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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS GA, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4517/2022 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasquale Staropoli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dagli Avvocati Roberta Controparte_1
ZZ e NT RI
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 30 agosto 2022, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520220001235274000 del 9 luglio 2022 e notificato a mezzo posta elettronica certificata il 22 luglio 2022, con cui l' aveva chiesto il pagamento CP_1 dell'importo totale di € 73.120,39.
Rilevava che la pretesa avanzata si componeva delle somme richieste con la diffida riportata dall'avviso, contraddistinta dal numero di protocollo 4800.26/01/2022.0040436, con la quale l'Istituto aveva ritenuto di dover provvedere al recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, co. 18, della legge n. 335/95, relativamente al dipendente . CP_3 Richiamava l'art. 2, comma 18 e l'art. 1 comma 23 della legge n. 335/95 che, a decorrere dal 17 agosto 1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si erano iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che avevano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, avevano previsto un massimale annuo della base contributiva pensionabile.
Riferiva che nel 2020 il massimale annuo della base contributiva pensionabile era determinato in €
102.953,00 e che sulla base di tale massimale aveva provveduto a calcolare ed a versare i contributi per il suindicato dipendente, il quale, a sua volta, aveva esercitato l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, opzione che consentiva l'applicazione del medesimo regime contributivo a quei lavoratori che l'avevano esercitata e che per effetto dell'interpretazione autentica rilasciata dal D.L. n. 355/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 417/2001, avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
Affermava che, premessa la sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore indicato negli atti di recupero per l'esercizio dell'opzione per il regime contributivo, secondo il limite del massimale contributivo di cui al comma 18 dell'art. 2 della l.n. 335/95 e considerata la libertà della scelta di esercitare tale opzione, riconosciuta ai singoli lavoratori interessati e nella fattispecie effettivamente esercitata era pacifico che “sul piano operativo, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente” e rilevava che a tale adempimento, essenziale affinché fossero garantiti i controlli da parte dell' , la essa Società aveva sempre CP_1 puntualmente e tempestivamente provveduto.
Chiedeva, pertanto, che, in via preliminare, venisse sospesa la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito 59520220001235274000, opposto;
chiedeva, poi, nel merito, che venisse accertato e dichiarato che essa opponente non era tenuta al pagamento di quanto richiesto con l'avviso di addebito opposto e che, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, venisse accertato e dichiarato nullo, annullato, revocato siccome inammissibile, invalido, illegittimo, infondato l'avviso di addebito;
chiedeva, inoltre, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, la riduzione dell'importo preteso nell'avviso di addebito impugnato, nella misura determinabile ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva CP_1 della rilevando che si trattava di contributi relativi al 2020. Controparte_2
Contestava, poi, nel merito la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e condanna di parte opponente al pagamento delle somme in esso indicata, con gli accessori di legge maturati e maturandi;
in ogni caso, chiedeva di accertare e dichiarare che parte CP_ opponente era debitrice nei confronti dell' delle somme recate nel titolo opposto e, per l'effetto, CP_ condannarla al pagamento in favore dell' delle somme dovute per la causale menzionata, oltre agli accessori maturati e maturandi per il suddetto titolo, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che fosse stata ritenuta all'esito del presente giudizio.
3.- Con provvedimento del 10 febbraio 2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva disposta la sospensione dell'avviso di addebito opposto.
4.-L'udienza del 15 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., e in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della non costituita in giudizio sebbene CP_2 il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Nel merito, la società ricorrente agisce in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520220001235274000, formato il 9 luglio 2022, notificato tramite posta elettronica certificata il 21 luglio 2022 , con cui l' ha richiesto il pagamento della somma complessiva di CP_1 euro € 73.120,39, comprensiva di spese di notifica, dovuta a titolo di contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativamente al periodo 06/2020 – 12/ 2020.
Va rilevato che dal “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” dell'Avviso di addebito impugnato, risulta “Inadempienza 3015 - ACCERTAMENTO DA DOC. - MOROSITÀ Diffida Pt_2
Prot. INPS.4800.26/01/2022.0040436 notificata il 27/01/2022 Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a).
Invero, nella suddetta Diffida Protocollo .4800.26/01/2022.0040436, avente ad oggetto il CP_1
“Recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995”, è stato contestato alla di avere “esposto indebitamente”, per l'anno Controparte_4
2020, gli indicati “ imponibili utilizzando l'elemento "Eccedenza massimale" in , con CP_5 riferimento al dipendente , precisando che “il lavoratore risulta in possesso di CP_3 un'anzianità contributiva antecedente il 01/01/1996” e, conseguentemente, è stato richiesto il pagamento dei contributi da eccedenza massimale.
Al fine di risolvere la controversia, si richiama la normativa in materia.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto “….Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.”
Il richiamato art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995 ha infatti previsto la “facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo”, con conseguente applicazione del limite massimale, a condizione che i lavoratori abbiano previamente esercitato l'opzione, che siano iscritti alle forme di previdenza generale, o in quelle ad essa sostitutive e che alla data del 31 dicembre 1995, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo, così come statuito dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 355/2001, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001 n. 417, secondo cui: “
1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma
12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.”
Come ritenuto da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, “ne consegue, in concreto, che laddove il lavoratore non abbia la predetta anzianità lavorativa e/o non abbia esercitato l'opzione al sistema contributivo, il datore di lavoro dovrà versare all' i contributi CP_1 previdenziali su tutta retribuzione imponibile e, quindi, anche sulla parte eventualmente eccedente il massimale annuo senza valorizzare il campo nei flussi UNIEMENS mensili” (Tribunale di Messina,
23 maggio 2025, n. 1439)
Va inoltre rilevato l' , nella propria memoria di costituzione, ha rilevato che il dipendente non CP_1 avrebbe esercitato l'opzione, né avanzato alcuna richiesta in tal senso, precisando, a tal fine che in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, il dipendente può esercitare il diritto di opzione tramite la presentazione del modello AP09 e soltanto dopo, il datore di lavoro può correttamente applicare il massimale contributivo.
A tal riguardo, la normativa richiamata riconosce in capo al lavoratore la facoltà di esercitare l'opzione del regime pensionistico del “massimale contributivo”, senza tuttavia prescrivere particolari requisiti formali per l'esercizio della suddetta opzione, pertanto, le modalità indicate dall' , rappresentano mere indicazioni operative la cui mancata osservanza, non esclude di per CP_1 sé l'applicabilità del regime contributivo di cui si discute se, come nel caso di specie, è dimostrato che l' abbia avuto comunque conoscenza della scelta operata dal dipendente, tramite i cd. CP_1 modelli trasmessi dall'azienda (v. Tribunale di Messina, 23 maggio 2025, n. 1439; CP_5
Tribunale di Milano, 19 settembre 2022 n. 2088).
Dalla documentazione in atti risulta infatti, che , in data 1 maggio 2019, ha presentato CP_3 alla un'apposita dichiarazione, con la quale, avvalendosi della Parte_1 facoltà d'opzione ex art. 1 comma 23 L. 335/1995, l'ha autorizzata “ad applicare il massimale contributivo di legge per il versamento dei propri contributi obbligatori” e, conseguentemente, la
Società, nei flussi ha provveduto ad applicare il suddetto regime, indicando l'imponibile CP_5 eccedente il massimale e i relativi contributi.
L' , del resto, se da un lato ha precisato che “l'applicazione del massimale contributivo CP_1 consegua all'esercizio dell'opzione irrevocabile al sistema contributivo e non è un asserito
“comportamento concludente” a sancire la scelta di tale sistema di calcolo. (…) Ad oggi, non risulta CP_ esercitata l'opzione, né presentata all' alcuna richiesta in tal senso” contestando dunque l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del dipendente, dall'altro non ha contestato, invece, la sussistenza, in capo al , dei requisiti di legge ai fini dell'applicazione del regime contributivo CP_3 del “massimale”, apparendo generico il riferimento a “specifiche anomalie” effettuato dall' CP_1 nella memoria di costituzione.
Come condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale “discende, dunque, che contrariamente a quanto eccepito dall' , in assenza di disposizioni di fonte legislativa o amministrativa, CP_1
l'informazione pacificamente ricevuta dall'ente previdenziale per il tramite dei suddetti modelli
Uniemens deve dirsi qualificata e significativa dell'opzione. Ad orientare in tal senso sono, peraltro, le stesse indicazioni fornite dall' con messaggio n. 219/2013 ove si precisa che nel caso di CP_1 lavoratori che esercitino l'opzione “nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata all'accesso alla pensione, l'opzione diventa irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale, il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso. Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito al punto 7 della circolare n.108 del 2002” ( Tribunale di Messina, 23 maggio 2025, n. 1439).
In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
59520220001235274000 che va, pertanto, annullato. 7.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e della controvertibilità delle questioni, le spese vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' soccombente e CP_1 vengono liquidate in dispositivo ex del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 applicando i minimi previsti tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta mentre vengono compensate nei confronti della CP_2
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520220001235274000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 della e di metà delle spese giudiziali, che liquida nella Pt_1 Parte_1 somma già ridotta di euro 3.057,00, oltre metà c.u. come per legge, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS GA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS GA, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4517/2022 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasquale Staropoli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dagli Avvocati Roberta Controparte_1
ZZ e NT RI
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 30 agosto 2022, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520220001235274000 del 9 luglio 2022 e notificato a mezzo posta elettronica certificata il 22 luglio 2022, con cui l' aveva chiesto il pagamento CP_1 dell'importo totale di € 73.120,39.
Rilevava che la pretesa avanzata si componeva delle somme richieste con la diffida riportata dall'avviso, contraddistinta dal numero di protocollo 4800.26/01/2022.0040436, con la quale l'Istituto aveva ritenuto di dover provvedere al recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, co. 18, della legge n. 335/95, relativamente al dipendente . CP_3 Richiamava l'art. 2, comma 18 e l'art. 1 comma 23 della legge n. 335/95 che, a decorrere dal 17 agosto 1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si erano iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che avevano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, avevano previsto un massimale annuo della base contributiva pensionabile.
Riferiva che nel 2020 il massimale annuo della base contributiva pensionabile era determinato in €
102.953,00 e che sulla base di tale massimale aveva provveduto a calcolare ed a versare i contributi per il suindicato dipendente, il quale, a sua volta, aveva esercitato l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, opzione che consentiva l'applicazione del medesimo regime contributivo a quei lavoratori che l'avevano esercitata e che per effetto dell'interpretazione autentica rilasciata dal D.L. n. 355/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 417/2001, avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
Affermava che, premessa la sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore indicato negli atti di recupero per l'esercizio dell'opzione per il regime contributivo, secondo il limite del massimale contributivo di cui al comma 18 dell'art. 2 della l.n. 335/95 e considerata la libertà della scelta di esercitare tale opzione, riconosciuta ai singoli lavoratori interessati e nella fattispecie effettivamente esercitata era pacifico che “sul piano operativo, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente” e rilevava che a tale adempimento, essenziale affinché fossero garantiti i controlli da parte dell' , la essa Società aveva sempre CP_1 puntualmente e tempestivamente provveduto.
Chiedeva, pertanto, che, in via preliminare, venisse sospesa la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito 59520220001235274000, opposto;
chiedeva, poi, nel merito, che venisse accertato e dichiarato che essa opponente non era tenuta al pagamento di quanto richiesto con l'avviso di addebito opposto e che, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, venisse accertato e dichiarato nullo, annullato, revocato siccome inammissibile, invalido, illegittimo, infondato l'avviso di addebito;
chiedeva, inoltre, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, la riduzione dell'importo preteso nell'avviso di addebito impugnato, nella misura determinabile ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva CP_1 della rilevando che si trattava di contributi relativi al 2020. Controparte_2
Contestava, poi, nel merito la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con conferma dell'avviso di addebito opposto e condanna di parte opponente al pagamento delle somme in esso indicata, con gli accessori di legge maturati e maturandi;
in ogni caso, chiedeva di accertare e dichiarare che parte CP_ opponente era debitrice nei confronti dell' delle somme recate nel titolo opposto e, per l'effetto, CP_ condannarla al pagamento in favore dell' delle somme dovute per la causale menzionata, oltre agli accessori maturati e maturandi per il suddetto titolo, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che fosse stata ritenuta all'esito del presente giudizio.
3.- Con provvedimento del 10 febbraio 2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva disposta la sospensione dell'avviso di addebito opposto.
4.-L'udienza del 15 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., e in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della non costituita in giudizio sebbene CP_2 il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Nel merito, la società ricorrente agisce in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520220001235274000, formato il 9 luglio 2022, notificato tramite posta elettronica certificata il 21 luglio 2022 , con cui l' ha richiesto il pagamento della somma complessiva di CP_1 euro € 73.120,39, comprensiva di spese di notifica, dovuta a titolo di contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativamente al periodo 06/2020 – 12/ 2020.
Va rilevato che dal “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” dell'Avviso di addebito impugnato, risulta “Inadempienza 3015 - ACCERTAMENTO DA DOC. - MOROSITÀ Diffida Pt_2
Prot. INPS.4800.26/01/2022.0040436 notificata il 27/01/2022 Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a).
Invero, nella suddetta Diffida Protocollo .4800.26/01/2022.0040436, avente ad oggetto il CP_1
“Recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge 335/1995”, è stato contestato alla di avere “esposto indebitamente”, per l'anno Controparte_4
2020, gli indicati “ imponibili utilizzando l'elemento "Eccedenza massimale" in , con CP_5 riferimento al dipendente , precisando che “il lavoratore risulta in possesso di CP_3 un'anzianità contributiva antecedente il 01/01/1996” e, conseguentemente, è stato richiesto il pagamento dei contributi da eccedenza massimale.
Al fine di risolvere la controversia, si richiama la normativa in materia.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto “….Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.”
Il richiamato art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995 ha infatti previsto la “facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo”, con conseguente applicazione del limite massimale, a condizione che i lavoratori abbiano previamente esercitato l'opzione, che siano iscritti alle forme di previdenza generale, o in quelle ad essa sostitutive e che alla data del 31 dicembre 1995, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo, così come statuito dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 355/2001, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001 n. 417, secondo cui: “
1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma
12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.”
Come ritenuto da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, “ne consegue, in concreto, che laddove il lavoratore non abbia la predetta anzianità lavorativa e/o non abbia esercitato l'opzione al sistema contributivo, il datore di lavoro dovrà versare all' i contributi CP_1 previdenziali su tutta retribuzione imponibile e, quindi, anche sulla parte eventualmente eccedente il massimale annuo senza valorizzare il campo nei flussi UNIEMENS mensili” (Tribunale di Messina,
23 maggio 2025, n. 1439)
Va inoltre rilevato l' , nella propria memoria di costituzione, ha rilevato che il dipendente non CP_1 avrebbe esercitato l'opzione, né avanzato alcuna richiesta in tal senso, precisando, a tal fine che in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, il dipendente può esercitare il diritto di opzione tramite la presentazione del modello AP09 e soltanto dopo, il datore di lavoro può correttamente applicare il massimale contributivo.
A tal riguardo, la normativa richiamata riconosce in capo al lavoratore la facoltà di esercitare l'opzione del regime pensionistico del “massimale contributivo”, senza tuttavia prescrivere particolari requisiti formali per l'esercizio della suddetta opzione, pertanto, le modalità indicate dall' , rappresentano mere indicazioni operative la cui mancata osservanza, non esclude di per CP_1 sé l'applicabilità del regime contributivo di cui si discute se, come nel caso di specie, è dimostrato che l' abbia avuto comunque conoscenza della scelta operata dal dipendente, tramite i cd. CP_1 modelli trasmessi dall'azienda (v. Tribunale di Messina, 23 maggio 2025, n. 1439; CP_5
Tribunale di Milano, 19 settembre 2022 n. 2088).
Dalla documentazione in atti risulta infatti, che , in data 1 maggio 2019, ha presentato CP_3 alla un'apposita dichiarazione, con la quale, avvalendosi della Parte_1 facoltà d'opzione ex art. 1 comma 23 L. 335/1995, l'ha autorizzata “ad applicare il massimale contributivo di legge per il versamento dei propri contributi obbligatori” e, conseguentemente, la
Società, nei flussi ha provveduto ad applicare il suddetto regime, indicando l'imponibile CP_5 eccedente il massimale e i relativi contributi.
L' , del resto, se da un lato ha precisato che “l'applicazione del massimale contributivo CP_1 consegua all'esercizio dell'opzione irrevocabile al sistema contributivo e non è un asserito
“comportamento concludente” a sancire la scelta di tale sistema di calcolo. (…) Ad oggi, non risulta CP_ esercitata l'opzione, né presentata all' alcuna richiesta in tal senso” contestando dunque l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del dipendente, dall'altro non ha contestato, invece, la sussistenza, in capo al , dei requisiti di legge ai fini dell'applicazione del regime contributivo CP_3 del “massimale”, apparendo generico il riferimento a “specifiche anomalie” effettuato dall' CP_1 nella memoria di costituzione.
Come condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale “discende, dunque, che contrariamente a quanto eccepito dall' , in assenza di disposizioni di fonte legislativa o amministrativa, CP_1
l'informazione pacificamente ricevuta dall'ente previdenziale per il tramite dei suddetti modelli
Uniemens deve dirsi qualificata e significativa dell'opzione. Ad orientare in tal senso sono, peraltro, le stesse indicazioni fornite dall' con messaggio n. 219/2013 ove si precisa che nel caso di CP_1 lavoratori che esercitino l'opzione “nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata all'accesso alla pensione, l'opzione diventa irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale, il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso. Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito al punto 7 della circolare n.108 del 2002” ( Tribunale di Messina, 23 maggio 2025, n. 1439).
In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
59520220001235274000 che va, pertanto, annullato. 7.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e della controvertibilità delle questioni, le spese vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' soccombente e CP_1 vengono liquidate in dispositivo ex del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 applicando i minimi previsti tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta mentre vengono compensate nei confronti della CP_2
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520220001235274000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 della e di metà delle spese giudiziali, che liquida nella Pt_1 Parte_1 somma già ridotta di euro 3.057,00, oltre metà c.u. come per legge, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS GA