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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 476/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 476/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. SPADACCINI CONCETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/11/2000 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
633/2024 pubbl. il 02/05/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il 30/11/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 SILVI, nell'anno 2000 atto numero 13 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. il SI. provvederà al versamento, quale contributo al Controparte_1
mantenimento per le figlie, direttamente alle figlie stesse, della somma di euro
300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alle spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 50%, come previamente concordate e successivamente documentate il tutto fin quando le figlie, che hanno terminato la scuola e già svolgono lavori saltuari, non saranno titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. la SI.ra dichiara di impegnarsi a trasferire al SI. Parte_1 [...]
l'autovettura Smart tg. BX368XE e a sottoscrivere istanza di rateizzazione CP_1
per l'importo di cui al fermo amministrativo iscritto sull'autovettura stessa;
3. il SI. dichiara di impegnarsi a pagare il passaggio di proprietà Controparte_1
della Smart BX368XE attualmente intestata alla SI.ra , con Parte_1
ulteriore impegno a pagare anche l'importo relativo al fermo amministrativo posto sulla vettura, a condizione che la SI.ra sottoscriva la relativa Parte_1
istanza di rateizzazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 476/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. SPADACCINI CONCETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/11/2000 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
633/2024 pubbl. il 02/05/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il 30/11/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 SILVI, nell'anno 2000 atto numero 13 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. il SI. provvederà al versamento, quale contributo al Controparte_1
mantenimento per le figlie, direttamente alle figlie stesse, della somma di euro
300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alle spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 50%, come previamente concordate e successivamente documentate il tutto fin quando le figlie, che hanno terminato la scuola e già svolgono lavori saltuari, non saranno titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. la SI.ra dichiara di impegnarsi a trasferire al SI. Parte_1 [...]
l'autovettura Smart tg. BX368XE e a sottoscrivere istanza di rateizzazione CP_1
per l'importo di cui al fermo amministrativo iscritto sull'autovettura stessa;
3. il SI. dichiara di impegnarsi a pagare il passaggio di proprietà Controparte_1
della Smart BX368XE attualmente intestata alla SI.ra , con Parte_1
ulteriore impegno a pagare anche l'importo relativo al fermo amministrativo posto sulla vettura, a condizione che la SI.ra sottoscriva la relativa Parte_1
istanza di rateizzazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3