TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott.Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3394/21, avente ad oggetto accertamento giudiziale della paternità, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Domenica Campanelli, come da Parte_1 mandato in atti
ATTRICE
anche ed rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Stasi, CP_1 CP_2 come da mandato in atti
CONVENUTI
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 12.7.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.4.21 evocava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Lecce la propria madre, nonché CP_3 CP_4
e , rispettivamente madre, coniuge e figlio del
[...] CP_2 CP_1 defunto , al fine di sentir accertare giudizialmente il proprio status Persona_1 di figlia di quest'ultimo; esponeva, a sostegno della pretesa vantata, che la genitrice suddetta avesse intrattenuto, dal 1993, una relazione con il medesimo, insieme al quale lavorava presso l'Ospedale di Copertino;
assumeva che questi, pur convivendo per parte della settimana insieme a lei ed alla madre, non avesse dato immediatamente corso al proprio riconoscimento al fine di non creare turbamento al figlio avuto dalla moglie, con cui aveva da tempo un rapporto deteriorato;
indicava che il fosse deceduto in un incidente stradale pochi mesi dopo la CP_1 propria nascita.
La , costituendosi, contestava la storicità della prospettata relazione CP_2 extraconiugale del proprio coniuge ed insisteva per il rigetto della domanda;
analoghe difese svolgevano, in sede di costituzione sia la madre del defunto, che il quale inferiva di non aver mai avuto sentore di una crisi CP_1 matrimoniale tra i genitori o dell'avvenuta instaurazione, ad opera del padre, di relazioni extraconiugali.
non provvedeva a costituirsi, benchè ritualmente evocata in CP_3 giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia;
nel corso del procedimento veniva, quindi veniva disposta ctu volta ad accertare, mediante indagini svolte sui campioni biologici prelevati da tutte le parti del procedimento, l'esistenza del rapporto biologico prospettato in citazione;
il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della e, successivamente riassunto anche nei confronti del CP_4
, quale erede di costei;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione CP_1 delle conclusioni;
all'udienza del 12.7.24 i procuratori delle parti costituite curavano detti incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, con riserva di riferire al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Nessuna osservazione veniva formulata dal PM.
La sussistenza di una relazione biologica tra l'attrice e ha trovato Persona_1 definitivo conforto nell'indagine tecnica espletata nel corso del procedimento: ed invero, all'esito degli accertamenti svolti sul materiale biologico prelevato dalle parti, è risultata acclarata, come chiarito dalla stessa ctu nella nota del 16.6.23 una probabilità di paternità pari 99,85% - quindi superiore al valore del 99,72 al di sopra del quale la medesima viene definita in termini di certezza;
in ossequio a quanto già evidenziato nel provvedimento datato 23.11.23, non risulta necessario procedere all'estumulazione della salma del defunto in vista di ulteriori approfondimenti, atteso che, come ribadito di recente dalla Corte Nomofilattica
(cfr. sent. n. 29838/24) deve ritenersi concludente il risultato prossimo alla certezza rinveniente dall'indagine eseguita sui fratelli;
si noti, peraltro come, nel caso per cui
è controversia, militi nel senso della sussistenza del legame parentale anche la copiosa documentazione fotografica allegata dalla lle memorie ex art. 183 Pt_1 comma 6 n. 2 c.p.c., che ritrae il defunto – circostanza non contestata dai convenuti
- in svariate situazioni di vita quotidiana evidentemente indicative di un rapporto ben diverso dalla mera colleganza da costoro prospettata ed in atteggiamenti significativi con l'attrice e la madre di costei.
La domanda di accertamento giudiziale della paternità, pertanto, deve trovare accoglimento, l'attrice, siccome maggiorenne, potrà autonomamente attivarsi, in via amministrativa, come previsto dall'art. 262 comma 2 c.c., al fine di aggiungere il cognome paterno a quello attualmente assunto, ove lo ritenga opportuno.
Le spese di lite, commisurate alla ridotta complessità delle questioni trattate ed alla consistenza dell'attività professionale svolta, sono poste a carico dei convenuti costituiti, soccombenti;
analoga regolamentazione deve essere disposta con riferimento agli oneri rinvenienti dalla ctu.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta che il defunto sia genitore biologico di;
Persona_1 Parte_1
- dispone la comunicazione della presente statuizione all'Ufficiale dello Stato civile di
Maglie per le annotazioni del caso;
- onera i convenuti della rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 2.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi e di rsf al 15%, iva e cpa;
- pone definitivamente a carico dei convenuti gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.4.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott. Gianluca Fiorella)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott.Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3394/21, avente ad oggetto accertamento giudiziale della paternità, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Domenica Campanelli, come da Parte_1 mandato in atti
ATTRICE
anche ed rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Stasi, CP_1 CP_2 come da mandato in atti
CONVENUTI
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 12.7.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.4.21 evocava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Lecce la propria madre, nonché CP_3 CP_4
e , rispettivamente madre, coniuge e figlio del
[...] CP_2 CP_1 defunto , al fine di sentir accertare giudizialmente il proprio status Persona_1 di figlia di quest'ultimo; esponeva, a sostegno della pretesa vantata, che la genitrice suddetta avesse intrattenuto, dal 1993, una relazione con il medesimo, insieme al quale lavorava presso l'Ospedale di Copertino;
assumeva che questi, pur convivendo per parte della settimana insieme a lei ed alla madre, non avesse dato immediatamente corso al proprio riconoscimento al fine di non creare turbamento al figlio avuto dalla moglie, con cui aveva da tempo un rapporto deteriorato;
indicava che il fosse deceduto in un incidente stradale pochi mesi dopo la CP_1 propria nascita.
La , costituendosi, contestava la storicità della prospettata relazione CP_2 extraconiugale del proprio coniuge ed insisteva per il rigetto della domanda;
analoghe difese svolgevano, in sede di costituzione sia la madre del defunto, che il quale inferiva di non aver mai avuto sentore di una crisi CP_1 matrimoniale tra i genitori o dell'avvenuta instaurazione, ad opera del padre, di relazioni extraconiugali.
non provvedeva a costituirsi, benchè ritualmente evocata in CP_3 giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia;
nel corso del procedimento veniva, quindi veniva disposta ctu volta ad accertare, mediante indagini svolte sui campioni biologici prelevati da tutte le parti del procedimento, l'esistenza del rapporto biologico prospettato in citazione;
il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della e, successivamente riassunto anche nei confronti del CP_4
, quale erede di costei;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione CP_1 delle conclusioni;
all'udienza del 12.7.24 i procuratori delle parti costituite curavano detti incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, con riserva di riferire al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Nessuna osservazione veniva formulata dal PM.
La sussistenza di una relazione biologica tra l'attrice e ha trovato Persona_1 definitivo conforto nell'indagine tecnica espletata nel corso del procedimento: ed invero, all'esito degli accertamenti svolti sul materiale biologico prelevato dalle parti, è risultata acclarata, come chiarito dalla stessa ctu nella nota del 16.6.23 una probabilità di paternità pari 99,85% - quindi superiore al valore del 99,72 al di sopra del quale la medesima viene definita in termini di certezza;
in ossequio a quanto già evidenziato nel provvedimento datato 23.11.23, non risulta necessario procedere all'estumulazione della salma del defunto in vista di ulteriori approfondimenti, atteso che, come ribadito di recente dalla Corte Nomofilattica
(cfr. sent. n. 29838/24) deve ritenersi concludente il risultato prossimo alla certezza rinveniente dall'indagine eseguita sui fratelli;
si noti, peraltro come, nel caso per cui
è controversia, militi nel senso della sussistenza del legame parentale anche la copiosa documentazione fotografica allegata dalla lle memorie ex art. 183 Pt_1 comma 6 n. 2 c.p.c., che ritrae il defunto – circostanza non contestata dai convenuti
- in svariate situazioni di vita quotidiana evidentemente indicative di un rapporto ben diverso dalla mera colleganza da costoro prospettata ed in atteggiamenti significativi con l'attrice e la madre di costei.
La domanda di accertamento giudiziale della paternità, pertanto, deve trovare accoglimento, l'attrice, siccome maggiorenne, potrà autonomamente attivarsi, in via amministrativa, come previsto dall'art. 262 comma 2 c.c., al fine di aggiungere il cognome paterno a quello attualmente assunto, ove lo ritenga opportuno.
Le spese di lite, commisurate alla ridotta complessità delle questioni trattate ed alla consistenza dell'attività professionale svolta, sono poste a carico dei convenuti costituiti, soccombenti;
analoga regolamentazione deve essere disposta con riferimento agli oneri rinvenienti dalla ctu.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta che il defunto sia genitore biologico di;
Persona_1 Parte_1
- dispone la comunicazione della presente statuizione all'Ufficiale dello Stato civile di
Maglie per le annotazioni del caso;
- onera i convenuti della rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 2.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi e di rsf al 15%, iva e cpa;
- pone definitivamente a carico dei convenuti gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.4.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott. Gianluca Fiorella)