Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1051
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza per territorio

    Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di impugnazione di un atto di riscossione coattiva, la competenza territoriale spetta alla Corte nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1051
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1051
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo