Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4730/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies terzo comma c.p.c. e 7 terzo comma del d. lgs. n.
164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 4730/2022 promossa da:
( ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
15.04.1988,
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._2
12.11.1993, in proprio e, insieme al marito CP_2
( ), in qualità di genitori ed esercenti la potestà C.F._3 genitoriale del figlio minore (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PIOVINI LUCA, presso il quale sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale allegato all'atto introduttivo, -parte attrice contro
(ente Controparte_3 giuridico religioso), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore,
Cod. Fisc./P.I. con sede legale in Genova, Via Paverano n. 55, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Fossati, presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. -parte convenuta
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Per parte attrice: “Per tutti i suestesi motivi, così come argomentato in atti e nella CTU medico-legale espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, verificata la sussistenza dei profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia del personale che ebbe in cura il SI. : Persona_2
1) Accertare e dichiarare la responsabile Controparte_4 del decesso del SI. , avvenuto in data 2 gennaio 2019; Persona_2
2) conseguentemente condannare e dichiarare tenuta la resistente
[...]
(C.F. - P.I.: in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con sede in Genova, Via Paverano 55
(per la , al risarcimento del danno non Controparte_4 patrimoniale, in particolare c.d. da perdita parentale, subito dai ricorrenti e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma liquidata in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con Vittoria di spese e competenze del giudizio, comprensive della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, incluse spese di ctu e ctp, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Respingere la domanda avanzata dalle SInore e , CP_1 Parte_1 quest'ultima anche in qualità di genitore del minore , nei Persona_1 confronti della conchiudente, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto Assolvere la da ogni Controparte_3 Controparte_3 avversaria pretesa;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre 15%,
IVA e CPA ed incremento del 30% per i collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014.
IN VIA SUBORDINATA Contenere l'eventuale onere risarcitorio a carico dell'evocata struttura nei limiti del giusto e del provato,
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre 15%, IVA e CPA ed incremento del 30% per i collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4 DM n.
55/2014”.
pagina 2 di 22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 31.5.2022, a seguito di procedura per accertamento tecnico preventivo, CP_1
e , nonché il minore , rispettivamente
[...] Pt_2 Persona_1
figlie e nipote del defunto , hanno intimato in Persona_2
giudizio la -ente giuridico Controparte_3
religioso comprendente la al fine di Controparte_4
ottenere il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva parte intimata, contestando la c.t.u. e la fondatezza delle domande, chiedendone quindi il rigetto.
Convertito il rito e scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza
22.06.2023 è stata formulata proposta conciliativa. Rilevata l'adesione a tale proposta solo da parte della convenuta, con ordinanza 27.10.2023 venivano respinte le istanze istruttorie per prova orale formulate da parte convenuta ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per a.t.p..
Assegnata nelle more la causa alla scrivente, all'esito dell'udienza del
5.3.2024 è stato conferito incarico ai medesimi c.t.u. già nominati in sede di a.t.p., per “un approfondimento della verifica tecnica, in punto nesso di causa, affinché sia dato riscontro sia alle osservazioni dei c.t.p. come formulate all'epoca dell'a.t.p., sia alle contestazioni mosse da parte convenuta in causa, nonché per determinare quale fosse l'aspettativa di vita del paziente in ragione delle co-morbosità di cui fosse affetto”. A seguito di istanza, il dott.
(medico legale già incaricato quale c.t.u. in sede di Per_3
accertamento tecnico preventivo) veniva sostituito con il dott. Per_4
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti instauravano nuove pagina 3 di 22 trattative. Il Giudice sottoponeva alle parti proposta conciliativa con ordinanza
20.12.2024. All'esito dell'udienza del 29.1.2025, la proposta veniva accettata solo da parte convenuta. La causa è quindi stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 18.03.2025, con termine intermedio per il deposito di note.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Il procedimento è stato instaurato al fine di accertare le responsabilità della struttura convenuta per il decesso di . Persona_2
In fatto, in data 6.12.2018, successivamente a diversi ricoveri ospedalieri,
era stato trasferito presso la Persona_2 Controparte_4
di Camaldoli, in quanto affetto da pluripatologie e da sindrome da
[...]
allettamento.
In data 27.12.2018, in seguito ad una fissurazione cd. spontanea, era stato eseguito un “curettage chirurgico” a livello delle flittene. In data 30.12.2018, a seguito di iperpiressia, era stata somministrata una terapia antibiotica, senza l'esecuzione di emocoltura.
In data 31.12.2018, su indicazione del neurologo curante, il signor Per_2
veniva trasportato in stato febbrile all'Ospedale Policlinico San IN di
Genova, ove veniva ricoverato con diagnosi di “EP severa”; presso la struttura ospedaliera, il paziente veniva sottoposto a una nuova terapia antibiotica ad ampio spettro, ma (come per la classe di antibiotici usati senza Contr beneficio presso la ) non focalizzata al trattamento di germi multi resistenti;
nonostante le cure e le terapie antibiotiche nel frattempo prestate, la sera del 2.1.2019 veniva constatato il decesso del paziente.
***
pagina 4 di 22 3. Il procedimento per a.t.p. era stato instaurato anche nei confronti dell'ospedale San IN di Genova, ma -all'esito del deposito della relazione da parte del Collegio composto dal dott. (medico Per_3
legale) e dal dott. specialista infettivologo), in data 17.12.2021- Per_5 il presente giudizio di merito è stato proposto solo nei confronti dell'
[...]
CP_5
Secondo parte attrice, infatti, all'esito del procedimento per a.t.p. sarebbe emersa la responsabilità nella causazione del decesso solo a carico dell'Istituto, mentre la responsabilità dell'ospedale San IN sarebbe stata esclusa, in quanto i c.t.u. avevano escluso la sussistenza di nesso eziologico fra le cure prestate ed il decesso, in ragione delle condizioni critiche del paziente al momento dell'accesso. Parte attrice ritiene che anche la consulenza tecnica depositata in questo procedimento di merito abbia confermato la sussistenza di nesso di causa fra la condotta dell' e l'evento morte, in Controparte_5 quanto sarebbero state accertate sia l'origine nosocomiale dell'infezione sia il nesso di causa fra l'infezione, la condotta dei sanitari e il decesso.
Secondo parte convenuta, al contrario, i c.t.u. avrebbero escluso in termini di certezza l'eventuale responsabilità per l'origine nosocomiale dell'infezione, ponendo in rilievo lo stato di salute pregresso del congiunto dei ricorrenti e dell'effettiva incidenza della malpractice (limitata all'omessa indagine batterica) rispetto all'evento morte, oltre alla necessaria valutazione circa l'effetto risolutivo che la corretta terapia antibiotica -se somministrata- avrebbe avuto sul paziente (fermo restando che i c.t.u. non avrebbero tenuto conto dei limiti operativi di una RSA). Pertanto, il collegamento causale tra la mancata esecuzione dell'emocoltura e il decesso non sarebbe dimostrato, né dimostrabile, se non in termini di perdita di chances di sopravvivenza.
pagina 5 di 22 ***
4. Come è emerso dalle difese finali e dalla discussione orale, il punto dirimente ai fini della decisione della lite concerne la prova del nesso causale
(gravante su parte attrice): solo qualora si ritenga sussistere un nesso causale fra la condotta ascrivibile a parte convenuta ed il decesso si potrebbe ritenere fondata la domanda degli attori, in quanto in causa è stata formulata domanda iure proprio per perdita del rapporto parentale, sul presupposto appunto che la condotta della RSA abbia cagionato il decesso (cfr. espressamente in argomento le pagg.
2-3 delle note scritte depositate da parte attrice per l'udienza di discussione).
Ritiene il Tribunale che la lettura della relazione tecnica espletate in sede peritale consenta di ritenere accertata la sussistenza di nesso di causa fra la condotta di parte convenuta e il decesso.
***
4.1. Nella relazione definitiva, a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, i c.t.u. -che nella bozza avevano definito l'infezione come logicamente ipotizzabile come correlata all'assistenza (cd. nosocomiale), in base al criterio temporale (cfr. pag 25 e 29 della bozza)- hanno modificato le proprie conclusioni, affermando che -non conoscendo il patogeno che sostenne l'infezione (e quindi la sua origine)- non si può escludere un contagio endogeno e che il mero criterio temporale non è sufficiente a definire l'origine nosocomiale di una infezione (pag. 45).
La ragione per cui, nel caso specifico, non è noto il patogeno è che -a seguito della comparsa del picco febbrile- il personale sanitario optò per la somministrazione di antipiretico e di antibiotico ad ampio spettro, senza -però- procedere con una ricerca colturale.
pagina 6 di 22 I c.t.u. hanno invece osservato che si sarebbe dovuto procedere al prelievo per l'esame colturale, e solo successivamente somministrare l'antibiotico ad ampio spettro, da adeguare a seguito della ricerca colturale. I c.t.u. affermano allora (“possiamo logicamente supporre”) che la EP, con cui il paziente fece ingresso al PS dell'Ospedale San IN il 31.12.2018, “rappresentò quantomeno una concausa nel determinismo dell'exitus del SI. , Per_2
che agì su un substrato di fragilità patologica”, ribadendo quanto già indicato nella bozza circa il fatto che l'infezione non fu adeguatamente affrontata da un punto di vista diagnostico-terapeutico (ovvero fu somministrata antibioticoterapia ad ampio spettro prima di aver proceduto con un esame colturale: se tale ricerca fosse stata fatta prima, l'adeguamento della terapia sarebbe stato possibile) (pag. 50, sul punto d) del quesito).
La malpractice, dunque, per come accertata dai c.t.u., concerne solo la gestione dell'infezione, mentre l'origine della stessa infezione non può essere ascritta all'operato di parte convenuta.
Nonostante questo, i c.t.u. hanno sostenuto che il nesso di causa fra la gestione dell'infezione, le condotte degli operatori sanitari e il decesso del SI.
è soddisfatto, perlomeno in termini civilmente rilevanti, in quanto Per_2
la EP (derivata dall'infezione che non fu adeguatamente affrontata) agì quale concausa nel determinismo dell'exitus, gravando su un quadro definito sicuramente fragile dai c.t.u. e velocizzandone l'esito infausto. Nel senso che la mancata esecuzione dell'emocoltura prima di somministrare antibiotico -che avrebbe potuto identificare il germe nell'arco di 24-48h- non rese possibile l'identificazione del patogeno e, di conseguenza, impedì l'attuazione di una adeguata terapia specifica che avrebbe potuto evitare la EP (pag. 51 della relazione, in risposta al punto e)).
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4.2. A questo punto, i c.t.u. hanno ulteriormente precisato che il SI.
, al momento del primo picco febbrile, era gravato da una intrinseca Per_2
fragilità e le sue aspettative di vita erano ridotte;
che, se a ciò si unisce il fatto che non fu mai identificato il patogeno responsabile della EP e che, per questo, non fu possibile attuare una terapia antibiotica specifica, non si può affermare che l'identificazione del patogeno e il conseguente adeguamento di terapia avrebbe risolto la sua prognosi quoad valetudinem.
È -pertanto- logico parlare secondo i c.t.u. di perdita di chances di sopravvivenza all'episodio infettivo. Tale perdita di chances è stata valutata in via equitativa: il paziente avrebbe avuto circa il 40% di possibilità di sopravvivenza all'episodio infettivo.
Tale affermazione è così argomentata nella relazione: “ È -però- altresì vero che l'intrinseca fragilità del avrebbe reso difficile la guarigione Per_2
dalla EP anche a seguito di corretta identificazione del patogeno responsabile e del trattamento della stessa: risulta impossibile affermare che
l'identificazione del patogeno e il conseguente adeguamento di terapia avrebbe risolto [Risolto inteso come cambiato drasticamente, radicalmente] la sua prognosi ad valetudinem [Si modifica la dicitura vitam e la si sostituisce con valetudinem, ritenendo più appropriato il termine], proprio in ragione della fragilità del SI. . Ma a prescindere da ciò, i sanitari Per_2 del omettendo l'antibiogramma, resero impossibile attuare una CP_4
corretta antibioticoterapia e, pertanto, preclusero la possibilità di guarigione del . Per questo motivo abbiamo parlato di chances di Per_2
sopravvivenza, ritenendo che, anche qualora l'infezione fosse stata correttamente diagnosticata e trattata, avrebbe rappresentato un reale
pagina 8 di 22 pericolo per la vita del , in ragione della sua intrinseca fragilità Per_2
(posto che, comunque, le percentuali di sopravvivenza della EP e dello shock settico nella popolazione generale (A. RHODES, 2017) (M. SINGER,
2016)). Tutto ciò per rispondere alla domanda specifica posta dall'Ill.mo
Giudice al Collegio Peritale (quesito “e”), nella quale si chiede di specificare la possibilità di sopravvivenza all'esito dell'eventuale emocoltura, tenendo conto le condizioni cliniche del Raddavero. Ciò detto, ribadiamo che
l'omissione dell'antibiogramma provocò una perdita di possibilità di sopravvivenza pari al 40%” (pagg. 46-47 della relazione definitiva).
***
4.3. Dalla lettura della relazione emerge che i c.t.u. (nella relazione definitiva) hanno ritenuto sussistere un nesso di causa fra il decesso e la gestione dell'infezione, poi esitata in EP, ma la cui origine non è stata ricondotta a malpractice. La EP è stata ritenuta concausa del decesso. I c.t.u. hanno anche osservato che -pur in caso di corretta terapia- il paziente avrebbe avuto soltanto il 40% di possibilità di sopravvivere “all'episodio infettivo” (cfr. pag.
52 della relazione), che non è attribuibile a malpractice.
Le parti hanno variamente argomentato come sussisterebbe un contrasto nelle conclusioni dei c.t.u., in quanto l'accertamento del nesso causale non potrebbe essere ritenuto compatibile con l'affermata chance (cfr. pag. 8 della difesa finale di parte attrice;
pagg. 18 ss. della difesa finale di parte convenuta).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che non vi sia contrasto fra l'accertata sussistenza del nesso causale (fra malpractice e decesso) e l'affermazione di una perdita di chance di sopravvivenza.
pagina 9 di 22 E ciò in forza della nozione di chance (che presuppone appunto l'accertamento del nesso causale), per come definita nella giurisprudenza dominante in tema di responsabilità sanitaria.
Secondo la Corte di cassazione, perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 26851/2023).
Ancor più chiaramente, Cass. civ., Sez. III, n. 5641/2018, aveva già osservato
(punto 3.8 ss. della motivazione) che la connotazione della chance in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude né elide la necessaria e preliminare indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento. Indagine che andrà, come di consueto, condotta alla luce del criterio civilistico del più probabile che non. Se allora la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo), tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale (certo ovvero più probabile che non), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta)
pagina 10 di 22 nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Ne consegue che l'incertezza del risultato incide non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante, e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno. Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.
Quindi: o il nesso causale sussiste, nel qual caso successivamente si procede a stimare il danno effettivamente verificatosi, nelle sue varie componenti, o il nesso non sussiste, e se non sussiste, nessun danno è risarcibile (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 31/01/2024, n. 2892, punto 6 della motivazione).
In materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve allora tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, movendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5641/2018; conf.: Sez. 3, n.
16919/2018; Sez. 3, n. 29829/2018; Sez. 3, n. 28993/2019; Cass. civ., Sez. III,
pagina 11 di 22 Ord., n. 12906/2020 - in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50%- sovrapponendo, però,
i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori).
I distinti piani dell'accertamento del nesso causale tra la condotta colposa omissiva del medico e l'evento dannoso (cd. danno evento, nella specie coincidente con la morte del paziente) e dell'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori (cd. danno conseguenza, nella specie consistente nella perdita del rapporto parentale con la vittima), non possono essere sovrapposti.
Nel caso di specie, il danno-conseguenza iure proprio da perdita del rapporto parentale si è verificato per le figlie, assumendo rilievo -in questa prospettiva-
l'avvenuto accertamento del nesso causale tra condotta colposa omissiva ed evento dannoso (cioè la morte del paziente), sulla base del principio civilistico del più probabile che non (come accertato dai c.t.u.).
Se si calano questi principi in diritto nell'interpretazione degli accertamenti tecnici effettuati dai c.t.u. in causa, paiono doversi trarre le seguenti logiche conseguenze:
a. i c.t.u. hanno accertato la sussistenza di nesso di causa fra malpractice e decesso (danno evento);
pagina 12 di 22 b. la malpractice ha determinato, secondo i c.t.u., per il paziente una perdita di chance di sopravvivenza (danno conseguenza, ma fra i petita non sono state formulate domande iure successorio);
c. sussistendo nesso di causa fra condotta ed evento, deve essere risarcito il danno conseguenza chiesto in causa dalle figlie iure proprio (perdita del rapporto parentale).
***
4.4. La domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale è quindi fondata (nei termini che si andranno ad esplicitare), ma tale danno -nella sua concreta quantificazione- deve necessariamente essere ridotto proprio in considerazione delle comorbilità e della concreta aspettativa di sopravvivenza del paziente (come accertata dai c.t.u.), e non può essere riconosciuto nella misura piena che deriverebbe dall'applicazione delle tabelle milanesi (come invece chiesto da parte attrice).
La EP occorse su una persona fragile, velocizzandone il decesso, nel senso che fu la EP a portare al decesso, ma il paziente -per le sue fragilità- aveva comunque una aspettativa di vita ridotta.
Diversamente da come sostenuto da parte attrice (pagg. 12 della memoria finale), anche nel corso della discussione orale, il risarcimento -pur parametrato ai criteri di cui alle tabelle milanesi 2024- deve essere ridotto proprio in ragione della concreta situazione di fatto e del residuo periodo che
(in ogni caso ed anche a prescindere dalla malpractice nella gestione della EP) le attrici avrebbero potuto ragionevolmente trascorrere con il defunto.
Con riferimento a tali circostanze, si legge nella c.t.u.: “... è -altresì- innegabile che il aveva intrinsecamente una ridotta aspettativa di Per_2
vita nel medio-lungo periodo [a prescindere dalla EP, come sopra detto,
pagina 13 di 22 l'aspettativa di vita del SI. era ridotta e calcolata nel 50% ad un Per_2
anno e 21% a 10 anni, come detto]. Infine, circa la necessità di correzione della prognosi, ribadiamo quello che è stato oggettivato attraverso la misurazione secondo l'indice di LS: la stima della possibilità di sopravvivenza (cfr. prognosi quoad vitam) a 10 anni del SI. era Per_2
pari al 21%, mentre la prognosi di sopravvivenza ad un anno era pari al 50%.
Volendo ipotizzare una aspettativa di vita in anni, dobbiamo tenere presente che il SI. era un soggetto pluripatologico e che le sue malattie, Per_2
prese singolarmente, hanno una possibilità di sopravvivenza molto variabile: le persone con m. di Parkinson, ad esempio, sopravvivono 38 anni ma le persone con demenza hanno una aspettativa di vita di 6-10 anni dalla diagnosi e il delirium associato a demenza, porta ad una aumentata mortalità ad un anno che può arrivare fino al 34% (VAN ROESSEL, KEIJSERS, &
ROMIJN, 2019), (COLE, 2015) (FONG & INOUYE, 2022). Pertanto, proprio in considerazione delle molteplici comorbilità, abbiamo preferito esprimerci secondo una stima della possibilità di sopravvivenza ad un anno e a 10 anni.
Per quanto attiene al delirium, non possiamo concordare con i CCTTPP: gli episodi di delirium erano già presenti in ingresso e addebitarli allo stato settico appare non veritiero -né supportabile. Così come non è addebitabile ad una riduzione farmacologica, in quanto gli episodi si mantennero costanti anche dopo gli adeguamenti terapeutici operati al San IN e al
[...]
(pagg. 45 ss. della relazione). CP_4
Quale premessa di tali considerazioni, alle precedenti pagg. 15 ss. i c.t.u. avevano così descritto le condizioni di salute del paziente al momento della Contr presa in carico dalla (come da cartella clinica): “Dalla diagnosi di accettazione si apprendono le seguenti patologie: “morbo di Parkinson,
pagina 14 di 22 sindrome depressiva, pregressa abuso alcolico, ipertensione arteriosa, psoriasi, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, riferita allergia ad
ASA (angioedema), encefalopatia multiinfartuale”. Dall'anamnesi prossima redatta in cartella, inoltre, si apprende: “da circa un mese presenza di allucinazioni visive e stato confusionale. L'8/11 caduta a terra al domicilio con conseguente ricovero ospedaliero. Durante il ricovero, oltre al progressivo allettamento, si sono alternati fasi di agitazione psicomotoria con allucinazioni e fasi di sopore. Entra in struttura con trattativa privata per riabilitazione prosecuzione cure…”. Va -però- ribadito come, durante la degenza presso il San IN, si mostrò allettato, con un deterioramento cognitivo ed alterazione della vigilanza in senso soporoso con tratti di agitazione (necessitanti anche di terapia). In sintesi, le condizioni di ammissione rendevano nota di un paziente di anni 64 all'epoca dei fatti affetto da:
• deterioramento cognitivo con stato confusionale e manifestazioni deliranti/allucinatorie (cd. delirium [Già presente all'accesso in PS del San
IN, così come riportato nella relazione di trasferimento del Dip. Di
Emergenza e Accettazione – Area Critica del San IN del 09.11.2018: “pz con accesso in questo DEA in data 8/11 per episodio di verosimile caduta a terra a dinamica non chiara.recente accesso nel DEA in data 5/11 per sindrome delirante… DECORSO CLINICO: il pz presenta saltuari episodi confusionali con altri di lucidità…”]) in encefalopatia a genesi multifattoriale
• sindrome ipocinetica
• morbo di Parkinson
• ipertensione arteriosa e insufficienza venosa cronica degli arti inferiori
• pregressa storia di abuso alcolico con epatopatia steatosica esotossica
pagina 15 di 22 • OSAS in CPAP [Sindrome dell'apnea ostruttive del sonno in trattamento con maschera a pressione positiva continua
• Obesità .
All'ingresso presso il il p. era di fatto allettato (così come lo era CP_4
negli ultimi giorni di ricovero presso il San IN), affetto da un deterioramento cognitivo ingravescente con pregressi episodi di delirium (ma al momento dell'ingresso “vigile, tranquillo, discretamente orientato nel tempo e nello spazio”), dipendente in tutte le attività quotidiane. Oltre ciò,
l'obiettività addominale, cardiologica e respiratoria risultò nella norma.
Presso il però -come sopra scritto- andò incontro a nuovi episodi CP_4
di delirium, che si alternarono a momenti di quiete durante tutta la degenza e, nonostante gli iniziali tentativi di fisioterapia, non riprese mai la stazione eretta. Stabilire quale fosse la prognosi quoad vitam è complesso poiché trattavasi di un p. -sì- giovane ma gravato da plurime patologie. ... Come sopra detto, stanti le mortalità di un p. con demenza e delirium, associata ad una s. ipocinetica, in un soggetto gravato da altre patologie, è logico ipotizzare che la possibilità di sopravvivenza ad un anno sia stimabile attorno al 50%. Ma per stimare l'aspettativa di vita a 10 anni del caso di specie, può essere utile utilizzare l'indice di comorbilità di LS ... Nel caso del SI.
, il punteggio risulta essere 5 punti (3 punti per età, 1 punto per Per_2
patologia epatica lieve, 1 punto per la demenza), portando la percentuale stimata di sopravvivenza a 10 anni al 21%”.
In conclusione, secondo i c.t.u. (pag. 48): “Le condizioni di ammissione rendevano nota di un paziente di anni 64 all'epoca dei fatti affetto da deterioramento cognitivo con stato confusionale e manifestazioni deliranti/allucinatorie (cd. delirium...) in encefalopatia a genesi
pagina 16 di 22 multifattoriale, sindrome ipocinetica, morbo di Parkinson, ipertensione arteriosa e insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, pregressa storia di abuso alcolico con epatopatia steatosica esotossica, OSAS in CPAP, Obesità.
All'ingresso presso il il p. era di fatto allettato (così come lo era CP_4
negli ultimi giorni di ricovero presso il San IN), affetto da un deterioramento cognitivo ingravescente con pregressi episodi di delirium (ma al momento dell'ingresso “vigile, tranquillo, discretamente orientato nel tempo e nello spazio”), dipendente in tutte le attività quotidiane. Come sopra detto, stanti le mortalità di p. con demenza e delirium, associata alla s. ipocinetica in un soggetto gravato da altre patologie, è logico ipotizzare che la possibilità di sopravvivenza ad un anno sia stimabile attorno al 50%. Nel caso del SI. , secondo l'indice di LS, la percentuale stimata Per_2
di sopravvivenza a 10 anni al 21%”.
L'insieme di tali considerazioni in fatto (alla luce delle considerazioni contenute nella c.t.u.), valutate nel loro complesso, giustifica una riduzione del danno-conseguenza iure proprio, rispetto al danno da perdita del rapporto parentale che sarebbe liquidabile in applicazione delle tabelle milanesi.
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4.5. Nell'ancorare il calcolo del danno non patrimoniale ai parametri individuati dalle tabelle milanesi, in primo luogo, non può essere valutato
(nemmeno per la figlia ) il parametro della convivenza, considerato CP_1
Contr che essa deve ritenersi cessata quantomeno all'atto del ricovero presso la .
In secondo luogo, quanto al parametro della composizione del nucleo primario, deve assumersi a riferimento quello del defunto (cfr. sul punto pag.
73 delle tabelle di Milano: “D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale
pagina 17 di 22 presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato;
...”) e devono quindi essere considerate le allegazioni di cui a pagg. 18 e 19 dell'atto di citazione (il defunto era vedovo e aveva due figlie).
In terzo luogo, circa l'intensità del vincolo, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. n. 3767/2018; Cass. n. 22397/2022; anche Cass. n. 25541/2022, e, già, Cass. n. 4253/2012; da ultimo Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6500).
Dando continuità a questo principio -e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti- Cass. civ. Sez. III Ord., n. 5769 /2024 ha altresì osservato che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
pagina 18 di 22 relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza -o, all'opposto, dalla distanza- da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili.
Alla luce degli illustrati principi, proprio valutata l'applicazione del ragionamento presuntivo fatta proprio dalla Suprema Corte rispetto al caso concreto, nessun danno può essere liquidato in favore del nipote, che non aveva ancora compiuto due anni al momento del decesso.
E ciò in ragione della specifica contestazione formulata da parte convenuta circa l'avvenuta formazione del legame la cui dovrebbe essere ristorata, anche tenuto conto delle effettive condizioni in cui si trovava il SInor Per_2
(pagg. 32 e 33 della comparsa di costituzione).
A fronte di tale contestazione in fatto, ancorata ad elementi oggettivi (l'età del nipote e le condizioni di salute del nonno), parte attrice ha prodotto alcune fotografie unitamente alla II memoria.
Ritiene il Tribunale che -in ragione della tenerissima età, pur astrattamente contemplata dalle tabelle milanesi- non sia consentito, alla luce della specifica contestazione formulata da parte convenuta (riferita al dato oggettivo dell'età anagrafica e delle condizioni di salute), il risarcimento del danno (nemmeno nella sua componente morale), non potendosi trarre elementi probatori idonei a dimostrare il danno dalle sole fotografie prodotte.
La domanda risarcitoria azionata dal minore deve quindi essere respinta.
pagina 19 di 22 Quanto alle figlie, tenuto conto della presunzione di cui sopra, delle allegazioni, della documentazione prodotta e dell'assenza di offerta di prova orale, nella fattispecie in esame può essere riconosciuto il valore medio di 15 punti indicato da parte attrice nelle difese finali (pag. 10).
Dall'applicazione delle tabelle milanesi 2024 risulterebbero dunque i seguenti importi, tenuto conto dell'età della vittima (64 anni) e di quella delle attrici al momento del decesso (30 e 36 anni): € 269.859,00 cadauna (valore punto base
€ 3.911,00).
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4.6. Tali importi devono essere ridotti in considerazione dello stato di salute del defunto al momento in cui è insorta l'infezione (cfr. pagg. 15 ss. c.t.u.), della sua intrinseca fragilità (pag. 50), dell'aspettativa di vita ridotta (cfr. pagg.
45 ss.), stimata dai c.t.u. ad un anno al 50% e a 10 anni al 21% (peraltro con una mera chance di sopravvivenza all'episodio infettivo -la cui origine non è stata ricondotta a ). CP_6
Tali circostanze, emerse dall'indagine tecnica, rilevano sul terreno della causalità giuridica, per adeguare il quantum risarcibile, al fine di imputare al danneggiante solo le conseguenze pregiudizievoli riferibili alla sua condotta
(cfr. Cass. civ. n. 15991/2011; Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 18284/2021: “... ove il danneggiato già in condizioni invalidanti di per sé idonee a condurlo alla morte deceda in conseguenza di eventuali condotte (commissive od omissive) di terzi, la risarcibilità iure proprio del danno (patrimoniale e) non patrimoniale riconosciuto ai congiunti può subire un ridimensionamento solamente in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere (sia sul piano affettivo che economico) del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto)”.
pagina 20 di 22 In tale ottica, valutate tutte le circostanze concrete (preesistenti e note alle attrici), e in particolare il verosimile arco temporale in cui le figlie avrebbero potuto ancora godere del rapporto con il padre, rispetto all'aspettativa di vita media, pare equo un abbattimento del quantum sopra calcolato fino a
56.700,00 € per ogni figlia.
Tale somma, al fine di ancorarne la quantificazione effettuata in via equitativa ad un criterio verificabile, è stata calcolata operando un abbattimento del 79% rispetto al valore pieno come sopra calcolato (€ 269.859,00), in ragione della aspettativa di vita stimata dei c.t.u. a 10 anni (ridotta alla misura del 21%).
L'importo calcolato è da intendersi espresso già in valore attuale.
In questi limiti, le domande formulate possono trovare accoglimento.
***
5. A fronte del parziale accoglimento dei petita e nonostante l'accoglimento in misura inferiore rispetto alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo (anche per la fase di a.t.p.), in applicazione dei richiesti valori medi di cui al DM 147/2022
(cfr. pag. 13 della memoria depositata in data 28.2.2025), con riferimento al decisum (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00).
Le spese di c.t.u. (anche per la fase di a.t.p.) già liquidate in via provvisoria restano a definitivo di parte convenuta soccombente, così come gli importi dovuti o corrisposti ai c.t.p. (nei limiti di quanto documentato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 21 di 22 1. respinge la domanda proposta nell'interesse del minore
[...]
(rappresentato dai genitori), Per_1
2. dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: 56.700,00 cadauna in favore di e di , oltre interessi legali dalla presente CP_1 Parte_1
sentenza al saldo.
3. condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, anche per la fase di a.t.p., che si liquidano in complessivi € 17.930,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre esborsi per contributi unificati.
4. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu già liquidate in via provvisoria, anche per la fase di a.t.p., oltre spese per c.t.p. come documentate.
Genova, 2/4/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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