prestata. In effetti, la non ha assolto all'onere di dimostrare che, tra il 2019 e il Controparte_1
2020, era stata incaricata da parte dell'odierna parte attrice opponente, per il tramite del marito, geom. , ad eseguire lavori di impiantistica presso l'immobile di sua proprietà sito in CP_2
Venezia, Castello 2625/a. Il rapporto contrattuale, e in particolare la committenza dell'attrice opponente, non può essere dimostrato dalla mera proprietà in capo alla dell'immobile ove sono stati svolti i Parte_1 lavori di ripristino degli impianti né dalle mere fatture prodotte dalla (tanto più Controparte_1 in presenza di quelle emesse dai per i medesimi lavori) né dai documenti di acquisto dei Pt_3 materiali necessari alle opere né ancora dalle fotografie delle lavorazioni, trattandosi di meri argomenti di prova. Inoltre, il fermo rifiuto del contraddittorio della convenuta opposta con i terzi chiamati rispetto all'oggetto di causa preclude il meccanismo di estensione della domanda di pagamento nei loro confronti, indipendentemente dall'esame del rapporto di subappalto con le ditte dei Popescu, del tutto irrilevante considerata la posizione processuale della Controparte_1
Ne conseguono l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
pagina3 di 4 L'esame delle ulteriori domande della e dei terzi chiamati risulta assorbito Parte_1 perché superfluo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento a tutte le quattro fasi del giudizio come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa secondo il criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Accoglie l'opposizione;
-Revoca il monitorio opposto;
-Dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese a favore delle altre parti del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in € 7.616 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 2.09.2025 Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7535/2022 RG promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (n. 1351/2022 emesso dal Tribunale di Venezia in data 22.06.2022 e notificato in data 27.06.2022) notificato in data 29.09.2022 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Agnese Gemin del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 764;
-attrice/opponente- contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuliano Zanchi e Valentina Longo del
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Santa Croce n. 205;
-convenuta/opposta- con la chiamata in causa di
, CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Bodi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 468/B;
e
, Parte_2
Parte_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Vianello del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, Corso del Popolo n. 133/B;
-terzi chiamati da parte attrice/opponente- avente ad oggetto: prestazione d'opera/opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 13.03.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO In accoglimento del ricorso proposto dalla ditta individuale Controparte_1
(di seguito ) questo Tribunale ha ingiunto con decreto n.
[...] Controparte_1
1351/2022 d.d. 22.06.2022 a di pagare alla ricorrente l'importo di € 47.404,63 Parte_1
(portato dalle fatture n. 4/2021 -per la quale era stato pagato un acconto di € 3.000- e n. 3/2022), oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e alle spese di procedura, a titolo di saldo del corrispettivo maturato per l'opera prestata tra il 2019 e il 2020 all'impianto elettrico e idraulico presso l'immobile di proprietà della sito in Venezia, Parte_1
Castello 2625/A.
pagina1 di 4 Con ordinario atto di citazione in opposizione al predetto monitorio, ha Parte_1 convenuto la ditta dinanzi a questo Tribunale chiedendo, Controparte_1 previo rigetto dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. avversaria, la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della non debenza di alcuna somma a favore dell'ingiungente. In subordine, ha chiesto ridursi l'eventuale quantum dovuto alla misura di giustizia. In ogni caso, in caso di conferma del monitorio, ha chiesto (e ottenuto) l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, e al fine di esserne manlevata rispetto alla pretesa CP_2 Parte_2 Parte_3 avversaria. In particolare, a sostegno dell'opposizione, l'attrice opponente, ha sostenuto: di aver chiesto al marito -già imprenditore edile- di indicarle una ditta di fiducia per la CP_2 ristrutturazione del suo appartamento, in particolare per la realizzazione di parte dell'impianto di riscaldamento e della modernizzazione di quello elettrico già esistente, incaricandolo altresì di supervisionare i lavori intrattenendo i rapporti con le maestranze;
che il marito, per tali lavori, le aveva proposto i fratelli e (entrambi titolari di separate partite iva) come Per_1 Parte_3 prestatori d'opera più adatti, anche per la scelta di eventuali subappaltatori;
che i lavori di impiantistica erano stati svolti dai (i quali, per tali lavori, avevano emesso fatture per Pt_3
l'importo complessivo di € 15.802) e non da da sola;
che, dunque, non vi era Controparte_1 stato alcun rapporto con la CM tanto che la stessa aveva inviato consuntivi e CP_1 documenti a e non già a lei;
che, pertanto, non aveva legittimazione passiva. CP_2
Con comparsa di risposta si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del monitorio opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
In dettaglio, la convenuta opposta ha sostenuto: che i lavori erano stati effettuati sull'immobile dell'opponente -dunque committente- in esecuzione dell'incarico conferito dal di lei marito, il geom. , il quale, nell'occasione, lungi dal qualificarsi come interlocutore CP_2 negoziale, aveva svolto il ruolo di direttore dei lavori;
che, previo acquisto dei materiali necessari, i lavori eseguiti presso l'immobile della comprendevano il rifacimento integrale del Parte_1 bagno con fornitura di rubinetteria varia, sanitari, la predisposizione di nuovo impianto elettrico e la modernizzazione dell'impianto di condizionamento preesistente;
che gli accordi tra la e Parte_1 il non erano opponibili alla stessa, in quanto i lavori erano stati svolti esclusivamente nei CP_2 confronti della e in quanto non vi erano mai state deleghe di pagamento in capo al Parte_1
e ai . CP_2 Pt_3
Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio , eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva rispetto alle avversarie richieste di pagamento e chiedendo, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda della , la condanna di Parte_1
e a tenerlo indenne dai pagamenti dovuti alla o alla Pt_2 Parte_3 Parte_1 [...]
CP_1
Nel merito, il ha sostenuto che in alcune occasioni aveva personalmente ricevuto CP_2 da compensi da consegnare a ma questo, non in ragione Parte_1 Controparte_1 del suo ruolo di DL, bensì solo in ragione del coniugio con di e della propria Pt_1 Pt_1 ampia conoscenza del settore edile, delle ditte dei fratelli (queste ultime uniche titolari Pt_3 dell'appalto) e altresì di che aveva invero realizzato una minima parte dei lavori Controparte_1 su indicazione dei in regime di subappalto, peraltro già completamente saldata. Pt_3
pagina2 di 4 Con comparsa di risposta si sono costituiti altresì e , i quali hanno Pt_2 Parte_3 concluso per il rigetto della domanda di manleva formulata nei loro confronti dalla Parte_1
Più specificamente, essi hanno contestualizzato la vicenda all'interno del consolidato rapporto contrattuale di subappalto con (in veste di subappaltante) in numerosi Controparte_1 altri cantieri, giungendo ad allegare che, in relazione al cantiere della , l'accordo Parte_1 esistente con era nel senso di effettuare una compensazione fra i crediti Controparte_1 maturati dai negli altri cantieri -che sarebbe stato difficile giustificare rispetto alla Pt_3 committenza non essendo previsto da contratto il subappalto- con quelli derivanti dal cantiere della
. Parte_1
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla
[...]
, hanno chiesto al Tribunale di effettuare una compensazione integrale tra le somme Pt_1 trattenute dovute a di gran lunga inferiori a quelle oggetto del Controparte_3 monitorio- con il credito di almeno € 70.000 vantato nei suoi confronti a fronte dei lavori eseguiti su suo incarico negli altri cantieri. Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa è stata istruita unicamente mediante la produzione documentale offerta dalle parti non avendo parte convenuta opposta avanzato istanze di prova in seconda memoria e avendo rifiutato il contraddittorio con i in relazione all'oggetto del rapporto negoziale intervenuto con la Pt_3 [...]
(e non essendo intervenuto alcun subappalto con gli stessi) e all'oggetto della domanda Pt_1 riconvenzionale in quanto esorbitante dalla materia del contendere. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
L'opposizione va accolta e il monitorio dev'essere revocato. Invero, a fronte della specifica contestazione di parte attrice opponente in ordine alla stessa sussistenza del rapporto contrattuale d'appalto e a fronte dell'assenza di forma scritta (nemmeno un preventivo firmato, un capitolato d'appalto, uno stato di avanzamento lavori), la convenuta opposta non ha provato -né ha chiesto di provare per testi- il titolo contrattuale della sua pretesa volta ad ottenere la condanna della all'adempimento dell'obbligazione di pagamento a fronte Parte_1 dell'opera asseritamente prestata. In effetti, la non ha assolto all'onere di dimostrare che, tra il 2019 e il Controparte_1
2020, era stata incaricata da parte dell'odierna parte attrice opponente, per il tramite del marito, geom. , ad eseguire lavori di impiantistica presso l'immobile di sua proprietà sito in CP_2
Venezia, Castello 2625/a. Il rapporto contrattuale, e in particolare la committenza dell'attrice opponente, non può essere dimostrato dalla mera proprietà in capo alla dell'immobile ove sono stati svolti i Parte_1 lavori di ripristino degli impianti né dalle mere fatture prodotte dalla (tanto più Controparte_1 in presenza di quelle emesse dai per i medesimi lavori) né dai documenti di acquisto dei Pt_3 materiali necessari alle opere né ancora dalle fotografie delle lavorazioni, trattandosi di meri argomenti di prova. Inoltre, il fermo rifiuto del contraddittorio della convenuta opposta con i terzi chiamati rispetto all'oggetto di causa preclude il meccanismo di estensione della domanda di pagamento nei loro confronti, indipendentemente dall'esame del rapporto di subappalto con le ditte dei Popescu, del tutto irrilevante considerata la posizione processuale della Controparte_1
Ne conseguono l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
pagina3 di 4 L'esame delle ulteriori domande della e dei terzi chiamati risulta assorbito Parte_1 perché superfluo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento a tutte le quattro fasi del giudizio come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa secondo il criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Accoglie l'opposizione;
-Revoca il monitorio opposto;
-Dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese a favore delle altre parti del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in € 7.616 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 2.09.2025 Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
pagina4 di 4