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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 28553/23 all'udienza del 13/3/25 mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso anche disgiuntamente Parte_1 dagli avv.ti Emanuele Montemarano e Rosaria Romani pec
Email_1 giusta procura in calce al ricorso Email_2
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv Marco Vitali pec Email_3 org giusta procura in calce RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/9/23 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentire : “A) accertare che tra la società Momy's Pub s.r.l.s., quale datore di lavoro, e Parte_2
quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 febbraio 2022
[...] al 1° settembre 2023, con qualifica operaia di 4° livello nel settore Pubblici Esercizi, a tempo parziale della durata di 33 ore settimanali ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa;
B) condannare la società Momy's Pub s.r.l.s. al pagamento in favore di Parte_2 della somma di euro 19.051,79 o di quella maggiore o minore somma che risulterà
[...] dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.” Assumeva che aveva iniziato a lavorare per la resistente il 2 febbraio 2022 presso l'esercizio sito a Roma alla via della Giustiniana n 205; che era addetto al bar, in particolare alla preparazione dei cocktail alcolici e non alcolici;
che in base alle mansioni svolte doveva essere inquadrato nel quarto livello ccnl Pubblici Esercizi, livello che contemplava la qualifica del barman;
che aveva lavorato dalle 19:30 all'una di notte dal martedì alla domenica compreso per 33 ore settimanali;
che il rapporto era stato regolarizzato solo il 4 novembre 2022 come apprendistato con decorrenza 5 novembre , inquadramento 6S con 27 ore settimanali;
che percepiva la retribuzione di 1.100 € al mese , somma in parte coperta dalla busta paga e in parte data in contanti;
che la società aveva omesso di versare i contributi assicurativi e previdenziali obbligatori;
che aveva goduto di soli 9 giorni non lavorativi di ferie;
che la società convenuta non aveva versato i contributi di assistenza integrativa al fondo di categoria Est;
che la società non aveva versato i contributi al fondo di previdenza integrativa Per_1 che non aveva versato i contributi all' Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo;
che a seguito di un diverbio il ricorrente si dimetteva senza preavviso e pertanto la relativa indennità di mancato preavviso veniva detratta dal petitum; che in relazione al periodo 02/02/2022-01/09/2023, in applicazione del CCNL Turismo Pubblici Esercizi con inquadramento al IV livello aveva diritto ad euro 19051,79 per differenze retributive a titolo di ordinario, assistenza integrativa, previdenza integrativa Fonte, Ente bilaterale EB , indennità ferie non godute, tredicesima quattordicesima, lavoro domenicale, lavoro notturno, Tfr. Concludeva con me sopra. Si costituiva la società resistente assumendo che il rapporto di lavoro era iniziato in concomitanza con la sua regolarizzazione come apprendistato livello 6 S, svolgendo il ricorrente le mansioni di cameriere, non essendo l'esercizio addetto ai cocktail;
che, come contrattualmente previsto, il ricorrente lavorava per 27 ore settimanali dalle 19,30 alle 24,00 dal martedì alla domenica e lunedì riposo;
che era stato regolarmente pagato con bonifici bancari per le somme indicate nelle buste paga;
che aveva goduto delle ferie e dei permessi ed era stato pagato con le maggiorazioni relative al lavoro domenicale e al lavoro notturno, quando svolto;
che il ricorrente il giorno 12 agosto 2023 alla presenza di alcune persone inveiva fisicamente contro il titolare della società, ed alla fine del turno usciva dal CP_3 locale e colpiva l'autovettura del che non si presentava da quella data più al lavoro;
CP_3 che gli venivano inoltrati richiami disciplinari;
che la società scopriva, al fine di risolvere il rapporto per giusta causa, che il ricorrente si era dimesso con decorrenza 1 settembre 2023. Contestava tutte le pretese di parte ricorrente, assumeva che la contribuzione integrativa, all'ente bilaterale e al fondo fonte non erano obbligatorie e per quanto riguardava la contribuzione al fondo e al fondo Est non vi era stata domanda del ricorrente;
che il tfr Per_1 non era stato corrisposto in quanto era stata decurtata l'indennità di mancato preavviso in relazione alle dimissioni rassegnate l' 1 settembre 2023 dopo essersi assentato senza alcuna giustificazione dal 12-13 agosto 2023. Eccepiva l'indeterminatezza e genericità della domanda con riferimento a conteggi non precisi. Chiedeva il rigetto del ricorso. Ammesse le prove, escussi i testi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. In primo luogo si ritiene che la domanda non sia generica avendo il ricorrente indicato il periodo del rapporto di lavoro , le mansioni , l'inquadramento richiesto, il ccnl applicabile ,i titoli della pretesa e le somme , assumendo di aver percepito 1100,00 in parte in contanti ed in parte con bonifici in luogo delle somme inferiori indicate nelle buste paga e erogate tramite bonifici .
Passando al merito ,oggetto del presente giudizio è l'accertamento della data iniziale effettiva del rapporto(2 febbraio 2022 invece che 5 novembre 2022), l'inquadramento rivendicato come barman al quarto livello invece che come apprendista al livello 6 S, l'orario svolto di 33 ore settimanali invece che di 27 ore settimanali. Il teste di parte ricorrente , sapeva dei fatti di causa Testimone_1 perché conosceva da parecchi anni il ricorrente ,il ricorrente lavorava nel pub di fronte casa sua e la teste frequentava il pub una o due volte a settimana o ogni due settimane . Dichiarava che aveva lavorato da febbraio 2022 a settembre 2023 ,ciò sapeva perché era amica dal ricorrente e guardava sempre dal balcone il pub, era cameriere e faceva i cocktail, seguiva gli ordini di , lavorava dal martedì alla domenica dalle 19,30 all'1,00 , ER conosceva gli orari perché era affacciata al balcone e perché frequentava il pub e rimaneva fino a chiusura, non ricordava se ad agosto 2023 aveva lavorato perché era fuori Roma,ma aveva lavorato sicuro a settembre .
L'altro teste di parte ricorrente , fratello della teste sopra indicata, Testimone_2 era a conoscenza dei fatti di causa perché anche lui abitava di fronte al pub , era molto amico del ricorrente ed essendo cuoco presso Allegrio di via Veneto , tornava all'una di notte a casa e si fermava al pub. Confermava che il ricorrente aveva lavorato da febbraio 2022 a settembre 2023, seguiva le direttive del principale ,l'aveva visto fare il cameriere e barman . Precisava che già ER aveva fatto il cameriere da “Sabotino” e aveva fatto anche il barman altrove ,ma non sapeva dove.Lo vedeva arrivare alle 19,30 quando aveva riposo, oppure lo incontrava prima che attaccasse il lavoro e, poi, a chiusura, passava per pub ,per cui erano veri gli orari indicati . Quando il pub era chiuso ad agosto non lavorava circa per 7 giorni Il teste di parte resistente ,lavorava per la società dal marzo 2020. Testimone_3
Dichiarava che il ricorrente era apprendista cameriere e ciò diceva perché vedeva che non sapeva portare i piatti, né prendere le comande e che , il titolare , gli Persona_3 insegnava come fare . Aveva iniziato nel novembre 2022 ed aveva finito ad agosto 2023, lavorava dalle 19,30 alle 24,00 dal martedì alla domenica .Prima di aver iniziato a lavorare , il ricorrente frequentava il bar come cliente , la mamma era la moglie defunta di
[...]
, collega in cucina La teste precisava che lei lavorava dalle 18,30 alle 24,00, come Per_4 mentre il ricorrente iniziava alle 19,30 . Lavorando la teste in cucina vedeva la sala Per_4 da una finestrella e dava io i piatti al ricorrente
Il teste dichiarava di essere dal dicembre 2015 cuoco e di lavorare da tale Testimone_4 anno presso la resistente .Il ricorrente aveva iniziato nel dicembre o fine novembre 2022 ed aveva lavorato fino ad agosto 2023 ; era apprendista cameriere come riferitogli dal ricorrente inoltre non poteva che essere apprendista perchè non aveva mai lavorato come cameriere, gli insegnava il lavoro , abitava insieme al ricorrente.La spillatura della birra la faceva ER
AN e gli insegnava come farla ,la faceva anche lui con la supervisione di Iniziava ER
a lavorare alle 19,00-19,30 fino alle 24,00 dal martedì alla domenica .Prima dell'inizio del lavoro frequentava il pub come cliente . Dichiarava che aveva avuto problemi personali con il ricorrente . Sulla base delle deposizioni si può ritenere che risulti dimostrato l'inizio del rapporto in data 2/2/22 .In tal senso hanno deposto i testi di parte ricorrente che sono attendibili sul punto in quanto ,abitando di fronte il pub, ben possono essere in grado di sapere quando sia iniziato il rapporto , al contrario i testi di parte resistente, lavorando per la società e soprattutto avendo il problemi personali con il ricorrente non si rivelano imparziali, essendo Tes_4 condizionati nella deposizione dal rapporto in essere con la società . Inoltre le interlocuzioni con la commercialista della società in prossimità del formale inizio del rapporto, a novembre 2022 ,non esclude che il rapporto sia iniziato in epoca anteriore e che i contatti con la commercialista siano intervenuti allorquando si voleva regolarizzare il rapporto stesso.L'inizio del rapporto in data antecedente al contratto di apprendistato trasforma il rapporto in un normale rapporto subordinato , avendo tra l'altro i testi affermato che il ricorrente seguiva le direttive e gli ordini del titolare sin dall'inizio del rapporto istauratosi di fatto. Circa le mansioni , si ritiene che lo stesso svolgesse le mansioni di cameriere e non quelle i barman , ciò in quanto lo stesso teste afferma che faceva il Testimone_2 cameriere e il barman senza specificare la mansione prevalente ed avendo i testi di parte resistente , se pur nei limiti della loro attendibilità, dichiarato che il ricorrente svolgeva le mansioni di cameriere. Inoltre appare provato che lo stesso non fosse barman , anche perché l'esercizio consisteva in un pub la cui attività , come noto, è prevalentemente quella di birreria – panineria. Ora, come affermato da giurisprudenza risalente ,ma costante nel tempo “la domanda di attribuzione, in ragione delle mansioni, di una determinata qualifica, superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro, include sempre, per necessità logica, quella di qualsiasi qualifica migliorativa intermedia che viene perciò a risultare virtualmente proposta e suscettibile di accoglimento, con la conseguenza che la riproposizione espressa della detta istanza nel giudizio di appello non costituisce domanda nuova, vietata a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., in quanto già compresa nell'oggetto del giudizio.”( cass 2683/85) Pertanto si ritiene che essendo cameriere il ricorrente, aveva diritto ad essere inquadrato nel livello V. Infatti :”Appartengono a questo livello ( V) i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro : cameriere bar tavola calda” essendo invece nel IV livello inquadrato il cameriere di ristorante tale non essendo il pub ed essendo nel VI livello super , riconosciuto dalla società, inquadrato il commis di cucina sala e bar diplomato o con esperienza . Per quanto riguarda i giorni, le parti concordano che i giorni andavano dal martedì alla domenica , non si può ritenere dimostrato l'orario maggiore in quanto i testi di parte ricorrente non sono e non potevano essere ,in grado di conoscere l'orario giornaliero svolto dal ricorrente . Pertanto il ricorrente avrà diritto ad ottenere le differenze retributive con inquadramento nel V livello eventualmente risultanti, con un rapporto durato dal 2/2/22 alle dimissioni dell'1/9/23 con orario dalle 19,30 alle 24,00 per ordinario , 13^,14^, lavoro domenicale, notturno , Tfr e ferie non godute considerando la maggiore durata del rapporto ,considerando come goduti 16 giorni di ferie come indicati nella busta paga di agosto 2023 e come dichiarato dal teste di parte ricorrente con riferimento alla chiusura del pub in agosto. Dal dovuto calcolato al lordo dovrà detrarsi per il periodo in nero la somma di euro 1100,00 nette e per il periodo regolarizzato, al lordo dovuto dovrà detrarsi il lordo indicato in busta paga , oltre alla differenza tra il netto indicato in busta corrisposto con i bonifici e la concorrenza ad euro 1.100,00 , somma assunta come percepita dal ricorrente. Inoltre dal dovuto dovrà detrarsi il mancato preavviso rapportato alla durata del rapporto ed al livello riconosciuto . Nessuna somma dovrà essere corrisposta a titolo di assistenza integrativa ,previdenza integrativo Fonte e ente bilaterale non essendo indicato specificatamente le fonti dell'obbligazione e le modalità di calcolo degli importi richiesti. Il ricorso deve essere accolto in parte e dichiarata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 2 febbraio 2022 al 1° settembre 2023, con inquadramento al V livello con 27 ore settimanali, si condanna la società Momy's Pub s.r.l.s. al pagamento in favore di della somma risultante dai conteggi effettuati secondo i criteri Parte_2 sopra esposti e per i titoli sopra esposti oltre rivalutazione ed interessi Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza parziale
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese :
dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 2 febbraio 2022 al 1° settembre 2023, con inquadramento al V livello con 27 ore settimanali dalle 19,30 alle 24,00 dal martedì alla domenica e per l'effetto condanna la società Momy's Pub s.r.l.s. al pagamento in favore di della somma risultante dai conteggi Parte_2 effettuati secondo i criteri sopra esposti e per i titoli sopra esposti oltre rivalutazione ed interessi condanna la resistente al pagamento di due terzi delle totali spese di lite liquidate in euro 3098,00 oltre iva cpa e spese generali da distarsi in favore procuratori antistatari
Roma 13/3/25 Il giudice