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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 229/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INFANTINO BORIS
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FILOSTI VALENTINA
STEF (cf. ) con il patrocinio dell'avv. CREVANI CP_2 P.IVA_2
RICCARDO
(cf. ) contumace Controparte_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. QUIETI GRAZIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza, a) Accertare e dichiarare che l'infortunio subito dal ricorrente in data 4 gennaio 2021 è conseguenza della mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza sul luogo di lavoro da parte delle convenute, per i profili specifici indicati nel ricorso;
b) per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente che si quantificano in € 36.878,71 ovvero in quella maggiore o minore pagina 1 di 12 somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
c) annullare la sanzione disciplinare del rimprovero scritto inflitta al ricorrente con lettera ricevuta il 23 settembre
2021; d) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Controparte_5
[...] in via preliminare: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, disporre la chiamata del terzo Parte_2
Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v. C. F. e
[...]
P. I.V.A. - R.E.A. n. 370476 - Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. P.IVA_4
Albo Gruppi. Ass. n° ord. 031 corrente in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano e per l'effetto differire l'udienza chiamata per il giorno 9 marzo 2020; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande del ricorrente perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarare il terzo
[...]
. tenuto al pagamento in garanzia e manleva di Parte_2 tutti gli importi riconosciuti come dovuti al ricorrente in forza della polizza n. 47571830; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: - Si chiede ammettersi prova per testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa da considerarsi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”. - Si indicano a testi i signori: Dott. Persona_1 Per_2
, Dott. Dott. , si chiede
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
l'ammissione della prova contraria su tutti i capitoli di prova dedotti dal ricorrente se ammessi con i medesimi testi indicati per la prova diretta - si chiede che venga espletata
CTU medico legale.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE Controparte_6
In via preliminare: revocare la dichiarazione di contumacia di Rigettare le Controparte_6 domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In subordine (salvo gravame), accertare il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione Parte_1 dell'infortunio del 4.1.2021 e dei danni conseguenti e, comunque, dichiarare che le somme versate e/o riconosciute da (anche come capitalizzazione della rendita eventualmente CP_7 erogata) e oggetto di eccezione di compensatio lucri cum damno – fermo il fatto che controparte stessa agisce per il risarcimento del c.d. danno differenziale – sono satisfattive di ogni avversaria pretesa, rigettando quindi ogni ulteriore pretesa avversaria. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande avversarie (salvo gravame): accertare il concorso del fatto colposo del sig. Parte_1 nella causazione dell'infortunio del 4.1.2021 e dei danni conseguenti e diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attore secondo la gravità della colpa dello stesso sig. e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i Pt_1 danni che egli avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo pagina 2 di 12 di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato) dalla resistente in favore dell'attore. In ogni caso, dedurre/decurtare da quanto dovesse risultare dovuto sia le somme già versate dalla società sia le somme già versate e/o riconosciute da (anche come capitalizzazione della rendita eventualmente erogata) e CP_7 oggetto di eccezione di compensatio lucri cum damno (fermo il fatto che controparte stessa agisce per il risarcimento del c.d. danno differenziale). Assolvere in ogni caso EF da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a suo carico. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva. In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che il Giudice richieda ad ai sensi dell'art. 213 c.p.c., CP_7 informazioni scritte relative agli atti e documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (o le rendite) di cui al punto che precede e, quindi, relativi a quanto pagato e comunque riconosciuto da al sig. a seguito delle lesioni subite nel sinistro oggetto di CP_7 Pt_1 causa, indicando le somme e/o i ratei già pagati e il valore capitale della rendita eventualmente riconosciuta, dettagliando i titoli dei pagamenti/indennizzi.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte da parte ricorrente e, in ogni caso, tutte le domande da chiunque svolte nei
Confronti di anche quale soggetto chiamato in manleva, in quanto Controparte_8 infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di prova, per tutti i motivi indicati in atti.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per mero scopo tutioristico e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'operatività, anche solo parziale, della garanzia assicurativa invocata da e venisse ravvisata Controparte_1 qualsivoglia responsabilità a carico di quest'ultima, per quanto accaduto al ricorrente, ridurre le avversarie pretese risarcitorie e/o indennitarie, entro i limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del concorso colposo del ricorrente, dedotte comunque le erogazioni percepite CP_7 e/o percipiende e, comunque, entro i limiti dell'operatività della garanzia assicurativa di nei confronti di in base a quanto previsto Controparte_9 Controparte_1 dalle clausole contenute nella polizza n. 47571830 (e allegati alla stessa, comprese le condizioni generali e particolari) e quella da questa espressamente richiamate (ivi incluse quelle relative a franchigie e massimali). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimb. forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva. IN
VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova di parte ricorrente in quanto generici, irrilevanti ai fini del decidere e/o contenenti giudizi non deferibili a testi e/o inerenti a circostanze da provarsi documentalmente.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 3 di 12 1. Oggetto della presente controversia è la domanda risarcitoria svolta da Pt_1
nei confronti della propria datrice di lavoro, la (d'ora
[...] Controparte_1
in avanti anche soltanto ), nonché della sua subappaltante e CP_1 Controparte_6
della committente Controparte_3
Parte ricorrente ha anche impugnato la sanzione disciplinare emessa nei suoi confronti in data 23 settembre 2021.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha allegato:
- di essere stato assunto da il 1° aprile 2018; CP_1
- che ha stipulato un contratto di appalto con la Controparte_6 Controparte_3 avente ad oggetto il servizio di movimentazione delle merci all'interno del magazzino di
Mairano e che detta società ha subappaltato il servizio a;
CP_1
- che il giorno 4 gennaio 2021, intorno alle ore 21.30, era addetto all'utilizzo del
“pedanato” e doveva prelevare i bancali posizionati nel piazzale per riporli all'interno del magazzino;
- che mentre retrocedeva per allineare il mezzo in modo da prelevare i bancali, la sua gamba destra urtava contro un bancale che si trovava su un transpallet elettrico a mano, che era stato abbandonato in mezzo all'area di manovra con le forche sollevate in maniera che il carico si trovava ad un'altezza tale da colpire la gamba del ricorrente;
- che a seguito del sinistro aveva riportato una “frattura scomposta pluriframmentaria del terzo medio prossimale della diafisi di perone e frattura scomposta del terzo medio della diafisi della tibia”;
- che il 7 settembre 2021 l' gli ha riconosciuto una menomazione dell'8% per “esiti di CP_7
frattura biossea gamba con sfumata limitazione funzionale e mds in situ”, corrispondendo a titolo di danno biologico la somma di euro 9.846,89;
- che la datrice di lavoro, con lettera ricevuta il 23 settembre 2021, ha inflitto la sanzione dell'ammonizione scritta per avere il ricorrente cagionato il suo stesso infortunio per imprudenza.
1.1. I convenuti e si sono costituiti in giudizio CP_1 Controparte_6
rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate;
su istanza della si è costituita CP_1
pagina 4 di 12 in giudizio anche la . Controparte_4 Parte_2
2. Venendo al merito della controversia si osserva che il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Sulla ricostruzione del sinistro occorre richiamare le dichiarazioni testimoniali.
Il teste ha dichiarato che il giorno del sinistro era impegnato nello Testimone_1 spostamento dei bancali quando ha “visto per terra attorniato da altre persone. Era Pt_1
seduto su bancali vuoti. Gli ho chiesto: cosa è successo?” Mi ha risposto che si Pt_1
era schiacciato la gamba con il carrello. Lui aveva vicino un carrello” (cfr. verbale udienza del 18 maggio 2023).
Il teste ha dichiarato che mentre stava etichettando la merce, Testimone_2
è venuto indietro col muletto non ha visto un bancale e si è fatto male” e ha Pt_1
confermato che il muletto in questione era quello di cui al doc. n. 5 del ricorrente;
Pt_1
era sulla pedana e con le maniglie spostava le forche per prendere i bancali. È tornato indietro ed ha urtato un bancale;
il teste ha confermato che la zona ove erano ubicati i bancali urtati dal ricorrente era destinata ad ospitare i bancali vuoti.
Il teste ha anche precisato di non aver visto “il momento in cui ha urtato il Pt_1
bancale. Era sdraiato fra il muletto e il bancale contro cui era andato addosso. Ho visto il muletto andare in retromarcia. È necessario tornare indietro in retromarcia altrimenti non riesci a prendere i bancali. I nostri bancali sono a strati a seconda delle spedizioni;
il teste ha anche dichiarato che con il muletto ha percorso circa 1,50 m (cfr. verbale Pt_1
udienza 20 febbraio 2024).
Appare, quindi, probabile che il sinistro sia occorso mentre il ricorrente era sul muletto di cui al doc. n. 5 di parte ricorrente e che lo stesso abbia urtato i bancali vuoti posti alle sue spalle mentre eseguiva la marcia indietro per poter prelevare i bancali con la merce in uno spazio di circa due metri.
Così ricostruito la dinamica del sinistro non assumono rilievo i profili di inadempimento allegati dal ricorrente in ordine alla mancata ricezione di istruzioni sulle modalità di parcheggio dei mezzi meccanici;
ciò in quanto l'urto è avvenuto con dei bancali e non con un mezzo parcheggiato male, come era stato allegato nel ricorso introduttivo.
pagina 5 di 12 Parimenti irrilevante è l'inadempimento addebitato al datore di lavoro, all'appaltatore principale ed al committente in ordine alla mancata istruzione dei lavori in merito al divieto di mantenere i carichi sospesi con i mezzi meccanici in sosta, in quanto tale ultima circostanza non si è verificata nel caso di specie.
Conclusione non dissimile deve affermarsi per la mancanza di segnaletica orizzontale atteso che detta circostanza non ha assunto alcun rilievo causale nell'evento.
Parte ricorrente ha anche allegato che il mezzo condotto dal ricorrente non era idoneo a tutelare l'incolumità del ricorrente in quanto la pedana su cui staziona l'operatore
è priva di qualsivoglia protezione per le gambe ed ha una superficie ridotta, appena sufficiente a contenerne i piedi.
L'assenza di protezioni per gli arti inferiori e la dimensione della pedana si evincono con immediatezza dalla foto n. 5 del fascicolo di parte ricorrente. La circostanza che questo fosse il mezzo condotto dal ricorrente è stata confermata dal testimone
[...]
Tes_2
Parte resistente sulla idoneità dei mezzi si è limitata ad allegare CP_1
l'avvenuta loro manutenzione ed il fatto che gli stessi sono omologati per l'uso al quale vengono destinati.
Tale allegazione non è idonea a ritenere assolto l'onere probatorio richiesto dall'art. 2087 cod. civ.
Il datore di lavoro, come è noto, avrebbe dovuto dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
La ha eccepito la sussistenza di un concorso colposo del lavoratore. CP_1
L'allegazione risulta generica in quanto la parte non ha allegato uno specifico profilo colposo rispetto all'evento che in concreto si è verificato.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità
pagina 6 di 12 datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (cass. Sez. L - , Sentenza n. 30679 del
25/11/2019, Sez. L - , Sentenza n. 15112 del 15/07/2020).
Nel caso di specie l'aver fornito al lavoratore uno strumento privo di protezione per gli arti inferiori costituisce la causa esclusiva dell'evento dedotto in giudizio.
Peraltro, non può trascurarsi che gli stessi testi dianzi citati hanno riferito che il lavoratore ha eseguito una manovra – vale a dire la marcia indietro - che era necessaria per prelevare i bancali e che il posizionamento di questi ultimi – a circa due metri dallo spazio di manovra - fosse ordinario.
Circa la responsabilità delle altre parti resistenti si osserva che la stessa
[...]
ha allegato di utilizzare i carrelli impiegati nel magazzino oggetto di causa in forza CP_1
di contratti di leasing e ha prodotto il documento di valutazione dei rischi dalla stessa redatto (cfr. doc. n. 12 fascicolo ). CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei pagina 7 di 12 lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9178 del
03/04/2023).
Nel caso di specie è indimostrato che i committenti abbiano mantenuto la disponibilità dei luoghi di lavoro ovvero che abbiano svolto qualsivoglia scelta operativa in relazione al mezzo coinvolto nel sinistro per cui è causa.
Pertanto, la domanda del ricorrente nei confronti delle resistenti e Controparte_6
deve essere respinta. Controparte_3
2.1. In relazione alle conseguenze occorse al ricorrente in seguito al sinistro devono richiamarsi le conclusioni della ctu medico legale svolta nel corso del giudizio in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito.
Il ctu ha verificato che il ricorrente a seguito del sinistro ha riportato la frattura biossea scomposta della gamba destra e una lieve distorsione tibio-tarsica alla gamba sinistra;
detta frattura è stata trattata chirurgicamente;
le conseguenze dannose sono state indicate in 6 giorni di invalidità temporanea assoluta, in 36 giorni di invalidità al 75%, in
82 giorni di invalidità al 50% ed in 40 giorni di invalidità al 25%.
In base allo stato attuale di salute del ricorrente il ctu ha quantificato un danno da invalidità permanente dell'8,5%.
Venendo alla liquidazione del danno qui riconosciuto, questo deve essere monetizzato in base alle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale di Milano (edizione 2024), in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, le tabelle citate si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
Si ritiene di non fare ricorso alle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private in quanto le stesse sono di carattere eccezionale e non sono estendibili in via analogica (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011). La conclusione ha, peraltro, trovato un riscontro normativo nella previsione di cui all'art. 7 della legge n. 24
pagina 8 di 12 del 2017 laddove è stato espressamente previsto di estendere la previsione della normativa indicata alla liquidazione del danno conseguente alla responsabilità di tipo sanitario. La scelta del legislatore di estendere espressamente l'applicazione della tabella di cui all'art. 139 citato risulta logicamente compatibile solo con la considerazione della norma alla stregua di una previsione eccezionale dovendosi, viceversa, considerare tautologica la previsione normativa di cui alla legge n. 24 del 2017 laddove si considerasse la tabella menzionata avente portata generale.
Il danno, quindi, deve essere quantificato in euro 20.028,50 a causa della invalidità permanente ed in euro 9.660 per la invalidità temporanea.
L'ammontare dei risarcimenti individuati deve essere maggiorato degli interessi compensativi e della rivalutazione. Si deve infatti considerare che ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi. Pertanto, tenuto conto che la somma dianzi indicata è calcolata in valori attuali, per il calcolo del debito risarcitorio occorre dapprima devalutare detta somma alla data dell'evento e poi calcolare sul risultato gli interessi c.d. compensativi al tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente sulla somma via via rivalutata.
In definitiva il credito risarcitorio del ricorrente è pari ad euro 21.768,93 per danno da invalidità permanente ed euro 10.501,03 per quella temporanea.
Tuttavia, all'ammontare del danno da invalidità permanente deve essere decurtato quanto corrisposto dall' per il medesimo titolo, previa opportuna rivalutazione in valori CP_7 attuali;
all'esito di ottiene che residua un danno di euro 10.445,01.
In definitiva la deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1
parte ricorrente della somma di euro 20.946,04 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2.2. La società ha chiesto, quindi, di essere tenuta indenne dalla CP_1
pagina 9 di 12 propria assicurazione per la responsabilità civile in forza della polizza prodotta (cfr. doc. n.
25 fascicolo ). CP_1
La società di assicurazione non ha contestato l'operatività della polizza ma ha solo allegato l'esistenza di una franchigia di euro 2.500; l'eccezione trova un riscontro nelle previsioni di cui alla polizza citata.
Pertanto, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne l'assicurata di tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta a sostenere in forza della presente sentenza, con esclusione della somma di euro 2.500.
3. Parte ricorrente ha anche chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare comminatagli in data 23 settembre 2021.
Il ricorrente, in particolare, ha allegato di aver subito la sanzione dell'ammonizione per aver cagionato il proprio infortunio per imprudenza.
L'art. 32 comma 6 del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio prevede che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.
Nel caso di specie non risulta provato che il datore di lavoro abbia inviato la contestazione disciplinare. Invero parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto alcuna contestazione e la parte datoriale non ha provato di avergliela inviata.
Pertanto, la sanzione deve essere annullata.
4. In punto di spese di lite si osserva quanto segue.
L'accoglimento della domanda di parte ricorrente nei confronti della CP_1
pagina 10 di 12 comporta la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della prima, comprese le spese di ctu.
Il ricorrente, invece, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della resistente viceversa le spese nei confronti della Controparte_6 [...]
devono essere compensate attesa la mancata costituzione della Controparte_3
parte.
Le spese di lite tra la e la devono compensate non avendo CP_1 CP_4 quest'ultima contestato l'operatività della polizza.
Le spese di lite qui riconosciute vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A. accoglie la domanda di parte ricorrente nei confronti della Controparte_1
e, per l'effetto:
1. condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 20.946,04 oltre interessi legali dalla pubblicazione della
[...]
sentenza al saldo;
2. annulla la sanzione disciplinare comminata a parte ricorrente in data 23 settembre
2021;
B. rigetta le domande di parte ricorrente nei confronti della e della Controparte_6 [...]
; Controparte_3
C. condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 259 per anticipazioni ed in euro 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
D. condanna la a tenere indenne la Parte_2 [...]
da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad eseguire in favore del Controparte_1
pagina 11 di 12 ricorrente in forza della presente sentenza, esclusa una franchigia assoluta di euro 2.500;
E. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_6
che si liquidano in euro 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle
[...]
spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
F. pone definitivamente a carico della le spese di ctu;
Controparte_1
G. compensa le restanti spese di lite.
Pavia, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 229/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INFANTINO BORIS
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FILOSTI VALENTINA
STEF (cf. ) con il patrocinio dell'avv. CREVANI CP_2 P.IVA_2
RICCARDO
(cf. ) contumace Controparte_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. QUIETI GRAZIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza, a) Accertare e dichiarare che l'infortunio subito dal ricorrente in data 4 gennaio 2021 è conseguenza della mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza sul luogo di lavoro da parte delle convenute, per i profili specifici indicati nel ricorso;
b) per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente che si quantificano in € 36.878,71 ovvero in quella maggiore o minore pagina 1 di 12 somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
c) annullare la sanzione disciplinare del rimprovero scritto inflitta al ricorrente con lettera ricevuta il 23 settembre
2021; d) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Controparte_5
[...] in via preliminare: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, disporre la chiamata del terzo Parte_2
Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v. C. F. e
[...]
P. I.V.A. - R.E.A. n. 370476 - Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. P.IVA_4
Albo Gruppi. Ass. n° ord. 031 corrente in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano e per l'effetto differire l'udienza chiamata per il giorno 9 marzo 2020; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande del ricorrente perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarare il terzo
[...]
. tenuto al pagamento in garanzia e manleva di Parte_2 tutti gli importi riconosciuti come dovuti al ricorrente in forza della polizza n. 47571830; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: - Si chiede ammettersi prova per testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa da considerarsi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”. - Si indicano a testi i signori: Dott. Persona_1 Per_2
, Dott. Dott. , si chiede
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5
l'ammissione della prova contraria su tutti i capitoli di prova dedotti dal ricorrente se ammessi con i medesimi testi indicati per la prova diretta - si chiede che venga espletata
CTU medico legale.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE Controparte_6
In via preliminare: revocare la dichiarazione di contumacia di Rigettare le Controparte_6 domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. In subordine (salvo gravame), accertare il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione Parte_1 dell'infortunio del 4.1.2021 e dei danni conseguenti e, comunque, dichiarare che le somme versate e/o riconosciute da (anche come capitalizzazione della rendita eventualmente CP_7 erogata) e oggetto di eccezione di compensatio lucri cum damno – fermo il fatto che controparte stessa agisce per il risarcimento del c.d. danno differenziale – sono satisfattive di ogni avversaria pretesa, rigettando quindi ogni ulteriore pretesa avversaria. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande avversarie (salvo gravame): accertare il concorso del fatto colposo del sig. Parte_1 nella causazione dell'infortunio del 4.1.2021 e dei danni conseguenti e diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'attore secondo la gravità della colpa dello stesso sig. e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i Pt_1 danni che egli avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo pagina 2 di 12 di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato) dalla resistente in favore dell'attore. In ogni caso, dedurre/decurtare da quanto dovesse risultare dovuto sia le somme già versate dalla società sia le somme già versate e/o riconosciute da (anche come capitalizzazione della rendita eventualmente erogata) e CP_7 oggetto di eccezione di compensatio lucri cum damno (fermo il fatto che controparte stessa agisce per il risarcimento del c.d. danno differenziale). Assolvere in ogni caso EF da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a suo carico. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva. In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che il Giudice richieda ad ai sensi dell'art. 213 c.p.c., CP_7 informazioni scritte relative agli atti e documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (o le rendite) di cui al punto che precede e, quindi, relativi a quanto pagato e comunque riconosciuto da al sig. a seguito delle lesioni subite nel sinistro oggetto di CP_7 Pt_1 causa, indicando le somme e/o i ratei già pagati e il valore capitale della rendita eventualmente riconosciuta, dettagliando i titoli dei pagamenti/indennizzi.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte da parte ricorrente e, in ogni caso, tutte le domande da chiunque svolte nei
Confronti di anche quale soggetto chiamato in manleva, in quanto Controparte_8 infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di prova, per tutti i motivi indicati in atti.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per mero scopo tutioristico e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'operatività, anche solo parziale, della garanzia assicurativa invocata da e venisse ravvisata Controparte_1 qualsivoglia responsabilità a carico di quest'ultima, per quanto accaduto al ricorrente, ridurre le avversarie pretese risarcitorie e/o indennitarie, entro i limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del concorso colposo del ricorrente, dedotte comunque le erogazioni percepite CP_7 e/o percipiende e, comunque, entro i limiti dell'operatività della garanzia assicurativa di nei confronti di in base a quanto previsto Controparte_9 Controparte_1 dalle clausole contenute nella polizza n. 47571830 (e allegati alla stessa, comprese le condizioni generali e particolari) e quella da questa espressamente richiamate (ivi incluse quelle relative a franchigie e massimali). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimb. forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva. IN
VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova di parte ricorrente in quanto generici, irrilevanti ai fini del decidere e/o contenenti giudizi non deferibili a testi e/o inerenti a circostanze da provarsi documentalmente.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 3 di 12 1. Oggetto della presente controversia è la domanda risarcitoria svolta da Pt_1
nei confronti della propria datrice di lavoro, la (d'ora
[...] Controparte_1
in avanti anche soltanto ), nonché della sua subappaltante e CP_1 Controparte_6
della committente Controparte_3
Parte ricorrente ha anche impugnato la sanzione disciplinare emessa nei suoi confronti in data 23 settembre 2021.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha allegato:
- di essere stato assunto da il 1° aprile 2018; CP_1
- che ha stipulato un contratto di appalto con la Controparte_6 Controparte_3 avente ad oggetto il servizio di movimentazione delle merci all'interno del magazzino di
Mairano e che detta società ha subappaltato il servizio a;
CP_1
- che il giorno 4 gennaio 2021, intorno alle ore 21.30, era addetto all'utilizzo del
“pedanato” e doveva prelevare i bancali posizionati nel piazzale per riporli all'interno del magazzino;
- che mentre retrocedeva per allineare il mezzo in modo da prelevare i bancali, la sua gamba destra urtava contro un bancale che si trovava su un transpallet elettrico a mano, che era stato abbandonato in mezzo all'area di manovra con le forche sollevate in maniera che il carico si trovava ad un'altezza tale da colpire la gamba del ricorrente;
- che a seguito del sinistro aveva riportato una “frattura scomposta pluriframmentaria del terzo medio prossimale della diafisi di perone e frattura scomposta del terzo medio della diafisi della tibia”;
- che il 7 settembre 2021 l' gli ha riconosciuto una menomazione dell'8% per “esiti di CP_7
frattura biossea gamba con sfumata limitazione funzionale e mds in situ”, corrispondendo a titolo di danno biologico la somma di euro 9.846,89;
- che la datrice di lavoro, con lettera ricevuta il 23 settembre 2021, ha inflitto la sanzione dell'ammonizione scritta per avere il ricorrente cagionato il suo stesso infortunio per imprudenza.
1.1. I convenuti e si sono costituiti in giudizio CP_1 Controparte_6
rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate;
su istanza della si è costituita CP_1
pagina 4 di 12 in giudizio anche la . Controparte_4 Parte_2
2. Venendo al merito della controversia si osserva che il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Sulla ricostruzione del sinistro occorre richiamare le dichiarazioni testimoniali.
Il teste ha dichiarato che il giorno del sinistro era impegnato nello Testimone_1 spostamento dei bancali quando ha “visto per terra attorniato da altre persone. Era Pt_1
seduto su bancali vuoti. Gli ho chiesto: cosa è successo?” Mi ha risposto che si Pt_1
era schiacciato la gamba con il carrello. Lui aveva vicino un carrello” (cfr. verbale udienza del 18 maggio 2023).
Il teste ha dichiarato che mentre stava etichettando la merce, Testimone_2
è venuto indietro col muletto non ha visto un bancale e si è fatto male” e ha Pt_1
confermato che il muletto in questione era quello di cui al doc. n. 5 del ricorrente;
Pt_1
era sulla pedana e con le maniglie spostava le forche per prendere i bancali. È tornato indietro ed ha urtato un bancale;
il teste ha confermato che la zona ove erano ubicati i bancali urtati dal ricorrente era destinata ad ospitare i bancali vuoti.
Il teste ha anche precisato di non aver visto “il momento in cui ha urtato il Pt_1
bancale. Era sdraiato fra il muletto e il bancale contro cui era andato addosso. Ho visto il muletto andare in retromarcia. È necessario tornare indietro in retromarcia altrimenti non riesci a prendere i bancali. I nostri bancali sono a strati a seconda delle spedizioni;
il teste ha anche dichiarato che con il muletto ha percorso circa 1,50 m (cfr. verbale Pt_1
udienza 20 febbraio 2024).
Appare, quindi, probabile che il sinistro sia occorso mentre il ricorrente era sul muletto di cui al doc. n. 5 di parte ricorrente e che lo stesso abbia urtato i bancali vuoti posti alle sue spalle mentre eseguiva la marcia indietro per poter prelevare i bancali con la merce in uno spazio di circa due metri.
Così ricostruito la dinamica del sinistro non assumono rilievo i profili di inadempimento allegati dal ricorrente in ordine alla mancata ricezione di istruzioni sulle modalità di parcheggio dei mezzi meccanici;
ciò in quanto l'urto è avvenuto con dei bancali e non con un mezzo parcheggiato male, come era stato allegato nel ricorso introduttivo.
pagina 5 di 12 Parimenti irrilevante è l'inadempimento addebitato al datore di lavoro, all'appaltatore principale ed al committente in ordine alla mancata istruzione dei lavori in merito al divieto di mantenere i carichi sospesi con i mezzi meccanici in sosta, in quanto tale ultima circostanza non si è verificata nel caso di specie.
Conclusione non dissimile deve affermarsi per la mancanza di segnaletica orizzontale atteso che detta circostanza non ha assunto alcun rilievo causale nell'evento.
Parte ricorrente ha anche allegato che il mezzo condotto dal ricorrente non era idoneo a tutelare l'incolumità del ricorrente in quanto la pedana su cui staziona l'operatore
è priva di qualsivoglia protezione per le gambe ed ha una superficie ridotta, appena sufficiente a contenerne i piedi.
L'assenza di protezioni per gli arti inferiori e la dimensione della pedana si evincono con immediatezza dalla foto n. 5 del fascicolo di parte ricorrente. La circostanza che questo fosse il mezzo condotto dal ricorrente è stata confermata dal testimone
[...]
Tes_2
Parte resistente sulla idoneità dei mezzi si è limitata ad allegare CP_1
l'avvenuta loro manutenzione ed il fatto che gli stessi sono omologati per l'uso al quale vengono destinati.
Tale allegazione non è idonea a ritenere assolto l'onere probatorio richiesto dall'art. 2087 cod. civ.
Il datore di lavoro, come è noto, avrebbe dovuto dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
La ha eccepito la sussistenza di un concorso colposo del lavoratore. CP_1
L'allegazione risulta generica in quanto la parte non ha allegato uno specifico profilo colposo rispetto all'evento che in concreto si è verificato.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità
pagina 6 di 12 datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (cass. Sez. L - , Sentenza n. 30679 del
25/11/2019, Sez. L - , Sentenza n. 15112 del 15/07/2020).
Nel caso di specie l'aver fornito al lavoratore uno strumento privo di protezione per gli arti inferiori costituisce la causa esclusiva dell'evento dedotto in giudizio.
Peraltro, non può trascurarsi che gli stessi testi dianzi citati hanno riferito che il lavoratore ha eseguito una manovra – vale a dire la marcia indietro - che era necessaria per prelevare i bancali e che il posizionamento di questi ultimi – a circa due metri dallo spazio di manovra - fosse ordinario.
Circa la responsabilità delle altre parti resistenti si osserva che la stessa
[...]
ha allegato di utilizzare i carrelli impiegati nel magazzino oggetto di causa in forza CP_1
di contratti di leasing e ha prodotto il documento di valutazione dei rischi dalla stessa redatto (cfr. doc. n. 12 fascicolo ). CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei pagina 7 di 12 lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9178 del
03/04/2023).
Nel caso di specie è indimostrato che i committenti abbiano mantenuto la disponibilità dei luoghi di lavoro ovvero che abbiano svolto qualsivoglia scelta operativa in relazione al mezzo coinvolto nel sinistro per cui è causa.
Pertanto, la domanda del ricorrente nei confronti delle resistenti e Controparte_6
deve essere respinta. Controparte_3
2.1. In relazione alle conseguenze occorse al ricorrente in seguito al sinistro devono richiamarsi le conclusioni della ctu medico legale svolta nel corso del giudizio in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito.
Il ctu ha verificato che il ricorrente a seguito del sinistro ha riportato la frattura biossea scomposta della gamba destra e una lieve distorsione tibio-tarsica alla gamba sinistra;
detta frattura è stata trattata chirurgicamente;
le conseguenze dannose sono state indicate in 6 giorni di invalidità temporanea assoluta, in 36 giorni di invalidità al 75%, in
82 giorni di invalidità al 50% ed in 40 giorni di invalidità al 25%.
In base allo stato attuale di salute del ricorrente il ctu ha quantificato un danno da invalidità permanente dell'8,5%.
Venendo alla liquidazione del danno qui riconosciuto, questo deve essere monetizzato in base alle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale di Milano (edizione 2024), in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, le tabelle citate si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
Si ritiene di non fare ricorso alle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private in quanto le stesse sono di carattere eccezionale e non sono estendibili in via analogica (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011). La conclusione ha, peraltro, trovato un riscontro normativo nella previsione di cui all'art. 7 della legge n. 24
pagina 8 di 12 del 2017 laddove è stato espressamente previsto di estendere la previsione della normativa indicata alla liquidazione del danno conseguente alla responsabilità di tipo sanitario. La scelta del legislatore di estendere espressamente l'applicazione della tabella di cui all'art. 139 citato risulta logicamente compatibile solo con la considerazione della norma alla stregua di una previsione eccezionale dovendosi, viceversa, considerare tautologica la previsione normativa di cui alla legge n. 24 del 2017 laddove si considerasse la tabella menzionata avente portata generale.
Il danno, quindi, deve essere quantificato in euro 20.028,50 a causa della invalidità permanente ed in euro 9.660 per la invalidità temporanea.
L'ammontare dei risarcimenti individuati deve essere maggiorato degli interessi compensativi e della rivalutazione. Si deve infatti considerare che ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi. Pertanto, tenuto conto che la somma dianzi indicata è calcolata in valori attuali, per il calcolo del debito risarcitorio occorre dapprima devalutare detta somma alla data dell'evento e poi calcolare sul risultato gli interessi c.d. compensativi al tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente sulla somma via via rivalutata.
In definitiva il credito risarcitorio del ricorrente è pari ad euro 21.768,93 per danno da invalidità permanente ed euro 10.501,03 per quella temporanea.
Tuttavia, all'ammontare del danno da invalidità permanente deve essere decurtato quanto corrisposto dall' per il medesimo titolo, previa opportuna rivalutazione in valori CP_7 attuali;
all'esito di ottiene che residua un danno di euro 10.445,01.
In definitiva la deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1
parte ricorrente della somma di euro 20.946,04 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2.2. La società ha chiesto, quindi, di essere tenuta indenne dalla CP_1
pagina 9 di 12 propria assicurazione per la responsabilità civile in forza della polizza prodotta (cfr. doc. n.
25 fascicolo ). CP_1
La società di assicurazione non ha contestato l'operatività della polizza ma ha solo allegato l'esistenza di una franchigia di euro 2.500; l'eccezione trova un riscontro nelle previsioni di cui alla polizza citata.
Pertanto, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne l'assicurata di tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta a sostenere in forza della presente sentenza, con esclusione della somma di euro 2.500.
3. Parte ricorrente ha anche chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare comminatagli in data 23 settembre 2021.
Il ricorrente, in particolare, ha allegato di aver subito la sanzione dell'ammonizione per aver cagionato il proprio infortunio per imprudenza.
L'art. 32 comma 6 del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio prevede che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.
Nel caso di specie non risulta provato che il datore di lavoro abbia inviato la contestazione disciplinare. Invero parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto alcuna contestazione e la parte datoriale non ha provato di avergliela inviata.
Pertanto, la sanzione deve essere annullata.
4. In punto di spese di lite si osserva quanto segue.
L'accoglimento della domanda di parte ricorrente nei confronti della CP_1
pagina 10 di 12 comporta la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della prima, comprese le spese di ctu.
Il ricorrente, invece, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della resistente viceversa le spese nei confronti della Controparte_6 [...]
devono essere compensate attesa la mancata costituzione della Controparte_3
parte.
Le spese di lite tra la e la devono compensate non avendo CP_1 CP_4 quest'ultima contestato l'operatività della polizza.
Le spese di lite qui riconosciute vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A. accoglie la domanda di parte ricorrente nei confronti della Controparte_1
e, per l'effetto:
1. condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 20.946,04 oltre interessi legali dalla pubblicazione della
[...]
sentenza al saldo;
2. annulla la sanzione disciplinare comminata a parte ricorrente in data 23 settembre
2021;
B. rigetta le domande di parte ricorrente nei confronti della e della Controparte_6 [...]
; Controparte_3
C. condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 259 per anticipazioni ed in euro 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
D. condanna la a tenere indenne la Parte_2 [...]
da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad eseguire in favore del Controparte_1
pagina 11 di 12 ricorrente in forza della presente sentenza, esclusa una franchigia assoluta di euro 2.500;
E. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_6
che si liquidano in euro 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle
[...]
spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
F. pone definitivamente a carico della le spese di ctu;
Controparte_1
G. compensa le restanti spese di lite.
Pavia, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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