TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1694
TAR
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza dell'asseverazione ex art. 44 d.l. 73/2022

    Il Collegio ha ritenuto che la mancanza dell'asseverazione fosse un vizio originario che giustificava la revoca del nulla osta, in quanto requisito imprescindibile per la convocazione delle parti e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno

    La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovuta anche all'indisponibilità del datore di lavoro, non è stata la motivazione principale della revoca, ma è stata considerata dal Collegio come un elemento che, unitamente ad altri, evidenziava la non corretta instaurazione del rapporto di lavoro.

  • Accolto
    Mancanza dei presupposti per il permesso di soggiorno per attesa occupazione

    Il Collegio ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'instaurazione di un precedente rapporto di lavoro, non potendo essere concesso in assenza di una valida assunzione o qualora il rapporto di lavoro si riveli fittizio.

  • Rigettato
    Imputabilità della mancanza dell'asseverazione al datore di lavoro

    Il Collegio ha ritenuto che la mancanza dell'asseverazione fosse un vizio originario che ostava al rilascio del nulla osta, indipendentemente da chi fosse l'onere della sua presentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1694
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1694
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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