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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR LA Presidente
RI TI IU relatrice
EL PA IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2557/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
15/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti:
1. I coniugi si impegnano a vivere separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza;
2. La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in San CP_1
ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, nella quale continuerà a risiedere il sig. . La sig.ra si è momentaneamente trasferita Parte_1 CP_1 presso l'abitazione materna, situata in Bagnolo di Mantova, Via D'annunzio n. 5, insieme ai figli minori, ed ha già reperito una sistemazione abitativa autonoma in San
ED Po il cui contratto di locazione decorrerà dal mese di luglio 2025; 3. I figli minori, e , saranno affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Salvo diversi e più favorevoli accordi tra le parti, in relazione alle rispettive esigenze lavorative e familiari:
• il padre potrà tenere con sé i figli nei fine settimana alternati;
• potrà inoltre trascorrere con loro due giornate intere infrasettimanali, comprensive di eventuale pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli la mattina successiva.
Per le festività:
• Durante le vacanze natalizie si seguirà il principio dell'alternanza annuale: ad anni alterni, la madre avrà i figli dal 24 al 30 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, e viceversa;
• Le festività pasquali saranno divise ad anni alterni, includendo la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
• Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo un calendario da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
• Per le altre festività e i compleanni dei figli, salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 27 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo al mantenimento dei figli pari a € 300,00 (euro trecento/00), corrispondenti a € 150,00 per ciascun figlio.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Il sig. contribuirà inoltre per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, Pt_1 secondo il seguente schema:
Spese mediche (con preventivo accordo e documentazione):
• Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
• Cure termali e fisioterapiche;
• Trattamenti sanitari anche erogati dal SSN ma non fruiti tramite lo stesso;
• Cure non convenzionali;
• Farmaci particolari. Spese scolastiche (documentate, senza necessità di accordo preventivo):
• Tasse di iscrizione a scuole superiori e università pubbliche;
• Libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Trasporto pubblico. Spese scolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Tasse di iscrizione a scuole o università private;
• Corsi di specializzazione;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso sede universitaria. Spese extrascolastiche (documentate, senza necessità di accordo):
• Servizi di pre-scuola, post-scuola e tempo prolungato;
• Centri ricreativi estivi e gruppi estivi. Spese extrascolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e relative attrezzature;
• Servizi di custodia (es. babysitter);
• Viaggi e vacanze senza accompagnamento dei genitori. Per le spese straordinarie senza obbligo di accordo preventivo, il genitore anticipatario dovrà esibire la relativa documentazione all'altro genitore, che sarà tenuto al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni. Per quelle che richiedono accordo preventivo, il genitore interpellato dovrà manifestare per iscritto eventuale dissenso motivato entro
10 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà considerato come consenso e il rimborso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla presentazione del giustificativo.
Gli assegni familiari spettanti ai figli saranno corrisposti alla madre.
6. La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria CP_1 Parte_1 quota del 50% dell'immobile sito in San ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, dove egli continuerà a risiedere;
7. Le parti convengono che, ai fini della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. acquisirà la quota del 50% di proprietà della sig.ra relativa ai Pt_1 CP_1 fabbricati, ai terreni a uso seminativo e al pioppeto, come meglio indicato negli allegati catastali, per un valore complessivo pari a € 38.000,00, mediante accollo del mutuo residuo, pari a circa € 75.000,00. Con riferimento alla liquidazione in favore della sig.ra del 50% delle rate del mutuo versate fino al mese di maggio 2025, le parti CP_1 dichiarano che i relativi rapporti sono stati integralmente definiti e regolati tra loro mediante la consegna in contanti da parte del sig. alla coniuge della somma di Pt_1 euro 1.117,00 euro, rinunciando gli stessi espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa reciproca;
8. In relazione al finanziamento contratto presso la società finanziaria Agos, la sig.ra si impegna a versare al sig. la somma mensile di € 240,00 fino CP_1 Pt_1 all'estinzione del debito;
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla regolamentazione dei beni comuni e, riconoscendosi economicamente autonomi e indipendenti, rinunciano reciprocamente a ogni pretesa di mantenimento o altro titolo economico futuro.
10. Le parti, in relazione ai trasferimenti patrimoniali di cui ai punti precedenti, chiedono l'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74/1987 e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1987 e n. 154 del 10.05.1999.
11. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al IU Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
1. La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in San CP_1
ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, nella quale continuerà a risiedere il sig. . La sig.ra si è momentaneamente trasferita Parte_1 CP_1 presso l'abitazione materna, situata in Bagnolo San Vito di Mantova, Via D'annunzio n.
5, insieme ai figli minori, ed ha già reperito una sistemazione abitativa autonoma in San ED Po il cui contratto di locazione decorrerà dal mese di luglio 2025;
2. I figli minori, e , saranno affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Salvo diversi e più favorevoli accordi tra le parti, in relazione alle rispettive esigenze lavorative e familiari:
• il padre potrà tenere con sé i figli nei fine settimana alternati;
• potrà inoltre trascorrere con loro due giornate intere infrasettimanali, comprensive di eventuale pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli la mattina successiva.
Per le festività:
• Durante le vacanze natalizie si seguirà il principio dell'alternanza annuale: ad anni alterni, la madre avrà i figli dal 24 al 30 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, e viceversa;
• Le festività pasquali saranno divise ad anni alterni, includendo la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
• Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo un calendario da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
• Per le altre festività e i compleanni dei figli, salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 27 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo al mantenimento dei figli pari a € 300,00 (euro trecento/00), corrispondenti a € 150,00 per ciascun figlio. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Il sig. contribuirà inoltre per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, Pt_1 secondo il seguente schema:
Spese mediche (con preventivo accordo e documentazione):
• Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
• Cure termali e fisioterapiche;
• Trattamenti sanitari anche erogati dal SSN ma non fruiti tramite lo stesso;
• Cure non convenzionali;
• Farmaci particolari. Spese scolastiche (documentate, senza necessità di accordo preventivo):
• Tasse di iscrizione a scuole superiori e università pubbliche;
• Libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Trasporto pubblico. Spese scolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Tasse di iscrizione a scuole o università private;
• Corsi di specializzazione;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso sede universitaria. Spese extrascolastiche (documentate, senza necessità di accordo):
• Servizi di pre-scuola, post-scuola e tempo prolungato;
• Centri ricreativi estivi e gruppi estivi. Spese extrascolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e relative attrezzature;
• Servizi di custodia (es. babysitter);
• Viaggi e vacanze senza accompagnamento dei genitori. Per le spese straordinarie senza obbligo di accordo preventivo, il genitore anticipatario dovrà esibire la relativa documentazione all'altro genitore, che sarà tenuto al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni. Per quelle che richiedono accordo preventivo, il genitore interpellato dovrà manifestare per iscritto eventuale dissenso motivato entro 10 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà considerato come consenso e il rimborso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla presentazione del giustificativo.
Gli assegni familiari spettanti ai figli saranno corrisposti alla madre.
5. La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria CP_1 Parte_1 quota del 50% dell'immobile sito in San ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, dove egli continuerà a risiedere;
6. Le parti convengono che, ai fini della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. acquisirà la quota del 50% di proprietà della sig.ra relativa ai Pt_1 CP_1 fabbricati, ai terreni a uso seminativo e al pioppeto, come meglio indicato negli allegati catastali, per un valore complessivo pari a € 38.000,00, mediante accollo del mutuo residuo, pari a circa € 75.000,00. Con riferimento alla liquidazione in favore della sig.ra del 50% delle rate del mutuo versate fino al mese di maggio 2025, le parti CP_1 dichiarano che i relativi rapporti sono stati integralmente definiti e regolati tra loro, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa reciproca
7. In relazione al finanziamento contratto presso la società finanziaria Agos, la sig.ra si impegna a versare al sig. la somma mensile di € 240,00 fino CP_1 Pt_1 all'estinzione del debito.
8. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla regolamentazione dei beni comuni e, riconoscendosi economicamente autonomi e indipendenti, rinunciano reciprocamente a ogni pretesa di mantenimento o altro titolo economico futuro.
9. Le parti, in relazione ai trasferimenti patrimoniali di cui ai punti precedenti, chiedono l'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74/1987 e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1987 e n.
154 del 10.05.1999. 10. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
PO NT in data 18/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 16, parte I, anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO NT (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
23.10.2025
La IU relatrice Il Presidente
RI TI OR LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR LA Presidente
RI TI IU relatrice
EL PA IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2557/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
15/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti:
1. I coniugi si impegnano a vivere separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza;
2. La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in San CP_1
ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, nella quale continuerà a risiedere il sig. . La sig.ra si è momentaneamente trasferita Parte_1 CP_1 presso l'abitazione materna, situata in Bagnolo di Mantova, Via D'annunzio n. 5, insieme ai figli minori, ed ha già reperito una sistemazione abitativa autonoma in San
ED Po il cui contratto di locazione decorrerà dal mese di luglio 2025; 3. I figli minori, e , saranno affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Salvo diversi e più favorevoli accordi tra le parti, in relazione alle rispettive esigenze lavorative e familiari:
• il padre potrà tenere con sé i figli nei fine settimana alternati;
• potrà inoltre trascorrere con loro due giornate intere infrasettimanali, comprensive di eventuale pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli la mattina successiva.
Per le festività:
• Durante le vacanze natalizie si seguirà il principio dell'alternanza annuale: ad anni alterni, la madre avrà i figli dal 24 al 30 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, e viceversa;
• Le festività pasquali saranno divise ad anni alterni, includendo la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
• Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo un calendario da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
• Per le altre festività e i compleanni dei figli, salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 27 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo al mantenimento dei figli pari a € 300,00 (euro trecento/00), corrispondenti a € 150,00 per ciascun figlio.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Il sig. contribuirà inoltre per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, Pt_1 secondo il seguente schema:
Spese mediche (con preventivo accordo e documentazione):
• Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
• Cure termali e fisioterapiche;
• Trattamenti sanitari anche erogati dal SSN ma non fruiti tramite lo stesso;
• Cure non convenzionali;
• Farmaci particolari. Spese scolastiche (documentate, senza necessità di accordo preventivo):
• Tasse di iscrizione a scuole superiori e università pubbliche;
• Libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Trasporto pubblico. Spese scolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Tasse di iscrizione a scuole o università private;
• Corsi di specializzazione;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso sede universitaria. Spese extrascolastiche (documentate, senza necessità di accordo):
• Servizi di pre-scuola, post-scuola e tempo prolungato;
• Centri ricreativi estivi e gruppi estivi. Spese extrascolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e relative attrezzature;
• Servizi di custodia (es. babysitter);
• Viaggi e vacanze senza accompagnamento dei genitori. Per le spese straordinarie senza obbligo di accordo preventivo, il genitore anticipatario dovrà esibire la relativa documentazione all'altro genitore, che sarà tenuto al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni. Per quelle che richiedono accordo preventivo, il genitore interpellato dovrà manifestare per iscritto eventuale dissenso motivato entro
10 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà considerato come consenso e il rimborso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla presentazione del giustificativo.
Gli assegni familiari spettanti ai figli saranno corrisposti alla madre.
6. La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria CP_1 Parte_1 quota del 50% dell'immobile sito in San ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, dove egli continuerà a risiedere;
7. Le parti convengono che, ai fini della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. acquisirà la quota del 50% di proprietà della sig.ra relativa ai Pt_1 CP_1 fabbricati, ai terreni a uso seminativo e al pioppeto, come meglio indicato negli allegati catastali, per un valore complessivo pari a € 38.000,00, mediante accollo del mutuo residuo, pari a circa € 75.000,00. Con riferimento alla liquidazione in favore della sig.ra del 50% delle rate del mutuo versate fino al mese di maggio 2025, le parti CP_1 dichiarano che i relativi rapporti sono stati integralmente definiti e regolati tra loro mediante la consegna in contanti da parte del sig. alla coniuge della somma di Pt_1 euro 1.117,00 euro, rinunciando gli stessi espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa reciproca;
8. In relazione al finanziamento contratto presso la società finanziaria Agos, la sig.ra si impegna a versare al sig. la somma mensile di € 240,00 fino CP_1 Pt_1 all'estinzione del debito;
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla regolamentazione dei beni comuni e, riconoscendosi economicamente autonomi e indipendenti, rinunciano reciprocamente a ogni pretesa di mantenimento o altro titolo economico futuro.
10. Le parti, in relazione ai trasferimenti patrimoniali di cui ai punti precedenti, chiedono l'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74/1987 e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1987 e n. 154 del 10.05.1999.
11. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al IU Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
1. La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in San CP_1
ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, nella quale continuerà a risiedere il sig. . La sig.ra si è momentaneamente trasferita Parte_1 CP_1 presso l'abitazione materna, situata in Bagnolo San Vito di Mantova, Via D'annunzio n.
5, insieme ai figli minori, ed ha già reperito una sistemazione abitativa autonoma in San ED Po il cui contratto di locazione decorrerà dal mese di luglio 2025;
2. I figli minori, e , saranno affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Salvo diversi e più favorevoli accordi tra le parti, in relazione alle rispettive esigenze lavorative e familiari:
• il padre potrà tenere con sé i figli nei fine settimana alternati;
• potrà inoltre trascorrere con loro due giornate intere infrasettimanali, comprensive di eventuale pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli la mattina successiva.
Per le festività:
• Durante le vacanze natalizie si seguirà il principio dell'alternanza annuale: ad anni alterni, la madre avrà i figli dal 24 al 30 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, e viceversa;
• Le festività pasquali saranno divise ad anni alterni, includendo la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
• Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo un calendario da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
• Per le altre festività e i compleanni dei figli, salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 27 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, un contributo al mantenimento dei figli pari a € 300,00 (euro trecento/00), corrispondenti a € 150,00 per ciascun figlio. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Il sig. contribuirà inoltre per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli, Pt_1 secondo il seguente schema:
Spese mediche (con preventivo accordo e documentazione):
• Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
• Cure termali e fisioterapiche;
• Trattamenti sanitari anche erogati dal SSN ma non fruiti tramite lo stesso;
• Cure non convenzionali;
• Farmaci particolari. Spese scolastiche (documentate, senza necessità di accordo preventivo):
• Tasse di iscrizione a scuole superiori e università pubbliche;
• Libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Trasporto pubblico. Spese scolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Tasse di iscrizione a scuole o università private;
• Corsi di specializzazione;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso sede universitaria. Spese extrascolastiche (documentate, senza necessità di accordo):
• Servizi di pre-scuola, post-scuola e tempo prolungato;
• Centri ricreativi estivi e gruppi estivi. Spese extrascolastiche (documentate, con preventivo accordo):
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e relative attrezzature;
• Servizi di custodia (es. babysitter);
• Viaggi e vacanze senza accompagnamento dei genitori. Per le spese straordinarie senza obbligo di accordo preventivo, il genitore anticipatario dovrà esibire la relativa documentazione all'altro genitore, che sarà tenuto al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni. Per quelle che richiedono accordo preventivo, il genitore interpellato dovrà manifestare per iscritto eventuale dissenso motivato entro 10 giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta, il silenzio sarà considerato come consenso e il rimborso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla presentazione del giustificativo.
Gli assegni familiari spettanti ai figli saranno corrisposti alla madre.
5. La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria CP_1 Parte_1 quota del 50% dell'immobile sito in San ED Po (frazione Mirasole), Via Argine Vecchio n. 9, dove egli continuerà a risiedere;
6. Le parti convengono che, ai fini della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, il sig. acquisirà la quota del 50% di proprietà della sig.ra relativa ai Pt_1 CP_1 fabbricati, ai terreni a uso seminativo e al pioppeto, come meglio indicato negli allegati catastali, per un valore complessivo pari a € 38.000,00, mediante accollo del mutuo residuo, pari a circa € 75.000,00. Con riferimento alla liquidazione in favore della sig.ra del 50% delle rate del mutuo versate fino al mese di maggio 2025, le parti CP_1 dichiarano che i relativi rapporti sono stati integralmente definiti e regolati tra loro, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa reciproca
7. In relazione al finanziamento contratto presso la società finanziaria Agos, la sig.ra si impegna a versare al sig. la somma mensile di € 240,00 fino CP_1 Pt_1 all'estinzione del debito.
8. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla regolamentazione dei beni comuni e, riconoscendosi economicamente autonomi e indipendenti, rinunciano reciprocamente a ogni pretesa di mantenimento o altro titolo economico futuro.
9. Le parti, in relazione ai trasferimenti patrimoniali di cui ai punti precedenti, chiedono l'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74/1987 e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1987 e n.
154 del 10.05.1999. 10. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
PO NT in data 18/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 16, parte I, anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO NT (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
23.10.2025
La IU relatrice Il Presidente
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