Articolo 5 della Legge 12 ottobre 1949, n. 771
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1949
Art. 5.
L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente art. 1 viene assunto per intero dall'Amministrazione presso la quale avviene la cessazione definitiva dal servizio.
La indennita' di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949