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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catenanuova - Umberto 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, per se e in quanto erede di Nominativo_1, deceduto, impugnava la cartella di pagamento n. 29420230000156159505 nonché i ruoli sottostanti e precisamente:
1. RUOLO N. 2023/000211 Tassa sui servizi indivisibili anno 2014
2. RUOLO N. 2023/000128 Imposta municipale unica anno 2014
3. RUOLO N. 2023/000208 Tassa sui servizi indivisibili anno 2015
4. RUOLO N. 2023/000207 Imposta municipale unica anno 2015
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ai motivi di ricorso indicati e che afferiscono alla omessa notifica degli atti presupposti e della sopravvenuta prescrizione quinquennale per tributi locali.
Si costituisce l'Ader che insiste nella legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese di giudizio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che gli avvisi di accertamento n. 636 del 11.5.2019, n. 596 del
14.2.2019, n. 434 del 8.5.2018, n. 396 del 11.7.2018, n. 1051 del 1.2.2021, n. 175 del 12.2.2021, n. 315 del
24.12.2020, n. 168 del 12.2.2021, n. 588 del 25.2.2021 e n. 1324 del 26.7.2021che costituiscono atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, siano state ritualmente notificate.
Le spese di giudizio, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratico, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.200,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE monocratico
AT IS LI
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catenanuova - Umberto 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230000156159505 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, per se e in quanto erede di Nominativo_1, deceduto, impugnava la cartella di pagamento n. 29420230000156159505 nonché i ruoli sottostanti e precisamente:
1. RUOLO N. 2023/000211 Tassa sui servizi indivisibili anno 2014
2. RUOLO N. 2023/000128 Imposta municipale unica anno 2014
3. RUOLO N. 2023/000208 Tassa sui servizi indivisibili anno 2015
4. RUOLO N. 2023/000207 Imposta municipale unica anno 2015
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ai motivi di ricorso indicati e che afferiscono alla omessa notifica degli atti presupposti e della sopravvenuta prescrizione quinquennale per tributi locali.
Si costituisce l'Ader che insiste nella legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese di giudizio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che gli avvisi di accertamento n. 636 del 11.5.2019, n. 596 del
14.2.2019, n. 434 del 8.5.2018, n. 396 del 11.7.2018, n. 1051 del 1.2.2021, n. 175 del 12.2.2021, n. 315 del
24.12.2020, n. 168 del 12.2.2021, n. 588 del 25.2.2021 e n. 1324 del 26.7.2021che costituiscono atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, siano state ritualmente notificate.
Le spese di giudizio, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratico, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.200,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE monocratico
AT IS LI
Firmato digitalmente