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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NA CA, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3072/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Terinese - . 88047 Nocera Terinese CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
ID S.p.a. - 01748900790
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
ID Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000000539643- ACC-F910-2024 IMU 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000000539643- ACC-F910-2024 IMU 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000000539643- ACC-F910-2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di irrogazione – Accertamento d'Ufficio e in
Rettifica n. 000000539643-ACC-F910-2024 e, per l'effetto, disporne l'annullamento. Condannare il Comune di Nocera Terinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, e AN PA (P. IVA 01748900790), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei Procuratori che si dichiarano antistatari (…)”.
ID S.p.A.: “(…) nel merito, per i sopra esposti motivi, rigettare il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1
s.a.s. di Nominativo_1 perché inammissibile o comunque infondato. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato l'atto di irrogazione – accertamento d'ufficio e in rettifica n. 000000539643-ACC-F910-2024, con il quale il Comune di Nocera Terinese, per il tramite dell'agente della riscossione ID S.p.A., ha richiesto il pagamento di IMU per gli anni 2019 e 2020 e TASI per l'anno
2019, per un importo complessivo pari ad euro 59.257,64.
La ricorrente ha dedotto, tra l'altro: a) l'esistenza di un giudicato esterno, formatosi sulla sentenza n.
1881/2023 di questa Corte, relativa ai medesimi terreni;
b) l'infondatezza della pretesa impositiva per assimilazione dei terreni edificabili a terreni agricoli, in quanto condotti direttamente da azienda agricola;
c) vizi formali dell'atto, nonché difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
1.2. Si è costituito in giudizio ID S.p.A., agente della riscossione, resistendo al ricorso e sostenendone l'infondatezza.
Il Comune di Nocera Terinese, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per priorità logica e giuridica, deve essere esaminata l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla parte ricorrente, con riferimento alla sentenza n. 1881/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catanzaro.
2.1. Con la predetta sentenza, emessa nel giudizio iscritto al RGR n. 735/2021, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dalla medesima contribuente nei confronti del Comune di Nocera Terinese, annullando gli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all'annualità 2015, i quali – circostanza pacifica nel presente giudizio - avevano ad oggetto i medesimi terreni oggi nuovamente assoggettati a imposizione.
In particolare, la sentenza n. 1881/2023 ha accertato che: a) la società ricorrente esercita attività agricola;
b) i terreni oggetto di imposizione devono essere qualificati come terreni agricoli ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto condotti direttamente dalla società agricola.
Conseguentemente, secondo tale sentenza, tanto la TASI quanto l'IMU per l'annualità 2015 non erano dovute dalla odierna ricorrente, applicandosi le esenzioni di legge previste per la citata attività agricola.
La suddetta pronuncia non risulta impugnata ed è, pertanto, passata in giudicato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato esterno formatosi in materia tributaria esplica efficacia vincolante anche con riferimento a periodi d'imposta diversi, qualora l'accertamento abbia ad oggetto elementi costitutivi del rapporto giuridico d'imposta destinati a permanere nel tempo, quali la natura del bene o la qualificazione del presupposto impositivo (cfr. Cass. civ. SS.UU. 16 giugno 2006 n.
13916).
A ciò aggiungasi che il giudicato formatosi tra contribuente ed ente impositore in ordine alla debenza del tributo spiega effetti vincolanti anche nei confronti dell'agente della riscossione, il quale, privo di titolarità sostanziale del credito e chiamato ad una funzione meramente esecutiva, non può legittimamente porre in riscossione somme che un accertamento giurisdizionale definitivo ha escluso o rideterminato.
Nel caso di specie, la sentenza n. 1881/2023, emessa tra l'odierna parte ricorrente ed il Comune di Nocera
Terinese, non si è limitata a una valutazione contingente riferita alla singola annualità, ma ha compiuto un accertamento qualificatorio sulla natura dei terreni ai fini IMU e TASI, fondato su presupposti oggettivi e soggettivi (qualifica del contribuente e conduzione diretta), che non risultano mutati negli anni successivi.
Nel presente giudizio, parte resistente non ha allegato alcun mutamento rilevante della situazione di fatto o di diritto rispetto a quella scrutinata con la sentenza n. 1881/2023. Essa si è, piuttosto, limitata a contestare la correttezza dell'accertamento contenuto nella citata sentenza.
Tuttavia, il passaggio in giudicato della ridetta sentenza preclude un nuovo scrutinio sulla correttezza dell'accertamento in essa contenuto, trattandosi di accertamento definitivo su un elemento costitutivo del presupposto impositivo.
Conseguentemente, all'Amministrazione ed all'agente della riscossione è impedita la reiterazione dell'azione accertativa per le annualità successive, in assenza di nuovi e diversi presupposti.
2.2. Non può condividersi l'assunto della parte resistente secondo cui la sentenza n. 1510/2023 di questa
Corte sarebbe idonea a escludere l'efficacia preclusiva del giudicato di cui alla sentenza n. 1881/2023.
La sentenza n. 1510/2023, infatti, ha riguardato un'ingiunzione di pagamento relativa all'annualità 2014 e ha deciso la controversia esclusivamente sulla base di questioni di rito e di preclusione processuale, affermando l'inammissibilità delle censure di merito relative alla natura dei terreni, in quanto non tempestivamente fatte valere mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto.
Tale pronuncia non contiene alcun accertamento di merito sulla qualificazione dei terreni ai fini IMU e TASI, né sulla sussistenza dei presupposti per l'assimilazione a terreni agricoli, limitandosi a rilevare l'intervenuta decadenza del contribuente dalla possibilità di far valere tali questioni in quel diverso giudizio.
Ne discende che la sentenza n. 1510/2023, non accertando né negando la natura agricola dei terreni, non si pone in rapporto di contrasto con la sentenza n. 1881/2023 e, pertanto, non è idonea a spiegare alcun effetto di giudicato esterno sul thema decidendum del presente giudizio.
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impugnato risulta, pertanto, illegittimo per violazione del giudicato, con conseguente accoglimento del ricorso, restando assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.
3. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla presenza di precedenti giurisdizionali tra le medesime parti relativi a diverse annualità d'imposta e dalla non immediata sovrapponibilità dei relativi esiti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
CA NI
IL PRESIDENTE IC SE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
NA CA, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3072/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nocera Terinese - . 88047 Nocera Terinese CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
ID S.p.a. - 01748900790
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
ID Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000000539643- ACC-F910-2024 IMU 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000000539643- ACC-F910-2024 IMU 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 000000539643- ACC-F910-2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di irrogazione – Accertamento d'Ufficio e in
Rettifica n. 000000539643-ACC-F910-2024 e, per l'effetto, disporne l'annullamento. Condannare il Comune di Nocera Terinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, e AN PA (P. IVA 01748900790), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei Procuratori che si dichiarano antistatari (…)”.
ID S.p.A.: “(…) nel merito, per i sopra esposti motivi, rigettare il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1
s.a.s. di Nominativo_1 perché inammissibile o comunque infondato. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato l'atto di irrogazione – accertamento d'ufficio e in rettifica n. 000000539643-ACC-F910-2024, con il quale il Comune di Nocera Terinese, per il tramite dell'agente della riscossione ID S.p.A., ha richiesto il pagamento di IMU per gli anni 2019 e 2020 e TASI per l'anno
2019, per un importo complessivo pari ad euro 59.257,64.
La ricorrente ha dedotto, tra l'altro: a) l'esistenza di un giudicato esterno, formatosi sulla sentenza n.
1881/2023 di questa Corte, relativa ai medesimi terreni;
b) l'infondatezza della pretesa impositiva per assimilazione dei terreni edificabili a terreni agricoli, in quanto condotti direttamente da azienda agricola;
c) vizi formali dell'atto, nonché difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
1.2. Si è costituito in giudizio ID S.p.A., agente della riscossione, resistendo al ricorso e sostenendone l'infondatezza.
Il Comune di Nocera Terinese, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per priorità logica e giuridica, deve essere esaminata l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla parte ricorrente, con riferimento alla sentenza n. 1881/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catanzaro.
2.1. Con la predetta sentenza, emessa nel giudizio iscritto al RGR n. 735/2021, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dalla medesima contribuente nei confronti del Comune di Nocera Terinese, annullando gli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all'annualità 2015, i quali – circostanza pacifica nel presente giudizio - avevano ad oggetto i medesimi terreni oggi nuovamente assoggettati a imposizione.
In particolare, la sentenza n. 1881/2023 ha accertato che: a) la società ricorrente esercita attività agricola;
b) i terreni oggetto di imposizione devono essere qualificati come terreni agricoli ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto condotti direttamente dalla società agricola.
Conseguentemente, secondo tale sentenza, tanto la TASI quanto l'IMU per l'annualità 2015 non erano dovute dalla odierna ricorrente, applicandosi le esenzioni di legge previste per la citata attività agricola.
La suddetta pronuncia non risulta impugnata ed è, pertanto, passata in giudicato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato esterno formatosi in materia tributaria esplica efficacia vincolante anche con riferimento a periodi d'imposta diversi, qualora l'accertamento abbia ad oggetto elementi costitutivi del rapporto giuridico d'imposta destinati a permanere nel tempo, quali la natura del bene o la qualificazione del presupposto impositivo (cfr. Cass. civ. SS.UU. 16 giugno 2006 n.
13916).
A ciò aggiungasi che il giudicato formatosi tra contribuente ed ente impositore in ordine alla debenza del tributo spiega effetti vincolanti anche nei confronti dell'agente della riscossione, il quale, privo di titolarità sostanziale del credito e chiamato ad una funzione meramente esecutiva, non può legittimamente porre in riscossione somme che un accertamento giurisdizionale definitivo ha escluso o rideterminato.
Nel caso di specie, la sentenza n. 1881/2023, emessa tra l'odierna parte ricorrente ed il Comune di Nocera
Terinese, non si è limitata a una valutazione contingente riferita alla singola annualità, ma ha compiuto un accertamento qualificatorio sulla natura dei terreni ai fini IMU e TASI, fondato su presupposti oggettivi e soggettivi (qualifica del contribuente e conduzione diretta), che non risultano mutati negli anni successivi.
Nel presente giudizio, parte resistente non ha allegato alcun mutamento rilevante della situazione di fatto o di diritto rispetto a quella scrutinata con la sentenza n. 1881/2023. Essa si è, piuttosto, limitata a contestare la correttezza dell'accertamento contenuto nella citata sentenza.
Tuttavia, il passaggio in giudicato della ridetta sentenza preclude un nuovo scrutinio sulla correttezza dell'accertamento in essa contenuto, trattandosi di accertamento definitivo su un elemento costitutivo del presupposto impositivo.
Conseguentemente, all'Amministrazione ed all'agente della riscossione è impedita la reiterazione dell'azione accertativa per le annualità successive, in assenza di nuovi e diversi presupposti.
2.2. Non può condividersi l'assunto della parte resistente secondo cui la sentenza n. 1510/2023 di questa
Corte sarebbe idonea a escludere l'efficacia preclusiva del giudicato di cui alla sentenza n. 1881/2023.
La sentenza n. 1510/2023, infatti, ha riguardato un'ingiunzione di pagamento relativa all'annualità 2014 e ha deciso la controversia esclusivamente sulla base di questioni di rito e di preclusione processuale, affermando l'inammissibilità delle censure di merito relative alla natura dei terreni, in quanto non tempestivamente fatte valere mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto.
Tale pronuncia non contiene alcun accertamento di merito sulla qualificazione dei terreni ai fini IMU e TASI, né sulla sussistenza dei presupposti per l'assimilazione a terreni agricoli, limitandosi a rilevare l'intervenuta decadenza del contribuente dalla possibilità di far valere tali questioni in quel diverso giudizio.
Ne discende che la sentenza n. 1510/2023, non accertando né negando la natura agricola dei terreni, non si pone in rapporto di contrasto con la sentenza n. 1881/2023 e, pertanto, non è idonea a spiegare alcun effetto di giudicato esterno sul thema decidendum del presente giudizio.
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impugnato risulta, pertanto, illegittimo per violazione del giudicato, con conseguente accoglimento del ricorso, restando assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.
3. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla presenza di precedenti giurisdizionali tra le medesime parti relativi a diverse annualità d'imposta e dalla non immediata sovrapponibilità dei relativi esiti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
CA NI
IL PRESIDENTE IC SE