Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 668 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...]/Istambul (Turchia) il 07/09/1982 (Avv. LO IACONO Parte_1
ANDREA);
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (Avv. LO IACONO ANDREA); CP_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025, alle quali si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate
Palermo il 15/11/2016, conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, condizioni che in questa sede integralmente si riportano:
“A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla piccola per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 Per residenza e quella della figli , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al IG. Pt_1
con congruo preavviso. CP_1
B) Il IG. e la IG. avranno la facoltà di tenere con sé la figlia durante la CP_1 Pt_1 settimana alternandone i giorni in ragione degli impegni lavorativi di entrambi e ciò anche per più giorni alla settimana. La minore trascorrerà, pertanto, a settimane alterne, i giorni che vanno da lunedì a giovedì con un genitore ed i giorni che vanno dal venerdì alla domenica con l'altro.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della minore.
In considerazione di quanto sopra concordato non viene previsto alcun assegno di mantenimento ordinario nell'interesse della figlia in favore dell'uno o dell'altro genitore.
C) Per quanto concerne le festività natalizie i IG.ri e potranno trascorrere Pt_1 CP_1 con la figlia i giorni del 24,25,26 dicembre e dei 01,06 gennaio di ogni anno alternativamente.
Relativamente alle vacanze pasquali, i IG.ri e avranno la facoltà di Pt_1 CP_1 trascorrere alternativamente con la figlia minore la pasqua e la pasquetta, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, i IG.ri e trascorreranno con la figlia almeno Pt_1 CP_1
15 (quindici) giorni consecutivi alternandosi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i medesimi, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i gli affidatari.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la minore in luoghi lontani rispetto al Comune di Palermo, dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) La IG.r presso l'abitazione della quale la minore avrà residenza, dichiara di non Pt_1 Per pretendere nulla a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figli in conseguenza di quanto espresso nel punto successivo del presente.
E) Il IG. si impegna ad esborsare il 70% (settanta per cento) di tutte le spese CP_1 straordinarie necessarie per la figlia minore e di rimborsare alla IG.r (nei limiti della Pt_1 percentuale sopra indicata) quelle dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
La IG.ra si impegna ad esborsare il 30% (trenta per cento) di tutte le spese Pt_1 straordinarie necessarie per la figlia minore e di rimborsare al IG (nei limiti della CP_1 percentuale sopra indicata) quelle dallo stesso sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1 del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
I) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore della coppia;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia , nata a Persona_1
Palermo il 15/11/2016, sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio e riportate in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.