Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
Parere definitivo 3 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02308/2026REG.PROV.COLL.
N. 01269/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2024, proposto dalla società Saim Energy 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Torchiarolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cataldo Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01448/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torchiarolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere PE OT;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione della Società SAIM s.r.l. al decreto ingiuntivo n. 330/2023, Reg. Ric. - Reg. Prov. Pres. n. 33/2023 del 21 aprile 2023, notificato il 2 maggio 2023, richiesto al Tribunale di Brindisi e ottenuto dal Comune di Torchiarolo sull’asserito presupposto di essere costui creditore nei confronti della società SAIM della complessiva somma di euro 84.000,00, dovuta a fronte del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di due impianti fotovoltaici.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
Nell’anno 2010 la Società OR RL realizzava, nel territorio del Comune di Torchiarolo, due impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
La convenzione veniva stipulata in data 1 ottobre 2010 per la durata di 20 anni e prevedeva la possibilità di cedere a terzi gli impianti.
A titolo di corrispettivo, le parti concordavano l’importo complessivo di € 14,00 Kw/p per ogni impianto per un totale annuo di euro 28.000,00 (euro 14.000,00 per ogni impianto).
Il 22 novembre 2010 la OR RL comunicava al Comune la cessione dei rami di azienda nei confronti della ER Energia spa.
La società ER cedeva a sua volta gli impianti alla SAIM ENERGY.
Dall’anno 2013, la società SAIM sospendeva il pagamento dei canoni annui.
Il Comune maturava, pertanto, un credito di euro 84.000,00 per le annualità 2013-2014-2015.
Per recuperare tali somme, il Comune chiedeva al giudice civile (Tribunale di Brindisi) l’emissione di un decreto ingiuntivo.
L’istanza veniva accolta.
La società SAIM proponeva opposizione al decreto.
A seguito della prima opposizione (innanzi al Tribunale civile) veniva esperito il tentativo di conciliazione, tuttavia senza esito, sicché la causa veniva definita con declaratoria della giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
3. La causa veniva riassunta innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
Il Tar concedeva il decreto ingiuntivo (n. 330/2023 Reg. Ric. - Reg. Prov. Pres. n. 33/2023 del 21 aprile 2023).
A seguito di opposizione della società SAIM, veniva instaurato l’odierno giudizio innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce (nrg 552/2023).
La SAIM assumeva l’improcedibilità e la nullità del decreto, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Questi i motivi.
I. Improcedibilità dell’azione monitoria: il Comune avrebbe dovuto attivare un tentativo di risoluzione amichevole e, in caso di insuccesso, un procedimento arbitrale, come previsto dalla convenzione, prima di agire in sede monitoria.
II. Violazione delle norme sulle misure compensative (in specie, art. 12, comma 6, del D. Lgs. 387/2003 e paragrafo 14.15 dell’allegato 2 delle Linee guida nazionali): la clausola della convenzione che prevede il versamento di un corrispettivo monetario a favore del Comune per la compensazione delle criticità ambientali è nulla, perché contraria alle disposizioni del d.lgs n. 387 del 2003 e delle Linee guida nazionali, che escludono misure di
carattere economico o patrimoniale e ammettono solo misure di riequilibrio ambientale e territoriale.
III. Errata quantificazione delle somme : il Comune ha chiesto il pagamento del corrispettivo oggetto di azione monitoria per due impianti fotovoltaici, mentre la società è subentrata nella
convenzione solo per uno di essi e, quindi, al più, sarebbe tenuta al pagamento della metà della somma ingiunta.
3.1. Il T.a.r.:
i ) respingeva l’eccezione di improcedibilità dell’azione monitoria (mancata attivazione del tentativo di conciliazione,) sul rilievo che tale tentativo “ è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio ”;
ii ) respingeva l’eccepita nullità del decreto ingiuntivo per la presenza di una clausola compromissoria, sul rilievo che, a seguito della cessione a terzi (accettata dal Comune) della posizione contrattuale relativa alla convenzione “ non può affermarsi che si sia verificata la successione di Saim Energy anche nella clausola compromissoria, considerato che – per condivisa giurisprudenza - è necessario, a tal fine, il consenso del contraente ceduto o, comunque, una manifestazione esplicita in tal senso, che, nella specie, non vi è stata”;
iii) respingeva il motivo di nullità della clausola contrattuale su cui si basa il credito ingiunto in ragione del disposto di cui all’art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, secondo cui “gli accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010” dagli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili - come per l’appunto quello all’esame - “restano acquisiti nei bilanci” di tali enti, “mantenendo ... piena efficacia” … Inoltre, il contratto Rep. n. 10201 del 24.9.2010, con cui SAIM Energy 2 s.r.l. ha trasferito a favore della Centro Leasing S.p.a. il diritto di superficie di uno degli impianti fotovoltaici de quibus, non è opponibile al Comune di Torchiarolo, perché a questo - secondo quanto risulta dagli atti di causa - mai formalmente comunicato”;
iv) dichiarava inammissibili le ulteriori questioni prospettate dalla opponente in quanto non oggetto del ricorso introduttivo, ma contenute in una memoria non notificata alle parti;
v ) condannava, infine, la Società al pagamento delle spese (euro 4.000,00).
4. Ha appellato la società SAIM s.r.l., che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Sulla procedibilità dell’azione:
a) il giudice erroneamente non ha preso nella giusta considerazione l’art. 10 della convezione intitolato “Definizione delle controversie”, il quale impone alle parti che le controversie sorte in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della convenzione devono essere preventivamente oggetto di amichevole composizione tra le parti; nel caso di specie non è mai stato esperito alcun preliminare tentativo di amichevole risoluzione della lite mentre tale tentativo obbligatorio di conciliazione è per sua natura preventivo sicché esso deve essere attivato prima dell’instaurazione di un qualsiasi ulteriore procedimento giurisdizionale;
II) sulla clausola compromissoria, che il Tar ha dichiarato inapplicabile alla fattispecie sul rilievo della mancata espressa accettazione da parte del Comune di Torchiarolo alla cessione dell’atto di Convenzione:
a) la convenzione nulla indica in ordine alla necessità del contraente ceduto di acconsentire espressamente alla cessione né predispone specifici poteri in capo al Comune di Torchiarolo di incidere sull’applicabilità o meno della clausola compromissoria;
b) trattandosi, peraltro, di trasferimento di ramo di azienda trova applicazione l’art. 2558 cod. civ. che la giurisprudenza ha interpretato nel senso che la clausola compromissoria contenuta in un contratto, in caso di cessione d’azienda, deve ritenersi automaticamente “trasferita” al pari di tutti gli altri contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda ceduta.
III) Sulla inammissibilità delle ulteriori questioni (punto 7.3 della sentenza):
a) le Linee Guida prevedono il divieto di imporre misure di compensazione di carattere meramente patrimoniale quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili e la possibilità di determinare in favore del Comune esclusivamente misure a carattere ambientale e territoriale, sennonché nel caso di specie i corrispettivi annualmente dovuti dalla Società sarebbero stati imposti dal Comune in assenza di qualsivoglia prestazione corrispettiva;
b) l’inesistenza del rapporto di sinallagmaticità sarebbe stata dedotta “da subito e a chiare lettere a pag. 6 par. II (secondo motivo) del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo”, sicché sin da principio sarebbe stata contestata l’assenza di un reale rapporto di reciprocità tra le prestazioni della Saim Energy 2 s.r.l. e quelle del Comune di Torchiarolo;
c) la convenzione è nulla in quanto le uniche misure compensative ammesse sono quelle di compensazione e riequilibrio ambientale:
IV) Omessa pronuncia sui motivi di ricorso. Violazione ex art. 112 c.p.c. Carenza di motivazione. Motivazione meramente apparente:
a) il T.a.r. erroneamente avrebbe imputato alla SAIM un presunto inadempimento dell’onere di comunicare formalmente la successione nel contratto, ai sensi dell’art. 3 della convenzione del 1 marzo 2010, nei rapporti giuridici attivi e passivi assunti dalla dante causa (OR s.r.l.) all’atto della sottoscrizione della convenzione medesima, limitatamente ad un solo impianto fotovoltaico, ciò in quanto:
i) l’art. 3 della convenzione, rubricato “Obblighi del Comune”, non prevedeva alcun obbligo di comunicazione;
ii) dalla nota del 30 settembre 2015, trasmessa al Comune di Torchiarolo, si evincerebbe che la EREnergia s.p.a. ha trasferito il secondo ramo d’azienda alla Saim Energy 2 s.r.l., succedendo quest’ultima nella posizione contrattuale della propria dante causa esclusivamente rispetto ad un solo impianto fotovoltaico dei due oggetto di convenzione; successivamente, la Saim Energy 2 S.r.l., tramite un contratto di leasing, ha ceduto alla Centro Leasing S.p.a. il diritto di superficie, consistente nel realizzare e mantenere un impianto fotovoltaico sull’immobile accatastato al foglio 11, particelle nn. 14,118,319,131,132,133,134,164 e confluite nella particella 329: la Saim Energy 2 s.r.l., pertanto, è succeduta nelle obbligazioni oggetto della convenzione stipulata dalla dante causa con il Comune di Torchiarolo solo parzialmente, in quanto cessionaria esclusivamente dell’impianto fotovoltaico realizzatosi sulle part.lle nn. 14,118,319,131,132,133,134,164 e confluite nella particella 329.
V) Riforma della sentenza impugnata relativamente al capo delle spese di lite.
4.1. Si è costituito, per resistere, il Comune di Torchiarolo.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive.
5. All’udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Con il primo motivo (articolato sub lett. a, pagina 3) parte appellante sostiene l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 10 della convezione, intitolato “Definizione delle controversie”, il quale impone alle parti che le controversie sorte in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della convenzione devono essere preventivamente oggetto di amichevole composizione tra le parti.
7. Il motivo è infondato.
7.1. Il Collegio osserva che l’istituto del tentativo di conciliazione, ripreso dall’articolo 10 della convenzione sub specie di amichevole composizione fra le parti”, non è in assoluto compatibile con la struttura e finalità del procedimento monitorio.
7.2. Correttamente il T.a.r. ne ha rilevato la inapplicabilità alla fattispecie sul rilievo che detto istituto presuppone un giudizio che si svolga nel contraddittorio attuale tra le parti.
In tal senso, pacifica è la giurisprudenza (per tutte, Cass. ss.uu. sentenze del 28 aprile 2020, n. 8240 e 8241; id . sentenza n. 25611/2016).
7.3. Il Collegio osserva che, anche sulla scorta della richiamata giurisprudenza, in mancanza di una specifica norma che lo preveda, non può discendere dai principi generali alcun obbligo di tentare la conciliazione anche nel caso in cui si ricorra al procedimento monitorio.
Ciò, prima di tutto, per ragioni strutturali, ovvero perché strutturalmente le due procedure sono incompatibili.
Infatti, la fase incidentale dialogica del procedimento, tra giudice e parti, che deve aprirsi qualora si rilevi il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ove previsto, non è compatibile con un procedimento privo di contraddittorio quale è quello monitorio.
Inoltre, sotto il profilo finalistico, l’esigenza di immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito posta alla base del giudizio monitorio, che si realizza con il differimento del contraddittorio rispetto alla formazione del titolo, verrebbe vanificata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.
7.4. L’articolo 10 della convenzione è coerente con il quadro dei principi appena chiariti e, in conformità agli stessi, va interpretato.
Detto articolo è intitolato, infatti, “Definizione delle controversie” e prevede l’amichevole composizione tra le parti in caso di “controversia”.
La clausola, dunque, interpretata alla stregua del suo tenore testuale, non disgiunto dalla volontà delle parti, sottende l’esistenza di una controversia che, a sua volta, sconta, per definizione, l’instaurazione di un procedimento (id est, processo) caratterizzato dalla garanzia del contraddittorio.
8. Sempre con il primo motivo di appello (articolato sub lett. b), pagina 4), parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la clausola compromissoria dedotta in convenzione, ritenendo erronea la motivazione che il T.a.r. ha reso sul rilievo della mancata, espressa accettazione da parte del Comune di Torchiarolo alla cessione dell’atto di Convenzione.
8.1 Il motivo è fondato.
Con l’espressione cessione di contratto si indica il contratto in virtù della quale si trasferisce da uno dei contraenti ad un terzo il complesso dei rapporti giuridici posti in essere con un contratto
Gli articoli 1406 e seguenti del Codice disciplinano la cessione del contratto.
L’art. 1406 cod. civ. prevede che “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
Si tratta di un contratto plurilaterale senza comunione di scopo, con cd. invariabilità delle parti. Esso, pertanto, si conclude con l’incontro dei consensi del cedente, del cessionario e del ceduto, il quale può limitarsi ad aderire all’accordo tra le altre due parti, ma la cui partecipazione al contratto è essenziale.
Il contraente ceduto non può, senza il suo consenso, essere assoggettato ad una modifica della propria sfera giuridica derivante dal subentro del nuovo soggetto del rapporto contrattuale originariamente sorto con il cedente.
Il consenso del contraente ceduto può anche essere tacito, oltre che espresso, salvo che per il contratto ceduto sia necessario una forma particolare nel qual caso la stessa deve essere adottata da tutte le parti (e quindi anche dal ceduto) anche per la cessione del contratto.
Il consenso può essere, poi, manifestato dal contraente ceduto anche prima della cessione mediante apposita clausola inserita nel contratto. In tal caso, il contratto nasce validamente tra cedente e cessionario, ma la sostituzione è efficace dal momento in cui essa è notificata al ceduto o dal momento in cui egli l’ha accettata (ex art. 1407 c.c.).
Il Collegio aderisce all’indirizzo maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità incline a ritenere trasferito, con la cessione del contratto, anche il vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto (Cassazione, Sez. I, civ. sentenza 28 ottobre 2011, n. 22522; id, sentenza 21 giugno 1996, n. 5761 ); per cui, nel caso di specie, la cessione del contratto comporta un subentro totale nella posizione del cedente, comprese le clausole che possono sembrare accessorie, come quelle sulla gestione del contenzioso e, dunque, include le clausole compromissorie.
Se le parti avessero inteso derogare a questo principio generale e, ad esempio, escludere la validità di una clausola arbitrale preesistente, avrebbero dovuto prevederlo espressamente con un accordo scritto e chiaro.
In assenza di una pattuizione contraria, la clausola compromissoria rimane valida ed efficace anche nei confronti del nuovo contraente.
In linea di massima, pertanto, il cessionario del contratto subentra automaticamente anche nella clausola compromissoria, che quindi diventa vincolante anche per lui.
La ratio sottesa al principio per cui in caso di cessione del contratto opera la cessione automatica della clausola compromissoria ivi contemplata evita incertezze nella risoluzione delle controversie.
Applicando le suesposte coordinate al caso di specie, il Collegio osserva che l’articolo 3 della Convenzione (sul quale fa leva parte appellante) statuisce quanto segue: “ la Società potrà trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente convenzione [..] e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest’ultima facenti capo nei confronti del Comune medesimo.”
La Convenzione, precisa l’appellante, nulla indica in ordine sulla necessità del contraente ceduto di acconsentire espressamente alla cessione, men che meno predispone specifici poteri in capo al Comune di Torchiarolo di incidere sull’applicabilità o meno della clausola compromissoria.
Sennonché, successivamente all’articolo 3 le parti originarie del rapporto con clausola espressa contemplata all’articolo 5 della medesima convenzione, hanno espressamente pattuito, a specificazione degli impegni dedotti in convenzione tra la “OR” e il Comune, e relativamente proprio alla cessione dei rapporti contrattuali, quanto segue: “ Nel caso di cessione delle attività a imprese terze o anche collegate controllate o controllanti, l’atto di cessione non avrà alcun effetto se non previa formale autorizzazione dell’A.C. che dovrà verificare l’assunzione, da parte della nuova società, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario ”.
Ebbene, se è vero che la normativa di settore ( id est , Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827) non richiede l'accettazione espressa da parte della IC IO (ceduta) per rendere efficace la cessione verso terzi, tuttavia tale regola non opera in presenza di specifiche clausole contrattuali diverse.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che tale consenso - in adesione a un preciso indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è necessario un consenso esplicito e formale da parte di tutte le parti, che può essere manifestato anche attraverso comportamenti concludenti - debba ritenersi, nella peculiarità della fattispecie, tacitamente o comunque implicitamente manifestato da parte dell’amministrazione comunale.
Con nota del 30 settembre 2015, le società OR RL, ERenergia RL e Saim Energy 2 RL hanno, infatti, comunicato al comune di Torchiarolo la cessione del ramo di azienda e, segnatamente, la “variazione soggetto responsabile da OR RL a Saim Energy 2 RL” con pedissequa “voltura della pratica di concessione dalla società OR RL alla società Saim Energy 2 RL”, indicando la Saim Energy 2 come titolare dei rapporti.
A fronte di tale comunicazione, è seguito un silenzio prolungato del Comune di Torchiarolo cui ha fatto seguito l’intrapresa azione giudiziaria proposta dal medesimo Comune contro la Saim Energy 2 RL mediante il decreto ingiuntivo che ha dato la stura al presente giudizio.
Si tratta di comportamenti oggettivamente concludenti in senso adesivo alla cessione del contratto, in grado cioè di manifestare in modo adeguato la volontà di procedere con la cessione del contratto.
Consegue a tanto che, con la cessione del contratto si è trasferita l’intera posizione contrattuale del cedente, comprensiva di tutti i diritti e gli obblighi, principali e accessori, inclusa la clausola compromissoria.
Sulla cessione, inoltre, deve ritenersi manifestato, nelle forme legali del consenso tacito, il consenso da parte del Comune di Torchiarolo come previsto dall’articolo 5 della convenzione.
Sulla clausola compromissoria per devoluzione in arbitri della controversia, il Collegio osserva che neppure si era formato il giudicato, tanto meno implicito, in quanto espressamente contestate, in parte qua , le statuizioni dei precedenti giudici.
In conclusione, è fondato e va, pertanto, accolto il primo, dirimente motivo di appello per violazione della clausola compromissoria (devoluzione in arbitrato irrituale).
E invero, una volta affermata l’esistenza della clausola compromissoria e la sua opponibilità alla cessionaria, va ribadito l’ulteriore principio secondo cui l’ esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri ( cfr., Cass. civ., Sez. Un, ordinanza 21 settembre 2018, n. 22433 ; Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 luglio 1999, n. 8166 ).
Occorre, infine, rilevare come non sia condivisibile il rilievo del Comune secondo cui la clausola, trattandosi di un settore rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva, sarebbe nulla. Sul punto è sufficiente rilevare che l’art. 12 cod. proc. amm. dispone chiaramente che “ le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale” .
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1448/2023, va accolto, per quanto in motivazione, il ricorso in opposizione n. 00552/2023 proposto dalla Società Saim Energy 2 RL ed annullato il decreto ingiuntivo n. 33 del 2023.
9. Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi, fra le parti, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, nei sensi in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 33 del 2023.
Compensa fra le arti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
PE OT, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE OT | VI LA |
IL SEGRETARIO