TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2573/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2573/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. SERPE MICHELE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. (CF: , dott. CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), dott.ssa (CF: C.F._4 Controparte_4
); C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 r.g. 2573/25
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale adito di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
3.419,98 a titolo di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti nel corso degli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, allorquando aveva ricoperto il ruolo di docente con incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La questione in diritto è stata autorevolmente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che di recente ha affermato il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (cfr. Cass. n. 16715/24; nello stesso senso Cass. 28587/24 e, in precedenza, Cass. n. 14268/22).
In particolare, secondo la Corte regolatrice, l'art. 19 del CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a
Pagina 2 di 5 r.g. 2573/25
tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che
“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma, secondo tale arresto, deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni;
le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
2012, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL
Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti
Pagina 3 di 5 r.g. 2573/25
fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
In definitiva, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Tornando al caso che qui occupa, l'amministrazione scolastica
(rimasta finanche contumace) non ha fornito alcuna prova (come era suo onere) di aver invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Con riferimento al quantum debeatur devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente, in quanto appaiono il frutto di una corretta
Pagina 4 di 5 r.g. 2573/25
elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. A seguito della costituzione in Con giudizio del , l'odierna parte ricorrente, con note di trattazione depositate in data 30.09.2025, a parziale modifica dell'importo originariamente richiesto e ritenuto corretto il conteggio effettuato dalla datrice in merito all'anno scolastico 2023/24, ha ridotto la propria pretesa in complessivi € 3.074,27.
Ciò posto, il va condannato al Controparte_6 pagamento della somma suindicata per i titoli dedotti in ricorso, con la maggiorazione dei soli interessi legali (conf. Cass. n. 13624/20) maturati dalle singole debenze sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 3.074,27, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2573/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. SERPE MICHELE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. (CF: , dott. CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), dott.ssa (CF: C.F._4 Controparte_4
); C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 r.g. 2573/25
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale adito di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
3.419,98 a titolo di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti nel corso degli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, allorquando aveva ricoperto il ruolo di docente con incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva tardivamente in giudizio, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La questione in diritto è stata autorevolmente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che di recente ha affermato il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (cfr. Cass. n. 16715/24; nello stesso senso Cass. 28587/24 e, in precedenza, Cass. n. 14268/22).
In particolare, secondo la Corte regolatrice, l'art. 19 del CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a
Pagina 2 di 5 r.g. 2573/25
tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che
“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma, secondo tale arresto, deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni;
le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
2012, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL
Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti
Pagina 3 di 5 r.g. 2573/25
fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
In definitiva, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Tornando al caso che qui occupa, l'amministrazione scolastica
(rimasta finanche contumace) non ha fornito alcuna prova (come era suo onere) di aver invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Con riferimento al quantum debeatur devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente, in quanto appaiono il frutto di una corretta
Pagina 4 di 5 r.g. 2573/25
elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. A seguito della costituzione in Con giudizio del , l'odierna parte ricorrente, con note di trattazione depositate in data 30.09.2025, a parziale modifica dell'importo originariamente richiesto e ritenuto corretto il conteggio effettuato dalla datrice in merito all'anno scolastico 2023/24, ha ridotto la propria pretesa in complessivi € 3.074,27.
Ciò posto, il va condannato al Controparte_6 pagamento della somma suindicata per i titoli dedotti in ricorso, con la maggiorazione dei soli interessi legali (conf. Cass. n. 13624/20) maturati dalle singole debenze sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 3.074,27, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 5 di 5