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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 560/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 560/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LL RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE
MAZZINI 134 C/O AVV. LUIGI FIORILLO 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 00196 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 7053 il 9.9.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 Marzo 2019 la Parte_1 conveniva in giudizio l' per l'accertamento della regolarità della posizione contributiva con CP_1 riferimento alla data del 7 dicembre 2017 e per il rilascio della relativa attestazione, nonché per la declaratoria di illegittimità del DURC numero protocollo 9795976 emesso il 7 dicembre 2017 CP_2 nella parte in cui il documento attestava l'assenza di regolarità per omessa /incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e per denunce che presentavano dati incongruenti .
Nel ricorso la società rappresentava che il giudizio costituiva il prosieguo di un contenzioso già avviato dalla cooperativa per far valere la regolarità della propria posizione contributiva con riferimento al periodo decorrente dal 31 agosto 2017 al 4 gennaio 2018 nel corso dei quale l' CP_1 aveva rilasciato dei DURC non positivi in ragione di irregolarità riscontrate.
La società ricorrente riportava il procedimento giudiziario svoltosi con riferimento al menzionato periodo e rappresentava di essere stata costretta a proporre giudizio avverso il DURC del 7 dicembre
2017 non avendone avuto conoscenza in occasione del precedente procedimento giudiziale;
lamentava che , in qualità di consorziata del , aveva partecipato Parte_2 alla gara indetta con bando di gara pubblicato il 17 novembre del 2017 dalla Asl Controparte_3 per l'affidamento del servizio Cup , e che la Asl aveva avviato il procedimento amministrativo
[...] di annullamento della delibera in ragione del fatto che il 7 dicembre del 2017 era stato emesso un
DURC negativo
Rilevava che , in esito al precedente procedimento giudiziale , il tribunale aveva riconosciuto l'assenza di omissioni contributive e aveva negato la sussistenza di qualsivoglia squadratura o incongruenza.
D'altronde , rappresentava pure che l' con ulteriore nota del 2 Febbraio del 2018 , aveva CP_1 specificato che con la trasmissione dei flussi di correzione del 28 dicembre 2017 era stato possibile procedere alla quadratura delle denunce mensili per i periodi Marzo -Aprile -Maggio 2017 . Da ultimo rilevava che l' aveva inviato alla società nota di rettifica relativa al periodo Aprile 2017 nella CP_1 quale riconosceva che , a fronte di un debito contributivo di euro 46 , risultava un credito dell'azienda pari a euro 115,41.
Concludeva per l'assenza di qualsivoglia irregolarità per omessa, incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche o per denunce che presentassero dati incongruenti. L' si costituiva in giudizio contestando inammissibilità della notifica via pec e reclamando CP_1
l'estinzione del giudizio ex articolo 306 del codice di procedura civile;
contestava l'inammissibilità del ricorso con cui era chiesto un DURC in via retroattiva , non potendo il tribunale sostituirsi alla pubblica amministrazione e rilevava la violazione del principio del ne bis idem in quanto sulla medesima questione si era già pronunciato il Tar Puglia sezione di Bari e pure il tribunale di Roma adito per querela di falso in relazione al medesimo documento . Evidenziava , infine , che la società aveva chiesto il DURC con riferimento al mese di dicembre 2017 , ma che la nuova certificazione fotografava la situazione del tempo e giammai avrebbe potuto essere retroattiva avendo la società già formalizzato una nuova richiesta di DURC. Rilevava infine che solo il 28 dicembre 2017 la ditta aveva provveduto a definire le irregolarità relative alle denunce previdenziali obbligatorie sui mesi da Marzo a giugno 2017 e che vi erano delle irregolarità che riguardavano l'importo dovuto per il mese di Aprile 2017 e di giugno 2017 per complessivi euro 331 e che tale importo era stato pagato solo nel gennaio del 2018 ; che solo in seguito a detto pagamento del 10 gennaio 2018 pari a complessivi euro 32.868,35 , la ditta aveva conseguito la regolarità contributiva.
Evidenziava come le irregolarità avevano carattere economico e non meramente formale , mentre la sentenza favorevole citata era stata impugnata in appello e riguardava precedenti richieste di Pt_3
Il tribunale si pronunciava sulla regolarità della notifica e sulla sussistenza della giurisdizione affermando che il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva intrapreso per il mancato rilascio del rientra nella giurisdizione ordinaria. La sentenza impugnata concludeva tuttavia Pt_3 nel senso della carenza di interesse ad una pronuncia per l'irrilevanza di una regolarizzazione successiva della posizione contributiva.
Il tribunale nella specie rappresentava la strumentalità dell'accertamento di regolarità contributiva rispetto al rilascio del la cui legittimità avrebbe potuto essere vagliata solo alla luce della Pt_3 situazione esistente quando il fu emanato e giammai sulla base di atti sopravvenuti , Pt_3 sottolineava poi che la regolarizzazione successiva avrebbe potuto risolvere il contenzioso dell'impresa con l'ente , ma non sovvertire il dato di fatto delle irregolarità ai fini della singola gara
In sede di gara infatti non sono consentite regolarizzazioni contributive postume.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società cooperativa rappresentando con il primo motivo la violazione dell'articolo 100 del codice di procedura civile in relazione all'interesse ad agire in capo alla appellante , e ciò in quanto l'accertamento di una situazione di irregolarità Parte_1 contributiva aveva impedito alla – oggi - di essere aggiudicataria delle gare Parte_4 Pt_1 d'appalto cui aveva partecipato e specificamente della gara per l'aggiudicazione del servizio Cup a favore del Parte_2
Rilevava ulteriormente che in data 4 Febbraio 2019 nell'ambito della gara per l'affidamento dei servizi di contact center in outsourcing indetta il 15 ottobre 2016 la stazione appaltante aveva chiesto CP_4 all'aggiudicatario la comprova dei requisiti previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo numero 50 del 2016 compresi quelli della regolarità contributiva e ciò comprovava che l'appellante aveva un interesse a ottenere l'accertamento di cui si controverte
Nel merito rilevava la mancanza di qualsivoglia irregolarità contributiva che giustificasse l'emissione del DURC negativo , evidenziando come l'unica irregolarità era riconducibile alla posizione della dipendente per la quale non era stato possibile inserire il codice fiscale del figlio . Controparte_5
Rappresentava come tale situazione si era risolta nei mesi successivi e che comunque non aveva determinato alcuna omissione contributiva avendo l' dato atto che , a seguito della trasmissione CP_1 degli interventi di correzione , era stato possibile procedere alle quadratura delle denunce mensili nei mesi di Marzo - Aprile - Maggio 2017 relativamente alla matricola 702207981 . Per questa ragione era stata successivamente rilasciato il documento di regolarità contributiva il 4 gennaio 2018 poiché
a fronte di un debito di 46 € della società , riferito al mese di Aprile 2017 , emergeva un contro credito della società di 515,41 . In relazione alla situazione di presunta di irregolarità presso la sede di IA rilevava come il tribunale di Roma avesse già accertato l'inesistenza delle CP_1 irregolarità contributiva per i mesi di Aprile e Maggio 2017 con la sentenza 1490 del 2019 , con la conseguenza che alcun comportamento negligente ovvero omissivo poteva essere imputato alla società.
Lamentava ulteriormente la violazione dell'articolo quattro del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per la mancata notifica dell'invito a regolarizzare
Si costituiva l' formulando appello incidentale poiché la società non aveva validamente CP_1 Pt_1 notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza entro il termine perentorio ex art. 415, co. 4, c.p.c., assumeva che la notifica del 13.12.2019 era radicalmente nulla, poiché all'epoca la notifica via PEC ex L. 53/1994 non era ancora ammessa nei confronti dell' , che alla prima CP_1 udienza (16.1.2020) la ricorrente non aveva chiesto la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., formulando tale istanza solo all'udienza successiva (24.1.2020), quando ormai l'estinzione avrebbe dovuto essere dichiarata.Nel merito l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per richiesta di CP_1
DURC retroattivo e per l'impossibilità del giudice ordinario di ordinare un facere infungibile, deduceva che aveva introdotto in secondo grado allegazioni nuove e inammissibili, eccepiva Pt_1 il ne bis in idem poiché sulla medesima questione relative al DURC del 7.12.2017 si era già pronunciato il TAR Puglia con sentenza n. 1272/2019, passata in giudicato, che aveva confermato la irregolarità del DURC e pure il Tribunale civile di Roma che aveva rigettato l'azione di accertamento di falsità del medesimo DURC. Rilevava il difetto di giurisdizione poiché la società chiedeva Pt_1
l'annullamento del DURC e l'ordine di rilascio di un nuovo certificato e la domanda coinvolgeva poteri tipici della P.A. nonché la carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) per aver richiesto un
DURC riferito al 2017 , perché il DURC non può avere efficacia retroattiva e la società aveva nelle more già ottenuto un DURC regolare nel gennaio 2018 dopo aver saldato i debiti;
deduceva che la società non aveva mai impugnato l'invito a regolarizzare del 13.12.2017, sicchè mancava una lesione attuale;
evidenziava in ogni caso che alla data del 7.12.2017 presentava irregolarità Pt_1 contributive sostanziali e formali, tra cui: omissioni contributive (oltre 51.000 €), irregolarità nelle denunce mensili ME (squadrature), differenze contributive residue (331 €) sanate solo il
10.1.2018 tramite F24. Siffatte irregolarità impedivano il rilascio del DURC positivo e costituivano evasione contributiva
Deve preliminarmente respingersi l'appello incidentale considerato che la notifica operata a mezzo pec all' prima della prima udienza di trattazione era invero affetta da nullità . Tuttavia alla prima CP_1 udienza di comparizione il tribunale aveva invitato la società a produrre il ricorso notificato riservando ogni provvedimento all'esito della produzione di tale ricorso, con la conseguenza che nella successiva udienza , preso atto del vizio della notifica , aveva correttamente autorizzato il rinnovo della notifica senza che alcun danno potesse derivare all' convenuto in termini di garanzia del CP_1 contraddittorio .
E' in ogni caso infondato l'appello principale.
La società assume persistere l'interesse all'accertamento della Parte_1 illegittimità del DURC negativo del 7 dicembre 2017 in ragione degli effetti che tale accertamento può aver avuto sulla sua esclusione dalle gare.
La società ha fatto valere quale causa petendi della domanda giudiziale il suo interesse a partecipare a gare d'appalto e, in sintesi, a operare regolarmente sul mercato come imprenditore nonché il fatto che le irregolarità contributive ascrittele erano insussistenti oppure erano state sanate.
Ebbene, le vicende sopra descritte che involgono il impugnato come atto a valenza “esterna” Pt_3
(ossia nei rapporti tra e la pubblica amministrazione, in specie in relazione a gare di Parte_4 appalto pubblico) non veicolano in questo giudizio la cognizione in merito, giacché, com'è incontestabile ex art. 7 del D.Lgs. n. 104/2010, esula dalla giurisdizione del Giudice Ordinario la posizione soggettiva della società in cui tali vicende si compendiano. Ed infatti , sulla questione dell'esclusione di , oggi , nel predetto periodo, dalle Parte_4 Pt_1 gare di appalto in conseguenza dei DURC negativi in parola il Giudice Amministrativo si è ormai pronunciato con sentenza definitiva rilevando -appunto nell'alveo della sua cognizione esclusiva su quei diritti e con pronuncia incidentale in merito- che il DURC del 7.12.2017 era legittimo e che quindi erano infondate le pretese della società concernenti il suo diritto a partecipare a quelle gare di appalto ovvero a essere proclamata aggiudicataria del servizio appaltato
Nella predetta sentenza prodotta in atti si legge:” 2.1. La parte ricorrente propone quale punto cruciale della controversia la quaestio iuris relativa alla legittimità dell'esclusione da una gara in presenza di un DURC non regolare per mera incongruenza formale, nella specie riguardante i flussiinformativi trasmessi, senza che ciò abbia comportato alcun erroneo o insufficiente pagamento degli oneri contributivi.Assume, infatti, che l'intera vicenda che ha originato l'emissione del DURC irregolare n. 9795976 del 7 dicembre 2017 tragga origine da un primo DURC irregolare del 27 settembre 2017 per incompleto invio dei flussi informativi;
che avrebbe allora analizzato Parte_4 tutta la documentazione trasmessa all' individuando un solo possibile fraintendimento nella CP_1 posizione della dipendente fruitrice del congedo parentale ad ore, per la quale non Controparte_5 era risultato possibile inserire il codice fiscale del figlio all'interno della denuncia individuale mensile;
che tale impossibilità era dovuta alle novità tecniche che avevano interessato la modalità di invio telematico dei flussi dei dati contributivi proprio nel periodo d'interesse e che avevano previsto l'inserimento del codice fiscale del figlio (precedentemente non richiesto) in relazione al quale le lavoratrici fruivano del congedo parentale in modalità oraria, anziché giornaliera;
che, all'esito dell'allineamento dei flussi informativi, l' avrebbe comunicato a che “i CP_1 Parte_4 versamenti effettuati (nei termini) erano conformi a quanto dichiarato nelle denunce mensili”. 2.2.
Tale ricostruzione in fatto è smentita dagli atti di causa in quanto l' con deposito del 28 febbraio CP_1
2019, ha evidenziato le molteplici irregolarità in forza delle quali è stato emanato il DURC irregolare
n. 9795976 del 7 dicembre 2017. A seguito dell'innanzi indicato D.U.R.C., infatti, l' ha inviato CP_1
a l'invito a regolarizzare ex articolo 4 del D.M. 30 gennaio 2015 del 13 dicembre 2017 Parte_4 contestando: - diverse omissioni contributive per complessivi 51.313,16 euro, per il periodo da luglio
2012 ad agosto 2016, derivanti da inadempienze contributive accertate con tre sentenze relative ai rapporti di lavoro (con i soci lavoratori , e ) indicati Parte_5 Parte_6 Per_1 nell'invito a regolarizzare;
- omessa trasmissione di denunce obbligatorie mensili (c.d. ME) non trasmesse con dati completi e congrui relative alle mensilità da dicembre 2016 a settembre 2017.
Tali anomalie, tra l'altro, erano già state oggetto di altri inviti alla regolarizzazione tutt i rimasti inevasi da parte della (cfr. DURC del 31 agosto 2017). Il debito contributivo, per sorte Parte_4 capitale (al netto delle sanzioni civili), conseguente alla suddetta regolarizzazione dei tre dipendenti innanzi indicati in forza delle decisioni del Tribunale del lavoro di Roma (sentenze nn. 20368/2015,
9206/2014 e 16701/2014) ammontava ad euro 51.313,16. Tale debito veniva compensato per euro
50.406,00 con l'eccedenza risultante da quanto versato per i contributi mensili relativi al mese di settembre 2016, così come richiesto dalla con nota del 14 dicembre 2017, e i restanti Parte_4 euro 907,00 venivano corrisposti con il modello di versamento F24 del 18 dicembre 2017.
Successivamente, con il modello F24 del 10 gennaio 2018, la provvedeva al versamento Parte_4 di euro 32.537,35 a titolo di accessori (sanzioni civili) maturati per il debito contributivo relativo alle suddette regolarizzazioni derivanti dalle tre sentenze del Tribunale di lavoro di Roma per la reintegra dei soci lavoratori illegittimamente esclusi. Quanto alle denunce c.d. ME, la
provvedeva al completamento delle stesse, relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 Parte_4 solo in data 28 dicembre 2017, come comunicato dalla stessa . Con il completamento e Parte_4 la correzione (tardiva) delle suddette denunce previdenziali da parte della ditta , era Parte_4 possibile constatare anche il debito contributivo di euro 285,00 relativo alla mensilità di giugno 2017
e di euro 46,00 relativo alla mensilità di aprile 2017. Anche tali debiti venivano pagati dalla
sempre con il modello F24 del 10 gennaio 2018. Pertanto, in riferimento al DURC Parte_4 richiesto il 7 dicembre 2017 a carico della ditta sussistevano i seguenti debiti Parte_4 contributivi:- euro 907,00 a titolo di residuo debito per sorte capitale relativo alla regolarizzazione, relativa alla scopertura contributiva da luglio 2012 ad agosto 2016, derivante dalle tre sentenze del
Tribunale del lavoro di Roma che disponeva la reintegra del rapporto di lavoro dei soci lavoratori
e tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello F24 del 18 Pt_6 Pt_5 Per_1 Parte_4 dicembre2017; - euro 32.537,35 a titolo di accessori (sanzioni civili) maturati per la suddetta regolarizzazione dei tre lavoratori sopra indicati (il Giudice del lavoro infatti disponeva la reintegra con efficacia retroattiva a decorrere dal 2012) in relazione al periodo di scopertura contributiva dal luglio 2012 all'agosto del 2016; tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello Parte_4
F24 del 10 gennaio 2018; - euro 46,00 relativi alla mensilità di aprile 2017, importo accertato in seguito al corretto e completo invio (avvenuto solo il 28 dicembre 2017) della corrispondente denuncia obbligatoria mensile;
tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello F24 Parte_4 del 10 gennaio 2018;- euro 285,00 relativi alla mensilità di giugno 2017, importo accertato in seguito al corretto e completo invio (avvenuto solo il 28 dicembre 2017) della corrispondente denuncia obbligatoria mensile;
tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello F24 del 10 Parte_4 gennaio 2018. Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente principale, pertanto, il DURC irregolare (n. 9795976) emesso il 7 dicembre 2017, rilasciato su richiesta dell'Azienda sanitaria, ha confermato la presenza d'irregolarità sostanziali e non solo formali nella posizione della , Parte_4 nel periodo rilevante ai fini dell'ammissione nella gara oggetto del presente contenzioso. Quindi, alla , alla data di richiesta del DURC del 7 dicembre 2017, erano imputabili anche Parte_4 inadempienze contributive di carattere pecuniario (omessi versamenti, sanzioni e interessi) e non solo violazioni sulla c.d. correttezza degli adempimenti previdenziali di carattere non pecuniario.
2.3. Il Collegio, peraltro, concorda pienamente con il Consiglio di Stato, Sezione III, che, con sentenze nn. 2313, 2314, 2318 e 2320 del 9 aprile 2019, rese nei confronti della medesima
, ha riconosciuto rilevanza ostativa al rilascio del DURC regolare ai medesimi Parte_4 adempimenti di carattere non pecuniario di cui si fa questione nel presente giudizio. Nel rinviare integralmente alle predette sentenze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74, comma 2, del codice del processo amministrativo, si limita il Collegio a rammentare, citando testualmente le innanzi indicate pronunce, che “l'irregolarità nei dati trasmessi dal datore di lavoro, nonostante ben due inviti alla regolarizzazione inviati dall' ha generato una situazione di irregolarità contributiva non CP_1 solo formale o formalisticamente intesa, ma anche sostanziale, non mettendo l'ente previdenziale in grado di accertare in modo chiaro e completo la complessa posizione contributiva di , Parte_4 tanto che il debito di € 331,00 che ne è scaturito, accertato in modo definitivo solo in seguito all'invio dei dati finalmente corretti da parte del consulente di il 28 dicembre 2017, è stato sanato Parte_4 il 10 gennaio 2018. 8.6. Ciò si evince, incontestabilmente, dalla mail dello , consulente Parte_7 del lavoro di , che solo il 28 dicembre 2017 comunica all' «di aver provveduto Parte_4 CP_1 alla correzione degli ME ancora squadrati», allegandoli alla stessa mail, e dalla risposta dell' che invia in allegato il modello F24 e ricevuta di addebito per l'importo ancora CP_1 mancante (v. Allegato 7 alla relazione istruttoria depositata dall' in primo grado), importo CP_1 corrisposto, come detto più volte, il 10 gennaio 2018”. Trattasi di documenti depositati anche in questo giudizio, ai quali il Collegio non può che annettere la medesima rilevanza probatoria riconosciuta dal Consiglio di Stato.
2.4. Dalla legittimità del DURC negativo del 7 dicembre 2017 emesso a carico di deriva l'infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso Parte_4 principale e delle corrispondenti censure di cui ai motivi aggiunti, proposti contro la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata impugnata per illegittimità derivata. “ CP_6
Il tribunale amministrativo regionale ha dunque effettivamente già affrontato , sia pure in via incidentale, con la pronuncia passata in autorità di giudicato la questione della legittimità del DURC negativo del 7 dicembre 2017.
Al contrario, poiché in questo giudizio il DURC può assumere rilevanza meramente “interna”, le uniche vicende idonee, in linea di principio, a sottoporli a cognizione in questa sede sono quelle che, nella prospettazione della società , involgono il rapporto obbligatorio contributivo con l' e CP_1
l'esatto adempimento da parte sua delle obbligazioni insorte fino a dicembre 2017. Nondimeno, se il thema disputandum giudicabile in questa giurisdizione è tale, si profila allora evidente l'insussistenza nel caso di specie della condizione dell'azione ex art. 100 cpc, come già statuito dal tribunale .
Al riguardo, vale rammentare che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che l'interesse ad agire deve essere presente al momento della decisione e che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (v., ex aliis,
Cass. n. 30584/2021).
Ebbene, in primo luogo, già al momento del deposito del ricorso originario (7.3.19, v. “storico” del fascicolo telematico) non sussisteva più alcuna controversia tra le parti circa la regolarità contributiva della società nel periodo in esame, dato che la società aveva ottenuto un DURC positivo il 10 gennaio
2018, documento questo che ha superato i precedenti DURC negativi oggetto di causa, peraltro all'epoca ormai inefficaci ex se in forza dell'art. 31, co. 5 del D.L. n. 69/2013, come convertito
In secondo luogo, in relazione al predetto periodo la società non aziona alcun diritto a sgravi o agevolazioni contributive per il cui perfezionarsi è richiesta dalla legge, quale elemento costitutivo, la correttezza contributiva, menzionando esclusivamente i suoi rapporti con le pubbliche amministrazioni , potenzialmente sue committenti .
L'appello deve essere dunque respinto poiché correttamente il tribunale ha ravvisato la carenza di interesse ad una pronuncia in relazione alla legittimità del DURC del 7 dicembre 2017 .
Peraltro , per completezza di argomentazione, difettavano pure allegazioni idonee nel merito a smentire la legittimità del DURC negativo del 7.12.2017 considerato che , in relazione alla posizione della sede di IA , la sentenza del tribunale di Roma n. 1490/2019, menzionata a sostegno CP_1 unico della legittimità della relativa posizione contributiva, è stata riformata in appello;
in relazione alla posizione della sede di Roma Tuscolana le ragioni di irregolarità accertate hanno trovato CP_1 conferma nella sentenza del TAR Puglia n. 1272/19 , con argomenti non specificamente sconfessati nell'atto di appello.
Le spese sono invece compensate in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale , per reciproca soccombenza .
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata . Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n.
25386/2016).
PQM
Respinge l'appello incidentale e l'appello principale;
compensa le spese del grado;
dà atto che sussistono per entrambi gli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
AR AN RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 560/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LL RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE
MAZZINI 134 C/O AVV. LUIGI FIORILLO 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 00196 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 7053 il 9.9.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 Marzo 2019 la Parte_1 conveniva in giudizio l' per l'accertamento della regolarità della posizione contributiva con CP_1 riferimento alla data del 7 dicembre 2017 e per il rilascio della relativa attestazione, nonché per la declaratoria di illegittimità del DURC numero protocollo 9795976 emesso il 7 dicembre 2017 CP_2 nella parte in cui il documento attestava l'assenza di regolarità per omessa /incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e per denunce che presentavano dati incongruenti .
Nel ricorso la società rappresentava che il giudizio costituiva il prosieguo di un contenzioso già avviato dalla cooperativa per far valere la regolarità della propria posizione contributiva con riferimento al periodo decorrente dal 31 agosto 2017 al 4 gennaio 2018 nel corso dei quale l' CP_1 aveva rilasciato dei DURC non positivi in ragione di irregolarità riscontrate.
La società ricorrente riportava il procedimento giudiziario svoltosi con riferimento al menzionato periodo e rappresentava di essere stata costretta a proporre giudizio avverso il DURC del 7 dicembre
2017 non avendone avuto conoscenza in occasione del precedente procedimento giudiziale;
lamentava che , in qualità di consorziata del , aveva partecipato Parte_2 alla gara indetta con bando di gara pubblicato il 17 novembre del 2017 dalla Asl Controparte_3 per l'affidamento del servizio Cup , e che la Asl aveva avviato il procedimento amministrativo
[...] di annullamento della delibera in ragione del fatto che il 7 dicembre del 2017 era stato emesso un
DURC negativo
Rilevava che , in esito al precedente procedimento giudiziale , il tribunale aveva riconosciuto l'assenza di omissioni contributive e aveva negato la sussistenza di qualsivoglia squadratura o incongruenza.
D'altronde , rappresentava pure che l' con ulteriore nota del 2 Febbraio del 2018 , aveva CP_1 specificato che con la trasmissione dei flussi di correzione del 28 dicembre 2017 era stato possibile procedere alla quadratura delle denunce mensili per i periodi Marzo -Aprile -Maggio 2017 . Da ultimo rilevava che l' aveva inviato alla società nota di rettifica relativa al periodo Aprile 2017 nella CP_1 quale riconosceva che , a fronte di un debito contributivo di euro 46 , risultava un credito dell'azienda pari a euro 115,41.
Concludeva per l'assenza di qualsivoglia irregolarità per omessa, incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche o per denunce che presentassero dati incongruenti. L' si costituiva in giudizio contestando inammissibilità della notifica via pec e reclamando CP_1
l'estinzione del giudizio ex articolo 306 del codice di procedura civile;
contestava l'inammissibilità del ricorso con cui era chiesto un DURC in via retroattiva , non potendo il tribunale sostituirsi alla pubblica amministrazione e rilevava la violazione del principio del ne bis idem in quanto sulla medesima questione si era già pronunciato il Tar Puglia sezione di Bari e pure il tribunale di Roma adito per querela di falso in relazione al medesimo documento . Evidenziava , infine , che la società aveva chiesto il DURC con riferimento al mese di dicembre 2017 , ma che la nuova certificazione fotografava la situazione del tempo e giammai avrebbe potuto essere retroattiva avendo la società già formalizzato una nuova richiesta di DURC. Rilevava infine che solo il 28 dicembre 2017 la ditta aveva provveduto a definire le irregolarità relative alle denunce previdenziali obbligatorie sui mesi da Marzo a giugno 2017 e che vi erano delle irregolarità che riguardavano l'importo dovuto per il mese di Aprile 2017 e di giugno 2017 per complessivi euro 331 e che tale importo era stato pagato solo nel gennaio del 2018 ; che solo in seguito a detto pagamento del 10 gennaio 2018 pari a complessivi euro 32.868,35 , la ditta aveva conseguito la regolarità contributiva.
Evidenziava come le irregolarità avevano carattere economico e non meramente formale , mentre la sentenza favorevole citata era stata impugnata in appello e riguardava precedenti richieste di Pt_3
Il tribunale si pronunciava sulla regolarità della notifica e sulla sussistenza della giurisdizione affermando che il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva intrapreso per il mancato rilascio del rientra nella giurisdizione ordinaria. La sentenza impugnata concludeva tuttavia Pt_3 nel senso della carenza di interesse ad una pronuncia per l'irrilevanza di una regolarizzazione successiva della posizione contributiva.
Il tribunale nella specie rappresentava la strumentalità dell'accertamento di regolarità contributiva rispetto al rilascio del la cui legittimità avrebbe potuto essere vagliata solo alla luce della Pt_3 situazione esistente quando il fu emanato e giammai sulla base di atti sopravvenuti , Pt_3 sottolineava poi che la regolarizzazione successiva avrebbe potuto risolvere il contenzioso dell'impresa con l'ente , ma non sovvertire il dato di fatto delle irregolarità ai fini della singola gara
In sede di gara infatti non sono consentite regolarizzazioni contributive postume.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società cooperativa rappresentando con il primo motivo la violazione dell'articolo 100 del codice di procedura civile in relazione all'interesse ad agire in capo alla appellante , e ciò in quanto l'accertamento di una situazione di irregolarità Parte_1 contributiva aveva impedito alla – oggi - di essere aggiudicataria delle gare Parte_4 Pt_1 d'appalto cui aveva partecipato e specificamente della gara per l'aggiudicazione del servizio Cup a favore del Parte_2
Rilevava ulteriormente che in data 4 Febbraio 2019 nell'ambito della gara per l'affidamento dei servizi di contact center in outsourcing indetta il 15 ottobre 2016 la stazione appaltante aveva chiesto CP_4 all'aggiudicatario la comprova dei requisiti previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo numero 50 del 2016 compresi quelli della regolarità contributiva e ciò comprovava che l'appellante aveva un interesse a ottenere l'accertamento di cui si controverte
Nel merito rilevava la mancanza di qualsivoglia irregolarità contributiva che giustificasse l'emissione del DURC negativo , evidenziando come l'unica irregolarità era riconducibile alla posizione della dipendente per la quale non era stato possibile inserire il codice fiscale del figlio . Controparte_5
Rappresentava come tale situazione si era risolta nei mesi successivi e che comunque non aveva determinato alcuna omissione contributiva avendo l' dato atto che , a seguito della trasmissione CP_1 degli interventi di correzione , era stato possibile procedere alle quadratura delle denunce mensili nei mesi di Marzo - Aprile - Maggio 2017 relativamente alla matricola 702207981 . Per questa ragione era stata successivamente rilasciato il documento di regolarità contributiva il 4 gennaio 2018 poiché
a fronte di un debito di 46 € della società , riferito al mese di Aprile 2017 , emergeva un contro credito della società di 515,41 . In relazione alla situazione di presunta di irregolarità presso la sede di IA rilevava come il tribunale di Roma avesse già accertato l'inesistenza delle CP_1 irregolarità contributiva per i mesi di Aprile e Maggio 2017 con la sentenza 1490 del 2019 , con la conseguenza che alcun comportamento negligente ovvero omissivo poteva essere imputato alla società.
Lamentava ulteriormente la violazione dell'articolo quattro del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per la mancata notifica dell'invito a regolarizzare
Si costituiva l' formulando appello incidentale poiché la società non aveva validamente CP_1 Pt_1 notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza entro il termine perentorio ex art. 415, co. 4, c.p.c., assumeva che la notifica del 13.12.2019 era radicalmente nulla, poiché all'epoca la notifica via PEC ex L. 53/1994 non era ancora ammessa nei confronti dell' , che alla prima CP_1 udienza (16.1.2020) la ricorrente non aveva chiesto la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., formulando tale istanza solo all'udienza successiva (24.1.2020), quando ormai l'estinzione avrebbe dovuto essere dichiarata.Nel merito l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per richiesta di CP_1
DURC retroattivo e per l'impossibilità del giudice ordinario di ordinare un facere infungibile, deduceva che aveva introdotto in secondo grado allegazioni nuove e inammissibili, eccepiva Pt_1 il ne bis in idem poiché sulla medesima questione relative al DURC del 7.12.2017 si era già pronunciato il TAR Puglia con sentenza n. 1272/2019, passata in giudicato, che aveva confermato la irregolarità del DURC e pure il Tribunale civile di Roma che aveva rigettato l'azione di accertamento di falsità del medesimo DURC. Rilevava il difetto di giurisdizione poiché la società chiedeva Pt_1
l'annullamento del DURC e l'ordine di rilascio di un nuovo certificato e la domanda coinvolgeva poteri tipici della P.A. nonché la carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) per aver richiesto un
DURC riferito al 2017 , perché il DURC non può avere efficacia retroattiva e la società aveva nelle more già ottenuto un DURC regolare nel gennaio 2018 dopo aver saldato i debiti;
deduceva che la società non aveva mai impugnato l'invito a regolarizzare del 13.12.2017, sicchè mancava una lesione attuale;
evidenziava in ogni caso che alla data del 7.12.2017 presentava irregolarità Pt_1 contributive sostanziali e formali, tra cui: omissioni contributive (oltre 51.000 €), irregolarità nelle denunce mensili ME (squadrature), differenze contributive residue (331 €) sanate solo il
10.1.2018 tramite F24. Siffatte irregolarità impedivano il rilascio del DURC positivo e costituivano evasione contributiva
Deve preliminarmente respingersi l'appello incidentale considerato che la notifica operata a mezzo pec all' prima della prima udienza di trattazione era invero affetta da nullità . Tuttavia alla prima CP_1 udienza di comparizione il tribunale aveva invitato la società a produrre il ricorso notificato riservando ogni provvedimento all'esito della produzione di tale ricorso, con la conseguenza che nella successiva udienza , preso atto del vizio della notifica , aveva correttamente autorizzato il rinnovo della notifica senza che alcun danno potesse derivare all' convenuto in termini di garanzia del CP_1 contraddittorio .
E' in ogni caso infondato l'appello principale.
La società assume persistere l'interesse all'accertamento della Parte_1 illegittimità del DURC negativo del 7 dicembre 2017 in ragione degli effetti che tale accertamento può aver avuto sulla sua esclusione dalle gare.
La società ha fatto valere quale causa petendi della domanda giudiziale il suo interesse a partecipare a gare d'appalto e, in sintesi, a operare regolarmente sul mercato come imprenditore nonché il fatto che le irregolarità contributive ascrittele erano insussistenti oppure erano state sanate.
Ebbene, le vicende sopra descritte che involgono il impugnato come atto a valenza “esterna” Pt_3
(ossia nei rapporti tra e la pubblica amministrazione, in specie in relazione a gare di Parte_4 appalto pubblico) non veicolano in questo giudizio la cognizione in merito, giacché, com'è incontestabile ex art. 7 del D.Lgs. n. 104/2010, esula dalla giurisdizione del Giudice Ordinario la posizione soggettiva della società in cui tali vicende si compendiano. Ed infatti , sulla questione dell'esclusione di , oggi , nel predetto periodo, dalle Parte_4 Pt_1 gare di appalto in conseguenza dei DURC negativi in parola il Giudice Amministrativo si è ormai pronunciato con sentenza definitiva rilevando -appunto nell'alveo della sua cognizione esclusiva su quei diritti e con pronuncia incidentale in merito- che il DURC del 7.12.2017 era legittimo e che quindi erano infondate le pretese della società concernenti il suo diritto a partecipare a quelle gare di appalto ovvero a essere proclamata aggiudicataria del servizio appaltato
Nella predetta sentenza prodotta in atti si legge:” 2.1. La parte ricorrente propone quale punto cruciale della controversia la quaestio iuris relativa alla legittimità dell'esclusione da una gara in presenza di un DURC non regolare per mera incongruenza formale, nella specie riguardante i flussiinformativi trasmessi, senza che ciò abbia comportato alcun erroneo o insufficiente pagamento degli oneri contributivi.Assume, infatti, che l'intera vicenda che ha originato l'emissione del DURC irregolare n. 9795976 del 7 dicembre 2017 tragga origine da un primo DURC irregolare del 27 settembre 2017 per incompleto invio dei flussi informativi;
che avrebbe allora analizzato Parte_4 tutta la documentazione trasmessa all' individuando un solo possibile fraintendimento nella CP_1 posizione della dipendente fruitrice del congedo parentale ad ore, per la quale non Controparte_5 era risultato possibile inserire il codice fiscale del figlio all'interno della denuncia individuale mensile;
che tale impossibilità era dovuta alle novità tecniche che avevano interessato la modalità di invio telematico dei flussi dei dati contributivi proprio nel periodo d'interesse e che avevano previsto l'inserimento del codice fiscale del figlio (precedentemente non richiesto) in relazione al quale le lavoratrici fruivano del congedo parentale in modalità oraria, anziché giornaliera;
che, all'esito dell'allineamento dei flussi informativi, l' avrebbe comunicato a che “i CP_1 Parte_4 versamenti effettuati (nei termini) erano conformi a quanto dichiarato nelle denunce mensili”. 2.2.
Tale ricostruzione in fatto è smentita dagli atti di causa in quanto l' con deposito del 28 febbraio CP_1
2019, ha evidenziato le molteplici irregolarità in forza delle quali è stato emanato il DURC irregolare
n. 9795976 del 7 dicembre 2017. A seguito dell'innanzi indicato D.U.R.C., infatti, l' ha inviato CP_1
a l'invito a regolarizzare ex articolo 4 del D.M. 30 gennaio 2015 del 13 dicembre 2017 Parte_4 contestando: - diverse omissioni contributive per complessivi 51.313,16 euro, per il periodo da luglio
2012 ad agosto 2016, derivanti da inadempienze contributive accertate con tre sentenze relative ai rapporti di lavoro (con i soci lavoratori , e ) indicati Parte_5 Parte_6 Per_1 nell'invito a regolarizzare;
- omessa trasmissione di denunce obbligatorie mensili (c.d. ME) non trasmesse con dati completi e congrui relative alle mensilità da dicembre 2016 a settembre 2017.
Tali anomalie, tra l'altro, erano già state oggetto di altri inviti alla regolarizzazione tutt i rimasti inevasi da parte della (cfr. DURC del 31 agosto 2017). Il debito contributivo, per sorte Parte_4 capitale (al netto delle sanzioni civili), conseguente alla suddetta regolarizzazione dei tre dipendenti innanzi indicati in forza delle decisioni del Tribunale del lavoro di Roma (sentenze nn. 20368/2015,
9206/2014 e 16701/2014) ammontava ad euro 51.313,16. Tale debito veniva compensato per euro
50.406,00 con l'eccedenza risultante da quanto versato per i contributi mensili relativi al mese di settembre 2016, così come richiesto dalla con nota del 14 dicembre 2017, e i restanti Parte_4 euro 907,00 venivano corrisposti con il modello di versamento F24 del 18 dicembre 2017.
Successivamente, con il modello F24 del 10 gennaio 2018, la provvedeva al versamento Parte_4 di euro 32.537,35 a titolo di accessori (sanzioni civili) maturati per il debito contributivo relativo alle suddette regolarizzazioni derivanti dalle tre sentenze del Tribunale di lavoro di Roma per la reintegra dei soci lavoratori illegittimamente esclusi. Quanto alle denunce c.d. ME, la
provvedeva al completamento delle stesse, relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 Parte_4 solo in data 28 dicembre 2017, come comunicato dalla stessa . Con il completamento e Parte_4 la correzione (tardiva) delle suddette denunce previdenziali da parte della ditta , era Parte_4 possibile constatare anche il debito contributivo di euro 285,00 relativo alla mensilità di giugno 2017
e di euro 46,00 relativo alla mensilità di aprile 2017. Anche tali debiti venivano pagati dalla
sempre con il modello F24 del 10 gennaio 2018. Pertanto, in riferimento al DURC Parte_4 richiesto il 7 dicembre 2017 a carico della ditta sussistevano i seguenti debiti Parte_4 contributivi:- euro 907,00 a titolo di residuo debito per sorte capitale relativo alla regolarizzazione, relativa alla scopertura contributiva da luglio 2012 ad agosto 2016, derivante dalle tre sentenze del
Tribunale del lavoro di Roma che disponeva la reintegra del rapporto di lavoro dei soci lavoratori
e tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello F24 del 18 Pt_6 Pt_5 Per_1 Parte_4 dicembre2017; - euro 32.537,35 a titolo di accessori (sanzioni civili) maturati per la suddetta regolarizzazione dei tre lavoratori sopra indicati (il Giudice del lavoro infatti disponeva la reintegra con efficacia retroattiva a decorrere dal 2012) in relazione al periodo di scopertura contributiva dal luglio 2012 all'agosto del 2016; tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello Parte_4
F24 del 10 gennaio 2018; - euro 46,00 relativi alla mensilità di aprile 2017, importo accertato in seguito al corretto e completo invio (avvenuto solo il 28 dicembre 2017) della corrispondente denuncia obbligatoria mensile;
tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello F24 Parte_4 del 10 gennaio 2018;- euro 285,00 relativi alla mensilità di giugno 2017, importo accertato in seguito al corretto e completo invio (avvenuto solo il 28 dicembre 2017) della corrispondente denuncia obbligatoria mensile;
tale debito veniva pagato dalla stessa con il modello F24 del 10 Parte_4 gennaio 2018. Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente principale, pertanto, il DURC irregolare (n. 9795976) emesso il 7 dicembre 2017, rilasciato su richiesta dell'Azienda sanitaria, ha confermato la presenza d'irregolarità sostanziali e non solo formali nella posizione della , Parte_4 nel periodo rilevante ai fini dell'ammissione nella gara oggetto del presente contenzioso. Quindi, alla , alla data di richiesta del DURC del 7 dicembre 2017, erano imputabili anche Parte_4 inadempienze contributive di carattere pecuniario (omessi versamenti, sanzioni e interessi) e non solo violazioni sulla c.d. correttezza degli adempimenti previdenziali di carattere non pecuniario.
2.3. Il Collegio, peraltro, concorda pienamente con il Consiglio di Stato, Sezione III, che, con sentenze nn. 2313, 2314, 2318 e 2320 del 9 aprile 2019, rese nei confronti della medesima
, ha riconosciuto rilevanza ostativa al rilascio del DURC regolare ai medesimi Parte_4 adempimenti di carattere non pecuniario di cui si fa questione nel presente giudizio. Nel rinviare integralmente alle predette sentenze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74, comma 2, del codice del processo amministrativo, si limita il Collegio a rammentare, citando testualmente le innanzi indicate pronunce, che “l'irregolarità nei dati trasmessi dal datore di lavoro, nonostante ben due inviti alla regolarizzazione inviati dall' ha generato una situazione di irregolarità contributiva non CP_1 solo formale o formalisticamente intesa, ma anche sostanziale, non mettendo l'ente previdenziale in grado di accertare in modo chiaro e completo la complessa posizione contributiva di , Parte_4 tanto che il debito di € 331,00 che ne è scaturito, accertato in modo definitivo solo in seguito all'invio dei dati finalmente corretti da parte del consulente di il 28 dicembre 2017, è stato sanato Parte_4 il 10 gennaio 2018. 8.6. Ciò si evince, incontestabilmente, dalla mail dello , consulente Parte_7 del lavoro di , che solo il 28 dicembre 2017 comunica all' «di aver provveduto Parte_4 CP_1 alla correzione degli ME ancora squadrati», allegandoli alla stessa mail, e dalla risposta dell' che invia in allegato il modello F24 e ricevuta di addebito per l'importo ancora CP_1 mancante (v. Allegato 7 alla relazione istruttoria depositata dall' in primo grado), importo CP_1 corrisposto, come detto più volte, il 10 gennaio 2018”. Trattasi di documenti depositati anche in questo giudizio, ai quali il Collegio non può che annettere la medesima rilevanza probatoria riconosciuta dal Consiglio di Stato.
2.4. Dalla legittimità del DURC negativo del 7 dicembre 2017 emesso a carico di deriva l'infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso Parte_4 principale e delle corrispondenti censure di cui ai motivi aggiunti, proposti contro la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata impugnata per illegittimità derivata. “ CP_6
Il tribunale amministrativo regionale ha dunque effettivamente già affrontato , sia pure in via incidentale, con la pronuncia passata in autorità di giudicato la questione della legittimità del DURC negativo del 7 dicembre 2017.
Al contrario, poiché in questo giudizio il DURC può assumere rilevanza meramente “interna”, le uniche vicende idonee, in linea di principio, a sottoporli a cognizione in questa sede sono quelle che, nella prospettazione della società , involgono il rapporto obbligatorio contributivo con l' e CP_1
l'esatto adempimento da parte sua delle obbligazioni insorte fino a dicembre 2017. Nondimeno, se il thema disputandum giudicabile in questa giurisdizione è tale, si profila allora evidente l'insussistenza nel caso di specie della condizione dell'azione ex art. 100 cpc, come già statuito dal tribunale .
Al riguardo, vale rammentare che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che l'interesse ad agire deve essere presente al momento della decisione e che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (v., ex aliis,
Cass. n. 30584/2021).
Ebbene, in primo luogo, già al momento del deposito del ricorso originario (7.3.19, v. “storico” del fascicolo telematico) non sussisteva più alcuna controversia tra le parti circa la regolarità contributiva della società nel periodo in esame, dato che la società aveva ottenuto un DURC positivo il 10 gennaio
2018, documento questo che ha superato i precedenti DURC negativi oggetto di causa, peraltro all'epoca ormai inefficaci ex se in forza dell'art. 31, co. 5 del D.L. n. 69/2013, come convertito
In secondo luogo, in relazione al predetto periodo la società non aziona alcun diritto a sgravi o agevolazioni contributive per il cui perfezionarsi è richiesta dalla legge, quale elemento costitutivo, la correttezza contributiva, menzionando esclusivamente i suoi rapporti con le pubbliche amministrazioni , potenzialmente sue committenti .
L'appello deve essere dunque respinto poiché correttamente il tribunale ha ravvisato la carenza di interesse ad una pronuncia in relazione alla legittimità del DURC del 7 dicembre 2017 .
Peraltro , per completezza di argomentazione, difettavano pure allegazioni idonee nel merito a smentire la legittimità del DURC negativo del 7.12.2017 considerato che , in relazione alla posizione della sede di IA , la sentenza del tribunale di Roma n. 1490/2019, menzionata a sostegno CP_1 unico della legittimità della relativa posizione contributiva, è stata riformata in appello;
in relazione alla posizione della sede di Roma Tuscolana le ragioni di irregolarità accertate hanno trovato CP_1 conferma nella sentenza del TAR Puglia n. 1272/19 , con argomenti non specificamente sconfessati nell'atto di appello.
Le spese sono invece compensate in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale , per reciproca soccombenza .
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata . Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n.
25386/2016).
PQM
Respinge l'appello incidentale e l'appello principale;
compensa le spese del grado;
dà atto che sussistono per entrambi gli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
AR AN RZ