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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2845 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Carmen PEGORARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sancendo l'obbligo del reciproco rispetto: i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede,
con reciproco impegno di comunicarsi tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o domicilio, fermi restando i reciproci obblighi previsti dalla legge e alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. disporre che la casa coniugale sita in Camisano Vicentino (VI), Via Peraroli n. 82, di proprietà esclusiva del sig. , con il relativo mobilio e arredo, rimanga nella Parte_1
disponibilità di quest'ultimo;
3. Disporre il collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione locata dalla Per_1
madre, sita in Via De Tacchi 21 - Gazzo (PD);
4. Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, il quale dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. Disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore,
fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi per esigenze lavorative e di vita degli stessi o relative al minore, come segue:
- un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18.00 del venerdì con accompagnamento del figlio presso la casa paterna a cura della madre sino alla domenica quando il padre provvederà a riaccompagnarlo presso la casa materna entro le ore 18,00;
- nella settimana in cui il figlio trascorrerà il weekend con il padre, il minore starà con lo
2 stesso anche il martedì pomeriggio con pernotto fino al mercoledì mattina, in cui il padre lo riaccompagnerà all'asilo;
- nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre, disporre che il padre terrà il minore dal pomeriggio del martedì, con recupero a scuola, fino al riaccompagno a scuola il mercoledì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina con medesimi orari e doveri di recupero e riaccompagno a scuola;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che il minore possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive nel periodo in cui il minore non frequenti i centri estivi. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno.
Il Signor potrà comunque vedere il minore ogni volta ne faccia richiesta con Parte_1
preavviso alla Signora di almeno 24 ore e potrà effettuare almeno una Parte_2
telefonata al giorno alla stessa al fine di sentire il proprio figlio.
6. Porre a carico del sig. , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
un assegno mensile pari ad € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi tramite bonifico bancario alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_2
7. Dato atto delle differenti condizioni economico-reddituali degli odierni ricorrenti, stabilire che il sig. provvederà a versare mensilmente alla sig.ra , un Parte_1 Parte_2
importo pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a titolo di contributo rispetto al canone
3 di locazione pagato per l'immobile in cui vivrà con il figlio;
Per_1
8. Stabilire che il sig. provvederà al versamento delle spese relative alla retta Parte_1
mensile della scuola materna frequentata dal figlio pari ad € 225,00 (euro duecentoventicinque/00) fino a quando la Signora non percepirà l'assegno Parte_2
unico, ora percepito esclusivamente dal Sig. ; in seguito, tale spesa seguirà Parte_1
l'ordinario riparto al 50% per le spese straordinarie;
9. Definire che le spese straordinarie relative al figlio minore, così come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza sottoscritto dal Presidente dello stesso in data 26.10.2017 (quali, ad esempio, spese mediche non mutuabili, spese scolastiche,
spese per la pratica sportiva, spese per vacanze, ecc.), previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10. Obbligare i coniugi a rispettare il diritto dei figli minori di conservare i rapporti con gli ascendenti e gli altri parenti, permettendo le visite, almeno settimanali alle nonne e agli zii e, in generale, alle famiglie di origine, preferendo tali figure alla babysitter, quando necessario;
11. i coniugi prestano l'assenso reciproco per il rilascio del passaporto, per la carta d'identità
e i documenti validi per l'espatrio relativamente al figlio minore e, in ogni caso, si impegnano ad indicare ove lo stesso sarà reperibile;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 20/07/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo Per_1
ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento, la somma di 250,00 euro mensili, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei
5 passaporti, della carta d'identità e dei documenti di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Vicenza in data 20/07/2013 con atto trascritto al n. 70, parte II, serie A,
anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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