Art. 5.
L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente art. 1 viene assunto per intero dall'Amministrazione presso la quale avviene la cessazione definitiva dal servizio.
La indennita' di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.
L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente art. 1 viene assunto per intero dall'Amministrazione presso la quale avviene la cessazione definitiva dal servizio.
La indennita' di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.