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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/09/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.150 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 150 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], residente in [...], loc. Parte_1
Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D,
E la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Sobborgo Eugenio Valzania n. 37, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gelardi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: “- che il sig. e la sig.ra in data 08.06.2002 hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in S. IO in Marignano con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile atto n. 8 p.2 s.A anno 2002, in regime di comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati tre figli: in data 11.10.2003, il 13.09.2006, Per_ Per_2 Per_3
il 05.12.2008;
- che essendo scemata negli anni e la comunione materiale e spirituale, i coniugi si sono determinata a chiedere la separazione personale con ricorso congiunto del 05.08.2022;
- che con decreto di omologazione del 04.10.2022 il Tribunale di Urbino omologava la separazione alle seguenti condizioni:
“1) L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente.
Ciascun genitore provvederà all'istruzione e all'educazione dei figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della prole
2) La sig.ra continuerà ad abitare la casa in Fermignano (PU) via Parte_2
Piave n. 23 int. 1 con i figli, mentre il sig. abiterà presso la casa in Parte_1
Urbino, loc. Pallino, Via s.p. Montefabbri n. 45/D presso cui ha già la residenza;
3) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori: i figli avranno la loro residenza stabile presso la madre in Fermignano (PU), via Piave n. 23 int. 1 In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, il padre trascorrerà con i figli: due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
i fine settimana alternati, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4) Il sig. quale contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 per ogni figlio, per Parte_2
un totale complessivo di euro 750,00 al mese, con adeguamento ISTAT annuale a partire dall'omologazione della separazione, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive e il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo d'intesa redatto in materia dal Tribunale di Pesaro allegato al presente atto sub doc.
4. L'assegno unico familiare per i figli sarà percepito interamente ed esclusivamente dalla sig.ra come attualmente avviene. Di detta Parte_2
percezione si è tenuto conto nella determinazione del contributo paterno al mantenimento.
5)La vettura Fiat 500X 1.0 T3 Cult 120cv Tg CH808KM, è assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_2
6) i coniugi si danno il consenso vicendevolmente all'espatrio anche dei due minori, indifferentemente con l'uno o l'altro coniuge.
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento”.
- Che nel frattempo i figli hanno cambiato la loro dimora andando a coabitare con il padre nella casa di Urbino, loc. Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D
- Che il padre provvede al 100% al mantenimento dei figli, sia per quel che concerne l'ordinario che per le spese straordinarie;
- Che la madre rinuncia pertanto al contributo per il mantenimento dei figli così come stabilito in separazione e a fronte dell'impegno paterno relativo al mantenimento dei figli, si impegna a cedere al sig. la sua quota di proprietà dell'immobile Parte_1
sito in Urbino, loc. Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D distinto al NCEU di detto Comune al Fg 70 Mapp.329 sub 4 cat. C/6 cl. 2 mq 44, sup cat. Mq 49, rendita euro 195,43; mapp.329 sub 16, cat. A/2 cl. 2 vani 6 catast. Mq. 139, rendita euro 433,82;
- Che la sig.ra ha trasferito la propria residenza in Cesena, via Sobborgo Parte_2
Eugenio Valzania n. 37
- Che i coniugi sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, pertanto non sussistono le condizioni per farsi luogo ad assegni divorzili;
- i ricorrenti danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione fino a questo momento con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di seguito meglio specificate.”
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito:
“1) ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a San IO in Marignano (RN) il 08.06.2002 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 2002 N. 8
Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) modificare l'omologa delle condizioni di separazione nel seguente modo:
a) le figlie ed , ad oggi maggiorenni, e il figlio ancora minorenne, Per_ Per_2 Per_3
vivranno con il padre nella casa di Urbino, loc. Pallino via Montefabbri n. 45/D, il quale provvederà al mantenimento degli stessi, sia per quanto riguarda l'ordinario che per le spese straordinarie, fino a che i medesimi non saranno economicamente indipendenti;
b) che la sig.ra rinuncia al contributo per il mantenimento dei figli a Parte_2
carico del sig. in sede di separazione e a fronte dell'impegno paterno Parte_1
relativo al mantenimento dei figli, si impegna a cedere al sig. la sua Parte_1
quota di proprietà dell'immobile sito in Urbino, loc. Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D distinto al NCEU di detto Comune al Fg 70 Mapp.329 sub 4 cat. C/6 cl. 2 mq 44, sup cat.
Mq 49, rendita euro 195,43; mapp.329 sub 16, cat. A/2 cl. 2 vani 6 catast. Mq. 139, rendita euro 433,82
c) che il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_3
provvederanno alla sua cura ed alla sua educazione. Le modalità di visita della madre verranno concordate di volta in volta tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse del minore;
d) si dà atto che non sussistono le condizioni per farsi luogo alla corresponsione di assegni tra i coniugi.”
All'esito del deposito, in data 29.05.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù del Decreto di omologazione n. cronol. 2922/2022 del 20/09/2022 pronunciato dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto al RG n. 459/2022;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, tempi e modalità di visite del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore sono da considerarsi confacenti al suo preminente Per_3
interesse ;
-anche le condizioni concordate in relazione al mantenimento delle figlie ed , Per_ Per_2
maggiorenni e non economicamente autosufficienti, appaiono rispondenti ai loro interessi;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 08.06.2002 a San IO in Parte_1 Parte_2
Marignano (RN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, Anno
2002 N. 8, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta, integralmente riportate in parte motiva.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IO in Marignano (RN), per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 150 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], residente in [...], loc. Parte_1
Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D,
E la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
Sobborgo Eugenio Valzania n. 37, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gelardi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: “- che il sig. e la sig.ra in data 08.06.2002 hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in S. IO in Marignano con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile atto n. 8 p.2 s.A anno 2002, in regime di comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati tre figli: in data 11.10.2003, il 13.09.2006, Per_ Per_2 Per_3
il 05.12.2008;
- che essendo scemata negli anni e la comunione materiale e spirituale, i coniugi si sono determinata a chiedere la separazione personale con ricorso congiunto del 05.08.2022;
- che con decreto di omologazione del 04.10.2022 il Tribunale di Urbino omologava la separazione alle seguenti condizioni:
“1) L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente.
Ciascun genitore provvederà all'istruzione e all'educazione dei figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della prole
2) La sig.ra continuerà ad abitare la casa in Fermignano (PU) via Parte_2
Piave n. 23 int. 1 con i figli, mentre il sig. abiterà presso la casa in Parte_1
Urbino, loc. Pallino, Via s.p. Montefabbri n. 45/D presso cui ha già la residenza;
3) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori: i figli avranno la loro residenza stabile presso la madre in Fermignano (PU), via Piave n. 23 int. 1 In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, il padre trascorrerà con i figli: due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
i fine settimana alternati, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4) Il sig. quale contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00 per ogni figlio, per Parte_2
un totale complessivo di euro 750,00 al mese, con adeguamento ISTAT annuale a partire dall'omologazione della separazione, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive e il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo d'intesa redatto in materia dal Tribunale di Pesaro allegato al presente atto sub doc.
4. L'assegno unico familiare per i figli sarà percepito interamente ed esclusivamente dalla sig.ra come attualmente avviene. Di detta Parte_2
percezione si è tenuto conto nella determinazione del contributo paterno al mantenimento.
5)La vettura Fiat 500X 1.0 T3 Cult 120cv Tg CH808KM, è assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_2
6) i coniugi si danno il consenso vicendevolmente all'espatrio anche dei due minori, indifferentemente con l'uno o l'altro coniuge.
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento”.
- Che nel frattempo i figli hanno cambiato la loro dimora andando a coabitare con il padre nella casa di Urbino, loc. Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D
- Che il padre provvede al 100% al mantenimento dei figli, sia per quel che concerne l'ordinario che per le spese straordinarie;
- Che la madre rinuncia pertanto al contributo per il mantenimento dei figli così come stabilito in separazione e a fronte dell'impegno paterno relativo al mantenimento dei figli, si impegna a cedere al sig. la sua quota di proprietà dell'immobile Parte_1
sito in Urbino, loc. Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D distinto al NCEU di detto Comune al Fg 70 Mapp.329 sub 4 cat. C/6 cl. 2 mq 44, sup cat. Mq 49, rendita euro 195,43; mapp.329 sub 16, cat. A/2 cl. 2 vani 6 catast. Mq. 139, rendita euro 433,82;
- Che la sig.ra ha trasferito la propria residenza in Cesena, via Sobborgo Parte_2
Eugenio Valzania n. 37
- Che i coniugi sono entrambi autonomi ed economicamente indipendenti, pertanto non sussistono le condizioni per farsi luogo ad assegni divorzili;
- i ricorrenti danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione fino a questo momento con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di seguito meglio specificate.”
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito:
“1) ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a San IO in Marignano (RN) il 08.06.2002 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune Anno 2002 N. 8
Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) modificare l'omologa delle condizioni di separazione nel seguente modo:
a) le figlie ed , ad oggi maggiorenni, e il figlio ancora minorenne, Per_ Per_2 Per_3
vivranno con il padre nella casa di Urbino, loc. Pallino via Montefabbri n. 45/D, il quale provvederà al mantenimento degli stessi, sia per quanto riguarda l'ordinario che per le spese straordinarie, fino a che i medesimi non saranno economicamente indipendenti;
b) che la sig.ra rinuncia al contributo per il mantenimento dei figli a Parte_2
carico del sig. in sede di separazione e a fronte dell'impegno paterno Parte_1
relativo al mantenimento dei figli, si impegna a cedere al sig. la sua Parte_1
quota di proprietà dell'immobile sito in Urbino, loc. Pallino, via S.P. Montefabbri n. 45/D distinto al NCEU di detto Comune al Fg 70 Mapp.329 sub 4 cat. C/6 cl. 2 mq 44, sup cat.
Mq 49, rendita euro 195,43; mapp.329 sub 16, cat. A/2 cl. 2 vani 6 catast. Mq. 139, rendita euro 433,82
c) che il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_3
provvederanno alla sua cura ed alla sua educazione. Le modalità di visita della madre verranno concordate di volta in volta tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse del minore;
d) si dà atto che non sussistono le condizioni per farsi luogo alla corresponsione di assegni tra i coniugi.”
All'esito del deposito, in data 29.05.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù del Decreto di omologazione n. cronol. 2922/2022 del 20/09/2022 pronunciato dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto al RG n. 459/2022;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, tempi e modalità di visite del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore sono da considerarsi confacenti al suo preminente Per_3
interesse ;
-anche le condizioni concordate in relazione al mantenimento delle figlie ed , Per_ Per_2
maggiorenni e non economicamente autosufficienti, appaiono rispondenti ai loro interessi;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 08.06.2002 a San IO in Parte_1 Parte_2
Marignano (RN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, Anno
2002 N. 8, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta, integralmente riportate in parte motiva.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IO in Marignano (RN), per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone