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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/2021 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.8.1966, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore
NA e LE Dell'Oglio, presso il cui studio, sito in Palermo alla Via della
Libertà n. 203/B, è pure elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, in persona del pro
[...] CP_2 CP_3
[.
, patrocinato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con se- de in Palermo alla via Valerio Villareale n. 6;
Appellato
e nei confronti del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
In accoglimento del presente appello, riformare e revocare la impugnata ordinan- za del 14.1.2021 resa inter partes nella causa iscritta al n° 2275 R.G. 2017 dal
Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, in composizione monocratica, depo-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 sitata e comunicata il 18.1.2021 e non notificata, per i motivi illustrati e conse- guentemente: con qualsiasi statuizione, disapplicare la delibera n. 130 del 14.06.2016 del Comi- tato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e, per l'effetto, condanna- re il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed il
[...]
al pagamento della somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in CP_1 favore del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per l'appellato:
“respingere il gravame e le pretese avversarie perché infondate.
Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 14/1/2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da , con il quale questi Parte_1 chiedeva disapplicarsi la delibera reiettiva n. 130 del 14.6.2016 adottata dal
[...]
, e Controparte_4 condannarsi l'amministrazione al pagamento della somma di euro 25.000,00, già riconosciutagli a titolo di risarcimento del danno da reato con la sentenza Tribunale di Palermo n. 3589 del 30.6.2014. Il primo giudice ha ritenuto infatti legittimo il diniego di accesso al Parte_2
dal momento che la richiesta liquidatoria traeva origine da due sen-
[...] tenze pronunciate in procedimenti penali diversi in ragione delle differenti scelte del rito, ma riguardanti lo stesso fatto criminoso commesso da più soggetti in con- corso tra loro, nonché la medesima tipologia di danno. In particolare, ferma la sus- sistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 512/1999 per l'accesso al Fondo di Rotazione, il Tribunale ha osservato che in tali ipotesi occor- re riconoscere al soggetto che si sia costituito parte civile nei diversi procedimenti,
e che abbia ottenuto la condanna degli imputati al risarcimento del danno, il diritto
– effettivamente già riconosciuto al ricorrente nel caso di specie – di accedere al
Fondo per ottenere le somme oggetto della condanna di maggiore consistenza. Alla luce di tali considerazioni ha rilevato, dunque, l'infondatezza della tesi sostenuta dalla parte attrice, secondo cui i giudici avrebbero giudicato differenti fatti penal- mente rilevanti commessi da soggetti diversi.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 Avverso la menzionata ordinanza reiettiva ha interposto quindi gravame l'appellante, chiedendo, in riforma della stessa, condannarsi il Comitato di Solida- rietà per le vittime al pagamento in suo favore della som- Controparte_1 ma di euro 25.000,00. In particolare, evidenzia l'erroneità dell'ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza di una legittima attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della P.A., sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui la P.A. è priva di qualunque potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, sia con riferimen- to ai presupposti per la sua erogabilità. Aggiunge, poi, che nel caso di specie co- munque non ricorre l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tantomeno di una
“medesima tipologia di danno” o di un “concorso tra imputati”, sostenendo – al contrario – che la diversa quantificazione dei danni è stata determinata dalla diver- sità delle condotte e dei ruoli assunti dagli imputati, nonché dalla diversità dei reati intesi come fatti criminosi. Chiede, inoltre, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito anche nella pre- sente fase l'appellato, chiedendo anzitutto il rigetto dell'impugnazione dal momen- to che, a fronte dell'indiscussa unicità dei fatti lesivi da cui origina la pretesa del l'impugnata delibera n. 130 del 14/06/2016 di rigetto della richiesta di Parte_1 accesso al Fondo di Rotazione sarebbe stata adottata legittimamente dal
[...]
, poiché in linea con la ratio della legge n. 512/1999, che è quella di CP_1 garantire una tutela alle vittime della criminalità organizzata. Evidenzia, dunque,
l'irragionevolezza dell'eventuale scelta contraria, la quale avrebbe comportato una indebita locupletazione da parte del per i danni sofferti a causa di un Parte_1 unico evento criminoso, dal quale non può che essere derivato un pregiudizio uni- co, non artificiosamente frazionabile.
All'udienza del 1.10.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 20.10.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 L'odierno appellante, imprenditore che lamentava di essere stato vittima di richieste estorsive da parte della criminalità organizzata, ebbe a costituirsi parte ci- vile nel procedimento penale celebrato innanzi al G.U.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di imputato di concorso in tentata estorsione aggra- CP_5 vata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa. Il Tribunale, accertata la pe- nale responsabilità del predetto imputato e la connessa esistenza di danni risarcibi- li, lo condannava quindi al pagamento di una provvisionale di importo pari ad euro
50.000,00 in favore del (cfr. sentenza pronunciata e pubblicata dal Parte_1
G.U.P. presso il Tribunale di Palermo n. 736/2012 del 15/06/2012).
A seguito di detta condanna, l'odierno appellante depositava la prima istan- za di accesso al Fondo di Rotazione, alla quale seguiva la delibera di accoglimento n. 676 del 9/10/2013 con la quale veniva corrisposta in favore del la Parte_1 somma di euro 50.000,00.
Il poi, procedeva a costituirsi parte civile anche nel processo pe- Parte_1 nale a carico degli altri correi rispetto al concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa già addebitato al CP_5
Detto processo, a carico di e , cele- Controparte_6 Parte_3 brato invece con il rito ordinario, si concludeva con la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3589/2014, che ne accertava la penale responsabilità e li condannava al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, di euro 25.000,00
(cfr. sentenza in atti).
In seguito a detta pronuncia l'odierno appellante provvedeva quindi a pre- sentare una seconda istanza di accesso al Fondo di Rotazione in data 20/02/2015, di modo da ottenere un importo pari alla sommatoria delle due condanne ottenute, ossia l'erogazione della complessiva somma di euro 75.000,00.
Ed invero, se con la prima delibera n. 676 del 9/10/2013 il di so- CP_1 lidarietà accoglieva integralmente la prima istanza per € 50.000,00, liquidandone l'importo al (cfr. Parte_1 Controparte_7
, delibera n. 676 del 9 ottobre 2013, depositata dal
[...] in primo grado), con la delibera successiva n. 130 del 14/06/2016 veni- Parte_1 va invece rigettata la seconda istanza, in ragione del fatto che le due sentenze di condanna, pur essendo state pronunciate in procedimenti penali separati, avevano ad oggetto il medesimo fatto criminoso commesso da più soggetti che hanno agito
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 in concorso tra loro (cfr. Controparte_8
, delibera n. 130 del 14 giugno 2016, depositata dal
[...] in primo grado). Parte_1
Ricostruito in questo modo l'iter che ha condotto alla delibera ministeriale di rigetto qui avversata, è allora a rilevarsi la correttezza del pronunciato rigetto della domanda giudiziale.
Devesi infatti osservare che, ferma restando l'indiscussa sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Fondo previsti dalla legge
512/1999, nonché l'assenza di qualsivoglia preclusione tassativamente menzionata dalla predetta legge, le due sentenze contenenti ognuna una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della stessa parte civile sono state pronunciate in procedi- menti penali diversi solo in ragione delle differenti scelte difensive, sempre trattan- dosi però del medesimo fatto criminoso commesso da più autori in concorso, fatto che ha ingenerato il medesimo danno, come del resto si evince agevolmente dai capi d'imputazione delle prodotte sentenze penali, ove risulta che il fatto ascritto agli imputati ha avuto per tutti ad oggetto il “delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. in relazione al n. 3 comma 3 dell'art.
628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n.
203”, per avere questi, in concorso con ignoti, mediante minacce consistite nel ma- nifestare l'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di atteggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l'aggressione effettuata a ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo, posto in essere Parte_1 atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e Parte_1 [...]
, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti”, a consegnare Parte_4 la somma di denaro di 6000 euro l'anno a titolo di “pizzo”, così da trarne un ingiu- sto profitto, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. In particolare e agivano come mandanti, Controparte_6 Parte_3 mentre come materiale esecutore della richiesta (cfr. capi Controparte_9
d'imputazione trascritti nelle sentenze nn. 736/2012 e 3589/2014 depositate dall'attore nel primo grado del giudizio in all. 1-2, riguardanti, rispettivamente, gli imputati e ). CP_5 Controparte_6 Parte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 È evidente, dunque, che risulta priva di fondamento la tesi secondo la quale nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tan- tomeno di una “medesima tipologia di danno” o di un “concorso tra imputati”.
Parimenti infondata risulta, poi, l'affermazione secondo cui la diversa quan- tificazione dei danni è stata determinata dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti dagli imputati: la presenza, infatti, di più responsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, mentre il diverso apporto fornito da ciascuna condotta (a differenza della dosimetria penale, che va invece tarata sull'intensità del contributo ai sensi dell'art. 133 c.p.) solo qui rileva ai fini dell'eventuale regresso interno che potrebbe esercitare il condebitore che ha provveduto da solo alla solutio dell'intero.
Anche l'art. 187 c.p., del resto, sancisce che l'unico presupposto per la soli- darietà è da rinvenirsi nell'unicità del reato, e non evidentemente nell'unicità della condanna o nella celebrazione di un simultaneus processus.
Correttamente, dunque, l'amministrazione ebbe ad attribuire esclusivo ri- lievo alla liquidazione di maggiore entità, la quale ricomprende quindi l'altra di importo minore riconosciuta per lo stesso reato dall'altro giudice.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite, e ha rilevarsi che il consolidamento della giuri- sprudenza di segno negativo, rispetto all'ipotizzato cumulo di poste risarcitorie co- munque ottenuto dal danneggiato, è di epoca successiva rispetto alla proposizione del presente appello del febbraio 2021, con la conseguenza che la novità della que- stione trattata, da valutarsi al momento della domanda, induce all'integrale com- pensazione delle stesse.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione Prima civile, definitivamente pronuncian- do,
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
, avverso l'ordinanza resa dal
[...]
Tribunale di Palermo in data 14/01/2021.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/2021 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.8.1966, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore
NA e LE Dell'Oglio, presso il cui studio, sito in Palermo alla Via della
Libertà n. 203/B, è pure elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, in persona del pro
[...] CP_2 CP_3
[.
, patrocinato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con se- de in Palermo alla via Valerio Villareale n. 6;
Appellato
e nei confronti del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
In accoglimento del presente appello, riformare e revocare la impugnata ordinan- za del 14.1.2021 resa inter partes nella causa iscritta al n° 2275 R.G. 2017 dal
Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, in composizione monocratica, depo-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 sitata e comunicata il 18.1.2021 e non notificata, per i motivi illustrati e conse- guentemente: con qualsiasi statuizione, disapplicare la delibera n. 130 del 14.06.2016 del Comi- tato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e, per l'effetto, condanna- re il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed il
[...]
al pagamento della somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in CP_1 favore del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per l'appellato:
“respingere il gravame e le pretese avversarie perché infondate.
Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 14/1/2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da , con il quale questi Parte_1 chiedeva disapplicarsi la delibera reiettiva n. 130 del 14.6.2016 adottata dal
[...]
, e Controparte_4 condannarsi l'amministrazione al pagamento della somma di euro 25.000,00, già riconosciutagli a titolo di risarcimento del danno da reato con la sentenza Tribunale di Palermo n. 3589 del 30.6.2014. Il primo giudice ha ritenuto infatti legittimo il diniego di accesso al Parte_2
dal momento che la richiesta liquidatoria traeva origine da due sen-
[...] tenze pronunciate in procedimenti penali diversi in ragione delle differenti scelte del rito, ma riguardanti lo stesso fatto criminoso commesso da più soggetti in con- corso tra loro, nonché la medesima tipologia di danno. In particolare, ferma la sus- sistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 512/1999 per l'accesso al Fondo di Rotazione, il Tribunale ha osservato che in tali ipotesi occor- re riconoscere al soggetto che si sia costituito parte civile nei diversi procedimenti,
e che abbia ottenuto la condanna degli imputati al risarcimento del danno, il diritto
– effettivamente già riconosciuto al ricorrente nel caso di specie – di accedere al
Fondo per ottenere le somme oggetto della condanna di maggiore consistenza. Alla luce di tali considerazioni ha rilevato, dunque, l'infondatezza della tesi sostenuta dalla parte attrice, secondo cui i giudici avrebbero giudicato differenti fatti penal- mente rilevanti commessi da soggetti diversi.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 Avverso la menzionata ordinanza reiettiva ha interposto quindi gravame l'appellante, chiedendo, in riforma della stessa, condannarsi il Comitato di Solida- rietà per le vittime al pagamento in suo favore della som- Controparte_1 ma di euro 25.000,00. In particolare, evidenzia l'erroneità dell'ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza di una legittima attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della P.A., sostenendo che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui la P.A. è priva di qualunque potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, sia con riferimen- to ai presupposti per la sua erogabilità. Aggiunge, poi, che nel caso di specie co- munque non ricorre l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tantomeno di una
“medesima tipologia di danno” o di un “concorso tra imputati”, sostenendo – al contrario – che la diversa quantificazione dei danni è stata determinata dalla diver- sità delle condotte e dei ruoli assunti dagli imputati, nonché dalla diversità dei reati intesi come fatti criminosi. Chiede, inoltre, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito anche nella pre- sente fase l'appellato, chiedendo anzitutto il rigetto dell'impugnazione dal momen- to che, a fronte dell'indiscussa unicità dei fatti lesivi da cui origina la pretesa del l'impugnata delibera n. 130 del 14/06/2016 di rigetto della richiesta di Parte_1 accesso al Fondo di Rotazione sarebbe stata adottata legittimamente dal
[...]
, poiché in linea con la ratio della legge n. 512/1999, che è quella di CP_1 garantire una tutela alle vittime della criminalità organizzata. Evidenzia, dunque,
l'irragionevolezza dell'eventuale scelta contraria, la quale avrebbe comportato una indebita locupletazione da parte del per i danni sofferti a causa di un Parte_1 unico evento criminoso, dal quale non può che essere derivato un pregiudizio uni- co, non artificiosamente frazionabile.
All'udienza del 1.10.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 20.10.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 L'odierno appellante, imprenditore che lamentava di essere stato vittima di richieste estorsive da parte della criminalità organizzata, ebbe a costituirsi parte ci- vile nel procedimento penale celebrato innanzi al G.U.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di imputato di concorso in tentata estorsione aggra- CP_5 vata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa. Il Tribunale, accertata la pe- nale responsabilità del predetto imputato e la connessa esistenza di danni risarcibi- li, lo condannava quindi al pagamento di una provvisionale di importo pari ad euro
50.000,00 in favore del (cfr. sentenza pronunciata e pubblicata dal Parte_1
G.U.P. presso il Tribunale di Palermo n. 736/2012 del 15/06/2012).
A seguito di detta condanna, l'odierno appellante depositava la prima istan- za di accesso al Fondo di Rotazione, alla quale seguiva la delibera di accoglimento n. 676 del 9/10/2013 con la quale veniva corrisposta in favore del la Parte_1 somma di euro 50.000,00.
Il poi, procedeva a costituirsi parte civile anche nel processo pe- Parte_1 nale a carico degli altri correi rispetto al concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa già addebitato al CP_5
Detto processo, a carico di e , cele- Controparte_6 Parte_3 brato invece con il rito ordinario, si concludeva con la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3589/2014, che ne accertava la penale responsabilità e li condannava al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, di euro 25.000,00
(cfr. sentenza in atti).
In seguito a detta pronuncia l'odierno appellante provvedeva quindi a pre- sentare una seconda istanza di accesso al Fondo di Rotazione in data 20/02/2015, di modo da ottenere un importo pari alla sommatoria delle due condanne ottenute, ossia l'erogazione della complessiva somma di euro 75.000,00.
Ed invero, se con la prima delibera n. 676 del 9/10/2013 il di so- CP_1 lidarietà accoglieva integralmente la prima istanza per € 50.000,00, liquidandone l'importo al (cfr. Parte_1 Controparte_7
, delibera n. 676 del 9 ottobre 2013, depositata dal
[...] in primo grado), con la delibera successiva n. 130 del 14/06/2016 veni- Parte_1 va invece rigettata la seconda istanza, in ragione del fatto che le due sentenze di condanna, pur essendo state pronunciate in procedimenti penali separati, avevano ad oggetto il medesimo fatto criminoso commesso da più soggetti che hanno agito
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 in concorso tra loro (cfr. Controparte_8
, delibera n. 130 del 14 giugno 2016, depositata dal
[...] in primo grado). Parte_1
Ricostruito in questo modo l'iter che ha condotto alla delibera ministeriale di rigetto qui avversata, è allora a rilevarsi la correttezza del pronunciato rigetto della domanda giudiziale.
Devesi infatti osservare che, ferma restando l'indiscussa sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Fondo previsti dalla legge
512/1999, nonché l'assenza di qualsivoglia preclusione tassativamente menzionata dalla predetta legge, le due sentenze contenenti ognuna una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della stessa parte civile sono state pronunciate in procedi- menti penali diversi solo in ragione delle differenti scelte difensive, sempre trattan- dosi però del medesimo fatto criminoso commesso da più autori in concorso, fatto che ha ingenerato il medesimo danno, come del resto si evince agevolmente dai capi d'imputazione delle prodotte sentenze penali, ove risulta che il fatto ascritto agli imputati ha avuto per tutti ad oggetto il “delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi degli artt. 110, 56, 629 comma 2 c.p. in relazione al n. 3 comma 3 dell'art.
628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n.
203”, per avere questi, in concorso con ignoti, mediante minacce consistite nel ma- nifestare l'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di atteggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l'aggressione effettuata a ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo, posto in essere Parte_1 atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e Parte_1 [...]
, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti”, a consegnare Parte_4 la somma di denaro di 6000 euro l'anno a titolo di “pizzo”, così da trarne un ingiu- sto profitto, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. In particolare e agivano come mandanti, Controparte_6 Parte_3 mentre come materiale esecutore della richiesta (cfr. capi Controparte_9
d'imputazione trascritti nelle sentenze nn. 736/2012 e 3589/2014 depositate dall'attore nel primo grado del giudizio in all. 1-2, riguardanti, rispettivamente, gli imputati e ). CP_5 Controparte_6 Parte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 È evidente, dunque, che risulta priva di fondamento la tesi secondo la quale nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di “uno stesso fatto criminoso”, né tan- tomeno di una “medesima tipologia di danno” o di un “concorso tra imputati”.
Parimenti infondata risulta, poi, l'affermazione secondo cui la diversa quan- tificazione dei danni è stata determinata dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti dagli imputati: la presenza, infatti, di più responsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, mentre il diverso apporto fornito da ciascuna condotta (a differenza della dosimetria penale, che va invece tarata sull'intensità del contributo ai sensi dell'art. 133 c.p.) solo qui rileva ai fini dell'eventuale regresso interno che potrebbe esercitare il condebitore che ha provveduto da solo alla solutio dell'intero.
Anche l'art. 187 c.p., del resto, sancisce che l'unico presupposto per la soli- darietà è da rinvenirsi nell'unicità del reato, e non evidentemente nell'unicità della condanna o nella celebrazione di un simultaneus processus.
Correttamente, dunque, l'amministrazione ebbe ad attribuire esclusivo ri- lievo alla liquidazione di maggiore entità, la quale ricomprende quindi l'altra di importo minore riconosciuta per lo stesso reato dall'altro giudice.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite, e ha rilevarsi che il consolidamento della giuri- sprudenza di segno negativo, rispetto all'ipotizzato cumulo di poste risarcitorie co- munque ottenuto dal danneggiato, è di epoca successiva rispetto alla proposizione del presente appello del febbraio 2021, con la conseguenza che la novità della que- stione trattata, da valutarsi al momento della domanda, induce all'integrale com- pensazione delle stesse.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione Prima civile, definitivamente pronuncian- do,
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
, avverso l'ordinanza resa dal
[...]
Tribunale di Palermo in data 14/01/2021.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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