TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/09/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
NRG n. 110/2023
TRIBUNALE di BIELLA Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 2 settembre 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di eredi fu iscritta al Parte_1 Persona_1 Per_2 ruolo nell'anno 202 0 RG. L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive auorizzate da intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e da ritenersi integralmente trascritte. All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c. giusta debita autorizzazione conveniva in giudizio gli eredi fu al fine di far accertare Parte_1 Persona_1 Per_2 proprietà esclusiva per matura ne iva dell'immobile sito in Comune di Trivero (oggi Valdilana) censito al NCT al fg 36 particella 304 qualità classe prato partita 811 Reddito Dominicale € 0.94 reddito Agrario € 0,94 e dichiarare, pertanto, l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 cod. Civ. in proprio favore e la non opponibilità di tale situazione dominicale da parte degli eredi di fu o Persona_1 Per_2 da parte di quest'ultimo ordinando la trascrizione e le con nn al competente Conservatore dei RRII con esonero di ogni responsabilità al riguardo. Nessuno si costituiva in causa onde il Giudice, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di parte convenuta. Istruita la causa attraverso prove orali il G.I. fissava udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. Preliminarmente si precisa che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1. La domanda proposta da parte attrice è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. ha allegato di possedere uti dominus , da tempo immemore e, comunque, Parte_1 anni, in maniera pacifica, non violenta, continua, ininterrotta e non clandestina l'immobile sito nel Comune di Trivero (oggi Valdilana) così censito al NCT al fg 36 particella 304 qualità classe prato partita 811 Reddito Dominicale € 0.94 reddito Agrario € 0,94. Detto immobile risulta di proprietà di fu e mai utilizzato Persona_1 Per_2 da quest'ultimo. Risulta, invece, esser stato possedut da , nonno Persona_3 dell'odierna attrice, e successivamente da , padre della stessa cui è pervenuto CP_1 senza soluzione di continuità consenten i continuare il possesso esercitato da questi ultimi in maniera pacifica, ininterrotta, continua e pubblica per oltre 20 anni. Parte attrice allega, inoltre, i) di essersi occupata in via esclusiva di tutte le spese di conservazione e manutenzione, ii) di aver esercitato sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario, iii) che nel ventennio precedente la data della citazione non risultano trascritte domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti di godimento sugli immobili de quo. Sulla scorta di tali premesse l'attrice ritiene sussistenti i requisiti di legge per la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore. Le risultanze dell'istruttoria orale hanno confermato la prospettazione attorea. Ed invero, è emerso che i) il terreno oggetto di causa è utilizzato dall'attrice - titolare di un'azienda agricola da più di venti anni – per ricoverare vitelli e mucche da latte e, prima di lei, era utilizzato dal padre e dal nonno con la medesima finalità senza che Per_3 nessuno sollevasse obiezioni e alla luce del i deposizione teste Testimone_1 resa all'udienza dell'11.2.2025), ii) non ci fu soluzione di continuità del po al padre e da questi all'attrice (vedi deposizione teste resa all'udienza Testimone_1 dell'11.2.2025), iii) l'odierna attrice, e prima di lei il padre, hanno sostenuto spese di manutenzione e hanno provveduto alla pulizia del fondo e al taglio dell'erba (vedi deposizione teste resa all'udienza dell'11.2.2025), iv) in particolare il Testimone_1 nonno costruì il re a per la conservazione del fieno per il bestiame e per il riparo dello stesso sostenendone le relative spese (vedi deposizione teste Testimone_2 resa all'udienza del 11.2.2025), v) non sono risultate opposizioni al descritt rivendicazione alcuna (vedi verbale udienza delll'11.2.2025). Le deposizioni testimoniali, attesa l'attendibilità dei testi per i rapporti personali con la parte e la conseguente conoscenza delle vicende familiari riferita, confermano la prospettazione attorea.
2.Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo all'attore. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte attrice ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Analogamente risulta confermato il requisito temporale posto che è risultato acclarato il possesso della porzione immobiliare per il lasso di tempo ventennale richiesto ex lege da parte dell'attrice cui può aggiungersi analogo possesso da parte dei propri ascendenti. Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
3.Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e dell'attività in concreto svolta in complessivi € 1278,00 di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria oltre ad esposti, rimborso forfettario , Iva e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 110/2023
1.accerta e dichiara che (c.f. ) coniugata in regime di Parte_1 C.F._1 comunione dei beni, residente in [...]frazione Giardino 4/6 è proprietaria esclusiva per maturata usucapione dell'immobile sito in Comune di Trivero (oggi Valdilana) così censito al NCT Terreni fg 36 particella 304 qualità classe prato partita 811 Reddito Dominicale € 0.94 reddito Agrario € 0,94 e, pertanto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 cod. civ. in favore di e la non Parte_1 opponibilità di tale situazione dominicale da parte degli eredi o Persona_1 Per_2 da parte di quest'ultimo
2. ordina al competente conservatore dei RRII con esonero da ogni responsabilità le trascrizioni e annotazioni di legge
3. condanna gli eredi di fu a rimborsare a (c.f. Persona_1 Per_2 Parte_1
) le del e grado di giudizi o in C.F._1
Così deciso in Biella, 2 settembre 2025 La Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti
TRIBUNALE di BIELLA Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 2 settembre 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di eredi fu iscritta al Parte_1 Persona_1 Per_2 ruolo nell'anno 202 0 RG. L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive auorizzate da intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e da ritenersi integralmente trascritte. All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c. giusta debita autorizzazione conveniva in giudizio gli eredi fu al fine di far accertare Parte_1 Persona_1 Per_2 proprietà esclusiva per matura ne iva dell'immobile sito in Comune di Trivero (oggi Valdilana) censito al NCT al fg 36 particella 304 qualità classe prato partita 811 Reddito Dominicale € 0.94 reddito Agrario € 0,94 e dichiarare, pertanto, l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 cod. Civ. in proprio favore e la non opponibilità di tale situazione dominicale da parte degli eredi di fu o Persona_1 Per_2 da parte di quest'ultimo ordinando la trascrizione e le con nn al competente Conservatore dei RRII con esonero di ogni responsabilità al riguardo. Nessuno si costituiva in causa onde il Giudice, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di parte convenuta. Istruita la causa attraverso prove orali il G.I. fissava udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. Preliminarmente si precisa che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1. La domanda proposta da parte attrice è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. ha allegato di possedere uti dominus , da tempo immemore e, comunque, Parte_1 anni, in maniera pacifica, non violenta, continua, ininterrotta e non clandestina l'immobile sito nel Comune di Trivero (oggi Valdilana) così censito al NCT al fg 36 particella 304 qualità classe prato partita 811 Reddito Dominicale € 0.94 reddito Agrario € 0,94. Detto immobile risulta di proprietà di fu e mai utilizzato Persona_1 Per_2 da quest'ultimo. Risulta, invece, esser stato possedut da , nonno Persona_3 dell'odierna attrice, e successivamente da , padre della stessa cui è pervenuto CP_1 senza soluzione di continuità consenten i continuare il possesso esercitato da questi ultimi in maniera pacifica, ininterrotta, continua e pubblica per oltre 20 anni. Parte attrice allega, inoltre, i) di essersi occupata in via esclusiva di tutte le spese di conservazione e manutenzione, ii) di aver esercitato sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario, iii) che nel ventennio precedente la data della citazione non risultano trascritte domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti di godimento sugli immobili de quo. Sulla scorta di tali premesse l'attrice ritiene sussistenti i requisiti di legge per la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore. Le risultanze dell'istruttoria orale hanno confermato la prospettazione attorea. Ed invero, è emerso che i) il terreno oggetto di causa è utilizzato dall'attrice - titolare di un'azienda agricola da più di venti anni – per ricoverare vitelli e mucche da latte e, prima di lei, era utilizzato dal padre e dal nonno con la medesima finalità senza che Per_3 nessuno sollevasse obiezioni e alla luce del i deposizione teste Testimone_1 resa all'udienza dell'11.2.2025), ii) non ci fu soluzione di continuità del po al padre e da questi all'attrice (vedi deposizione teste resa all'udienza Testimone_1 dell'11.2.2025), iii) l'odierna attrice, e prima di lei il padre, hanno sostenuto spese di manutenzione e hanno provveduto alla pulizia del fondo e al taglio dell'erba (vedi deposizione teste resa all'udienza dell'11.2.2025), iv) in particolare il Testimone_1 nonno costruì il re a per la conservazione del fieno per il bestiame e per il riparo dello stesso sostenendone le relative spese (vedi deposizione teste Testimone_2 resa all'udienza del 11.2.2025), v) non sono risultate opposizioni al descritt rivendicazione alcuna (vedi verbale udienza delll'11.2.2025). Le deposizioni testimoniali, attesa l'attendibilità dei testi per i rapporti personali con la parte e la conseguente conoscenza delle vicende familiari riferita, confermano la prospettazione attorea.
2.Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo all'attore. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte attrice ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Analogamente risulta confermato il requisito temporale posto che è risultato acclarato il possesso della porzione immobiliare per il lasso di tempo ventennale richiesto ex lege da parte dell'attrice cui può aggiungersi analogo possesso da parte dei propri ascendenti. Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
3.Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e dell'attività in concreto svolta in complessivi € 1278,00 di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria oltre ad esposti, rimborso forfettario , Iva e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 110/2023
1.accerta e dichiara che (c.f. ) coniugata in regime di Parte_1 C.F._1 comunione dei beni, residente in [...]frazione Giardino 4/6 è proprietaria esclusiva per maturata usucapione dell'immobile sito in Comune di Trivero (oggi Valdilana) così censito al NCT Terreni fg 36 particella 304 qualità classe prato partita 811 Reddito Dominicale € 0.94 reddito Agrario € 0,94 e, pertanto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 cod. civ. in favore di e la non Parte_1 opponibilità di tale situazione dominicale da parte degli eredi o Persona_1 Per_2 da parte di quest'ultimo
2. ordina al competente conservatore dei RRII con esonero da ogni responsabilità le trascrizioni e annotazioni di legge
3. condanna gli eredi di fu a rimborsare a (c.f. Persona_1 Per_2 Parte_1
) le del e grado di giudizi o in C.F._1
Così deciso in Biella, 2 settembre 2025 La Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti