Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04831/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4831 del 2022, proposto da
Nephron s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi e Margherita Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato CO Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del 22 giugno 2022 con cui il Comune di Ercolano ha comunicato l’improcedibilità della CILA prot. n. 8869 del 15 febbraio 2022 presentata dalla ricorrente per le opere di diversa distribuzione degli spazi interni e di adeguamento degli impianti;
- della nota comunale prot. n. 50445 del 14 settembre 2022 di conferma dell’inefficacia della CILA;
- degli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LL ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è conduttrice dell’immobile sito in Ercolano alla via Fevolelle n. 10 – 12, allibrato in Catasto al foglio 8, p.lla 759 sub 2, Cat. D/4, ove svolge l’attività di centro di dialisi.
In data 15 febbraio 2022, ha presentato la CILA prot n. 8869 per la realizzazione di opere di diversa distribuzione degli spazi interni e di adeguamento degli impianti presso l’immobile su indicato.
Con nota del 22 giugno 2022 il Comune di Ercolano ha comunicato l’improcedibilità della SCIA e, all’esito di ulteriori interlocuzioni, con successiva nota del 14 settembre 2022, ne ha confermato l’inefficacia “ per mancata titolarità in considerazione del passaggio di proprietà di cui all’atto di compravendita… del 13/05/2022 per mancato assenso dei nuovi acquirenti ”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto svariati aspetti.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del gravame, e, nel merito, l’infondatezza, invocandone la reiezione.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 25 novembre 2025.
2. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, come correttamente eccepito dal Comune.
Questo Tribunale, con orientamento costante, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, si è già espresso per la natura non provvedimentale dell'atto con cui l'amministrazione comunale respinge una C.I.L.A. e, quindi, per l’assenza di autonoma lesività.
Così si è espressa, ex multis , la Terza Sezione con sentenza n. 4976 del 14 settembre 2024:
“ Invero, l'atto con cui l'amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una C.I.L.A. presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta, beninteso, fermo l'esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l'attività libera non coincida con l'attività ammessa (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 2469 e 17 settembre 2018n. 5516; TAR Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415); ed invero la presentazione della C.I.L.A. non può certo inibire al Comune, deputato al controllo del territorio ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01, l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori e repressivi, ove non sussistano i presupposti per l'effettuazione dei lavori tramite C.I.L.A. (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 25 gennaio 2017, n. 522).
Tale orientamento è stato confermato da ultimo con la recente sentenza n. 3985 del 27 giugno 2024 con cui questa Sezione ha ritenuto che la comunicazione di inizio dei lavori e la comunicazione asseverata di inizio dei lavori di cui all'art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 costituiscono un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la segnalazione certificata di inizio attività, con carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati. Esse, pertanto, sono senza dubbio atti del privato privi di natura provvedimentale, anche tacita, dovendo specificarsi che il regime della edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'edilizia libera certificata ex art. 6-bis, diversamente da quello della segnalazione certificata di inizio attività, non prevede una fase di controllo successivo sistematico (da esperirsi entro un termine perentorio) che, in caso di esito negativo, si chiuda con un provvedimento di carattere inibitorio (ai sensi dell'art. 19, co. 3, della L. n. 241 del 1990) con cui l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Pertanto, da un lato le dichiarazioni di inammissibilità della comunicazione di inizio lavori asseverata sono considerate atti nulli ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990, in quanto rappresentano l'esercizio di poteri non previsti dalla legge, senza pregiudicare l'attività di vigilanza contro gli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Ente territoriale, dal momento che non vi è alcuna disposizione normativa che conceda tale potere riguardo a un'attività che dovrebbe essere solamente conosciuta dall'Amministrazione (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 3 maggio 2024, n. 867); dall'altro l'atto con cui l'Amministrazione Comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha natura provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la non regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta, beninteso, fermo l'esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l'attività libera non incida con l'attività ammessa.
Ne consegue anche che, con riguardo alla CILA, l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego), qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 12 settembre 2023, n. 5057) .
La medesima sentenza condivisibilmente osserva che, anche a voler sostenere che gli atti con cui le amministrazioni comunali respingono una C.I.L.A. prefigurano contestazioni preventive delle susseguenti determinazioni sfavorevoli dell'amministrazione, si conferma che all'attualità manca l'interesse a ricorrere necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso, interesse che diventerà attuale solo con le successive determinazioni sfavorevoli dell'amministrazione.
3. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile per carenza d’interesse.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IN, Presidente
LL ST, Consigliere, Estensore
CO Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL ST | PA IN |
IL SEGRETARIO