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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2498/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE NI MA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25013/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038206926000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20438/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.12.2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249038206926000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120190080589448000 avente ad oggetto un credito tributario per omesso versamento TARSU anno 2012 di titolarità della Società_1
SpA per il Comune di Giugliano in Campania per un importo complessivo di € 502,35.
Il ricorrente, a sostegno dell'opposizione, assumeva di avere ricevuto in data 22.10.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249038206926000; di non avere mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 07120190080589448000; che il credito opposto sarebbe prescritto.
Si costituiva la Ag.entrate - SC che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti , come provato dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate SC, al Luvrano è stata correttamente notficata la cartella esattoriale n. 07120190080589448000 in data 04.03.2020, presso l'indirizzo di residenza del destinatario, a mezzo consegna dell'atto a mani della figlia e successiva spedizione della raccomandata informativa a quest'ultimo.
Successivamente alla notifica della predetta cartella esattoriale, in assenza di adempimento spontaneo da parte del ricorrente, l'Agenzia delle Entrate SC ha notificato al ricorrente anche l'impugnata intimazione di pagamento n. 07120249038206926000 in data 22.10.2024, presso l'indirizzo di residenza del destinatario, a mezzo consegna dell'atto a mani di persona di famiglia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE NI MA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25013/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249038206926000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20438/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.12.2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249038206926000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120190080589448000 avente ad oggetto un credito tributario per omesso versamento TARSU anno 2012 di titolarità della Società_1
SpA per il Comune di Giugliano in Campania per un importo complessivo di € 502,35.
Il ricorrente, a sostegno dell'opposizione, assumeva di avere ricevuto in data 22.10.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249038206926000; di non avere mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 07120190080589448000; che il credito opposto sarebbe prescritto.
Si costituiva la Ag.entrate - SC che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti , come provato dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate SC, al Luvrano è stata correttamente notficata la cartella esattoriale n. 07120190080589448000 in data 04.03.2020, presso l'indirizzo di residenza del destinatario, a mezzo consegna dell'atto a mani della figlia e successiva spedizione della raccomandata informativa a quest'ultimo.
Successivamente alla notifica della predetta cartella esattoriale, in assenza di adempimento spontaneo da parte del ricorrente, l'Agenzia delle Entrate SC ha notificato al ricorrente anche l'impugnata intimazione di pagamento n. 07120249038206926000 in data 22.10.2024, presso l'indirizzo di residenza del destinatario, a mezzo consegna dell'atto a mani di persona di famiglia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre accessori se dovuti