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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 e 437 c.p.c. nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 2802/2022 del R.G.A.C. decisa nell'udienza cartolare del 6 novembre 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti (c.f. ) e Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), per delega in calce al ricorso introduttivo del Parte_3 C.F._3
giudizio;
PARTE APPELLANTE
E
- elettivamente domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Generale Distrettuale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace n.1201/2021 del 24 novembre
2021
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione del 6 novembre 2025 parte appellante depositava note di udienza in data 6 novembre 2025 da intendersi in questa sede trascritto e comunque in prosieguo riassunto;
mentre parte appellata restava contumace.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 26 maggio 2022 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n.1201/2021 del 24 novembre 2021, non notificata ai CP_1
sensi dell'art. 326 c.p.c., deducendo che la stessa fosse erronea in relazione alla compensazione delle spese di lite in quanto priva di motivazione e, quindi, più precisamente deducendo che il Giudice di prime cure, dopo aver ampiamente motivato le ragioni della decisione sul presupposto della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, , sulla quale incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza Controparte_1
dei presupposti del provvedimento impugnato, compensava le spese del giudizio in evidente contraddizione con quanto precisato nei motivi della decisione.
Pertanto, chiedeva in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'appellata alla rifusione delle spese, competenze ed onorari, del primo grado di giudizio, da determinare in applicazione del D.M. 55/2014 in misura pari ad 1.441,18 per lo scaglione determinato dalla domanda per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che se ne dichiaravano antistatari;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore degli stessi avvocati che se ne dichiaravano antistatari.
Non si costituiva in giudizio parte appellata nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica.
Con ordinanza in data 27 febbraio 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione.
Parte appellante depositava note di udienza in data 6 novembre 2025. Parte appellata restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
In tema di spese legali l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
La Corte di cassazione con Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 ha stabilito che: “il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c.”.
L'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché "concorrano gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma che devono essere ogni volta specificate in via interpretativa da parte del giudice del merito. (Cass. N. 2883/2014; n. 21157 del 07.08.2019).
Nel caso di specie è mancata la motivazione sottesa alla decisione del giudice di compensare le spese e non ricorre alcuno dei motivi espressamente previsti dalla legge tale da giustificarne la compensazione trattandosi di soccombenza totale della parte appellata.
Pertanto, deve disporsi la condanna alle spese della , secondo il Controparte_1 principio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2802/2022, così provvede:
- riforma la sentenza del giudice di pace n.1201/2021 del 24 novembre 2021 nella parte in cui compensa le spese di lite così provvedendo:
1) per il primo grado di giudizio condanna la al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida, considerato che non è stata svolta attività istruttoria, in €
913,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'avvocato Leonardo Casu dichiaratosi antistatario;
2) per il presente grado di giudizio condanna la al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che liquida, considerato che non è stata svolta attività istruttoria, in euro € 1.701,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'avvocato Leonardo Casu dichiaratosi antistatario.
Lì 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 e 437 c.p.c. nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 2802/2022 del R.G.A.C. decisa nell'udienza cartolare del 6 novembre 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti (c.f. ) e Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), per delega in calce al ricorso introduttivo del Parte_3 C.F._3
giudizio;
PARTE APPELLANTE
E
- elettivamente domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Generale Distrettuale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace n.1201/2021 del 24 novembre
2021
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione del 6 novembre 2025 parte appellante depositava note di udienza in data 6 novembre 2025 da intendersi in questa sede trascritto e comunque in prosieguo riassunto;
mentre parte appellata restava contumace.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 26 maggio 2022 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n.1201/2021 del 24 novembre 2021, non notificata ai CP_1
sensi dell'art. 326 c.p.c., deducendo che la stessa fosse erronea in relazione alla compensazione delle spese di lite in quanto priva di motivazione e, quindi, più precisamente deducendo che il Giudice di prime cure, dopo aver ampiamente motivato le ragioni della decisione sul presupposto della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, , sulla quale incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza Controparte_1
dei presupposti del provvedimento impugnato, compensava le spese del giudizio in evidente contraddizione con quanto precisato nei motivi della decisione.
Pertanto, chiedeva in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'appellata alla rifusione delle spese, competenze ed onorari, del primo grado di giudizio, da determinare in applicazione del D.M. 55/2014 in misura pari ad 1.441,18 per lo scaglione determinato dalla domanda per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che se ne dichiaravano antistatari;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore degli stessi avvocati che se ne dichiaravano antistatari.
Non si costituiva in giudizio parte appellata nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica.
Con ordinanza in data 27 febbraio 2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione.
Parte appellante depositava note di udienza in data 6 novembre 2025. Parte appellata restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
In tema di spese legali l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
La Corte di cassazione con Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 ha stabilito che: “il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c.”.
L'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché "concorrano gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma che devono essere ogni volta specificate in via interpretativa da parte del giudice del merito. (Cass. N. 2883/2014; n. 21157 del 07.08.2019).
Nel caso di specie è mancata la motivazione sottesa alla decisione del giudice di compensare le spese e non ricorre alcuno dei motivi espressamente previsti dalla legge tale da giustificarne la compensazione trattandosi di soccombenza totale della parte appellata.
Pertanto, deve disporsi la condanna alle spese della , secondo il Controparte_1 principio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2802/2022, così provvede:
- riforma la sentenza del giudice di pace n.1201/2021 del 24 novembre 2021 nella parte in cui compensa le spese di lite così provvedendo:
1) per il primo grado di giudizio condanna la al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida, considerato che non è stata svolta attività istruttoria, in €
913,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'avvocato Leonardo Casu dichiaratosi antistatario;
2) per il presente grado di giudizio condanna la al pagamento Controparte_1
delle spese di lite che liquida, considerato che non è stata svolta attività istruttoria, in euro € 1.701,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'avvocato Leonardo Casu dichiaratosi antistatario.
Lì 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava