TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2502/2023 R.G., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza n. 418/2023 – Giudice di Pace di Brindisi” promossa da
(P.IVA con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Monteduro;
appellante contro
Avv. (c.f. ) rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._1
sé medesimo e domiciliato presso il suo studio di Via/Piazza Cairoli n. 28; appellato nonché contro
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Anna De Giorgi, elettivamente domiciliato presso il Municipio alla via
Rubichi n. 16; terzo appellato
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 20.02.2025.
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, legge
69/2009.
Con atto di citazione depositato in data 01.09.2023, l' Parte_2
ha interposto appello avverso la sentenza n. 418/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi in data 02.03.2023 e depositata in cancelleria in data 03.03.2023, di accoglimento all'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 02420210003365242000 (per intervenuta prescrizione quinquennale del credito) notificata il 24.06.2022 conseguente al verbale di contestazione n. 29704/2017 del 14.06.2017 notificato il 23.06.2017 della Polizia Locale di per una infrazione CP_2
al C.d.s..
Quanto alle spese, il Giudice di prime cure, tenuto conto delle questioni di diritto implicate, riteneva sussistenti eccezionali ragioni per ritenerle compensate.
Tanto premesso l'appellante ha esposto che il Giudice di Pace di Brindisi aveva erroneamente applicato: 1) l'art. 7, co. 2, D.lgs. 150/2011, omettendo di dichiarare la competenza per territorio del Giudice di Pace del luogo in cui veniva commessa l'infrazione, 2) l'art. 68, co. 1 e co. 4 bis, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura-Italia), non riconoscendo la sospensione del termine di prescrizione disposta in costanza di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il credito di cui alla cartella di pagamento.
L' ha concluso per l'accoglimento del gravame e la riforma della gravata CP_3
sentenza, chiedendo di accertare e dichiarare la competenza territoriale inderogabile del
Giudice di Pace di e, in via subordinata, di dichiarare il mancato decorso della CP_2
prescrizione eccepita e, di conseguenza, la piena validità ed esigibilità dei crediti ingiunti, con condanna alle spese come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.01.2024, si è costituito in giudizio il dichiarando di aderire alla tesi prospettata dall'appellante Controparte_2
e dunque domandando di riformare la sentenza di primo grado.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'avv. con Controparte_1
comparsa del 24.01.2024, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
pag. 2/5 L'appello non è fondato e va respinto per quanto di seguito.
Quanto a primo motivo di gravame, va osservato preliminarmente che ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile ( alla data di introduzione del giudizio di primo grado) “l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. […]L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183”.
Ebbene, nel caso di specie la dedotta incompetenza per territorio non è stata eccepita dall' nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure né è stata CP_3 rilevata d'ufficio dal Giudice di Pace alla prima udienza.
Il primo motivo di gravame, pertanto, è da rigettare essendosi definitivamente radicata la competenza del Giudice di Pace di Brindisi in difetto di una tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado.
Va di contro accolto il secondo motivo di gravame avuto riguardo al recente pronunciamento della Corte di Cassazione reso con ordinanza n. 960/2025 e decreto del
Premo Presidente della Corte di Cassazione n. 1630/2025 secondo cui “l'art. 67, D.L. n.
18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi
pag. 3/5 affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra Controparte_4
citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Avuto riguardo a tale recente pronunciamento e ai principi ivi espressi, ne discende che l'appello va accolto, dovendo ritenersi sospesi anche i termini di prescrizione, con conseguentemente slittamento in avanti di ottantacinque giorni del termine di cinque anni entro cui avrebbe dovuto essere notificata la cartella di pagamento opposta.
Di talché in riforma della sentenza del Giudice di Pace gravata va rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
02420210003365242000 (per intervenuta prescrizione quinquennale del credito) notificata il 24.06.2022.
Quanto alle spese di, tenuto conto che le questioni sulla corretta applicazione delle norme emanate per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 costituiscono materia nuova e che la vicenda processuale - specialmente con riguardo al periodo di tempo nel quale si è instaurato il giudizio di primo grado - è stata connotata da elementi di assoluta novità ed incertezza interpretativa del tutto equiparabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., si reputa giusto compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado pag. 4/5 d'appello proposta da ogni diversa istanza, eccezione Parte_2
e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 02420210003365242000 (per intervenuta prescrizione quinquennale del credito) notificata il 24.06.2022.
2) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Brindisi, lì 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
pag. 5/5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2502/2023 R.G., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza n. 418/2023 – Giudice di Pace di Brindisi” promossa da
(P.IVA con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Monteduro;
appellante contro
Avv. (c.f. ) rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._1
sé medesimo e domiciliato presso il suo studio di Via/Piazza Cairoli n. 28; appellato nonché contro
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Anna De Giorgi, elettivamente domiciliato presso il Municipio alla via
Rubichi n. 16; terzo appellato
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 20.02.2025.
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, legge
69/2009.
Con atto di citazione depositato in data 01.09.2023, l' Parte_2
ha interposto appello avverso la sentenza n. 418/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi in data 02.03.2023 e depositata in cancelleria in data 03.03.2023, di accoglimento all'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 02420210003365242000 (per intervenuta prescrizione quinquennale del credito) notificata il 24.06.2022 conseguente al verbale di contestazione n. 29704/2017 del 14.06.2017 notificato il 23.06.2017 della Polizia Locale di per una infrazione CP_2
al C.d.s..
Quanto alle spese, il Giudice di prime cure, tenuto conto delle questioni di diritto implicate, riteneva sussistenti eccezionali ragioni per ritenerle compensate.
Tanto premesso l'appellante ha esposto che il Giudice di Pace di Brindisi aveva erroneamente applicato: 1) l'art. 7, co. 2, D.lgs. 150/2011, omettendo di dichiarare la competenza per territorio del Giudice di Pace del luogo in cui veniva commessa l'infrazione, 2) l'art. 68, co. 1 e co. 4 bis, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura-Italia), non riconoscendo la sospensione del termine di prescrizione disposta in costanza di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il credito di cui alla cartella di pagamento.
L' ha concluso per l'accoglimento del gravame e la riforma della gravata CP_3
sentenza, chiedendo di accertare e dichiarare la competenza territoriale inderogabile del
Giudice di Pace di e, in via subordinata, di dichiarare il mancato decorso della CP_2
prescrizione eccepita e, di conseguenza, la piena validità ed esigibilità dei crediti ingiunti, con condanna alle spese come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.01.2024, si è costituito in giudizio il dichiarando di aderire alla tesi prospettata dall'appellante Controparte_2
e dunque domandando di riformare la sentenza di primo grado.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'avv. con Controparte_1
comparsa del 24.01.2024, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
pag. 2/5 L'appello non è fondato e va respinto per quanto di seguito.
Quanto a primo motivo di gravame, va osservato preliminarmente che ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile ( alla data di introduzione del giudizio di primo grado) “l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. […]L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183”.
Ebbene, nel caso di specie la dedotta incompetenza per territorio non è stata eccepita dall' nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure né è stata CP_3 rilevata d'ufficio dal Giudice di Pace alla prima udienza.
Il primo motivo di gravame, pertanto, è da rigettare essendosi definitivamente radicata la competenza del Giudice di Pace di Brindisi in difetto di una tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado.
Va di contro accolto il secondo motivo di gravame avuto riguardo al recente pronunciamento della Corte di Cassazione reso con ordinanza n. 960/2025 e decreto del
Premo Presidente della Corte di Cassazione n. 1630/2025 secondo cui “l'art. 67, D.L. n.
18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi
pag. 3/5 affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra Controparte_4
citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Avuto riguardo a tale recente pronunciamento e ai principi ivi espressi, ne discende che l'appello va accolto, dovendo ritenersi sospesi anche i termini di prescrizione, con conseguentemente slittamento in avanti di ottantacinque giorni del termine di cinque anni entro cui avrebbe dovuto essere notificata la cartella di pagamento opposta.
Di talché in riforma della sentenza del Giudice di Pace gravata va rigettata l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
02420210003365242000 (per intervenuta prescrizione quinquennale del credito) notificata il 24.06.2022.
Quanto alle spese di, tenuto conto che le questioni sulla corretta applicazione delle norme emanate per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 costituiscono materia nuova e che la vicenda processuale - specialmente con riguardo al periodo di tempo nel quale si è instaurato il giudizio di primo grado - è stata connotata da elementi di assoluta novità ed incertezza interpretativa del tutto equiparabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., si reputa giusto compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado pag. 4/5 d'appello proposta da ogni diversa istanza, eccezione Parte_2
e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 02420210003365242000 (per intervenuta prescrizione quinquennale del credito) notificata il 24.06.2022.
2) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.
Brindisi, lì 20.02.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
pag. 5/5