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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POSELLA CATERINA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SECCI DEBORA, presso il cui studio è CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale d'udienza del 11/11/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI TORINO il 23/02/2008. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 2 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 8/5/2023.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 29/02/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata, formulando altresì richieste istruttorie.
In data 7/11/2024 si costituiva in giudizio la signora contestando quando dedotto dal ricorrente CP_2 nel ricorso introduttivo e formulando anch'essa istanze istruttorie.
All'udienza del 11/11/2024 le parti addivenivano ad un accordo e i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , i cui Parte_1 CP_1 estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1 CP_1
350,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di assegno divorzile.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POSELLA CATERINA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SECCI DEBORA, presso il cui studio è CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale d'udienza del 11/11/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI TORINO il 23/02/2008. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 2 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 8/5/2023.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 29/02/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata, formulando altresì richieste istruttorie.
In data 7/11/2024 si costituiva in giudizio la signora contestando quando dedotto dal ricorrente CP_2 nel ricorso introduttivo e formulando anch'essa istanze istruttorie.
All'udienza del 11/11/2024 le parti addivenivano ad un accordo e i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , i cui Parte_1 CP_1 estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1 CP_1
350,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di assegno divorzile.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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