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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8422 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 68908/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68908 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 dicembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. Marco Saverio Montanari e Domenico Naccari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Carlo Alberto Racchia n. 2
- opponente
E
unipersonale, con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1
Via V. Alfieri n. 1 (codice fiscale ), in persona del legale rappresentante, e per essa, P.IVA_1
quale mandataria, la a unico socio, con sede legale in San Donato Controparte_2
Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b (codice fiscale e p. iva ), quale P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 4.12.2024 e riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio la Parte_1 CP_1
e per essa la dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva
[...] Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 14615/2021 emesso dal Tribunale in data 10 agosto 2021, per sentir “annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti della e per suo conto della Controparte_1 [...] della somma di € 134.665, 00, oltre interessi e spese;
che la ricorrente si era Controparte_2
qualificata cessionaria della posizione in forza di acquisizione in blocco di crediti dalla REV
Gestione Crediti s.p.a, che, a sua volta, in attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di
BA delle Marche e di altri istituti di credito, era divenuta titolare dei crediti in sofferenza di queste ultime su disposizione della BA d'IT (provvedimenti del 26.1.2016 e del 30.12.2016) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs 180/2015; che il credito originariamente vantato da
[...]
nei suoi confronti fosse derivato dalla stipulazione di contratto di mutuo Parte_2
ipotecario in data 3.11.2008, per l'importo di euro 100.000,00, garantito da ipoteca di primo grado iscritta sul bene immobile sito in Roma Via Iacurso 75 di proprietà della stessa mutuataria e del signor Controparte_3
Nel proporre opposizione all'ingiunzione, la eccepiva la carenza di legittimazione attiva Pt_1
della ricorrente, sul presupposto che quest'ultima non avesse dimostrato che il credito rientrasse tra quelli oggetto della procedura di cartolarizzazione;
eccepiva ancora la carenza di interesse della ricorrente ad agire in sede monitoria, essendo già munita di titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo;
sosteneva poi la nullità del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 1418, comma 1,
c.c. per violazione dell'art. 38 TUB, eccedendo l'importo del finanziamento concesso il limite dell'80% del valore del bene dato in garanzia, quest'ultimo privo di valore commerciale in quanto non alienabile;
affermava la nullità del contratto di mutuo in ragione della previsione in esso di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, deducendo che ne fosse derivata l'applicazione di interessi anatocistici, nonché la pattuizione di costi occulti. Eccepiva, infine, la prescrizione della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti.
2 Si costituiva la parte opposta, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini: “in via principale: rigettare le domande tutte proposte dalla Signora
[...]
in quanto infondate in fatto, in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, Pt_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto …;
2. in via subordinata, … previa eventuale conversione del contratto di mutuo in questione da fondiario a ipotecario, condannare comunque la Signora al pagamento del medesimo importo di cui al decreto ingiuntivo opposto o di quello Parte_1
diverso che sarà ritenuto dovuto, oltre interessi al tasso come richiesto e liquidato in decreto, decorrente dall'1 gennaio 2017; 3. condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.”
Con ordinanza depositata in data 14 aprile 2022 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente avendo la stessa fornito idonea prova dell'intervenuta cessione del credito per cui è causa nei suoi confronti, producendo in atti certificazioni notarili dalle quali desumere la circostanza che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli oggetto delle intervenute cessioni in blocco dapprima da parte di BA delle Marche nei confronti di Rev Gestione crediti e poi da quest'ultima nei confronti di . CP_1
Del pari infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ingiunzione formulata dall'opponente sul presupposto della carenza di interesse della ricorrente, in ragione del fatto che quest'ultima fosse già munita di titolo esecutivo in relazione al credito, dato che va ritenuto sussistente il diritto della parte di agire ai fini dell'ottenimento di un titolo giudiziale, data la diversa natura e valenza di quest'ultimo.
Va inoltre disattesa l'eccezione di prescrizione del credito, dovendosi individuare il termine dal quale computare il decorso del termine (decennale), stante l'unicità dell'obbligazione di restituzione del finanziamento, dalla data in cui BA delle Marche ha comunicato alla debitrice l'intenzione di
3 avvalersi della clausola risolutiva del contratto, dichiarandola decaduta dal beneficio del termine, con la conseguenza che l'azione promossa nei confronti della debitrice sia stata tempestiva.
Quanto ai dedotti profili di invalidità del contratto, si richiama, in quanto condivisibile,
l'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. Un, sentenza n. 33719 del 16/11/2022), secondo il quale “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”; in ossequio al richiamato principio si ritiene quindi infondata l'eccezione di nullità del contratto sollevata con riferimento a tale profilo.
Del pari priva di fondamento si reputa l'eccezione di nullità del contratto sollevata in ragione della pattuizione in esso di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese;
quest'ultimo non determina di per sé alcun effetto anatocistico poiché la previsione della restituzione del finanziamento secondo rate costanti, formate con quote di capitale crescente e interessi decrescenti non implica un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne consegue che il sistema di calcolo alla francese non genera alcun effetto anatocistico vietato ai sensi dell'art. 1283 né direttamente né indirettamente.
Il fatto che le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, possano poi produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta (fenomeno che invero prescinde dal sistema di ammortamento adottato e si presenta ogniqualvolta il mutuatario sia inadempiente), rappresenta, in realtà, un'ipotesi di capitalizzazione consentita ai sensi dall'art. 3 della Del. CICR 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c.
Circa la doglianza in ordine al fatto che l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto potesse avere determinato l'addebito di costi occulti, con conseguente indeterminatezza
4 del costo del finanziamento, si richiama l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
Quanto, infine, all'assunta usurarietà delle condizioni convenute nel contratto, si rileva che la stessa
è stata formulata dall'opponente in modo del tutto generico, sicché non appaia neppure valutabile nel merito (la parte non ha neppure stimato l'incidenza in percentuale dei costi del finanziamento che avrebbe determinato il superamento del limite previsto quale soglia dalla normativa anti-usura).
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di opposizione, si osserva che la creditrice ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente fornendo riscontro del titolo della sua pretesa, con la produzione in atti del contratto costitutivo del rapporto e allegando l'inadempimento della debitrice: è, infatti, consolidato l'orientamento secondo il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi
d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Si respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accoglimento di essa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento che liquida nei confronti della opposta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
RA FA
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68908 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 dicembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. Marco Saverio Montanari e Domenico Naccari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Carlo Alberto Racchia n. 2
- opponente
E
unipersonale, con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1
Via V. Alfieri n. 1 (codice fiscale ), in persona del legale rappresentante, e per essa, P.IVA_1
quale mandataria, la a unico socio, con sede legale in San Donato Controparte_2
Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b (codice fiscale e p. iva ), quale P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 4.12.2024 e riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio la Parte_1 CP_1
e per essa la dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva
[...] Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 14615/2021 emesso dal Tribunale in data 10 agosto 2021, per sentir “annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti della e per suo conto della Controparte_1 [...] della somma di € 134.665, 00, oltre interessi e spese;
che la ricorrente si era Controparte_2
qualificata cessionaria della posizione in forza di acquisizione in blocco di crediti dalla REV
Gestione Crediti s.p.a, che, a sua volta, in attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di
BA delle Marche e di altri istituti di credito, era divenuta titolare dei crediti in sofferenza di queste ultime su disposizione della BA d'IT (provvedimenti del 26.1.2016 e del 30.12.2016) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs 180/2015; che il credito originariamente vantato da
[...]
nei suoi confronti fosse derivato dalla stipulazione di contratto di mutuo Parte_2
ipotecario in data 3.11.2008, per l'importo di euro 100.000,00, garantito da ipoteca di primo grado iscritta sul bene immobile sito in Roma Via Iacurso 75 di proprietà della stessa mutuataria e del signor Controparte_3
Nel proporre opposizione all'ingiunzione, la eccepiva la carenza di legittimazione attiva Pt_1
della ricorrente, sul presupposto che quest'ultima non avesse dimostrato che il credito rientrasse tra quelli oggetto della procedura di cartolarizzazione;
eccepiva ancora la carenza di interesse della ricorrente ad agire in sede monitoria, essendo già munita di titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo;
sosteneva poi la nullità del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 1418, comma 1,
c.c. per violazione dell'art. 38 TUB, eccedendo l'importo del finanziamento concesso il limite dell'80% del valore del bene dato in garanzia, quest'ultimo privo di valore commerciale in quanto non alienabile;
affermava la nullità del contratto di mutuo in ragione della previsione in esso di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, deducendo che ne fosse derivata l'applicazione di interessi anatocistici, nonché la pattuizione di costi occulti. Eccepiva, infine, la prescrizione della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti.
2 Si costituiva la parte opposta, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini: “in via principale: rigettare le domande tutte proposte dalla Signora
[...]
in quanto infondate in fatto, in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, Pt_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto …;
2. in via subordinata, … previa eventuale conversione del contratto di mutuo in questione da fondiario a ipotecario, condannare comunque la Signora al pagamento del medesimo importo di cui al decreto ingiuntivo opposto o di quello Parte_1
diverso che sarà ritenuto dovuto, oltre interessi al tasso come richiesto e liquidato in decreto, decorrente dall'1 gennaio 2017; 3. condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.”
Con ordinanza depositata in data 14 aprile 2022 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente avendo la stessa fornito idonea prova dell'intervenuta cessione del credito per cui è causa nei suoi confronti, producendo in atti certificazioni notarili dalle quali desumere la circostanza che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli oggetto delle intervenute cessioni in blocco dapprima da parte di BA delle Marche nei confronti di Rev Gestione crediti e poi da quest'ultima nei confronti di . CP_1
Del pari infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ingiunzione formulata dall'opponente sul presupposto della carenza di interesse della ricorrente, in ragione del fatto che quest'ultima fosse già munita di titolo esecutivo in relazione al credito, dato che va ritenuto sussistente il diritto della parte di agire ai fini dell'ottenimento di un titolo giudiziale, data la diversa natura e valenza di quest'ultimo.
Va inoltre disattesa l'eccezione di prescrizione del credito, dovendosi individuare il termine dal quale computare il decorso del termine (decennale), stante l'unicità dell'obbligazione di restituzione del finanziamento, dalla data in cui BA delle Marche ha comunicato alla debitrice l'intenzione di
3 avvalersi della clausola risolutiva del contratto, dichiarandola decaduta dal beneficio del termine, con la conseguenza che l'azione promossa nei confronti della debitrice sia stata tempestiva.
Quanto ai dedotti profili di invalidità del contratto, si richiama, in quanto condivisibile,
l'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. Un, sentenza n. 33719 del 16/11/2022), secondo il quale “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”; in ossequio al richiamato principio si ritiene quindi infondata l'eccezione di nullità del contratto sollevata con riferimento a tale profilo.
Del pari priva di fondamento si reputa l'eccezione di nullità del contratto sollevata in ragione della pattuizione in esso di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese;
quest'ultimo non determina di per sé alcun effetto anatocistico poiché la previsione della restituzione del finanziamento secondo rate costanti, formate con quote di capitale crescente e interessi decrescenti non implica un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne consegue che il sistema di calcolo alla francese non genera alcun effetto anatocistico vietato ai sensi dell'art. 1283 né direttamente né indirettamente.
Il fatto che le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, possano poi produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta (fenomeno che invero prescinde dal sistema di ammortamento adottato e si presenta ogniqualvolta il mutuatario sia inadempiente), rappresenta, in realtà, un'ipotesi di capitalizzazione consentita ai sensi dall'art. 3 della Del. CICR 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c.
Circa la doglianza in ordine al fatto che l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto potesse avere determinato l'addebito di costi occulti, con conseguente indeterminatezza
4 del costo del finanziamento, si richiama l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
Quanto, infine, all'assunta usurarietà delle condizioni convenute nel contratto, si rileva che la stessa
è stata formulata dall'opponente in modo del tutto generico, sicché non appaia neppure valutabile nel merito (la parte non ha neppure stimato l'incidenza in percentuale dei costi del finanziamento che avrebbe determinato il superamento del limite previsto quale soglia dalla normativa anti-usura).
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di opposizione, si osserva che la creditrice ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente fornendo riscontro del titolo della sua pretesa, con la produzione in atti del contratto costitutivo del rapporto e allegando l'inadempimento della debitrice: è, infatti, consolidato l'orientamento secondo il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi
d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Si respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accoglimento di essa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento che liquida nei confronti della opposta nella misura di euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
RA FA
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
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