Ordinanza cautelare 18 settembre 2024
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
INVERIGO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Ugoccioni e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola ZI, RI Lodovica Bognetti e Alessandra Montagnani Amendolea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del provvedimento in data 13 marzo 2024, a firma del Dirigente della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE Unità Interventi Diretti Municipi 5-9 Ufficio Municipio 8 (WF26535/19, WF11392/2020, WF3207/2022, JPE N. 22268/2023, JPE N. 27816/2023);
per quanto occorra del rapporto dell’Ufficio Oneri in data 19 ottobre 2023;
per quanto occorra dei rapporti dell’Ufficio Oneri in data 17 ottobre 2023 e 28 dicembre 2023;
per quanto occorra, dell’atto/relazione in data 9 aprile 2024 a firma del Responsabile dell’Unità Servizi Tecnici Generali e dell’Unità Oneri di Urbanizzazione della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE;
per quanto occorra, dell’atto dell’Ufficio Tecnico del Municipio 8 con istruttoria tecnica in data 14 settembre 2023;
di ogni altro atto di presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o osteso
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento
del provvedimento in data 13 marzo 2024, a firma del Dirigente della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE Unità Interventi Diretti Municipi 5-9 Ufficio Municipio 8 (WF26535/19, WF11392/2020, WF3207/2022, JPE N. 22268/2023, JPE N. 27816/2023);
per quanto occorra del rapporto dell’Ufficio Oneri in data 19 ottobre 2023;
per quanto occorra dei rapporti dell’Ufficio Oneri in data 17 ottobre 2023 e 28 dicembre 2023;
per quanto occorra, dell’atto/relazione in data 9 aprile 2024 a firma del Responsabile dell’Unità Servizi Tecnici Generali e dell’Unità Oneri di Urbanizzazione della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE;
per quanto occorra, dell’atto dell’Ufficio Tecnico del Municipio 8 con istruttoria tecnica in data 14 settembre 2023;
di ogni altro atto di presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o osteso, tra cui -in particolare e per quanto occorre possa- i) della relazione istruttoria del 17 ottobre 2023; della relazione istruttoria del 15 settembre 2020; iii) della relazione istruttoria del 18 luglio 2022; iv) della relazione istruttoria dell’1 settembre 2023 e v) della relazione istruttoria del
14 settembre 2020 nonché vi) della nota del Comune di Milano prot. n. 0204997 del 9 aprile 2024, recante dettaglio dei calcoli del conguaglio richiesto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. TE LE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società Inverigo s.r.l. impugna principalmente il provvedimento in data 13 marzo 2024, con il quale il Comune di Milano ha provveduto alla rideterminazione in aumento degli importi da essa dovuti a titolo di contributo di costruzione, monetizzazione parcheggi e monetizzazione standard in relazione ad un intervento edilizio, realizzato in virtù di una SCIA presentata in data 24 luglio 2019 e successive varianti, avente ad oggetto un edificio di sette piani situato in Via Inverigo, n. 4/6.
La rideterminazione è stata effettuata in quanto, secondo il Comune, Inverigo s.r.l. avrebbe errato ad ascrivere l’intervento, in parte, alla categoria del risanamento conservativo (per la quale, ai sensi dell’art. 43, primo comma, della legge regionale n. 12 del 2005, non è previsto il versamento del contributo di costruzione) e, per altra parte, alla categoria della ristrutturazione edilizia (per la quale, in base alla suindicata norma, il contributo di costruzione è invece dovuto), dovendosi piuttosto ritenere, secondo appunto il Comune, che lo stesso intervento debba essere nella sua interezza qualificato come ristrutturazione edilizia.
La maggiore somma pretesa con il suddetto provvedimento ammonta ad euro 626.079,59.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
Dopo aver preso visione della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente, Inverigo s.r.l. ha proposto motivi aggiunti con i quali ha sollevato nuove censure avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 1076 del 18 settembre 2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 9 dicembre 2025.
Con l’unico motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo dei motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, non avendo a suo dire l’Amministrazione sufficientemente chiarito le ragioni per le quali l’intervento di cui si discute dovrebbe essere qualificato, nella sua interezza, come intervento di ristrutturazione edilizia. Aggiunge poi la ricorrente che, in ogni caso, la qualificazione effettuata dal Comune sarebbe errata in quanto il regolamento edilizio comunale consentirebbe di attribuire differenti qualifiche alle diverse porzioni di un unico intervento edilizio, ed in quanto la porzione di intervento eseguita sui piani del primo al quinto (a differenza di quella eseguita sui piani sesto e settimo) avrebbe carattere meramente conservativo e dovrebbe perciò essere correttamente ricondotta alla categoria del risanamento.
Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, le definizioni delle diverse categorie di interventi edilizi sono contenute nell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (a cui rimanda l’art. 27 della legge regionale n. 12 del 2005) il quale, alla lett. c), stabilisce che, per interventi di restauro e risanamento conservativo, si intendono gli interventi consistenti in un insieme sistematico di opere finalizzate a garantire la conservazione e la funzionalità di un organismo edilizio esistente. In base a questa norma, il restauro e il risanamento conservativo possono anche determinare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, nel rispetto tuttavia dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali.
La successiva lett. d) dello stesso articolo fornisce la definizione di ristrutturazione edilizia la quale consiste sempre in un insieme sistematico di opere che determinano però (non la semplice conservazione) ma la trasformazione dell’edificio esistente.
Sulla base di queste disposizioni, la giurisprudenza ha chiarito che l’intervento di restauro e risanamento conservativo, in quanto finalizzato alla conservazione dell’organismo edilizio, non può determinarne l’alterazione degli elementi tipologici, formali o strutturali. Vanno pertanto ricondotti alla categoria della ristrutturazione edilizia tutti quegli interventi che introducono un quid novi rispetto al precedente assetto dell’edificio comportando la modifica delle sue caratteristiche architettoniche (che consentono la qualificazione dell’organismo in base alle tipologie edilizie), morfologiche (che configurano l’immagine caratteristica del manufatto) o della composizione della sua struttura (cfr. fra le tante T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 2 gennaio 2025, n. 24).
Ciò precisato, va ora osservato che, dalla documentazione depositata in giudizio, emerge che l’intervento di cui si discute ha determinato una completa modifica delle caratteristiche morfologiche e strutturali dell’edificio esistente posto che esso ha comportato la costruzione di due nuovi piani fuori terra e la creazione di balconi sorretti da un telaio esterno in cemento armato di nuova costruzione che interessa l’intera struttura del fabbricato (cfr. fotografia contenuta nella memoria depositata in giudizio dal Comune in data 14 giugno 2024).
Lo stesso intervento ha poi comportato una modifica di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante che ha determinato il passaggio da una ad altra delle categorie funzionali autonome previste dall’art. 23-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 (da direzionale/produttivo a residenza), incidendo quindi sul carico urbanistico e, conseguentemente, sulla necessità di potenziamento e/o adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di zona o, comunque, sulla intensità di utilizzo di quelle già esistenti.
Non può quindi dubitarsi, in tale quadro, che le opere realizzate dalla ricorrente abbiano provocato la completa trasformazione del fabbricato. Ne consegue che le stesse opere devono essere correttamente ricondotte per intero alla categoria della ristrutturazione edilizia, per la quale è, come detto, dovuta la corresponsione del contributo di costruzione.
Ciò stabilito, va ora osservato che, contrariamente da quanto sostenuto dall’interessata, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato posto che: a) esso chiarisce che l’intervento di cui si discute deve essere nel suo complesso qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia; b) gli elementi di cui sopra sono talmente incisivi ed evidenti da far ragionevolmente ritenere che fosse del tutto agevole per la ricorrente (e soprattutto per i suoi tecnici dotati delle necessarie competenze professionali) comprendere le ragioni sottese alla qualificazione effettuata dal Comune.
Per tutte queste ragioni deve essere ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
Si può ora passare all’esame del secondo motivo contenuto nei motivi aggiunti con il quale parte ricorrente contesta nello specifico la quantificazione compiuta dall’Amministrazione.
Sostine in particolare l’interessata che tale quantificazione sarebbe errata in quanto: a) il Comune non avrebbe tenuto conto del fatto che l’edificio preesistente aveva già avuto, in passato, destinazione parzialmente residenziale; b) ai fini della determinazione dell’importo dovuto a titolo di costo di costruzione, non sarebbe chiaro a quale delle classi previste dal d.m. n. 801 del 1977 il Comune abbia ricondotto l’immobile (in particolare non sarebbe chiaro se si sia fatto riferimento alla classe X o alla classe XI); c) sempre ai fini della determinazione dell’importo dovuto a titolo di costo di costruzione, non sarebbe chiaro come il Comune sia pervenuto alla determinazione dell’importo complessivo pari ad euro 1.955.583,45, a cui applicare l’aliquota del 20 per cento; d) con riguardo alla monetizzazione dei parcheggi, il Comune, nel determinare l’importo della somma dovuta a tale titolo, avrebbe erroneamente ritenuto che l’edificio dovrebbe ospitare 37 unità immobiliari in luogo delle 34 previste in progetto.
In proposito si osserva quanto segue.
Quanto al profilo di cui alla lett. a), si osserva innanzitutto che l’intervento di cui di discute ha avuto ad oggetto la trasformazione di un edificio avente quasi completamente destinazione direzionale/produttivo; solo una piccola porzione dello stesso edificio, quella collocata ai piani interrato e primo, aveva destinazione residenziale (poi traslata ai piani quinto e sesto). Parte ricorrente riferisce poi che, in precedenza, il fabbricato aveva avuto destinazione residenziale.
Ciò chiarito non si capisce, né la ricorrente lo chiarisce, quale incidenza possano avere tali circostanze sulla concreta determinazione dell’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione e quale errore il Comune abbia in ipotesi commesso in relazione a questo specifico profilo: dalla relazione del responsabile di unità del 9 aprile 2024 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), emerge che il Comune ha calcolato la maggior somma dovuta per il cambio d’uso (ai sensi dell’art. 44, commi 10 e 12, della legge regionale n. 12 del 2005 nella formulazione applicabile ratione temporis), dando specificamente rilevo alle diverse destinazioni impresse all’immobile nello stato di fatto, e tenendo quindi conto anche della piccola porzione avente destinazione residenziale (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). Si deve poi escludere che l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione la destinazione residenziale impressa all’immobile dai più risalenti titoli edilizi, sostituiti da quelli vigenti al momento di presentazione delle SCIA che ha assentito l’intervento di cui si discute, posto che tale destinazione non era ovviamente più attuale in quanto appunto già sostituita dalla destinazione direzionale/produttivo prevista dai titoli sopravvenuti.
Quanto ai rilievi sub b) e c), si rileva che il Comune di Milano ha depositato in giudizio documentazione (cfr. docc. 15 e 16 depositati in giudizio in data 13 settembre 2024) che illustra in maniera analitica le metodologie di calcolo dell’importo dovuto a titolo di costo di costruzione in applicazione della disciplina contenuta nel d.m. n. 801 del 1977 e nella DGR n. V/53884 del 1994.
Non è quindi condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente secondo la quale l’Amministrazione non avrebbe chiarito come si sia pervenuti alla determinazione dell’importo complessivo pari ad euro 1.955.583,45, a cui applicare l’aliquota del 20 per cento.
I rilievi sollevati dalla ricorrente sono pertanto del tutto generici in quanto non indicano in maniera precisa in quali errori sarebbe incorso il Comune nell’applicare la suddetta disciplina. Né la ricorrente precisa quale rilievo concreto possa aver avuto il fatto che nella relazione istruttoria del 17 ottobre 2023 l’immobile sia stato ascritto alla classe X (a differenza di quanto indicato nella relazione del responsabile di unità del 9 aprile 2024 laddove si fa riferimento alla classe XI), e ciò tanto più se si considera che, in entrambi i documenti, è stata prevista l’applicazione della medesima aliquota (legata alla classe), pari al 20 per cento.
Deve essere pertanto ribadita la genericità delle censure in esame.
Risulta invece fondato il rilievo sub d), posto che, dalla relazione del responsabile di unità del 9 aprile 2024, emerge che la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di monetizzazione parcheggi è stata effettuata partendo dal presupposto che l’intervento in oggetto ha determinato la creazione di 37 unità immobiliari, mentre non è contestato che, in realtà, sono state realizzate solo 34 unità immobiliari (lo stesso Comune nella memoria depositata in data 13 settembre 2024 ammette che le unità immobiliari di progetto sono solo 34).
Si deve quindi ritenere che il provvedimento impugnato debba essere annullato in parte qua, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’importo dovuto a titolo di monetizzazione parcheggi tenendo conto di quanto appena accertato.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti e per gli effetti sopra evidenziati.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SS, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
TE LE ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LE ZI | RI DA SS |
IL SEGRETARIO