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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3129/2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GARGALLO n. 67, , presso la sede dell'Avvocatura Pt_1
Comunale, rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. CLAUDIO SCARPULLA (c.f. ) C.F._1 ricorrente-opponente
contro
, nato a [...] [...], c.f. Controparte_1 Pt_1
; elettivamente domiciliato in VIA GERMANIA n. C.F._2
11, , presso lo studio dell'avv. MARZIO SALVI (c.f. Pt_1
), che lo rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente-opposto __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con ricorso per decreto ingiuntivo , Controparte_1
<< premesso
- che il ricorrente è stato dipendente del cod. Parte_1 fisc. , p. iva in persona del Sindaco pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, dal 09/05/1981 al 31/05/2021, con qualifica di Funzionario Amministrativo e posizione economica D4D1;
- che l'istante, sebbene il CCNL Funzioni Locali all'art. 28 prevede che il dipendente comunale fruisca di 28 giorni di ferie all'anno, dal maggio 2016 (ultimi 5 anni di rapporto di lavoro) non ha goduto di alcun giorno di ferie, per come comprovato dagli allegati prospetti paga;
- che, pertanto, al ricorrente spetta un'indennità sostitutiva per ferie non godute per 140giorni (28 giorni * 5 anni) e, quindi, pari ad €. 9.932,57 (paga giornaliera pari ad €.70,9469 * 140 giorni);
- che, nonostante la costituzione in mora del 04/10/2021, ad oggi, il nulla ha corrisposto a titolo di indennità sostitutiva per Parte_1 ferie non godute al sig. . Controparte_1
Ritenuto che vi è prova scritta del credito che risulta essere certo, liquido, esigibile e di rilevante entità; che è trascorso oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, senza che il abbia provveduto al pagamento di quanto Parte_1 dovuto. Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante, come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesto Tribunale affinché voglia ingiungere al Parte_1
…. l'immediato pagamento della complessiva somma di
[...]
€.9.932,57, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo ed alle spese del presente procedimento >>. E' stato emesso il decreto ingiuntivo n. 567/2022 del 26/10/2022, con cui è stato ingiunto al << di pagare entro quaranta Parte_1 giorni dalla notifica del presente decreto in favore di
[...]
[..
[...] [...]
CF per il titolo e le causali indicate Parte_2 C.F._2 in ricorso la somma di Euro 9.932,57, oltre interessi e rivalutazione come richiesti in ricorso, nonchè spese della presente procedura, che liquida in Euro 118,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge >>. Avverso il predetto decreto ingiuntivo il ha Parte_1 proposto opposizione, eccependo l'infondatezza della affermazione del che “dal maggio 2016 (ultimi 5 anni di rapporto di lavoro) non ha CP_1 goduto di alcun giorno di ferie”; << si richiama quanto appositamente attestato dal dirigente del Settore Risorse Umane del Parte_1 con atto (doc. 3) dal quale risulta che nello stesso periodo al Reale sono stati quanto meno concessi 104 giorni di ferie, così distinte:
- 2016 – 23 giorni (di cui 17 nel periodo successivo all'1 giugno);
- 2017 – 5 giorni;
- 2018 – 32 giorni;
- 2019 – 31 giorni;
- 2020 – 14 giorni. Dalla stessa attestazione risulta inoltre che in 2 giorni del 2017 e 4 del 2018 per i quali non è stata reperita la relativa istanza, il ha CP_1 comunque fruito di ferie, risultando ciò dal sistema gestionale in uso al Comune. Il che porta a 110 il numero dei giorni già ufficialmente concessi dal nel corso del quinquennio in questione >>; il Pt_1 Pt_1 opponente rilevava, poi, la sussistenza di << richieste di ferie reperite agli atti d'ufficio (doc. 4), tutte debitamente autorizzate >>, e che, quindi, << A fronte dei 140 giorni di ferie reclamati, dunque, ne resterebbero solo 30>>, ma che nemmeno in questa più limitata misura poteva essere ammesso il diritto vantato dal atteso che lo stesso avrebbe << accumulato ben CP_1
350 assenze a tutt'oggi non giustificate >>. L'Ente opponente ha, poi, aggiunto che andava esclusa tassativamente la monetizzazione laddove il dipendente, in assenza di esigenze di servizio a lui notificate dal datore di lavoro, abbia per tempo eventualmente omesso di chiedere di fruire delle ferie a lui spettanti. Il Comune ricorrente ha, quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si è costituito in giudizio , contestando Controparte_1
l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha testualmente rilevato che << Controparte afferma che il lavoratore, avrebbe falsamente dichiarato di non aver fruito di ferie negli ultimi 5 anni e,
3 pertanto, di essere passibile di condanna ex art. 96 c.p.c. Ed infatti, controparte ha fornito prova in ordine alla circostanza che il lavoratore a goduto di 110 giorni di ferie tra il 2016 ed il 2020 e, pertanto, accusa il sig. di incauto avvio della procedura monitoria. Orbene, occorre fornire CP_1 dei chiarimenti sul punto. Il sig. non ha detto di non aver goduto di CP_1 ferie tra il 2016 ed il 2020 ma ha detto di non aver goduto le ferie maturate nel periodo compreso tra il maggio 2016 ed il maggio 2021. Ed infatti, i 110 giorni di ferie indicati da controparte sono stati maturati dal lavoratore in un periodo antecedente. Basti pensare che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro (maggio 2021) il sig. aveva oltre 250 giorni di CP_1 ferie non godute, maturate nel corso dei 40 anni di onorata carriera. Ovviamente, poiché la prescrizione nulla perdona, si è limitato a chiedere l'indennità sostitutiva per il solo periodo non prescritto (ultimi 5 anni) >>. Il opponente ha, quindi, rilevato, che tale affermazione Pt_1 rappresentava << un artato ed inammissibile tentativo di mutare la causa petendi del giudizio, ormai immutabilmente definita col ricorso monitorio, sulla cui base è stato emesso un erroneo decreto ingiuntivo, che va quindi revocato >>, attesa la chiara impostazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo. Deve, ora, rilevarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ex multis Cass. 27.06.2000 n. 8718): in questo giudizio il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (ex multis Cass. 17.02.2004 n. 2997); in sostanza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. 17.02.1998 n. 1656; il giudice dell'opposizione a d. i. può revocare il provvedimento monitorio ed emettere una sentenza di condanna dell'ingiunto per una somma minore di quella prevista nel decreto, perché, mentre l'opponente chiede di accertare
4 l'inesistenza dell'obbligazione ingiunta, il creditore esercita invece un'azione di condanna). Ciò posto, la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione è chiaramente e testualmente basata sulla seguente circostanza:
<< sebbene il CCNL Funzioni Locali all'art. 28 prevede che il dipendente comunale fruisca di 28 giorni di ferie all'anno, dal maggio 2016 (ultimi 5 anni di rapporto di lavoro) non ha goduto di alcun giorno di ferie >>. I “chiarimenti” che parte opposta ha inteso fornire nella memoria di costituzione rappresentano circostanze del tutto nuove, estranee al contenuto del ricorso monitorio (che si è riportato più sopra nella quasi integralità). Parte opposta ha sostenuto in memoria di costituzione che << Il sig. non ha detto di non aver goduto di ferie tra il 2016 ed il 2020 ma ha CP_1 detto di non aver goduto le ferie maturate nel periodo compreso tra il maggio 2016 ed il maggio 2021 >>; affermazione che appare palesemente temeraria, atteso che nel ricorso monitorio è stato detto proprio che << dal maggio 2016 (ultimi 5 anni di rapporto di lavoro) non ha goduto di alcun giorno di ferie >>. Punto. Nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può formulare domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione (Cass. , 29/09/2009, n. 20822); i “chiarimenti” comportano una evidente immutazione o alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, costituendo una inammissibile “mutatio libelli”; è, del resto, del tutto avulsa dal ricorso monitorio l'affermazione
<< che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro (maggio 2021) il sig. aveva oltre 250 giorni di ferie non godute >>. CP_1
Analizzando, ora, la domanda monitoria, si osserva che l'affermazione secondo cui il ricorrente << dal maggio 2016 (ultimi 5 anni di rapporto di lavoro) non ha goduto di alcun giorno di ferie >> è smentita dall'attestazione prodotta dal Comune opponente, e dal contenuto della stessa memoria responsiva di parte opposta, la quale sostanzialmente non nega di avere usufruito nel periodo dei 110 giorni di ferie (sebbene affermi che << sono stati maturati dal lavoratore in un periodo antecedente >>; ma, come detto, di tale paventata antecedente maturazione non vi è alcuna traccia nel ricorso monitorio). Ciò posto, si osserva nel pubblico impiego (anche privatizzato) presupposti per la monetizzazione delle ferie non godute sono l'avvenuta
5 cessazione dal servizio del dipendente e la circostanza che la mancata fruizione sia dipesa da documentate esigenze di servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/03/2011, n. 1535, in Foro amm. CDS 2011, 3, 956); la monetizzazione delle ferie non godute può essere fatta solo quando il dipendente non ha potuto usufruire delle stesse per cause indipendenti dalla sua volontà cioè, in pratica, per esigenze di servizio, e tale monetizzazione è legata alla volontà del dipendente, nel senso che questi è tenuto in ogni caso a chiedere il godimento delle ferie ed in caso di rifiuto dell'amministrazione al godimento delle stesse, ha l'onere di reagire immediatamente, invece di proporre, a distanza di tempo, un'azione a contenuto patrimoniale per ottenerne il pagamento sostitutivo (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 26/02/2002, n. 1110, in Foro amm. TAR 2002, 657). Come testualmente osservato nel punto 2.2 della parte motiva di T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13/05/2021, n. 1186, in Redazione Giuffrè amm. 2021, << Sulla c.d. monetizzazione delle ferie preme evidenziare che l'istituto è stato sostanzialmente abolito o quanto meno fortemente ridimensionato per effetto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, in forza del quale le ferie, i riposi ed i permessi nel settore del lavoro pubblico sono obbligatoriamente goduti secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, con divieto di corresponsione di "trattamenti economici sostitutivi". Il carattere tutto sommato eccezionale e residuale della monetizzazione è stato ribadito sia dalla prassi amministrativa (si veda la Circolare del Ministero dell'Intero prot. 333-G/I/Sett. 2°/mco/N°12/10) sia dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 15652/2018) e da quella costituzionale (si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 95/2016, che ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione del succitato art. 5 comma 8 del DL n. 95/2012, riconoscendo al lavoratore il diritto a un'indennità soltanto in caso di mancato godimento delle ferie per causa a lui non imputabile). Sul punto sia consentito altresì il richiamo alla recentissima sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione I-quater n. 3426/2021, nella quale si afferma che l'obbligo di legge (ex art. 5 comma 8 del DL n. 95/2012) di godere delle ferie senza alcun trattamento economico sostitutivo "...mira a "reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una
6 razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole" (Corte cost., n. 95 del 2016) >>. Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico: vige, cioè, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali più favorevoli per il dipendente (Corte Appello Roma, sez. I, 06/04/2021, n. 1383, in Redazione Giuffrè 2021).
<< Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) matura ogni qualvolta il dipendente non ne abbia fruito (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio e comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili. Quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 va interpretato nel senso che tale disciplina non pregiudica il diritto alle ferie ove prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo, sicché la norma in parola va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole >>: così T.A.R. sez. III, CP_2
24/02/2021, n. 326, in Redazione Giuffrè amm. 2021. Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (cioè, non abbia potuto disporre e godere delle ferie) a cagione ed in ragione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non
7 imputabili. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sorge solo a fronte di esigenze obiettive di servizio che devono essere documentate ed attestate esplicitamente dal superiore gerarchico non essendo sufficiente a tale scopo la mera inerzia o un comportamento concludente del medesimo (cfr. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 17/04/2020, n. 131, in Foro Amministrativo (Il) 2020, 4, 885). Nel caso in esame si verte in eventi (pensionamento, collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età) che consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie. Non risulta che il ricorrente abbia chiesto il godimento delle ferie;
e la giurisprudenza più sopra riportata precisa che per ottenere la monetizzazione il dipendente è tenuto in ogni caso a chiedere il godimento delle ferie ed in caso di rifiuto dell'amministrazione al godimento delle stesse, ha l'onere di reagire immediatamente. Del resto, la circostanza del collocamento a riposo era ben nota;
infatti, è documentata (all. 2 al ricorso e all. 7 alla memoria responsiva) con la nota del 26.05.2020, con cui la Responsabile del Settore Personale Dott.ssa , informa il Dirigente del Settore Igiene e Sanità Per_1
Pubblica Ing. e l'opposto che Persona_2 Controparte_1 quest'ultimo sarà collocato a riposo per limiti di età a far data dall'1.06.2021, e invita, pertanto, a concordare un piano per far fruire al dipendente le ferie residue. Posto che non contesta la ricezione di tale nota Controparte_1
(nulla dice sul punto, infatti, in memoria;
laddove, anche qua al limite della temerarietà afferma che << la Responsabile del Settore Personale Dott.ssa
, informa il Dirigente del Settore Igiene e Sanità Pubblica Ing. Per_1 che il sig. sarà collocato a riposo per limiti di età a Persona_2 CP_1 far data dall'1/06/2021 e Lo invita, pertanto, a far fruire al dipendente le ferie residue >>, tacendo sulla circostanza che la nota era destinata anche al
, e rilevato che in vista del collocamento a riposto non vi è alcuna CP_1 richiesta di ferie presentata dall'opposto, consegue che non risulta che il ricorrente abbia richiesto per tempo il godimento delle ferie, e la mancata richiesta è circostanza impeditiva alla monetizzazione. L'opposizione, pertanto, merita accoglimento e il decreto ingiuntivo va revocato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del
8 valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, Non si ritiene accogliere l'istanza ex art. 96 c.p.c. atteso che, sebbene le argomentazioni di parte opposta – come visto – per taluni aspetti abbiano superato il limite della temerarietà, comunque non risulta che il Pt_1 opponente si sia attivato in maniera puntuale per l'adempimento di quanto risultante dalla nota del 26.05.2020 (in definitiva, sul punto risulta esservi stata inerzia sia da parte del dipendente che dell . Pt_3
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3129/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al rimborso in favore del Pt_1 resistente/opposto delle spese di lite, che liquida nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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