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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15549/2024
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 21.02.2025 nella causa civile promossa da: contro Parte_1 Controparte_1
Il Giudice,
visto l'ordinanza (ordinaria/riservata/ ex art.127 ter cpc) del 1.02.2025.con cui veniva fissata l'odierna udienza a trattazione scritta per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art.281 sexies cpc, ed ex art.127 ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note scritte coincidente con la stessa data d'udienza; lette le note scritte depositate dalle parti, con cui hanno discusso brevemente la causa e precisato le rispettive conclusioni;
si allega alla presente ordinanza la sentenza ex art.281 sexies c.p.c..
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Roma, 22/02/2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
1 R.G. n.15549/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Pronunciata ex art.281 sexies c.p.c. nella causa in grado d'appello, decisa nella causa civile iscritta al n.15549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simona Di Fonso (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in alla Via Francesco De Sanctis 15, giusta procura depositata in atti;
CP_1
- Appellante
E
(già - C.F. , nella persona del Sindaco p.t., CP_2 CP_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo (C.F. ), giusta procura C.F._3
generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in rep. n.22954, racc. n.12378 Persona_1 CP_1
del 9.07.2024, e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in CP_1
Via del Tempio di Giove, n.21;
- Appellata
2 E
(C.F. , in persona del ministro pro-tempore, el.te Controparte_4 P.IVA_2
dom.to in c/o L'Avvocatura Generale dello Stato, con uffici in Via Dei Portoghesi n.12, CP_1
CP_1
Appellata/contumace
E
(C.F. in persona del FE pro-tempore, con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale in via IV Novembre, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello CP_1
Stato, con uffici in Via Dei Portoghesi n.12, CP_1
- Appellata/contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
3 Per l'appellante:
Per : CP_2
4 ****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ex artt. 22 ss l. n.689/1981 innanzi al Giudice di Pace di il sig. CP_1 [...]
conveniva in giudizio la e il al fine di Pt_1 Controparte_6 Controparte_4
ottenere l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n.ro 00091220002772, 00091220002774
emesse a seguito del rigetto del ricorso gerarchico da esso appellante proposto avverso i verbali di accertamento n.ri 13210936183, n. 1320988247 elevati da per violazione CP_2
delle norme di cui al Codice della Strada (C.d.S.). A tal fine, l'opponente lamentava l'illegittimità
delle ordinanze ingiunzione deducendo a) il mancato rispetto delle norne sul procedimento previste dal C.d.S. con conseguente violazione del diritto di difesa;
b) la tardiva emissione dell'ordinanza opposta, siccome emessa in spregio dei termini perentori previsti dalla legge;
c)
la carenza e illogicità della motivazione.
Si costituiva in rappresentanza della il contestando in Controparte_1 CP_3
fatto e in diritto l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace di con CP_1
sentenza n.10530/2023, depositata in cancelleria il 11.10.2023, rigettava l'opposizione
5 confermando le ordinanze ingiunzione impugnate con condanna dell'opponente a “rifondere le
spese di difesa sostenute dall'Amministrazione opposta che si liquidano in euro 112,50 a titolo di
esborsi”.
Con atto di citazione in appello notificato e depositato in data 11.04.2024, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la , il
[...] Controparte_6 [...]
e al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza CP_4 CP_2
n.10530/2023, RG 38882/2022, pubblicata in data 11.10.2023 nella parte in cui il
giudice di Pace di nel rigettare il ricorso da essa appellante promosso avverso le CP_1
ordinanze si ingiunzione n. 00091220002772, 00091220002774,, la condannava CP_7
“rifondere le spese di difesa sostenute dall'Amministrazione opposta che si liquidano in euro
112,50 a titolo di esborsi”.
Segnatamente, il sig. a fondamento del proprio atto di gravame ha dedotto: Parte_1
a) sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, pertanto, dell'interesse ad impugnare,
stante la soccombenza nel giudizio di primo grado;
b) l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice l'aveva condannato alla rifusione delle spese legali in favore della convenuta, (in rappresentanza anche del ), pur Controparte_6 Controparte_4
essendosi quest'ultima costituita a mezzo di funzionario delegato di e avendo CP_2
omesso di produrre all'incarto processuale la notula dettagliata delle spese sostenute in quanto
“non è richiamata nell' indice atti fascicolo, né nella comparsa di risposta nè risulta prodotta
all'udienza di trattazione”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare la propria carenza di legittimazione CP_2
passiva per essere tale solamente la che aveva emesso i provvedimenti opposti. CP_6
Pur ritualmente citate, non si costituivano nel presente giudizio il e la Controparte_4
Controparte_6
6 La causa dopo diversi passaggi è pervenuta all'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
del 21.02.2025, fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art.281
sexies c.p.c.; si osserva che con l'ordinanza che ha disposto l'udienza ex art.281 sexies c.p.c. si è
concesso alle parti breve termine per il deposito ante udienza di memorie difensive.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato per quanto di Parte_1
seguito esposto.
In via preliminare, deve rilevarsi come l'appellante, a fronte del giudizio di primo grado instaurato con ricorso ex art.7 del D.Lgs. 150/2011, abbia invece introdotto il presente giudizio di gravame con citazione. E invero, contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia il rimedio tipico ammesso è il ricorso al Giudice di pace competente per territorio ai sensi dell'art.22 Legge
689/1981, come modificato dal D. Lgs. n.150/2011. L'impugnazione, come noto, quando promossa deve seguire il rito di primo grado e, tuttavia, il giudice d'appello può ritenere la stessa valida anche se instaurata con diverso rito con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, per il principio di conservazione degli atti, purché la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art.327 c.p.c. (sul punto Cass. civ. n. 21153/2021 “il giudizio di opposizione
a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato
successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché
l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto
sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica
della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza
che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo
comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima ”).
7 Nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza di primo grado è avvenuta il 23.10.2022 ed il deposito dell'atto di appello e la relativa notifica sono avvenuti entrambi il 11.04.2023,
ovverosia entro il termine di sei mesi previsto dall'art.327 C.p.c.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sostenuta dalla convenuta, nel solo giudizio di secondo grado, occorre rilevare che, ai sensi dell'art.6, comma 9, del CP_2
D. Lgs 150/2011, “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi
anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione
di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi
provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”.
Tuttavia, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha omesso di convenire in giudizio il motivo per cui, pur essendosi quest'ultimo costituito in rappresentanza della CP_3
, è carente di legittimazione passiva processuale nel presente giudizio di Controparte_1
appello, per non esser stato nei suoi confronti esteso il giudizio di primo grado.
Pertanto, rilevato che, nel caso di specie, la legittimazione passiva compete unicamente all'Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero al FE (e nel caso di
[...]
) deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del . CP_2 Controparte_4
***
Venendo al merito dell'impugnazione, in ossequio al principio di diritto impartito dai Giudici
apicali, condiviso da questo Giudice, il contribuente soccombente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico si è difeso con un proprio funzionario delegato alla rappresentanza in giudizio;
può in tal caso essere condannato alla rifusione delle sole spese vive sostenute di cui l'Amministrazione vittoriosa dia prova.
8 Sul punto la Suprema Corte ha infatti statuito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un
funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24
novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al
pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel
funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore
dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio
e purché risultino da apposita nota” (Cass. n.9900/2021)” .
Si configura pertanto una peculiare ipotesi di deroga al principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. che si giustifica col fatto che il funzionario delegato, nel momento in cui va a rappresentare l'ente di appartenenza dinanzi al Giudice, oltre a non avere i requisiti e le qualità
idonee al pagamento degli onorari da avvocato, non fa altro che svolgere una attività rientrante nel proprio mansionario nonché nell'adempimento dei propri doveri d' ufficio o contrattuali.
Ebbene, rilevato che in tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione
nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spetta in caso di vittoria esclusivamente il rimborso delle spese vive, debitamente documentate con apposita nota, essendo stata, nel caso di specie, l'appellata rappresentata nel giudizio di primo grado Controparte_6
da un funzionario, il Primo Giudice ha correttamente condannato il soccombente,
[...]
alla rifusione in suo favore del rimborso delle spese documentate nel giudizio Parte_1
di primo grado.
Infatti, il Giudice di Primo Grado, ha correttamente fondato la sua decisione su documenti ritualmente prodotti dal ragion per cui risulta condivisibile la statuizione CP_3
sulle spese legali come spese vive sostenute pari a € 112,50 di cui € 26,00 per spese di
9 cancelleria ed € 86,50 per deposito della comparsa di costituzione e risposta (vedi nota spese fascicolo primo grado). CP_2
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da , e che per l'effetto la n. sentenza n.10530/2023,
depositata in cancelleria il 11.10.2023, del Giudice di Pace di debba essere confermata CP_1
in conformità con quanto supra esposto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e l'appellante Parte_1
va condannato a rifonderle a , così come liquidate in dispositivo secondo i CP_2
parametri minimi del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (decisum, di valore
prossimo al limite inferiore dello scaglione) ed all'attività difensiva svolta, di ridotto impegno,
oltre spese generali e accessori di legge.
Stante la contumacia delle convenute, e , nulla e Controparte_1 Controparte_4
dovuto alle stesse a titolo di spese processuali.
Tuttavia, l'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la Parte_1
declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di
Pace di sentenza n.10530/2023, depositata in cancelleria il 11.10.2023; CP_1
10 ▪ condanna l'appellante, a rifondere a in persona del Parte_1 CP_2
Sindaco p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 332,00 per compensi professionali, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge;
▪ nulla a provvedere quanto alle spese della e del;
Controparte_1 Controparte_4
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1- Parte_1
quater DPR 115/2002.
Roma, così decisa il 22 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
11
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 21.02.2025 nella causa civile promossa da: contro Parte_1 Controparte_1
Il Giudice,
visto l'ordinanza (ordinaria/riservata/ ex art.127 ter cpc) del 1.02.2025.con cui veniva fissata l'odierna udienza a trattazione scritta per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art.281 sexies cpc, ed ex art.127 ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note scritte coincidente con la stessa data d'udienza; lette le note scritte depositate dalle parti, con cui hanno discusso brevemente la causa e precisato le rispettive conclusioni;
si allega alla presente ordinanza la sentenza ex art.281 sexies c.p.c..
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Roma, 22/02/2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
1 R.G. n.15549/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Pronunciata ex art.281 sexies c.p.c. nella causa in grado d'appello, decisa nella causa civile iscritta al n.15549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simona Di Fonso (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in alla Via Francesco De Sanctis 15, giusta procura depositata in atti;
CP_1
- Appellante
E
(già - C.F. , nella persona del Sindaco p.t., CP_2 CP_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo (C.F. ), giusta procura C.F._3
generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in rep. n.22954, racc. n.12378 Persona_1 CP_1
del 9.07.2024, e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in CP_1
Via del Tempio di Giove, n.21;
- Appellata
2 E
(C.F. , in persona del ministro pro-tempore, el.te Controparte_4 P.IVA_2
dom.to in c/o L'Avvocatura Generale dello Stato, con uffici in Via Dei Portoghesi n.12, CP_1
CP_1
Appellata/contumace
E
(C.F. in persona del FE pro-tempore, con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale in via IV Novembre, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello CP_1
Stato, con uffici in Via Dei Portoghesi n.12, CP_1
- Appellata/contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
3 Per l'appellante:
Per : CP_2
4 ****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ex artt. 22 ss l. n.689/1981 innanzi al Giudice di Pace di il sig. CP_1 [...]
conveniva in giudizio la e il al fine di Pt_1 Controparte_6 Controparte_4
ottenere l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n.ro 00091220002772, 00091220002774
emesse a seguito del rigetto del ricorso gerarchico da esso appellante proposto avverso i verbali di accertamento n.ri 13210936183, n. 1320988247 elevati da per violazione CP_2
delle norme di cui al Codice della Strada (C.d.S.). A tal fine, l'opponente lamentava l'illegittimità
delle ordinanze ingiunzione deducendo a) il mancato rispetto delle norne sul procedimento previste dal C.d.S. con conseguente violazione del diritto di difesa;
b) la tardiva emissione dell'ordinanza opposta, siccome emessa in spregio dei termini perentori previsti dalla legge;
c)
la carenza e illogicità della motivazione.
Si costituiva in rappresentanza della il contestando in Controparte_1 CP_3
fatto e in diritto l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Il Giudice di Pace di con CP_1
sentenza n.10530/2023, depositata in cancelleria il 11.10.2023, rigettava l'opposizione
5 confermando le ordinanze ingiunzione impugnate con condanna dell'opponente a “rifondere le
spese di difesa sostenute dall'Amministrazione opposta che si liquidano in euro 112,50 a titolo di
esborsi”.
Con atto di citazione in appello notificato e depositato in data 11.04.2024, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la , il
[...] Controparte_6 [...]
e al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza CP_4 CP_2
n.10530/2023, RG 38882/2022, pubblicata in data 11.10.2023 nella parte in cui il
giudice di Pace di nel rigettare il ricorso da essa appellante promosso avverso le CP_1
ordinanze si ingiunzione n. 00091220002772, 00091220002774,, la condannava CP_7
“rifondere le spese di difesa sostenute dall'Amministrazione opposta che si liquidano in euro
112,50 a titolo di esborsi”.
Segnatamente, il sig. a fondamento del proprio atto di gravame ha dedotto: Parte_1
a) sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, pertanto, dell'interesse ad impugnare,
stante la soccombenza nel giudizio di primo grado;
b) l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice l'aveva condannato alla rifusione delle spese legali in favore della convenuta, (in rappresentanza anche del ), pur Controparte_6 Controparte_4
essendosi quest'ultima costituita a mezzo di funzionario delegato di e avendo CP_2
omesso di produrre all'incarto processuale la notula dettagliata delle spese sostenute in quanto
“non è richiamata nell' indice atti fascicolo, né nella comparsa di risposta nè risulta prodotta
all'udienza di trattazione”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare la propria carenza di legittimazione CP_2
passiva per essere tale solamente la che aveva emesso i provvedimenti opposti. CP_6
Pur ritualmente citate, non si costituivano nel presente giudizio il e la Controparte_4
Controparte_6
6 La causa dopo diversi passaggi è pervenuta all'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
del 21.02.2025, fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art.281
sexies c.p.c.; si osserva che con l'ordinanza che ha disposto l'udienza ex art.281 sexies c.p.c. si è
concesso alle parti breve termine per il deposito ante udienza di memorie difensive.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato per quanto di Parte_1
seguito esposto.
In via preliminare, deve rilevarsi come l'appellante, a fronte del giudizio di primo grado instaurato con ricorso ex art.7 del D.Lgs. 150/2011, abbia invece introdotto il presente giudizio di gravame con citazione. E invero, contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia il rimedio tipico ammesso è il ricorso al Giudice di pace competente per territorio ai sensi dell'art.22 Legge
689/1981, come modificato dal D. Lgs. n.150/2011. L'impugnazione, come noto, quando promossa deve seguire il rito di primo grado e, tuttavia, il giudice d'appello può ritenere la stessa valida anche se instaurata con diverso rito con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, per il principio di conservazione degli atti, purché la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art.327 c.p.c. (sul punto Cass. civ. n. 21153/2021 “il giudizio di opposizione
a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato
successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché
l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto
sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica
della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza
che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo
comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima ”).
7 Nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza di primo grado è avvenuta il 23.10.2022 ed il deposito dell'atto di appello e la relativa notifica sono avvenuti entrambi il 11.04.2023,
ovverosia entro il termine di sei mesi previsto dall'art.327 C.p.c.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sostenuta dalla convenuta, nel solo giudizio di secondo grado, occorre rilevare che, ai sensi dell'art.6, comma 9, del CP_2
D. Lgs 150/2011, “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi
anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione
di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi
provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”.
Tuttavia, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha omesso di convenire in giudizio il motivo per cui, pur essendosi quest'ultimo costituito in rappresentanza della CP_3
, è carente di legittimazione passiva processuale nel presente giudizio di Controparte_1
appello, per non esser stato nei suoi confronti esteso il giudizio di primo grado.
Pertanto, rilevato che, nel caso di specie, la legittimazione passiva compete unicamente all'Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero al FE (e nel caso di
[...]
) deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del . CP_2 Controparte_4
***
Venendo al merito dell'impugnazione, in ossequio al principio di diritto impartito dai Giudici
apicali, condiviso da questo Giudice, il contribuente soccombente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico si è difeso con un proprio funzionario delegato alla rappresentanza in giudizio;
può in tal caso essere condannato alla rifusione delle sole spese vive sostenute di cui l'Amministrazione vittoriosa dia prova.
8 Sul punto la Suprema Corte ha infatti statuito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un
funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24
novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al
pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel
funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore
dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio
e purché risultino da apposita nota” (Cass. n.9900/2021)” .
Si configura pertanto una peculiare ipotesi di deroga al principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. che si giustifica col fatto che il funzionario delegato, nel momento in cui va a rappresentare l'ente di appartenenza dinanzi al Giudice, oltre a non avere i requisiti e le qualità
idonee al pagamento degli onorari da avvocato, non fa altro che svolgere una attività rientrante nel proprio mansionario nonché nell'adempimento dei propri doveri d' ufficio o contrattuali.
Ebbene, rilevato che in tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione
nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spetta in caso di vittoria esclusivamente il rimborso delle spese vive, debitamente documentate con apposita nota, essendo stata, nel caso di specie, l'appellata rappresentata nel giudizio di primo grado Controparte_6
da un funzionario, il Primo Giudice ha correttamente condannato il soccombente,
[...]
alla rifusione in suo favore del rimborso delle spese documentate nel giudizio Parte_1
di primo grado.
Infatti, il Giudice di Primo Grado, ha correttamente fondato la sua decisione su documenti ritualmente prodotti dal ragion per cui risulta condivisibile la statuizione CP_3
sulle spese legali come spese vive sostenute pari a € 112,50 di cui € 26,00 per spese di
9 cancelleria ed € 86,50 per deposito della comparsa di costituzione e risposta (vedi nota spese fascicolo primo grado). CP_2
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da , e che per l'effetto la n. sentenza n.10530/2023,
depositata in cancelleria il 11.10.2023, del Giudice di Pace di debba essere confermata CP_1
in conformità con quanto supra esposto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e l'appellante Parte_1
va condannato a rifonderle a , così come liquidate in dispositivo secondo i CP_2
parametri minimi del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (decisum, di valore
prossimo al limite inferiore dello scaglione) ed all'attività difensiva svolta, di ridotto impegno,
oltre spese generali e accessori di legge.
Stante la contumacia delle convenute, e , nulla e Controparte_1 Controparte_4
dovuto alle stesse a titolo di spese processuali.
Tuttavia, l'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la Parte_1
declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di
Pace di sentenza n.10530/2023, depositata in cancelleria il 11.10.2023; CP_1
10 ▪ condanna l'appellante, a rifondere a in persona del Parte_1 CP_2
Sindaco p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 332,00 per compensi professionali, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge;
▪ nulla a provvedere quanto alle spese della e del;
Controparte_1 Controparte_4
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1- Parte_1
quater DPR 115/2002.
Roma, così decisa il 22 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
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