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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 2 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1057 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
, (C.F. ) residente in [...], Fraz. Parte_1 C.F._1
Paganico, Via Leopoldo 15, elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza A. Cosimini n.
11, presso lo Studio dell'avv. Luca Sileni, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
(CF ), in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio per procura generale alle liti del 22\3\24 Rep. 37875\7313 a rogito del Notaio Dr. Per_1
di Roma, elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento 44.
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“in via principale annullare, per i motivi di cui al ricorso, l'avviso di addebito n° 351 2024
00009047 37 000 accertando e dichiarando non dovute tutte le somme a qualsiasi titolo richieste;
in
via subordinata annullare parzialmente l'avviso di addebito n° 351 2024 00009047 37 000 nella
misura e per gli importi che si riterranno di giustizia;
In ogni caso con vittoria delle spese di
giudizio.”
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta: rigettare il
ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui in narrativa, confermando l'avviso di
addebito opposto, condannando controparte al pagamento della somma ivi indicata o della diversa
somma che risulterà dovuta in corso di causa. Vinte le spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n° 351 2024 00009047 37 000 formato il
24.10.2024 e notificato in data 4 novembre 2024, emesso a seguito dell'accertamento dell'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14
come modificata dalla legge nr. 208/2015 per il recupero di € 7.374,66.
Rappresentava a tal fine quanto segue i) che, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge presentava all' domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali CP_1
previste dall'art. 1 comma 77 – 84 della L. 23 dicembre 2014 n.1901; ii) che l'adesione al regime forfettario consentiva allo stesso la facoltà di richiedere la diminuzione contributiva prevista dall'art. 1 comma da 20 a 22bis della L. 178/2020, diminuzione contributiva accolta dall' (doc.3); iii) che negli anni 2018, 2020 e 2021 emetteva CP_1
fatture applicando sulle stesse fatture la corretta dicitura e indicazione del regime forfettario (doc.10); iv) che in data 4 novembre 2024 l' Controparte_2
Grosseto gli notificava l'avviso di addebito esecutivo n. 351 2024 00009047 37 000
per il periodo dal 4/2018 al 12/2023 per l'importo di € 7.374,66 (doc. 2) a titolo di asseriti contributi da lui dovuti per l'anno 2018, 2020 e 2021; v) che, nonostante la presentata istanza di adesione al regime forfettario e l'applicazione della suddetta normativa alle fatture emesse per gli anni 2018, 2020 e 2021, l' gli richiedeva il CP_1
pagamento dei contributi fissi minimi sostenendo che in realtà non si trovasse nel regime forfettario ma nel regime dei minimi;
vi) che l'istituto di previdenza era giunto a tale conclusione basandosi esclusivamente su un mero refuso nella compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta
2018, 2019 e 2020 dal momento che, per mero errore fiscale, era stata selezionata nel quadro LM la sezione dei minimi anziché dei forfettari (doc.4); vii) che, accortosi dell'errore, inviava una dichiarazione integrativa all'Agenzia delle Entrate
compilando la corretta sezione, concernente i forfettari (doc.5).
Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva l' che chiedeva di rigettare l'avverso ricorso e confermare CP_1
integralmente l'avviso di addebito opposto, con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto. Deduceva in particolare l'indebita fruizione da parte del ricorrente del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14 come modificata dalla legge nr. 208/2015 per assenza dei requisiti di natura fiscale.
3. Senza necessità di istruttoria all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. La legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto in favore dei soggetti individuati dai precedenti commi 54 e ss. un regime contributivo agevolato con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, il quale prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfettario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 04/04/2016 (parag. 2,
punti 2.4.2 e 2.4.3) “i contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e
che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime
in esame, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da
presentare ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12).”
Il ricorrente, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per poter beneficiare del regime forfettario, ha presentato apposita dichiarazione di adesione attraverso la procedura telematica messa a disposizione dall' CP_1
Egli, tuttavia, nonostante l'accoglimento della propria istanza del 15 maggio 2018
(doc. 7 , anziché compilare l'apposita sezione (ovverosia la sezione II del CP_1
quadro LM riservata ai soggetti beneficiari del regime forfettario), ha erroneamente compilato la sezione I del quadro LM, riservata invece ai soggetti beneficiari del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.
6. L'art. 1 comma 82, della legge n. 190 del 2014 dispone che “Il regime contributivo
agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene
meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di
cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime
ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del
regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54.
Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano
richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54
nell'anno della richiesta stessa.”
L' in applicazione del suddetto comma, secondo cui il regime previdenziale CP_1
agevolato cessa ab origine con ripristino dell'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno in cui era stata registrata l'adesione al regime agevolato, ha ripristinato il regime previdenziale ordinario. Da tale ripristino, dovuto esclusivamente all'errore di compilazione della dichiarazione dei redditi 2018, 2020 e 2021, discende l'avviso di addebito oggi opposto.
7. L' con circolare n. 29/15, impone per l'accesso al beneficio previdenziale che CP_1
l'interessato presenti apposita richiesta con modalità telematiche previa attestazione di essere in possesso dei requisiti del regime fiscale agevolato.
L' si riserva la verifica dei requisiti, che compie in convenzione con CP_3
l'Agenzia delle Entrate, esaminando “i dati fiscali dei soggetti beneficiari, in modo da
poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma…” (sul punto Circ. 29/15 n. 5).
Anche a fronte della mancata/errata compilazione della sez. II del quadro LM della dichiarazione dei redditi, era ben possibile per l'Istituto dal semplice esame della dichiarazione avere contezza della situazione reddituale del ricorrente e della conseguente spettanza dei benefici contributivi, proprio all'esito dell'esame che si era riservato di effettuare nel merito della spettanza.
Si evidenzia in proposito che il ricorrente negli anni 2018, 2020 e 2021 emetteva fatture applicando sulla stessa fattura la corretta dicitura e indicazione del regime forfettario (doc.10). Purtuttavia l' non ha compiuto alcuna “verifica” sulla CP_1
situazione reddituale o, meglio, si è limitato a un accertamento formale sulla errata/mancata compilazione di una sezione del quadro LM, quello dedicato al
“Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1 commi 54-89
Legge 190/14)”, nonostante la presenza di una dichiarazione di adesione accolta. E
del resto il regime di vantaggio, emerso nella dichiarazione effettuata erroneamente, non avrebbe potuto in ogni caso essere applicato dal ricorrente perché non corrispondete alla disciplina prevista dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.
Era agevole per l'Istituto – che, si ripete, opera la verifica in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, avvedersi che vi era stata una semplice inversione dei dati dalla sez. II alla sez. I e che tale errore non poteva incidere sull'imposta e sul regime di appartenenza. Non pare dunque sostenibile l'assunto di parte resistente secondo la quale il diritto si possa perdere a causa di una errata compilazione di una sezione di un quadro della dichiarazione dei redditi – non assolvendo quest'ultima nel nostro ordinamento alcuna valenza costitutiva (né modificativa o estintiva) di vicende giuridiche, ma soltanto dichiarativa (si veda nello stesso senso la sentenza n. 81 del
2021 Tribunale di Arezzo, r.g.769/2020).
Giova in questa sede richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione, che con la sentenza del 31 agosto 2022 n. 25554 in tema di natura giuridica della dichiarazione fiscale, ha confermato che essa si sostanzia “ (…) in
una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi
particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il
contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che
attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa (Sent. Sez. 5, n. 5947
del 25/03/2015; conf. Sent. n. 26187/2014, Sent. n. 18765/2014; Ord. n. 3754/2014, Sent.
n. 22021/2006).”
8. Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere accolto, con contestuale accertamento del diritto di parte ricorrente al regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/14 – mod. da Legge 208/15 per gli anni 2018, 2020 e
2021, e conseguente declaratoria dell'illegittimità del relativo avviso di addebito.
9. Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà in ragione del fattore che ha determinato l'intervento in recupero da parte dell' , ascrivibile CP_3
a negligenza del dichiarante;
la rimanente parte segue la regola della soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività
forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e ss.ii..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - annulla l'avviso di addebito opposto n. 351 2024 00009047 37 000, per l'effetto,
dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate,
- condanna parte resistente alla refusione della metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida, per tale frazione, in € 2.400 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso