Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 30 giugno 2023
Ordinanza cautelare 8 agosto 2023
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/05/2026, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03637/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3637 del 2023, proposto da
Devyser Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Caiazza, Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Caiazza in Milano, corso Vercelli, n. 57;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
GI TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituita in giudizio;
nei confronti
Urgo Medical Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto della GI TO - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, prot. n. 24681 del 14.12.2022, con il quale è stata stabilita la somma da restituire in applicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6.7.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- degli allegati al predetto Provvedimento, e in particolare:
(i) dell'Allegato 1, con cui la GI TO ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2015;
(ii) dell'Allegato 2, con cui la GI TO ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2016;
(iii) dell'Allegato 3, con cui la GI TO ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2017;
(iv) dell'Allegato 4, con cui la GI TO ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2018;
(v) dell'Allegato 5, recante il riepilogo degli importi complessivamente dovuti, inter alia, dalla Ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della comunicazione del Direttore Generale della GI TO del 16.12.2022 avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”;
- della comunicazione del 14.11.2022 di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici: n. 1363 del 30/09/2019 dell'AUSL TO Centro; n. 769 del 05/09/2019 dell'AUSL TO Nord Ovest; n. 1020 del 16/09/2019 dell'AUSL TO Sud Est; n. 623 del 06/09/2019 dell'AOU Pisana; n. 740 del 30/08/2019 dell'AOU Senese; n. 643 del 16/09/2019 dell'AOU Careggi; n. 497 del 09/08/2019 dell'AOU Meyer; n. 386 del 27/09/2019 dell'ESTAR;
- del Decreto del Ministro della salute del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.9.2022, Serie Generale n. 216;
- del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- del Decreto del Ministro della Salute del 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
- della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”;
- della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19.2.2016”;
- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018;
con riserva di richiedere la ripetizione dell'indebito ed il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente, in separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio per il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la GI TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. LO IM e preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, gli atti promananti dalla GI TO meglio indicati in epigrafe, nonché gli ulteriori atti ivi indicati, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE IMPUGNATO DERIVANTE DALLA ILLEGITTIMA FISSAZIONE IN VIA RETROATTIVA DEI TETTI DI SPESA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, COMMA 1, LETT. C), D.L. 6.7.2011, N. 98 E DELL’ART. 9-TER, D.L. 19.6.2015, N. 78.. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL 1° PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DEGLI ARTT. 41 E 42 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELL’ART. 17 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTI DELL’UE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL TT, DEI LIMITI ALLA FISSAZIONE RETROATTIVA DEI TETTI DI SPESA, DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA ”;
“ II. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE IMPUGNATO DERIVANTE DALLA ILLEGITTIMA FISSAZIONE DEI TETTI DI SPESA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. C), D.L. 6.7.2011, N. 98 E DELL’ART. 9-TER, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 8, D.L. 19.6.2015, N. 78. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, LESIONE DEI CRITERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE ”;
“ III. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE IMPUGNATO PER INVALIDITÀ DELL’ART. 9-TER, COMMI 8, 9 E 9-BIS, D.L. 78/2015, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 117, COMMA 1, COST., IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL 1° PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELL’ART. 42 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. PER IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELL’ART. 17 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTI DELL’UE. VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI DI CERTEZZA DELLE REGOLE CHE PRESIDIANO LE PROCEDURE DI GARA E DI REMUNERATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, 97 E 106 D. LGS. 50/2016, NONCHÉ DELL’ART. 1375 C.C. ”;
“ IV. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE IMPUGNATO PER L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E COMUNITARIA DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. C) DEL D.L. 6.7.2011, N. 98, DELL’ART. 1, COMMA 131, LETTERA B) DELLA LEGGE 24.12.2012, N. 228, DELL’ART. 9-TER, COMMI 1, LETT. B), 8, 9 E 9-BIS DEL D.L. 19.6.2015, N. 78, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 E 97 COST.; DELL’ART. 117, COMMA 1, COST.IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DEGLI ARTT. 16 E 52 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA ”;
“ V. VIOLAZIONE DELL’ART. 9-TER DEL D.L. N. 78/2015, DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ VIGENTE IN AMBITO IVA NEL TT EUROUNITARIO. INCOMPATIBILITÀ DEL “RIPIANO” CON LA DIRETTIVA 2006/112/CE ”;
“ VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9-TER DEL D.L. 19.6.2015, N. 78. ILLOGICITÀ MANIFESTA ED IRRAGIONEVOLEZZA ”;
“ VII. ERRONEITÀ DEI CALCOLI SOTTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. C) DEL D.L. 6.7.2011, N. 98 E DELL’ART. 9 TER DEL D.L. N. 78/2015 PER ERRONEA IDENTIFICAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI NECESSARI PRESUPPOSTI DI TO E DI TT ”.
2. Si sono costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la GI TO.
3. Con ordinanza presidenziale pubblicata in data 27.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso con i pubblici proclami.
Tenutasi l’udienza camerale del 2.8.2023, con ordinanza cautelare n. 5023/2023 (pubblicata in data 8.8.2023 e non appellata) questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività degli atti impugnati.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 24.4.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto quanto segue: “ 1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
Pertanto, in base a tale disposizione la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione da parte delle GI a questo Tribunale degli atti di accertamento del pagamento dell’importo.
Orbene, nel presente giudizio la ricorrente, pur producendo un’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo indicato in atti in favore della GI TO (attestazione rilasciata da istituto bancario), non ha depositato l’atto di tale GI con il quale viene accertato l’avvenuto versamento dell’importo ridotto di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025, come richiesto da tale disposizione.
Ne consegue che non essendo possibile la declaratoria formale di cessata materia del contendere, stante la documentazione depositata dalla ricorrente (la quale ha indicato nella nota di accompagnamento a tale documentazione che si tratta del “ Pagamento effettuato dalla Società ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l.n. 118/2025 ”) il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (ai sensi del quale “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”).
Le spese vanno compensate alla luce dell’avvenuta definizione in rito della controversia sulla base di normative e circostanze sopravvenute rispetto all’epoca di introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di AR, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
LO IM, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LO IM | RT Di AR |
IL SEGRETARIO