Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14887-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 27 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 14887/2024 R.G.A.C., è presente l'Avv. Valeria
Strano, in sostituzione degli Avv.ti Malavasi e Rotundo, per Sigla S.r.l.
Nessuno è presente per . Controparte_1
L'avv. Strano discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga de-
cisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13:25, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14887/2024 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Cracolici ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
Sigla S.r.l. ( ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Malavasi (:
[...]
e Giuseppe Rotundo ( Email_2 [...]
per procura allegata alla comparsa di Email_3
costituzione;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a precetto.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 12 ottobre
2024 su istanza di Sigla S.r.l.;
2) rigetta la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute dall'opposta Sigla S.r.l. con riferimento al giudizio di opposi-
zione, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso profes-
sionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'atto di precetto allo stesso notificato il 12 ottobre 2024, con cui Sigla
S.r.l. ha intimato il pagamento del complessivo importo di € 7.621,94 di cui € 6.755,44 per sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo n.
5289/2023 del Giudice di Pace di Palermo (dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 30 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.) e la rima-
nente somma a titolo di interessi e spese.
❖❖❖
Tanto premesso si osserva che l'opposizione è inammissibile.
Va infatti ribadito il principio – ripetutamente affermato dai giudici di
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legittimità – secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto que-
stioni attinenti a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione medesima, mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
3666/2013, n. 17903/2012, n. 20594/2007, n. 26089/2005, n.
1935/1994, n. 11088/1992 e n. 766/1988) e dunque, nell'ipotesi di pre-
cetto fondato sulle statuizioni di un decreto ingiuntivo, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che “attraverso
l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un
provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi
di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del prov-
vedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del
giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia
fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice
dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che
avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In que-
sti casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del
giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di
dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora
oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono
di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi
verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (ex plurimis, Cass.
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n.
12664; Trib. Brescia, 15/11/2018 n. 3102 del;
Tribunale di Bologna, sez.
Distaccata Imola n. 13/2009).
Nella specie, invero a fondamento dell'opposizione, Controparte_1
ha eccepito che “alla data della notifica del decreto ingiuntivo(30 Ottobre
2023)il credito originario risultava già prescritto per decorso del termine or-
dinario decennale previsto dalll'art.2946 cod civile”; cfr. atto di citazione in opposizione, pagg. 2).
Tale argomentazione, però, non può avere alcuna rilevanza in questa sede, trattandosi, in tutta evidenza, di un fatto ben antecedente alla for-
mazione del titolo giudiziale in forza del quale Sigla S.r.l. ha intimato il precetto, ed attinente alla pretesa creditoria che in quel titolo ha trovato consacrazione.
Invero, l'opposizione proposta da non si fonda in al- Controparte_1
cun modo su fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del ti-
tolo giudiziale in forza del quale Sigla S.r.l. ha intimato il precetto oppo-
sto.
Il titolo giudiziale cui si allude è, invero, rappresentato dal decreto in-
giuntivo n. 5289/2023 del Giudice di Pace di Palermo, notificato in data
30 ottobre 2023, non opposto nei termini di legge e dichiarato esecutivo in data 30 dicembre 2023.
Nessuna valutazione, allora, è – in radice – consentita al Tribunale in questa sede, con riferimento alla fondatezza di un'eccezione che avrebbe dovuto trovare un eventuale rilievo nel giudizio di opposizione avverso il suddetto Decreto ingiuntivo (che l'odierno opponente ha omesso di in-
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staurare).
Alla luce di ciò, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da . Controparte_1
❖❖❖
Va, invece, respinta la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi elementi per affermare con certezza che la abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Controparte_1
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In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'opponente va condannato al pagamento delle spese di Controparte_1
lite sostenute dall'opposta Sigla S.r.l.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà
della controversia.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 27 giugno 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle
prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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