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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 13722/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. GUERRESCHI PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. SAOTTINI ALESSANDRO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. (nata il [...]), unica figlia minorenne, è affidata in modo condiviso ai genitori con Persona_1 residenza e collocazione presso la madre.
3. (nata il [...]), studentessa, non economicamente autosufficiente, è collocata e residente Persona_2 presso la madre;
4. La casa famigliare sita in Calcinato Via Berlinguer n. 87 di proprietà di viene assegnata con i Parte_1 relativi arredi a e si è trasferita in Calcinato Via Manzoni n.44. Parte_2 Parte_1
5. Tutte le utenze della casa sita in Calcinato Via Berlinguer n. 87 saranno a carico di che dovrà Parte_2 procedere alle relative volture entro 15 gg. dal deposito del ricorso e che dovrà provvedere al pagamento della
Pt_3
6. Quanto al diritto di visita, compatibilmente con le esigenze della minore Parte_2 Persona_1 nonché con i propri impegni lavorativi, nonché con lo stato di salute e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia
1 (precisando che, fatte salve esigenze particolari o diverso accordo, il padre ritirerà la minore dalla madre e la riporterà alla stessa), potrà vedere e tener con sé con le seguenti modalità: Per_1
Nel fine settimana a week-end alternati il venerdì dalle 17.00 sino alla domenica alle 21.00;
Vacanze natalizie: Vigilia di NA ad anni alterni, NA e SA FA nonché ultimo dell'anno e primo dell'anno alternati (cioè quando NA e SA FA verranno trascorsi da con la madre, l'ultimo Per_1 dell'anno ed il primo dell'anno verrà trascorso con il padre, l'anno dopo NA e SA FA RG starà con il padre e dell'anno e primo dell'anno con la madre e così via); Per_3
Vacanze pasquali: Pasqua e Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza (un anno la minore starà con la madre a
Pasqua e con il padre a Pasquetta e l'anno dopo con il padre a Pasqua e con la madre a Pasquetta e così via);
Altre festività: (Venticinque Aprile, Primo Maggio, Due Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre, Epifania, compleanno del minore etc.) secondo il criterio dell'alternanza dalle 9.00 alle 21.00;
Vacanze estive: il padre potrà trascorrere 15 gg., anche non consecutivi, con da concordarsi entro il 30 Per_1 maggio di ogni anno.
7. a far data del deposito del presente ricorso, si obbliga a corrispondere a un Parte_2 Parte_1 assegno a titolo di contributo al mantenimento di e di dell'importo di € 250,00 Per_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia e così per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi con indicizzazione Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e ciò sino all'autosufficienza economica di e Per_1 Per_2
8. Con riferimento alle spese straordinarie sostenute per le figlie e i genitori, a far data dal Per_1 Per_2 deposito del presente ricorso, le sosterranno suddividendole in ragione del 50%, con le modalità meglio disciplinate di seguito. Più precisamente trattasi di:
- Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
IV) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
2 III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
- Spese per la custodia di prole minorenne
a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese per il divertimento
a) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate: b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie avranno la seguente regolamentazione: per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
9. Niente è previsto come assegno di mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
10. L'assegno unico per i figli, e eventuali altri bonus per la prole ove in essere, verranno corrisposti integralmente a Parte_1
11. I coniugi si autorizzano reciprocamente il rilascio di passaporti o altri documenti idonei per l'espatrio anche relativamente a Per_1
12. e nell'ambito degli accordi di separazione: Parte_1 Parte_2
- hanno concordato la messa in vendita della casa famigliare sita in Calcinato Ponte San Marco Via Berlinguer n.
97 di proprietà esclusiva di così come sopra censita;
Parte_1
3 - hanno stabilito che il prezzo di vendita sia di € 300.000,00 con possibilità di ribasso del 3% decorsi 12 mesi dalla messa in vendita, qualora nessuna offerta di acquisto fosse pervenuta;
- hanno concordato che il prezzo dell'immobile, al netto del mutuo da estinguersi, una volta versato, venga ripartito in misura del 50 % tra le parti e che tutte le spese che in via diretta o indiretta dovessero rendersi necessarie per la vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese di agenzia, spese per conformità catastale e urbanistica, nonché spese di ritinteggiatura delle facciate esterne) siano a carico delle parti e divise in misura di giusta metà, e debbano essere previamente concordate e assentite dalle stesse (preventivi siglati da entrambi);
- hanno concordato che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile siano a carico di Parte_2 mentre quelle straordinarie debbano essere divise al 50% tra e e previamente Parte_2 Parte_1 concordate, con preventivi che devono essere assentiti e firmati da entrambi;
-hanno stabilito di procedere alla vendita in via diretta senza aiuto di intermediari e solo qualora, decorsi 12 mesi dalla data del deposito del ricorso, non si addivenisse alla vendita, le parti, concordemente, individueranno agenzia che provveda alla messa in vendita dell'immobile.
13. e continueranno a corrispondere il mutuo Intesa San paolo n. 08/60908992 al Parte_1 Parte_2
50 % cadauno. Co 14. rredi e le suppellettili della casa coniugale verranno ripartiti tra le parti secondo accordi presi al momento della vendita dell'immobile.
15. si obbliga nei confronti di a custodire presso l'immobile di Calcinato via Parte_2 Parte_1
Berlinguer 87 i libri, i quadri e il materiale per l'attività lavorativa della stessa, beni che ritirerà Parte_1 dall'immobile solo quando avrà la disponibilità di un luogo ove metterli.
16. L'autovettura Fiat Tipo Targa FL132SN di proprietà del signor potrà essere utilizzata dalla signora Pt_2 nelle giornate da lunedì a venerdì, escluso il fine settimana. Qualora, per motivi lavorativi, Parte_1 [...] avesse necessità di avere la autovettura nel fine settimana, previa richiesta telefonica, potrà avere l'uso Parte_1 della Fiat Tipo. Tanto varrà sino a che potrà dotarsi di propria autovettura. Le relative spese di bollo e assicurazione verranno ripartite tra le parti nella misura del 50% per tutto il periodo di uso condiviso
17. I coniugi rinunciano espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
18 Le parti concordano nel valutare l'ascolto dei figli nella presente sede manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/07/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALCINATO (atto n. 18 Parte II Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE EL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 13722/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. GUERRESCHI PAOLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. SAOTTINI ALESSANDRO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. (nata il [...]), unica figlia minorenne, è affidata in modo condiviso ai genitori con Persona_1 residenza e collocazione presso la madre.
3. (nata il [...]), studentessa, non economicamente autosufficiente, è collocata e residente Persona_2 presso la madre;
4. La casa famigliare sita in Calcinato Via Berlinguer n. 87 di proprietà di viene assegnata con i Parte_1 relativi arredi a e si è trasferita in Calcinato Via Manzoni n.44. Parte_2 Parte_1
5. Tutte le utenze della casa sita in Calcinato Via Berlinguer n. 87 saranno a carico di che dovrà Parte_2 procedere alle relative volture entro 15 gg. dal deposito del ricorso e che dovrà provvedere al pagamento della
Pt_3
6. Quanto al diritto di visita, compatibilmente con le esigenze della minore Parte_2 Persona_1 nonché con i propri impegni lavorativi, nonché con lo stato di salute e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia
1 (precisando che, fatte salve esigenze particolari o diverso accordo, il padre ritirerà la minore dalla madre e la riporterà alla stessa), potrà vedere e tener con sé con le seguenti modalità: Per_1
Nel fine settimana a week-end alternati il venerdì dalle 17.00 sino alla domenica alle 21.00;
Vacanze natalizie: Vigilia di NA ad anni alterni, NA e SA FA nonché ultimo dell'anno e primo dell'anno alternati (cioè quando NA e SA FA verranno trascorsi da con la madre, l'ultimo Per_1 dell'anno ed il primo dell'anno verrà trascorso con il padre, l'anno dopo NA e SA FA RG starà con il padre e dell'anno e primo dell'anno con la madre e così via); Per_3
Vacanze pasquali: Pasqua e Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza (un anno la minore starà con la madre a
Pasqua e con il padre a Pasquetta e l'anno dopo con il padre a Pasqua e con la madre a Pasquetta e così via);
Altre festività: (Venticinque Aprile, Primo Maggio, Due Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre, Epifania, compleanno del minore etc.) secondo il criterio dell'alternanza dalle 9.00 alle 21.00;
Vacanze estive: il padre potrà trascorrere 15 gg., anche non consecutivi, con da concordarsi entro il 30 Per_1 maggio di ogni anno.
7. a far data del deposito del presente ricorso, si obbliga a corrispondere a un Parte_2 Parte_1 assegno a titolo di contributo al mantenimento di e di dell'importo di € 250,00 Per_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia e così per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi con indicizzazione Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e ciò sino all'autosufficienza economica di e Per_1 Per_2
8. Con riferimento alle spese straordinarie sostenute per le figlie e i genitori, a far data dal Per_1 Per_2 deposito del presente ricorso, le sosterranno suddividendole in ragione del 50%, con le modalità meglio disciplinate di seguito. Più precisamente trattasi di:
- Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
IV) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
2 III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
- Spese per la custodia di prole minorenne
a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese per il divertimento
a) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate: b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie avranno la seguente regolamentazione: per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
9. Niente è previsto come assegno di mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
10. L'assegno unico per i figli, e eventuali altri bonus per la prole ove in essere, verranno corrisposti integralmente a Parte_1
11. I coniugi si autorizzano reciprocamente il rilascio di passaporti o altri documenti idonei per l'espatrio anche relativamente a Per_1
12. e nell'ambito degli accordi di separazione: Parte_1 Parte_2
- hanno concordato la messa in vendita della casa famigliare sita in Calcinato Ponte San Marco Via Berlinguer n.
97 di proprietà esclusiva di così come sopra censita;
Parte_1
3 - hanno stabilito che il prezzo di vendita sia di € 300.000,00 con possibilità di ribasso del 3% decorsi 12 mesi dalla messa in vendita, qualora nessuna offerta di acquisto fosse pervenuta;
- hanno concordato che il prezzo dell'immobile, al netto del mutuo da estinguersi, una volta versato, venga ripartito in misura del 50 % tra le parti e che tutte le spese che in via diretta o indiretta dovessero rendersi necessarie per la vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese di agenzia, spese per conformità catastale e urbanistica, nonché spese di ritinteggiatura delle facciate esterne) siano a carico delle parti e divise in misura di giusta metà, e debbano essere previamente concordate e assentite dalle stesse (preventivi siglati da entrambi);
- hanno concordato che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile siano a carico di Parte_2 mentre quelle straordinarie debbano essere divise al 50% tra e e previamente Parte_2 Parte_1 concordate, con preventivi che devono essere assentiti e firmati da entrambi;
-hanno stabilito di procedere alla vendita in via diretta senza aiuto di intermediari e solo qualora, decorsi 12 mesi dalla data del deposito del ricorso, non si addivenisse alla vendita, le parti, concordemente, individueranno agenzia che provveda alla messa in vendita dell'immobile.
13. e continueranno a corrispondere il mutuo Intesa San paolo n. 08/60908992 al Parte_1 Parte_2
50 % cadauno. Co 14. rredi e le suppellettili della casa coniugale verranno ripartiti tra le parti secondo accordi presi al momento della vendita dell'immobile.
15. si obbliga nei confronti di a custodire presso l'immobile di Calcinato via Parte_2 Parte_1
Berlinguer 87 i libri, i quadri e il materiale per l'attività lavorativa della stessa, beni che ritirerà Parte_1 dall'immobile solo quando avrà la disponibilità di un luogo ove metterli.
16. L'autovettura Fiat Tipo Targa FL132SN di proprietà del signor potrà essere utilizzata dalla signora Pt_2 nelle giornate da lunedì a venerdì, escluso il fine settimana. Qualora, per motivi lavorativi, Parte_1 [...] avesse necessità di avere la autovettura nel fine settimana, previa richiesta telefonica, potrà avere l'uso Parte_1 della Fiat Tipo. Tanto varrà sino a che potrà dotarsi di propria autovettura. Le relative spese di bollo e assicurazione verranno ripartite tra le parti nella misura del 50% per tutto il periodo di uso condiviso
17. I coniugi rinunciano espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
18 Le parti concordano nel valutare l'ascolto dei figli nella presente sede manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/07/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALCINATO (atto n. 18 Parte II Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE EL
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