Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1984, n. 974
Articolo 1
Versione
13 febbraio 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 13 febbraio 1985