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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2024, n. 45892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45892 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA NC nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45892 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/09/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 maggio 2024, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che risultava concesso a AU LA in forza della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 19 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 1 ottobre 2021, in relazione alla condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa. La revoca era ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., in quanto il beneficio risultava concesso sebbene sussistesse una causa ostativa ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione rilevava che, come risultava dai certificati penali acquisiti, il precedente penale ostativo alla concessione del beneficio era rimasto ignoto al giudice di primo grado e ne aveva avuto cognizione il giudice di appello, che tuttavia non era stato investito di impugnazione del pubblico ministero né di sua formale sollecitazione in ordine alla illegittimità del beneficio. 2. La difesa di AU LA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, 168, comma 3, cod. pen., 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Afferma che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio, perché esso non era stato revocato dal giudice di appello che pur conosceva della causa ostativa alla sua concessione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11 settembre 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45892 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/09/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 maggio 2024, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che risultava concesso a AU LA in forza della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 19 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 1 ottobre 2021, in relazione alla condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa. La revoca era ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., in quanto il beneficio risultava concesso sebbene sussistesse una causa ostativa ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione rilevava che, come risultava dai certificati penali acquisiti, il precedente penale ostativo alla concessione del beneficio era rimasto ignoto al giudice di primo grado e ne aveva avuto cognizione il giudice di appello, che tuttavia non era stato investito di impugnazione del pubblico ministero né di sua formale sollecitazione in ordine alla illegittimità del beneficio. 2. La difesa di AU LA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, 168, comma 3, cod. pen., 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Afferma che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio, perché esso non era stato revocato dal giudice di appello che pur conosceva della causa ostativa alla sua concessione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11 settembre 2024.