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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 602/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 602/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/04/1989;
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1990, entrambi con il patrocinio dell'avv. MIRMINA FABRIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in New York-Stati Uniti, con atto del in New York, City, Rep. N. 548 – Reg. n. 66/2018 ai sensi degli art. Parte_2
215 e segg. del Codice Civile, atto n. 27 – parte 2 – sezione C – anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi hanno già risolto qualsiasi questione patrimoniale e non hanno più nulla in comune né nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
4. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21.03.2025 (sent. n. 450/25 – pubbl. in data
27.03.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03/02/2025, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
New York in data 05.09.2018 e trascritto in (atto n. 27, Parte II, Serie CP_1 Pt_2
C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 602/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/04/1989;
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1990, entrambi con il patrocinio dell'avv. MIRMINA FABRIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in New York-Stati Uniti, con atto del in New York, City, Rep. N. 548 – Reg. n. 66/2018 ai sensi degli art. Parte_2
215 e segg. del Codice Civile, atto n. 27 – parte 2 – sezione C – anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi hanno già risolto qualsiasi questione patrimoniale e non hanno più nulla in comune né nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
4. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21.03.2025 (sent. n. 450/25 – pubbl. in data
27.03.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 03/02/2025, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
New York in data 05.09.2018 e trascritto in (atto n. 27, Parte II, Serie CP_1 Pt_2
C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona