Articolo 13 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 aprile 1986
Art. 13.
Le funzioni di controllo previste dalle vigenti norme sono esplicate in sede compartimentale dalle ragionerie regionali del Ministero del tesoro e dalle delegazioni o sezioni regionali della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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