Ordinanza collegiale 28 novembre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società LI NE Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cossu e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Jacopo Fiori in Cagliari, via Gianturco n. 4, in relazione alla procedura CIG B71FDC2E04;
contro
il Comune di Tempio Pausania, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Demuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Rosanna Patta in Cagliari, via Sonnino 84;
nei confronti
della società CH Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari Via Tuveri n. 6;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell’aggiudicazione, disposta in data 20.8.2025 in favore della società CH Coop. Soc., dell’appalto relativo al “ programma integrato plurifondo lavoras - annualità 2024 - progetto 2 valorizzazione e riqualificazione aree verdi di pregio ambientale cup: C52f24000300002 cig: B71FDC2E04 ”);
b) della comunicazione dell’esito gara in data 11.9.2025;
c) dei dinieghi espressi dal Comune di Tempio Pausania, in data 14 ottobre 2025 e 21 ottobre 2025, relativamente alle richieste di annullamento dell’aggiudicazione in autotutela formulate, nell’interesse della ricorrente, rispettivamente in data 2 ottobre 2025 e 17 ottobre 2025;
d) di tutti gli atti e i provvedimenti, “anche non conosciuti o comunque non ostesi dalla S.A.”, del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria;
e) “ove occorra”, di tutti i verbali e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti o comunque collegati all’aggiudicazione;
f) “sempre ove occorra”, della lex specialis e dell’intera procedura di affidamento;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, medio tempore stipulato tra il Comune di Tempio Pausania e la società CH Coop. Soc., e per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in forma specifica, con la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra;
nonché, in subordine, qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica,
per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.12.2025:
degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
NONCHÉ
per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, medio tempore stipulato tra il Comune di Tempio Pausania e la società CH Coop. Soc., e per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in forma specifica, con la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra;
NONCHÉ (IN SUBORDINE),
qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
e per l’annullamento:
- della richiesta chiarimenti e dell’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia;
- (in via subordinata rispetto all’accoglimento della deduzione, formulata dalla difesa della controinteressata CH Coop. Soc., di nullità della clausola della lettera di invito che prevede il divieto di ribasso sui costi della manodopera): della lettera di invito e di tutta la procedura;
III) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata CH Società Coop. Sociale il 9.11.2025,
per l’annullamento:
- del verbale del 4.7.2025, relativo alla prima seduta di gara, nella parte in cui il Comune di Tempio Pausania ha consentito alla Coop. LI NE di integrare la documentazione prodotta, anziché escluderla;
- della nota dell’8.7.2025, con la quale il Comune di Tempio Pausania invitava la Coop. LI NE a trasmettere il proprio Rapporto sulla situazione del personale, anziché procedere alla sua esclusione;
- del verbale del’11.7.2025, nella parte in cui il Comune di Tempio Pausania ha ammesso la Coop. LI NE e aperto la sua busta contenente l’offerta economica, anziché procedere alla sua esclusione;
- della determinazione di aggiudicazione n. 1143 del 20.8.2025, nella parte in cui ha approvato i verbali di ammissione della Coop. LI NE anziché procedere alla sua esclusione;
- “se del caso”, della nota dell’11.9.2025 del Comune di Tempio Pausania, nella parte in cui comunica l’ammissione alla procedura della Coop. LI NE;
- di ogni altro provvedimento di data ed estremi sconosciuti, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito della procedura de qua ;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti, adottati in relazione alla procedura de qua .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tempio Pausania;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale CH Società Coop. Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SC IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con il ricorso introduttivo la società LI NE Società Cooperativa Sociale, premesso di aver partecipato alla procedura indetta dal Comune di Tempio Pausania per l’affidamento dell’appalto relativo al “ Programma Integrato Plurifondo Lavoras - Annualità 2024 - progetto 2 valorizzazione e riqualificazione aree verdi di pregio ambientale ”, ha impugnato l’aggiudicazione (nonché gli atti presupposti e conseguenti) disposta in favore dell’impresa CH Società Coop. Sociale, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione
al risarcimento in forma specifica con l’aggiudicazione dell’appalto, in via subordinata l’annullamento del segmento procedimentale relativo alla verifica dell’anomalia e la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via ulteriormente subordinata, l’annullamento dell’intera procedura con riedizione della stessa.
La procedura, riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), prevedeva un importo complessivo a base d’asta di € 220.792,74, di cui € 209.407,40 per manodopera non soggetti a ribasso ed € 11.385,34 soggetti a ribasso, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Espone la ricorrente che l’aggiudicataria ha offerto un ribasso del 100 % sulle voci ribassabili, ha indicato costi della manodopera pari a € 189.900 e ha dichiarato che « i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, compresi nell’importo sopra descritto, ammontano a € 1.600,00 ».
L’appalto è stato aggiudicato per un importo netto di € 209.407,40, mentre il relativo contratto è stato stipulato in data 21.10.2025.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ VIOLAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO ”;
II) “ VIOLAZIONE ART. 110 D. LGS. 36/2023; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Con il primo motivo si deduce che l’aggiudicataria ha indicato nell’offerta costi della manodopera pari a € 189.900,00, ribassati rispetto ai € 205.907,40 previsti come non ribassabili dalla lex specialis , e che la stazione appaltante ha poi aggiudicato l’appalto per un importo superiore a quello offerto.
Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 per vizi nell’istruttoria di verifica dell’anomalia dell’offerta.
1.1.1. La ricorrente formula anche istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere copia della documentazione già richiesta ma non trasmessa dalla stazione appaltante.
1.2. Si è costituito il Comune di Tempio Pausania, il quale, oltre a chiedere la reiezione del ricorso nel merito, ne ha eccepito l’irricevibilità per tardività, in quanto: i) la determinazione di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione n. 1143/2025 risulta pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dall’11.9.2025 al 26.9.2025; ii) di detta pubblicazione la stazione appaltante ha dato informazione alla ricorrente con la comunicazione ex art. 90 dell’11.9.2025; iii) il ricorso introduttivo è stato notificato all’Ente in data 27.10.2025, quindi al 31° giorno oltre la data ultima di pubblicazione e al 46° giorno dalla comunicazione ex art. 90 del Codice dei contratti pubblici.
1.3. Si è costituita per resistere anche la controinteressata CH, instando per il rigetto del ricorso.
Secondo CH la lex specialis non impediva agli operatori economici di ribassare i costi della manodopera. Qualora, poi, le clausole degli atti gara contenenti il divieto di ribasso del costo della manodopera dovessero essere interpretate nel senso fatto proprio dalla ricorrente, esse dovrebbero essere considerate nulle per violazione del divieto di introdurre cause di esclusione ulteriori e diverse da quelle tassativamente previste dal legislatore, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.
Peraltro, la valutazione di congruità dell’offerta effettuata dal Comune di Tempio Pausania non sarebbe contraddittoria né illogica, ma pienamente giustificata.
La controinteressata ha inoltre spiegato ricorso incidentale impugnando gli atti di gara nella parte in cui il Comune ha ammesso alla gara la ricorrente principale LI NE e ha valutato la sua offerta anziché escluderla, deducendo i seguenti motivi:
1) “ Violazione dell’art. 1 dell’Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023; Violazione dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023; Violazione della decisione di contrarre n. 777 del 5.06.2025 e della lex specialis di gara ”, in quanto LI NE dichiarava di avere 218 dipendenti, ma non presentava il proprio “ Rapporto sulla situazione del personale ”, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, entro la data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta; la stazione appaltante, pertanto, accertata l’assenza di detto Rapporto, avrebbe dovuto escludere la Coop. LI NE in applicazione dell’art. 1 dell’Allegato II.3, anziché esercitare illegittimamente il soccorso istruttorio consentendo alla ricorrente principale di produrre tardivamente detto documento;
2) “ Violazione dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023; Violazione del termine perentorio stabilito ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ”, in quanto la Coop. LI NE trasmetteva alla stazione appaltante un “ Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile – Biennio 2022/2023 ” privo di data certa, privo di attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, nonché privo di attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; la Coop. LI NE non avrebbe dunque dimostrato di possedere, entro la data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, il requisito previsto a pena di esclusione dall’art. 1 dell’Allegato II.3 al d.lgs. n. 36/2023; inoltre, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante sarebbe stata prodotta oltre il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, da intendersi come perentorio;
3) “ Carenza di interesse per inattendibilità e non remuneratività dell’offerta ”, in quanto la Coop. LI NE avrebbe una sicura perdita economica dallo svolgimento dell’appalto, avendo erroneamente previsto una spesa complessiva di € 1.317,07 (per sostenere le spese generali; per le forniture da acquistare; per le attrezzature da acquistare; per il materiale da consumo) a fronte di un costo di mercato delle sole attrezzature pari a € 7.885,34.
1.4. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha rinviato al merito l’istanza cautelare.
1.5. Alla successiva camera di consiglio del 26 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha riferito che, nelle more del giudizio, la stazione appaltante ha rilasciato documentazione sufficiente a soddisfare il suo interesse ostensivo, sicché il Collegio, con ordinanza n. 1061 del 28 novembre 2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
1.6. Con ricorso per motivi aggiunti LI NE, alla luce della ulteriore documentazione di gara acquisita e delle eccezioni deduzioni di cui al ricorso incidentale, ha formulato le seguenti censure avverso gli atti già gravati con il ricorso introduttivo:
I) “ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO, VIOLAZIONE ART. 110 C.C.P., VIOLAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA, ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELL’OFFERTA ”, in quanto:
- la stazione appaltante avrebbe svolto la verifica di anomalia assumendo come costo della manodopera un importo diverso e superiore rispetto a quello effettivamente dichiarato dall’aggiudicataria in sede di offerta, verificando così la “congruità” di un’offerta diversa da quella reale e consentendo di fatto una modifica postuma dell’offerta economica, correggendone implicitamente i contenuti e basando quindi il proprio giudizio su un presupposto falso, con evidente travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti essenziali della verifica di congruità;
- a fronte di richieste specifiche e puntuali della stazione appaltante ai fini della verifica, i chiarimenti forniti dalla controinteressata non avrebbero rispettato le prescrizioni e gli oneri imposti dall’Amministrazione (né sotto il profilo argomentativo né sotto quello documentale), non avendo CH “ allegato praticamente nulla: nessun contratto, nessun preventivo, nessuna scheda tecnica, nessun documento fiscale o contributivo, nessuna prova della proprietà dei mezzi né l’indicazione del loro costo e l’evidenza del relativo ammortamento, nessun documento sulle attrezzature, nessun elemento estratto dai registri cespiti, nessuna giustificazione puntuale dei prezzi unitari, nessun documento relativo agli sgravi invocati ”, ma, al contrario, essendosi limitata a presentare “ una relazione di poche pagine, tanto assertiva quanto apodittica, priva di qualsiasi riscontro esterno ”;
- la stazione appaltante avrebbe dunque effettuato una verifica soltanto apparente della congruità dell’offerta della controinteressata, limitandosi a ricevere una relazione generica e a considerarla sufficiente, senza rilevare neppure l’assenza materiale della documentazione più basilare e senza confrontare le dichiarazioni contenute nei giustificativi con il dato essenziale dell’offerta economica (costo della manodopera);
- in altre parole, e a conferma di quanto peraltro già dedotto nel ricorso introduttivo, la stazione appaltante, assumendo come “costo minimo” della manodopera un valore diverso da quello offerto da CH, avrebbe di fatto corretto l’offerta economica dell’aggiudicataria, in violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio .
II) “ IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO , VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ”, con riguardo alla eccezione/deduzione della ricorrente incidentale circa la asserita nullità della clausola della lex specialis che prevede il divieto di ribasso in ordine al costo della manodopera, atteso che, qualora fosse dichiarata la nullità in parte qua della lex specialis , la competizione si sarebbe allora svolta in modo iniquo, in quanto LI NE, riponendo affidamento sulla anzidetta previsione, l’ha pedissequamente rispettata, organizzando di conseguenza la propria offerta, mentre CH, potendo lucrare sui risparmi effettivamente conseguiti sul costo della manodopera (e quindi su un margine di utile certo), ha potuto offrire il 100% del ribasso sui costi ribassabili e aggiudicarsi così l’appalto; sarebbe dunque necessario annullare l’intera procedura e procedere alla sua ripetizione.
1.7. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ulteriormente argomentando a sostegno delle rispettive posizioni.
1.8. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In via preliminare va respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune, in quanto:
- nella fattispecie il termine di decadenza per la notifica del ricorso scadeva il 26.10.2025, ossia di domenica, sicché era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.a.;
- la notifica, avvenuta il 27.10.2025, risulta dunque tempestiva.
3. Passando al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle censure dedotte, è fondato il primo motivo e ciò assume rilievo dirimente ai fini dell’accoglimento dell’intero gravame.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che è comprovata documentalmente, dagli atti prodotti in giudizio, una palese discrasia tra il prezzo offerto da CH e il prezzo per il quale le è stata aggiudicata la gara.
Nello specifico, l’offerta di CH prevede il 100% di ribasso sui costi ribassabili, e costi della manodopera pari a € 189.900,00 (v. doc. 12 della ricorrente).
La gara, tuttavia, è stata aggiudicata alla stessa CH per l’importo pari a € 209.407,40, ossia per un importo ben diverso rispetto a quello offerto.
Peraltro, l’importo offerto dalla controinteressata (€ 189.900,00, come detto) si pone in evidente contrasto con la lex specialis , nella parte in cui si prevede la non ribassabilità dei costi della manodopera. Come specificato nella lettera d’invito (doc. 7 della ricorrente), infatti, “ L’importo complessivo stimato posto a base dell’appalto di €. 220.792,74 è così suddiviso: - per la manodopera non ribassabile €. 205.907,40; - per la sicurezza non ribassabile €. 3500,00; - per spese generali ribassabili €. 11.385,34; - IVA €. 48.574,40; per un totale di 269.367,14 ”.
E per tale ragione, oltretutto, anche la verifica di congruità è stata effettuata su un’offerta (€ 205.907,40, ossia l’importo previsto dalla lex specialis ) diversa da quella reale, con evidente travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti.
Del resto, nella fattispecie il costo della manodopera non è ribassabile, come visto, per precisa scelta discrezionale della stazione appaltante (v. la lettera di invito, sub doc. 7, cit., e la relazione illustrativa, sub doc. 8 della ricorrente), che ha così espresso in maniera inequivoca la volontà di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera.
Al riguardo, non coglie nel segno l’assunto della controinteressata secondo cui sarebbe nulla la vista previsione della lex specialis che impone di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di una previsione tutt’altro che irragionevole che, lungi dall’imporre un requisito arbitrario, stabilisce una regola che non impedisce ai concorrenti di partecipare in condizioni di parità e che – specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, come quello in esame, come efficacemente evidenziato dalla ricorrente – può valere come strumento
discrezionale, in capo alle stazioni appaltanti, utile in concreto per tutelare il lavoro.
Il motivo merita dunque accoglimento ed ha valore dirimente, esentando il Collegio dall’esame degli ulteriori profili di censura.
Da quanto appena detto, infatti, emerge la illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di CH, perché quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per le ragioni dianzi esposte.
4. Il ricorso incidentale è infondato.
4.1. Sui primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, osserva il Collegio che, come evidenziato dalla difesa comunale, dalla documentazione di gara e, in particolare, dalla relativa comunicazione di trasmissione, risulta che il rapporto occupazionale di LI NE preesisteva incontrovertibilmente alla sua partecipazione alla gara: come emerge dal documento n. 39 del Comune, il Rapporto sul personale acquisito dalla stazione appaltante a seguito di soccorso istruttorio (cfr. doc. 36 del Comune) è stato inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 13.9.2024, ossia in data antecedente al termine (29.6.2025) fissato per la presentazione delle offerte. Il documento è stato trasmesso mediante l’applicativo che lo stesso Ministero ha posto a disposizione delle aziende per semplificare l’adempimento, con la conseguenza che, così come precisato dalle Istruzioni ministeriali del 4.6.2024, la redazione del Rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla sua trasmissione alla consigliera o al consigliere regionale di parità.
Resiste dunque alle censure dedotte la scelta della stazione appaltante di far luogo al soccorso istruttorio, all’esito del quale è risultato il sostanziale rispetto delle disposizioni concernenti il Rapporto in parola.
4.2. È infondato anche il terzo motivo, trattandosi di un inammissibile tentativo di sindacare l’offerta della ricorrente principale al di fuori della procedura di valutazione della stessa demandata alla stazione appaltante.
5. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti, mentre il ricorso incidentale va respinto. Per l’effetto, va annullata l’aggiudicazione impugnata, dovendo essere esclusa dalla gara la controinteressata CH Società Coop. Sociale, e, previa verifica del persistente possesso dei requisiti, va disposta l’aggiudicazione in favore della ricorrente principale LI NE Società Cooperativa Sociale, con il conseguente subentro della stessa nel contratto già stipulato.
6. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sul ricorso per motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione;
- respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
SC IU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| SC IU | IT AR |
IL SEGRETARIO