Art. 8.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.
I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.
I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.