Articolo 9 della Legge 23 giugno 1970, n. 503
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 agosto 1970
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Versione
18 agosto 1993
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Versione
24 dicembre 1996
Art. 9.
Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:
a) dal contributo annuo del Ministero della sanita';
b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;
e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996