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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6807/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6807/2025 promossa con ricorso congiunto in data 23.10.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
GG (NO) in Via Vecchia Ticino, n. 20, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angela Colace che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonella Ludmilla Viesti che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , i quali Parte_2 Parte_1 continueranno a vivere separati e vivranno nel mutuo e reciproco rispetto;
- ordinare al Comune di Trezzo Sull'Adda (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare, totalmente, compensate tra le parti le spese ed i compensi legali;
- omologare le seguenti e condivise condizioni di separazione:
a) la casa familiare, sita in Correzzana (MB), Via Maria Gaetana Agnesi n. 5, viene assegnata con tutto quanto l'arreda ed in essa contenuto alla SI.ra che ne è l'unica proprietaria;
si Parte_2 precisa che l'immobile è gravato da mutuo ipotecario e che lo stesso verrà onorato, esclusivamente, dalla SI.ra . Il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha Parte_2 Parte_1 già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali;
b) la minore viene affidata ad entrambi i coniugi fissando la residenza con e presso la Per_1 madre in Correzzana (MB), Via Maria Gaetana Agnesi n.
5. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla sua salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori (c.d. amministrazione straordinaria), tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi, reciprocamente, informati circa tutte le questioni di rilievo relative alla figlia. Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale, RS separatamente, su per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza e coabitazione. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_2 RS trasferire, altrove, la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a darne pronta Pt_2 notizia al padre con congruo preavviso;
c) il padre, compatibilmente con i propri impegni e, soprattutto, con i propri turni di lavoro, ha la facoltà di tenere con sé e presso di sé la figlia:
- fino al giugno 2026 a weekend alternati – o il venerdì pomeriggio (dalla mattina quando non c'è scuola) o il sabato mattina o la domenica mattina, così fino alla sera del giorno stesso (venerdì / sabato / domenica) dopo cena (rientro ore 21.00). Oltre ad un giorno durante la settimana, il mercoledì, nel quale il padre si occupa di accompagnare a scuola e successivamente di andare a prendere la minore, direttamente, all'uscita da scuola, riaccompagnandola presso l'abitazione della madre dopo cena;
- a partire dal giugno 2026, a weekend alternati – o il venerdì pomeriggio (dalla mattina quando non c'è scuola), riaccompagnandola presso l'abitazione materna il sabato sera dopo cena, o il sabato mattina riaccompagnandola presso l'abitazione materna la domenica sera dopo cena, o la domenica mattina riaccompagnandola direttamente a scuola la mattina successiva (sempre compatibilmente con l'oggettivo problema logistico, le distanze chilometriche e di traffico), e solo nell'ipotesi in cui il padre non abbia impegni lavorativi (cioè senza delegare terze persone); rimane ferma la visita del mercoledì allorquando il padre la preleverà direttamente all'uscita di scuola, riaccompagnandola presso l'abitazione della madre dopo cena. Qualora, invece, a causa di improrogabili impegni RS lavorativi il SI. non potesse tenere con sé nei weekend di propria competenza o nel Pt_1 mercoledì dovrà darne congruo preavviso alla madre e la minore starà con la SI.ra ; Pt_2
RS
- durante le vacanze estive trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi ogni anno. I genitori dovranno prendere accordi, comunicandosi le reciproche disponibilità vacanziere e, possibilmente, anche le destinazioni, entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
RS
- durante le vacanze Natalizie e Pasquali, trascorrerà con la mamma nell'anno 2025 il giorno del Santo TA nella casa familiare e, successivamente, - così fino a quando crederà ancora all'esistenza di BO TA -, mentre le vacanze natalizie dal 24/25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni con la madre o con il padre. La figlia trascorrerà ad anni alterni con il papà o la mamma il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; da venerdì a domenica di Pasqua con il papà a partire dal 2026, sempre e solo se il padre sarà disponibile e libero da impegni professionali e/o turni anche di reperibilità notturna, e da lunedì a mercoledì con la madre e, poi, seguirà l'alternanza di anno in anno. Resta la facoltà per la coppia genitoriale di accordarsi diversamente e ulteriormente circa l'alternanza delle festività, purché si rispettino ampie tempistiche comunicative. I genitori si impegnano a comunicarsi la destinazione di villeggiatura entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e di consentire la comunicazione telefonica – anche con video call – della figlia con l'altro genitore durante tutto il periodo di soggiorno vacanziero. Per quanto concerne il giorno del compleanno di RS e per quello dei due genitori, alcuna modifica verrà apposta alle modalità di collocamento e visita della figlia, di cui sopra;
il genitore presso il quale non è collocata la minore, nel giorno del compleanno dello stesso, potrà fare visita alla minore, previo accordo con l'altro genitore e salvo gli impegni e le esigenze della figlia stessa (cfr. piano genitoriale allegato – doc. 6). Le parti, in caso di propria assenza / impedimento, potranno delegare per la cura/custodia della figlia e/o per prenderla/portarla a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, soltanto, i seguenti soggetti RS autorizzati: i nonni materni di (cfr. piano genitoriale allegato – doc. 6).
d) il SI. versa attualmente, direttamente alla moglie, l'importo di € 1.000,00 Parte_1 RS (mille/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia e così continuerà a versare sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
l' importo de quo è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato (come già viene corrisposto), a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra , le cui coordinate sono già conosciute al SI. Detta somma Parte_2 Pt_1 è stata di comune accordo stabilita tenendo conto del fatto che il SI. è già gravato del Pt_1 contributo al mantenimento degli altri figli nati da precedenti unioni e matrimoni. Il SI. Parte_1 concorrerà, come già concorre, nella misura del 50% alla copertura delle spese straordinarie
[...] secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, qui da intendersi integralmente richiamato, fatto salvo per le spese straordinarie inerenti:
− alla retta scolastica dell'importo di circa € 6.500,00 annuali (seimilacinquecento/00) fino al completamento del corso di studi intrapreso presso l'Istituto Agorà di Carate Brianza (MB). Al termine dello stesso, ovvero il passaggio al corso di studi successivo, così come dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, dovrà essere previamente deciso di comune accordo tra i SI.ri e , e regolato economicamente, qualora la retta annuale dovesse essere superiore ad € Pt_1 Pt_2
6.500,00 (seimilacinquecento/00);
− all'attività sportiva praticata dalla minore, attualmente la danza, il cui costo è pari a € 1.000,00 (mille/00) circa annuali. Resta inteso che tutte le attività sportive e/o sport ulteriori dovranno essere previamente decise di comune accordo tra i coniugi e suddivise economicamente, qualora la spesa annuale dovesse essere superiore ad € 1.000,00 (mille/00);
− le spese mediche specialistiche (odontoiatriche ed otorinolaringoiatriche, già approvate ed in essere), per le quali il SI. offrirà una copertura economica integrale;
le spese Parte_1 medico specialistiche successive, ivi incluse quelle odontoiatriche ed otorinolaringoiatriche, saranno coperte dalla polizza sanitaria assicurativa che il SI. si impegna a sottoscrivere in favore Pt_1 RS della figlia e dovranno essere preventivamente concordate da ciascun genitore;
e) l'assegno unico, se percepibile, sarà incassato nella misura del 100% dalla madre;
f) il SI. come d'accordi già in essere tra i coniugi dall'estate 2025, versa e Parte_1 continuerà a versare, quale contributo per le vacanze invernali ed estive, alla moglie l'importo pari ad € 1.500,00= netti (millecinquecento/00) rispettivamente nei mesi di dicembre e luglio (complessivamente € 3.000,00=(tremila/00) annui) per i primi 5 anni dalla data di deposito del presente ricorso (ottobre 2025) per la separazione dei coniugi, da corrispondere con le medesime modalità previste per l'assegno di contributo al mantenimento ordinario della minore. RS Successivamente, ciascun coniuge sosterrà le spese ed i costi delle vacanze che trascorrerà con l'una o l'altro genitore;
g) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. La SI.ra percepisce già un compenso Pt_2 per lo svolgimento della sua attività di consulente contabile gestionale per conto di Geva S.r.l. e da Geva S.r.l.
h) La SI.ra percepisce e continuerà a percepire la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) mensili, Pt_2 per l'attività lavorativa di consulente contabile gestionale che svolge (anche attraverso Geva S.r.l.), con Città della Salute Uno S.r.l., società di cui il marito è legale rappresentante, con Croce Rossa e con Ospedale San Raffaele di Milano, in virtù dei rapporti contrattuali e personali in essere con il Dr. . In particolare, la SI.ra ed il SI. , anche nella sua Parte_1 Pt_2 Parte_1 qualità di legale rappresentante di Città della Salute Uno S.r.l., dandosi reciprocamente atto dell'esistenza dei rapporti personali e contrattuali de quibus, continuerà a percepire mensilmente, anche attraverso la sua società, somme mensili pari e non inferiori ad € 8.000,00 (ottomila/00) complessivi, attraverso le seguenti modalità:
- € 1.000,00 (mille/00) da parte di Città della Salute Uno S.r.l., caricati mensilmente sulla carta di debito aziendale intestata alla predetta società ed in uso esclusivo alla SI.ra per spese Pt_2 alimentari;
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili corrisposti da Città della Salute Uno S.r.l. come emolumento per lo svolgimento dell'attività di consulenza gestionale contabile;
- € 3.000,00 (tremila/00) mensili come parte del compenso pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) mensili che il Dr. percepisce da Geva S.r.l.; qualora il compenso Pt_1 mensile dovesse essere superiore ad € 3.500,00 mensili, la SI.ra riceverà direttamente dal Pt_2 marito un aumento pecuniario pari al 50% sulla differenza del compenso ulteriore ricevuto dal Dott.
Pt_1
- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili dall'attività contabile gestionale riconducibile a Croce Rossa in seno al servizio sanitario offerto e garantito presso lo stadio milanese San Siro.
i) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo complessivamente percepito dalla SI.ra , Pt_2 anche per il tramite di Geva S.r.l. in virtù dei rapporti di cui al punto h) dovesse scendere al di sotto della somma pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) mensili, il marito si impegna a corrispondere alla SI.ra la differenza della somma mancante per raggiungere la soglia di € 8.000,00 (ottomila,00). Pt_2 Qualora, invece, la SI.ra non dovesse percepire alcuna delle somme di cui al punto h) il marito Pt_2 si impegna a corrispondere alla moglie una somma forfettaria stabilita concordemente e complessivamente in € 80.000,00 (ottantamila/00) con bonifico bancario ed in un'unica soluzione, entro e non oltre 20 giorni dalla sua richiesta.
j) Il SI. si obbliga, nell'ambito della regolamentazione patrimoniale tra i coniugi, Parte_1 a:
− mantenere quale unico beneficiario della polizza vita - recante n. 4.010.399 - la SI.ra
[...]
ovvero laddove cambiasse contraente assicurativo, a prontamente notiziare la SI.ra , Pt_2 Pt_2 che resterà sempre l'unica beneficiaria e, comunque, ad annualmente comunicare alla stessa la quietanza, curando di darne pronta copia annualmente in coincidenza con la corresponsione del premio annuale dovuto e da versare;
− costituire al momento della vendita dell'immobile (di cui è unico proprietario), sito a Borgo Vercelli, in Via Magenta n. 10 (abitazione posta al II piano), gravato da mutuo ipotecario, un fondo esclusivamente in favore della figlia pari al 50% del ricavato della stessa estinto il Per_1 suddetto mutuo.
i) I SI.ri e si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi Pt_1 Pt_2 passaporti.
j) Tutti i rapporti economici tra le parti sono stati compiutamente definiti con soddisfazione di entrambi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Trezzo sull'Adda (MI) in data 29.6.2018 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con note scritte depositate in data 19.11.2025 per l'udienza del 26.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzo sull'Adda (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6807/2025 promossa con ricorso congiunto in data 23.10.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
GG (NO) in Via Vecchia Ticino, n. 20, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angela Colace che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonella Ludmilla Viesti che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed , i quali Parte_2 Parte_1 continueranno a vivere separati e vivranno nel mutuo e reciproco rispetto;
- ordinare al Comune di Trezzo Sull'Adda (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare, totalmente, compensate tra le parti le spese ed i compensi legali;
- omologare le seguenti e condivise condizioni di separazione:
a) la casa familiare, sita in Correzzana (MB), Via Maria Gaetana Agnesi n. 5, viene assegnata con tutto quanto l'arreda ed in essa contenuto alla SI.ra che ne è l'unica proprietaria;
si Parte_2 precisa che l'immobile è gravato da mutuo ipotecario e che lo stesso verrà onorato, esclusivamente, dalla SI.ra . Il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha Parte_2 Parte_1 già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali;
b) la minore viene affidata ad entrambi i coniugi fissando la residenza con e presso la Per_1 madre in Correzzana (MB), Via Maria Gaetana Agnesi n.
5. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla sua salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori (c.d. amministrazione straordinaria), tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi, reciprocamente, informati circa tutte le questioni di rilievo relative alla figlia. Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale, RS separatamente, su per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza e coabitazione. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_2 RS trasferire, altrove, la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la SI.ra sarà tenuta a darne pronta Pt_2 notizia al padre con congruo preavviso;
c) il padre, compatibilmente con i propri impegni e, soprattutto, con i propri turni di lavoro, ha la facoltà di tenere con sé e presso di sé la figlia:
- fino al giugno 2026 a weekend alternati – o il venerdì pomeriggio (dalla mattina quando non c'è scuola) o il sabato mattina o la domenica mattina, così fino alla sera del giorno stesso (venerdì / sabato / domenica) dopo cena (rientro ore 21.00). Oltre ad un giorno durante la settimana, il mercoledì, nel quale il padre si occupa di accompagnare a scuola e successivamente di andare a prendere la minore, direttamente, all'uscita da scuola, riaccompagnandola presso l'abitazione della madre dopo cena;
- a partire dal giugno 2026, a weekend alternati – o il venerdì pomeriggio (dalla mattina quando non c'è scuola), riaccompagnandola presso l'abitazione materna il sabato sera dopo cena, o il sabato mattina riaccompagnandola presso l'abitazione materna la domenica sera dopo cena, o la domenica mattina riaccompagnandola direttamente a scuola la mattina successiva (sempre compatibilmente con l'oggettivo problema logistico, le distanze chilometriche e di traffico), e solo nell'ipotesi in cui il padre non abbia impegni lavorativi (cioè senza delegare terze persone); rimane ferma la visita del mercoledì allorquando il padre la preleverà direttamente all'uscita di scuola, riaccompagnandola presso l'abitazione della madre dopo cena. Qualora, invece, a causa di improrogabili impegni RS lavorativi il SI. non potesse tenere con sé nei weekend di propria competenza o nel Pt_1 mercoledì dovrà darne congruo preavviso alla madre e la minore starà con la SI.ra ; Pt_2
RS
- durante le vacanze estive trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi ogni anno. I genitori dovranno prendere accordi, comunicandosi le reciproche disponibilità vacanziere e, possibilmente, anche le destinazioni, entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
RS
- durante le vacanze Natalizie e Pasquali, trascorrerà con la mamma nell'anno 2025 il giorno del Santo TA nella casa familiare e, successivamente, - così fino a quando crederà ancora all'esistenza di BO TA -, mentre le vacanze natalizie dal 24/25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni con la madre o con il padre. La figlia trascorrerà ad anni alterni con il papà o la mamma il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; da venerdì a domenica di Pasqua con il papà a partire dal 2026, sempre e solo se il padre sarà disponibile e libero da impegni professionali e/o turni anche di reperibilità notturna, e da lunedì a mercoledì con la madre e, poi, seguirà l'alternanza di anno in anno. Resta la facoltà per la coppia genitoriale di accordarsi diversamente e ulteriormente circa l'alternanza delle festività, purché si rispettino ampie tempistiche comunicative. I genitori si impegnano a comunicarsi la destinazione di villeggiatura entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e di consentire la comunicazione telefonica – anche con video call – della figlia con l'altro genitore durante tutto il periodo di soggiorno vacanziero. Per quanto concerne il giorno del compleanno di RS e per quello dei due genitori, alcuna modifica verrà apposta alle modalità di collocamento e visita della figlia, di cui sopra;
il genitore presso il quale non è collocata la minore, nel giorno del compleanno dello stesso, potrà fare visita alla minore, previo accordo con l'altro genitore e salvo gli impegni e le esigenze della figlia stessa (cfr. piano genitoriale allegato – doc. 6). Le parti, in caso di propria assenza / impedimento, potranno delegare per la cura/custodia della figlia e/o per prenderla/portarla a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, soltanto, i seguenti soggetti RS autorizzati: i nonni materni di (cfr. piano genitoriale allegato – doc. 6).
d) il SI. versa attualmente, direttamente alla moglie, l'importo di € 1.000,00 Parte_1 RS (mille/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia e così continuerà a versare sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia;
l' importo de quo è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato (come già viene corrisposto), a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra , le cui coordinate sono già conosciute al SI. Detta somma Parte_2 Pt_1 è stata di comune accordo stabilita tenendo conto del fatto che il SI. è già gravato del Pt_1 contributo al mantenimento degli altri figli nati da precedenti unioni e matrimoni. Il SI. Parte_1 concorrerà, come già concorre, nella misura del 50% alla copertura delle spese straordinarie
[...] secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, qui da intendersi integralmente richiamato, fatto salvo per le spese straordinarie inerenti:
− alla retta scolastica dell'importo di circa € 6.500,00 annuali (seimilacinquecento/00) fino al completamento del corso di studi intrapreso presso l'Istituto Agorà di Carate Brianza (MB). Al termine dello stesso, ovvero il passaggio al corso di studi successivo, così come dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, dovrà essere previamente deciso di comune accordo tra i SI.ri e , e regolato economicamente, qualora la retta annuale dovesse essere superiore ad € Pt_1 Pt_2
6.500,00 (seimilacinquecento/00);
− all'attività sportiva praticata dalla minore, attualmente la danza, il cui costo è pari a € 1.000,00 (mille/00) circa annuali. Resta inteso che tutte le attività sportive e/o sport ulteriori dovranno essere previamente decise di comune accordo tra i coniugi e suddivise economicamente, qualora la spesa annuale dovesse essere superiore ad € 1.000,00 (mille/00);
− le spese mediche specialistiche (odontoiatriche ed otorinolaringoiatriche, già approvate ed in essere), per le quali il SI. offrirà una copertura economica integrale;
le spese Parte_1 medico specialistiche successive, ivi incluse quelle odontoiatriche ed otorinolaringoiatriche, saranno coperte dalla polizza sanitaria assicurativa che il SI. si impegna a sottoscrivere in favore Pt_1 RS della figlia e dovranno essere preventivamente concordate da ciascun genitore;
e) l'assegno unico, se percepibile, sarà incassato nella misura del 100% dalla madre;
f) il SI. come d'accordi già in essere tra i coniugi dall'estate 2025, versa e Parte_1 continuerà a versare, quale contributo per le vacanze invernali ed estive, alla moglie l'importo pari ad € 1.500,00= netti (millecinquecento/00) rispettivamente nei mesi di dicembre e luglio (complessivamente € 3.000,00=(tremila/00) annui) per i primi 5 anni dalla data di deposito del presente ricorso (ottobre 2025) per la separazione dei coniugi, da corrispondere con le medesime modalità previste per l'assegno di contributo al mantenimento ordinario della minore. RS Successivamente, ciascun coniuge sosterrà le spese ed i costi delle vacanze che trascorrerà con l'una o l'altro genitore;
g) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. La SI.ra percepisce già un compenso Pt_2 per lo svolgimento della sua attività di consulente contabile gestionale per conto di Geva S.r.l. e da Geva S.r.l.
h) La SI.ra percepisce e continuerà a percepire la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) mensili, Pt_2 per l'attività lavorativa di consulente contabile gestionale che svolge (anche attraverso Geva S.r.l.), con Città della Salute Uno S.r.l., società di cui il marito è legale rappresentante, con Croce Rossa e con Ospedale San Raffaele di Milano, in virtù dei rapporti contrattuali e personali in essere con il Dr. . In particolare, la SI.ra ed il SI. , anche nella sua Parte_1 Pt_2 Parte_1 qualità di legale rappresentante di Città della Salute Uno S.r.l., dandosi reciprocamente atto dell'esistenza dei rapporti personali e contrattuali de quibus, continuerà a percepire mensilmente, anche attraverso la sua società, somme mensili pari e non inferiori ad € 8.000,00 (ottomila/00) complessivi, attraverso le seguenti modalità:
- € 1.000,00 (mille/00) da parte di Città della Salute Uno S.r.l., caricati mensilmente sulla carta di debito aziendale intestata alla predetta società ed in uso esclusivo alla SI.ra per spese Pt_2 alimentari;
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili corrisposti da Città della Salute Uno S.r.l. come emolumento per lo svolgimento dell'attività di consulenza gestionale contabile;
- € 3.000,00 (tremila/00) mensili come parte del compenso pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) mensili che il Dr. percepisce da Geva S.r.l.; qualora il compenso Pt_1 mensile dovesse essere superiore ad € 3.500,00 mensili, la SI.ra riceverà direttamente dal Pt_2 marito un aumento pecuniario pari al 50% sulla differenza del compenso ulteriore ricevuto dal Dott.
Pt_1
- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili dall'attività contabile gestionale riconducibile a Croce Rossa in seno al servizio sanitario offerto e garantito presso lo stadio milanese San Siro.
i) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo complessivamente percepito dalla SI.ra , Pt_2 anche per il tramite di Geva S.r.l. in virtù dei rapporti di cui al punto h) dovesse scendere al di sotto della somma pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) mensili, il marito si impegna a corrispondere alla SI.ra la differenza della somma mancante per raggiungere la soglia di € 8.000,00 (ottomila,00). Pt_2 Qualora, invece, la SI.ra non dovesse percepire alcuna delle somme di cui al punto h) il marito Pt_2 si impegna a corrispondere alla moglie una somma forfettaria stabilita concordemente e complessivamente in € 80.000,00 (ottantamila/00) con bonifico bancario ed in un'unica soluzione, entro e non oltre 20 giorni dalla sua richiesta.
j) Il SI. si obbliga, nell'ambito della regolamentazione patrimoniale tra i coniugi, Parte_1 a:
− mantenere quale unico beneficiario della polizza vita - recante n. 4.010.399 - la SI.ra
[...]
ovvero laddove cambiasse contraente assicurativo, a prontamente notiziare la SI.ra , Pt_2 Pt_2 che resterà sempre l'unica beneficiaria e, comunque, ad annualmente comunicare alla stessa la quietanza, curando di darne pronta copia annualmente in coincidenza con la corresponsione del premio annuale dovuto e da versare;
− costituire al momento della vendita dell'immobile (di cui è unico proprietario), sito a Borgo Vercelli, in Via Magenta n. 10 (abitazione posta al II piano), gravato da mutuo ipotecario, un fondo esclusivamente in favore della figlia pari al 50% del ricavato della stessa estinto il Per_1 suddetto mutuo.
i) I SI.ri e si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi Pt_1 Pt_2 passaporti.
j) Tutti i rapporti economici tra le parti sono stati compiutamente definiti con soddisfazione di entrambi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Trezzo sull'Adda (MI) in data 29.6.2018 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con note scritte depositate in data 19.11.2025 per l'udienza del 26.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzo sull'Adda (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi