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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2024, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva, alla scadenza del termine per note fissato per il 26/11/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 735\2021 r.g. vertente tra
, nato a [...] l'[...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carianni C.F._1
( ) del foro di Patti C.F._2
appellante
CONTRO
, in persona del liquidatore Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv. A. Gianpaolo, F. Marina, P. Controparte_2
Chiorazzo, O. Mornata e A. Todaro appellata e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Barcellona
n. 862/2021, resa in data 16 novembre 2021.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 30\12\2021 proponeva appello Parte_2
avverso la sentenza indicata in epigrafe che aveva rigettato le domande da egli proposte volte ad ottenere il riconoscimento di un inquadramento professionale superiore e la condanna in solido art.29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 della società datoriale
(oggi e della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 di committente dell'appalto il servizio di smaltimento rifiuti nell'area della
[...] discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, al pagamento della complessiva somma €.
20.870,00 a titolo di differenze retributive.
Si opponeva al gravame la mentre la non si Controparte_5 Controparte_3
costituiva.
Con le note del 13\4\2023 il difensore della depositava Controparte_5
sentenza del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, del 16 marzo 2023 dichiarativa del fallimento della , nonché sentenza del Controparte_7
Tribunale di Vercelli del 23 marzo 2023, dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società cooperativa Questa Corte, con CP_5
ordinanza del 20\4\2023, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con istanza del 30\9\2024, la cancelleria di questa sezione, in considerazione dell'intervenuta ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato dell'appellante e della necessità della formazione di un titolo idoneo all'attivazione dell'eventuale procedura di recupero delle spese prenotate a debito per contributo unificato, sollecitava la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di legge;
veniva pertanto fissata l'udienza del 26\11\2024, sostituita dalla concessione del termine per note, per provvedere al riguardo con sentenza. All'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio, ritualmente interrotto a seguito della intervenuta sottoposizione della
[...]
alla procedura di liquidazione giudiziale, così come disposta dalla Controparte_5
sentenza del Tribunale di Vercelli del 23\3\2023, non è stato riassunto da alcuna delle parti nel termine di tre mesi decorrente dalla declaratoria di interruzione nella specie avvenuta con ordinanza del 20\4\2023 (giusto quanto disposto dall'art. 143 del Codice della Crisi).
Ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c. va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio.
pag. 2/3 Quanto alle spese va richiamato l'art 310 c.p.c. che tra gli effetti dell'estinzione annovera il principio in forza del quale “le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”, sicché nessuna statuizione va disposta.
La presente pronuncia non rientra tra quelle per le quali è previsto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante.
Non vi è comunque titolo per il recupero del contributo unificato eventualmente prenotato a debito dall'Erario avendo l'appellante in sede di proposizione dell'atto di appello depositato altresì dichiarazione sostitutiva di certificazione di esonero dal contributo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c., così provvede: dichiara estinto il procedimento n. 735\2021.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non vi è titolo per il recupero del contributo unificato eventualmente prenotato a debito dall'Erario stante la dichiarazione di esonero dell'appellante.
Messina 26 novembre 2024 il Consigliere est. il Presidente
(Dott. A. Santalucia) (Dott. B. Catarsini)
pag. 3/3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva, alla scadenza del termine per note fissato per il 26/11/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 735\2021 r.g. vertente tra
, nato a [...] l'[...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carianni C.F._1
( ) del foro di Patti C.F._2
appellante
CONTRO
, in persona del liquidatore Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv. A. Gianpaolo, F. Marina, P. Controparte_2
Chiorazzo, O. Mornata e A. Todaro appellata e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Barcellona
n. 862/2021, resa in data 16 novembre 2021.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 30\12\2021 proponeva appello Parte_2
avverso la sentenza indicata in epigrafe che aveva rigettato le domande da egli proposte volte ad ottenere il riconoscimento di un inquadramento professionale superiore e la condanna in solido art.29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 della società datoriale
(oggi e della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 di committente dell'appalto il servizio di smaltimento rifiuti nell'area della
[...] discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, al pagamento della complessiva somma €.
20.870,00 a titolo di differenze retributive.
Si opponeva al gravame la mentre la non si Controparte_5 Controparte_3
costituiva.
Con le note del 13\4\2023 il difensore della depositava Controparte_5
sentenza del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, del 16 marzo 2023 dichiarativa del fallimento della , nonché sentenza del Controparte_7
Tribunale di Vercelli del 23 marzo 2023, dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società cooperativa Questa Corte, con CP_5
ordinanza del 20\4\2023, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con istanza del 30\9\2024, la cancelleria di questa sezione, in considerazione dell'intervenuta ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato dell'appellante e della necessità della formazione di un titolo idoneo all'attivazione dell'eventuale procedura di recupero delle spese prenotate a debito per contributo unificato, sollecitava la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di legge;
veniva pertanto fissata l'udienza del 26\11\2024, sostituita dalla concessione del termine per note, per provvedere al riguardo con sentenza. All'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio, ritualmente interrotto a seguito della intervenuta sottoposizione della
[...]
alla procedura di liquidazione giudiziale, così come disposta dalla Controparte_5
sentenza del Tribunale di Vercelli del 23\3\2023, non è stato riassunto da alcuna delle parti nel termine di tre mesi decorrente dalla declaratoria di interruzione nella specie avvenuta con ordinanza del 20\4\2023 (giusto quanto disposto dall'art. 143 del Codice della Crisi).
Ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c. va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio.
pag. 2/3 Quanto alle spese va richiamato l'art 310 c.p.c. che tra gli effetti dell'estinzione annovera il principio in forza del quale “le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”, sicché nessuna statuizione va disposta.
La presente pronuncia non rientra tra quelle per le quali è previsto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante.
Non vi è comunque titolo per il recupero del contributo unificato eventualmente prenotato a debito dall'Erario avendo l'appellante in sede di proposizione dell'atto di appello depositato altresì dichiarazione sostitutiva di certificazione di esonero dal contributo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c., così provvede: dichiara estinto il procedimento n. 735\2021.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non vi è titolo per il recupero del contributo unificato eventualmente prenotato a debito dall'Erario stante la dichiarazione di esonero dell'appellante.
Messina 26 novembre 2024 il Consigliere est. il Presidente
(Dott. A. Santalucia) (Dott. B. Catarsini)
pag. 3/3