Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2092 del 2025, proposto da
ED SE, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in San Miniato, piazza Marianelli 17;
contro
Sportello Unico Immigrazione Prefettura Caserta, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto prot. 22562 del 07.02.2025 del Dirigente dello SUI c/o la Prefettura di Caserta di revoca del nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato in data 01.07.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa NG AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente di essere giunto sul territorio nazionale il 15 novembre 2022 a seguito di nulla osta rilasciato ai fini della sua assunzione come lavoratore stagionale.
Egli, in data 1luglio 2024, pur non avendo avuto alcun contatto con il datore di lavoro, chiedeva alla Prefettura di Caserta di essere convocato ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Le parti a tal fine venivano convocate per il giorno 5 agosto 2024.
In quella data il ricorrente comunicava il suo impedimento a presenziare, chiedendo di essere convocato per una nuova data. La richiesta veniva reiterata con pec del 7.10.2024, del 18.11.2024 e del 27.11.2024.
2. Tuttavia, in data 24.12.2024 la Prefettura comunicava l’impossibilità di procedere alla convocazione delle parti in quanto in data 04.12.2024 era stato emesso preavviso di revoca del nulla-osta già rilasciato.
Seguivano memorie difensive del ricorrente in cui lo stesso chiedeva che il procedimento di revoca del nulla osta venisse archiviato, ovvero che a suo favore fosse rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Con il provvedimento, oggetto del ricorso in esame, la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla osta e denegato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Prefettura ha rilevato che l’istanza di rilascio del nulla osta fosse non conforme alla legge in quanto mancava il documento di asseverazione ex art. 44 d.l. 73/2022; le parti non si erano presentate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; che il cittadino straniero ha denunciato la sua presenza sul territorio nazionale allorquando il visto d’ingresso risultava già scaduto; non sussistevano i presupposti per il rilascio a favore del cittadino straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4. Il provvedimento richiamato è stato impugnato dal ricorrente con articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
4.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, erroneamente la Prefettura di Caserta avrebbe ritenuto che la mancata presenza del datore di lavoro ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, determinasse l’impossibilità del rilascio, in favore del lavoratore straniero beneficiario del nulla-osta e del visto d’ingresso in Italia per lavoro stagionale, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 comma 11 d.lgs. 286/1998 ed anzi, nel caso di specie, non verrebbe in rilievo alcuna delle ragioni ostative di cui agli articoli 22 e 24 del d. lgs 286 del 1998, tali da giustificare la revoca del nulla osta.
4.2 Per altri versi, il ricorrente deduce che la mancanza del documento di asseverazione sarebbe fatto a lui non imputabile in quanto onere a carico del datore di lavoro e che, essendo legittimamente pervenuto sul territorio nazionale, avrebbe titolo al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4.3 In prossimità della udienza pubblica il ricorrente ha depositato una proposta di assunzione ricevuta in data 19 settembre 2025.
5. Si è costituita l’amministrazione intimata insistendo per il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 942 del 2025 è stata respinta la domanda cautelare.
La stessa è stata riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2756 del 2025, in ragione del pregiudizio che sarebbe derivato al cittadino straniero dalla esecuzione dell’atto impugnato.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026.
6. Il ricorso non è fondato.
6.1 Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nell’ambito del c.d. Decreto Flussi il 15 novembre 2022 per svolgere lavoro subordinato non stagionale.
6.2. Tuttavia non sono stati sottoscritti né il contratto di soggiorno né il contratto di lavoro, essendosi reso indisponibile e successivamente irreperibile il datore di lavoro. Tale circostanza non è in contestazione tra le parti, pur non essendo questa la motivazione che ha condotto al provvedimento di revoca del nulla osta.
6.3. In ogni caso, in considerazione dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda di cui è causa, il Collegio – incidenter – osserva che ai sensi dell’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis .
La norma indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “ è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ”, ai sensi del comma 5 quinquies del richiamato art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro (come sembra essere avvenuto nel caso di specie, tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente non solo nel ricorso ma anche nella denuncia querela sporta dal ricorrente stesso contro il datore di lavoro e depositata agli atti del presente giudizio).
6.4. Ciò osservato per incidens , il Collegio rileva che la revoca del nulla osta è stata determinata dalla mancata presentazione da parte del datore di lavoro della necessaria asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, non risultando integrato il possesso dei requisiti necessari per poter procedere alla convocazione delle parti, finalizzata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’asseverazione è volta a dare dimostrazione della sostenibilità economica da parte del datore di lavoro dell’assunzione del lavoratore.
A tale imprescindibile esigenza risponde la previsione di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998 che richiede obbligatoriamente (“ Il datore di lavoro…. che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica… ”), tra l’altro, la produzione dell’asseverazione di cui all'articolo 24 bis , comma 2 del medesimo D.lgs. n. 286/1998.
Il comma 5 quater dell’art. 22 dispone, conseguentemente, che l’Amministrazione debba procedere alla revoca del nulla osta in caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi e della carenza dei requisiti in capo al datore di lavoro, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24 bis , comma 4.
7. Nel caso di specie, come già rilevato, il requisito risultava mancante ab origine .
Il provvedimento di revoca del nulla osta, pertanto, non si presta ad essere censurato in relazione ai profili dedotti.
8. Sotto altro profilo va rilevato che, a fronte della mancanza dei requisiti in capo al datore di lavoro e alla sua irreperibilità, non è ipotizzabile la convocazione del ricorrente ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, peraltro richiesto, nel caso di specie, dal cittadino straniero diversi mesi dopo il suo ingresso in Italia.
8.1 L’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […] ”.
La giurisprudenza ha chiarito che “ in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; id., 18 agosto 2022, n. 7245; id., 11 luglio 2021,n. 4151; id., 11 luglio 2018, n. 4237) ” (Cons. Stato, sez. III, 24/03/2025, n. 2403).
È stato altresì evidenziato che “ la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte di un cittadino extracomunitario risulta infondata se non si realizza il presupposto di una valida assunzione previa. Ai sensi dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, tale permesso può essere concesso solo in caso di perdita del posto di lavoro di un lavoratore già legalmente assunto” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sentenza, 28/04/2025, n. 742). È stato altresì aggiunto che “ la previsione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 286 del 1998, si applica esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro effettivo. Se il rapporto di lavoro è dimostrato essere fittizio, il richiedente non può beneficiare di tale tipo di permesso ” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 19/05/2025, n. 1686)
La spettanza di un permesso per attesa occupazione non ha carattere umanitario o puramente solidaristico, ma riposa sul presupposto tacito secondo il quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata occupazione, può ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il lasso di tempo concesso dalla norma.
Perché la presunzione risulti giustificata, occorre che nel periodo precedente, cioè in costanza del permesso di soggiorno per lavoro, un'attività lavorativa sia stata effettivamente svolta ed abbia prodotto un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite capacità lavorative (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 08/03/2023, n. 2396).
9. Per quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA UD, Presidente
NG AN, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG AN | SA UD |
IL SEGRETARIO