TAR Milano, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 829
TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2024
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato, poiché chiarisce la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia e gli elementi che la supportano sono evidenti.

  • Rigettato
    Errata qualificazione dell'intervento edilizio

    L'intervento ha determinato una completa modifica delle caratteristiche morfologiche e strutturali dell'edificio, comportando la costruzione di nuovi piani e la creazione di balconi, oltre a una modifica di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante. Pertanto, l'intero intervento deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del contributo di costruzione

    Il Comune ha tenuto conto delle diverse destinazioni impresse all'immobile nello stato di fatto, inclusa la porzione residenziale. Non è stato commesso un errore nella considerazione della destinazione d'uso pregressa. Le censure sulla classe di costo di costruzione e sulla determinazione dell'importo complessivo sono generiche e non indicano errori specifici nell'applicazione della disciplina.

  • Accolto
    Errata quantificazione della monetizzazione dei parcheggi

    La quantificazione dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione parcheggi è stata effettuata partendo dal presupposto di 37 unità immobiliari, mentre sono state realizzate solo 34 unità. Pertanto, il provvedimento va annullato in parte qua per la rideterminazione di tale importo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 829
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 829
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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