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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1609/2020 R.G. del ruolo generale degli
Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Palermo alla via Catania n.
15 presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile (PEC:
[...]
E astelvetrano.tp ), giusto mandato in atti;
Emai_1 Pt_1
Appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Milano, Corso Italia n. 15, in persona del legale rap- presentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia
(PEC: ), presso cui è pu- Email_3 re elettivamente domiciliata in Milano, via Paolo Giovio n. 14, giusta procura in atti;
Appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Marsala n. 263/2020 del 21/04/2020;
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 per l'appellante: voglia la Corte di appello rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del promosso gravame, parzialmente riformare la sentenza n. 263/2020, emessa dal Giudice
Unico del Tribunale Civile di Marsala il 18.4.2020, pubblicata il successivo
21.4.2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 762 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare in- sussistente il credito vantato dalla con ogni e Controparte_1
consequenziale statuizione di legge.
Condannare (Brevemente ), P.Iva Controparte_1 CP_2
, al pagamento delle spese e dei compensi professionali dei due gradi P.IVA_3
di giudizio, con gli accessori come legge.”; per l'appellato:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale, dato atto che la sentenza del Tribunale di
Marsala n.263/2020 in uno alla ordinanza di correzione dell'errore materiale è stata notificata al presso il procuratore costituito a mez- Parte_1
zo Posta Elettronica Certificata ex art. 285 e 170 c.p.c in data 01.09.2020, ritene- re e dichiarare la tardività dell'appello notificato il 19.11.2020 e per l'effetto il passaggio in giudicato della sentenza medesima per il combinato disposto di cui agli artt.325 e 326 c.p.c.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che l'appello è inammissibile per violazione degli artt. 342
e 348bis c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo con ogni statuizione, confermando la sen- tenza impugnata.
- Rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
In via istruttoria
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 - rigettare le istanze istruttorie articolate ex adverso in quanto inammissibili, non ammettere la produzione documentale acquisita tardivamente da parte appellante
e come tale inammissibile.
Con vittoria di compensi difensivi, spese generali e accessori di legge”.
IN FATTO
Con atto di citazione il di interponeva in- Pt_1 Parte_1
nanzi al Tribunale di Marsala opposizione al decreto ingiuntivo n.
101/2018, ottenuto dalla per la som- Controparte_1 ma di € 344.372,30 in relazione al credito cedutole dalla Cooperativa In- sieme. Deduceva in particolare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria stante l'inadempimento della cedente Cooperativa Insieme all'obbligo di rendicontazione delle somme erogate dal
[...]
per il triennio 2014/2016 in relazione al servizio di acco- CP_3
glienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati.
Con sentenza n. 263/2020 del 21.4.2020 il Tribunale di Marsala revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Parte_2
a pagare in favore della la
[...] Controparte_1 somma di € 189.616,47, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs.
231/2000, dalla data della scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza del 5.8.2020 il Tribunale di Marsala, accogliendo il ricorso di disponeva la correzione Controparte_1 dell'errore materiale dell'anzidetta sentenza, condannando il
[...]
al pagamento della somma di € 202.821,76, oltre interessi Parte_1 di mora ai sensi del D.lgs. 231/2000, dalla data della scadenza delle sin- gole fatture sino all'effettivo soddisfo.
Con atto di appello del 19.11.2020 il Parte_1 propone allora gravame avverso la predetta sentenza, censurandola nella parte in cui ha ritenuto non provati il dedotto inadempimento della e i fatti modificativi ed estintivi della pretesa credi- Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 toria azionata. Sotto il primo profilo rappresenta infatti di aver fornito ampia documentazione circa il dedotto inadempimento, rilevando che la predetta Cooperativa, a fronte delle maggiori somme erogate per il tra- mite del , non ha adempiuto all'onere della corret- Controparte_3 ta rendicontazione, rendendosi debitrice della somma di €. 395.980,05 – poi ricalcolata in € 1.465.207,63 – risultata non rendicontabile, prima in sede di parziale verificazione di primo livello effettuata dal Comune, poi a seguito delle verifiche di secondo livello effettuate dall'anzidetto Dica- stero. L'inadempimento, secondo parte appellante, troverebbe ampia prova nella nota del 12.11.2018, prot. n. 49667, versata in atti, con la quale il ha richiesto al Controparte_3 Parte_1 Parte_1
la restituzione della somma di €. 274.447,28 non recuperata nei confron- ti del soggetto attuatore, trattenendo detto importo dai trasferimenti di legge. Sotto il secondo profilo deduce invece che il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo dei principi sulla distribuzione dell'onere della prova, poiché nel giudizio di opposizione a Decreto in- giuntivo l'onere di provare la pretesa creditoria grava sulla parte opposta, qui la la quale invece si sarebbe limi- Controparte_1 tata a produrre fatture, notoriamente insufficienti in sede di giudizio a cognizione piena. Infine il si duole della sen- Parte_1 tenza appellata nella parte in cui ha ritenuto non provati i pagamenti eseguiti nei confronti della Cooperativa, così sconfessando l'eccezione di compensazione sollevata dall'Amministrazione civica, erroneamente in- terpretando i mandati di pagamento versati in atti.
Con comparsa avversativa si costituisce allora in questo grado la chiedendo anzitutto declaratoria di Controparte_1
inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato. Rileva, a tal fine, che la sentenza appellata, in uno all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, è stata notificata a mezzo PEC presso il procurato- re costituito in data 1.9.2020, mentre l'atto di appello è stato notificato
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 solo in data 19.11.2020. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., ritenendo che il non so- Pt_1 lo si sarebbe limitato a reiterare le argomentazioni profuse in primo gra- do, senza la necessaria specificità richiesta, ma avrebbe altresì addotto documentazione nuova in violazione del divieto sancito dall'art. 345
c.p.c. Nel merito, eventualmente, chiede comunque il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, rilevando che il Giudi- ce di prime cure, facendo corretta applicazione del principio di riparti- zione dell'onere probatorio, ha adeguatamente ritenuto non provate le eccezioni di parte opponente, poiché carenti di riscontro documentale.
All'udienza del 18.6.2025, celebrata mediante note scritte sostitu- tive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 4.7.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello rivelasi tardivo.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e
327 c.p.c., l'appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, pena la sua inammissibilità.
Nel caso di specie, come correttamente rappresentato da parte ap- pellata, la sentenza oggetto di gravame è stata notificata dalla
[...]
in data 1.9.2020 all'indirizzo PEC del procu- Parte_3
ratore costituito del pure indicato nell'atto di citazione (fvasi- Pt_1 astelvetrano.tp.it), con la conseguenza che Emai_4 Pt_1
l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata entro il giorno
1.10.2020. Risulta invece che la stessa si è perfezionata il 19.11.2020, os- sia tardivamente.
Eccepisce tuttavia l'appellante che la società appellata avrebbe no- tificato unicamente il file rubricato “pct_6315643870349698799.pdf”, appa-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 rentemente corrispondente al provvedimento di correzione di errore ma- teriale, e che ciò troverebbe conferma anche nella relata di notificazione, ove si evincerebbe chiaramente che la copia informatica notificata via
PEC al procuratore costituito del è quella relativa al file rubri- Pt_1 cato “pct_6315643870349698799.pdf”. Aggiunge poi che, anche a volere ammettere che l'allora avv. Pilato abbia provveduto alla notifica tanto della sentenza impugnata quanto del provvedimento di correzione, la stessa non potrebbe considerarsi valida ai fini della decorrenza del ter- mine breve di impugnazione, per due di ragioni: in primis perché i singoli files allegati sono privi dell'attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis comma 9-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n.
221/2012, e, pertanto, privi di ogni valore giuridico, in quanto espressa- mente disconosciuti dalla difesa, citando sul punto la pronuncia della
Cassazione a SS.UU. n. 22438/2018. In secondo luogo, perchè la notifi- ca sarebbe stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito del , sebbene il legale Parte_1 rappresentante dell'Ente avesse eletto, unitamente al difensore, domicilio fisico presso la Casa comunale, ossia negli Uffici della locale avvocatura.
Segnala al riguardo che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 3.2.2020 n. 2396, << l'indicazione della PEC non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, posto che la posta elettronica certificata costituisce oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancel- leria, e che è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato>>.
Aggiunge infine con la memoria di replica che la notifica de qua ri- sulterebbe effettuata all'indirizzo PEC inesistente astelvetrano.tp.it, e non invece, come dovuto, a Email_5 Pt_1 quello corretto astelvetrano.tp.it. Email_6 Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 Premesso allora che la notifica del giorno 1.9.2020, proveniente dal procuratore della risulta effettuata Controparte_1
e regolarmente consegnata all'indirizzo
[...]
astelvetrano.tp.it. (cfr. doc. 2 offerto da parte appella- Emai_1 Pt_1 ta), è pure a rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto, la stessa contiene quali allegati sia la sentenza n. 263/2020 del 21.4.2020 (file
“23396736s.pdf”), sia l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del
5.8.2020 (file “pct_6315643870349698799.pdf”) che la relata di notifica con attestazione di conformità agli originali telematici delle copie digitali allegate: non corrisponde pertanto al vero l'asserzione di avvenuta alle- gazione del solo file con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale.
Sebbene, poi, l'anzidetta attestazione di conformità delle copie informa- tiche agli originali telematici riporti la denominazione del solo file dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, e non anche quindi del file cui corrisponde la sentenza, è a rilevarsi che la Corte di legittimi- tà ha già condivisibilmente chiarito che la carenza del requisito del nome del file costituisce una mera irregolarità formale, in quanto non ricondu- cibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate dall'art. 11 della L.
53/1994 (cfr. sul punto Cass. ordinanza n. 14369/2018).
Quanto poi all'eccezione di invalidità della notifica poichè effet- tuata all'indirizzo PEC del procuratore costituito, sebbene il legale rap- presentante dell'Ente avrebbe eletto domicilio “fisico” presso la Casa comunale, in disparte l'assenza della dichiarata elezione di un domicilio
“fisico” (il mandato con procura ad litem del 22.3.2018 designava infatti il procuratore avv. Vasile, al quale conferiva la facoltà di eleggere domi- cilio, mentre nell'atto di opposizione a solo si legge che l'organo Pt_1
rappresentativo è ex lege domiciliato presso la Comunale, uffici CP_5 dell'avvocatura, citando il mandato in calce ed indicando per l'appunto uno specifico indirizzo PEC), occorre in ogni caso rilevare, da una parte, che l'invocazione dell'Ordinanza del 3.2.2020 n. 2396 è frutto di un vi-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 stoso errore, giacchè è la stessa pronuncia che precisa che il suddetto principio valeva anteriormente alla introduzione della previsione norma- tiva di obbligatorietà della notifica telematica di cui all'art. 16 sexies DL
n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, introdotto dall'art. 52 del DL n.
114/2014, conv. in legge n. 114/2014, e non dunque nel 2020, e dall'altra, anche qui, che la Corte di Cassazione, in tema di notificazioni al domicilio digitale, ha già avuto modo di insegnare che la portata lega- le della notificazione all'indirizzo PEC per tutti gli atti giudiziari in ma- teria civile non è in alcun modo comprimibile dal difensore (ex multis cfr. ancora Cass. n. 12684 del 13/05/2025). Indi è a ritenersi perfettamente valida la notificazione a mezzo PEC del giorno 1.9.2020 avente ad og- getto la sentenza impugnata, con la conseguenza che l'appello deve esse- re dichiarato inammissibile, con valenza assorbente rispetto a qualsiasi altra domanda o eccezione.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, dando atto della sussistenza dei presuppo- sti per il c.d raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 com- ma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n.
263/2020 del 21/04/2020:
• Dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_4
nei confronti di
[...] Controparte_1
• Condanna il al pagamento delle spese Parte_1 processuali riferibili alla per il giudizio Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e c.p.a.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del re- clamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Palermo, 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dott. Riccardo Trombetta.
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Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1609/2020 R.G. del ruolo generale degli
Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Palermo alla via Catania n.
15 presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile (PEC:
[...]
E astelvetrano.tp ), giusto mandato in atti;
Emai_1 Pt_1
Appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Milano, Corso Italia n. 15, in persona del legale rap- presentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia
(PEC: ), presso cui è pu- Email_3 re elettivamente domiciliata in Milano, via Paolo Giovio n. 14, giusta procura in atti;
Appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Marsala n. 263/2020 del 21/04/2020;
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 per l'appellante: voglia la Corte di appello rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del promosso gravame, parzialmente riformare la sentenza n. 263/2020, emessa dal Giudice
Unico del Tribunale Civile di Marsala il 18.4.2020, pubblicata il successivo
21.4.2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 762 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare in- sussistente il credito vantato dalla con ogni e Controparte_1
consequenziale statuizione di legge.
Condannare (Brevemente ), P.Iva Controparte_1 CP_2
, al pagamento delle spese e dei compensi professionali dei due gradi P.IVA_3
di giudizio, con gli accessori come legge.”; per l'appellato:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale, dato atto che la sentenza del Tribunale di
Marsala n.263/2020 in uno alla ordinanza di correzione dell'errore materiale è stata notificata al presso il procuratore costituito a mez- Parte_1
zo Posta Elettronica Certificata ex art. 285 e 170 c.p.c in data 01.09.2020, ritene- re e dichiarare la tardività dell'appello notificato il 19.11.2020 e per l'effetto il passaggio in giudicato della sentenza medesima per il combinato disposto di cui agli artt.325 e 326 c.p.c.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che l'appello è inammissibile per violazione degli artt. 342
e 348bis c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo con ogni statuizione, confermando la sen- tenza impugnata.
- Rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
In via istruttoria
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 - rigettare le istanze istruttorie articolate ex adverso in quanto inammissibili, non ammettere la produzione documentale acquisita tardivamente da parte appellante
e come tale inammissibile.
Con vittoria di compensi difensivi, spese generali e accessori di legge”.
IN FATTO
Con atto di citazione il di interponeva in- Pt_1 Parte_1
nanzi al Tribunale di Marsala opposizione al decreto ingiuntivo n.
101/2018, ottenuto dalla per la som- Controparte_1 ma di € 344.372,30 in relazione al credito cedutole dalla Cooperativa In- sieme. Deduceva in particolare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria stante l'inadempimento della cedente Cooperativa Insieme all'obbligo di rendicontazione delle somme erogate dal
[...]
per il triennio 2014/2016 in relazione al servizio di acco- CP_3
glienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati.
Con sentenza n. 263/2020 del 21.4.2020 il Tribunale di Marsala revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Parte_2
a pagare in favore della la
[...] Controparte_1 somma di € 189.616,47, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs.
231/2000, dalla data della scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza del 5.8.2020 il Tribunale di Marsala, accogliendo il ricorso di disponeva la correzione Controparte_1 dell'errore materiale dell'anzidetta sentenza, condannando il
[...]
al pagamento della somma di € 202.821,76, oltre interessi Parte_1 di mora ai sensi del D.lgs. 231/2000, dalla data della scadenza delle sin- gole fatture sino all'effettivo soddisfo.
Con atto di appello del 19.11.2020 il Parte_1 propone allora gravame avverso la predetta sentenza, censurandola nella parte in cui ha ritenuto non provati il dedotto inadempimento della e i fatti modificativi ed estintivi della pretesa credi- Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 toria azionata. Sotto il primo profilo rappresenta infatti di aver fornito ampia documentazione circa il dedotto inadempimento, rilevando che la predetta Cooperativa, a fronte delle maggiori somme erogate per il tra- mite del , non ha adempiuto all'onere della corret- Controparte_3 ta rendicontazione, rendendosi debitrice della somma di €. 395.980,05 – poi ricalcolata in € 1.465.207,63 – risultata non rendicontabile, prima in sede di parziale verificazione di primo livello effettuata dal Comune, poi a seguito delle verifiche di secondo livello effettuate dall'anzidetto Dica- stero. L'inadempimento, secondo parte appellante, troverebbe ampia prova nella nota del 12.11.2018, prot. n. 49667, versata in atti, con la quale il ha richiesto al Controparte_3 Parte_1 Parte_1
la restituzione della somma di €. 274.447,28 non recuperata nei confron- ti del soggetto attuatore, trattenendo detto importo dai trasferimenti di legge. Sotto il secondo profilo deduce invece che il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo dei principi sulla distribuzione dell'onere della prova, poiché nel giudizio di opposizione a Decreto in- giuntivo l'onere di provare la pretesa creditoria grava sulla parte opposta, qui la la quale invece si sarebbe limi- Controparte_1 tata a produrre fatture, notoriamente insufficienti in sede di giudizio a cognizione piena. Infine il si duole della sen- Parte_1 tenza appellata nella parte in cui ha ritenuto non provati i pagamenti eseguiti nei confronti della Cooperativa, così sconfessando l'eccezione di compensazione sollevata dall'Amministrazione civica, erroneamente in- terpretando i mandati di pagamento versati in atti.
Con comparsa avversativa si costituisce allora in questo grado la chiedendo anzitutto declaratoria di Controparte_1
inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato. Rileva, a tal fine, che la sentenza appellata, in uno all'ordinanza di correzione dell'errore materiale, è stata notificata a mezzo PEC presso il procurato- re costituito in data 1.9.2020, mentre l'atto di appello è stato notificato
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 solo in data 19.11.2020. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., ritenendo che il non so- Pt_1 lo si sarebbe limitato a reiterare le argomentazioni profuse in primo gra- do, senza la necessaria specificità richiesta, ma avrebbe altresì addotto documentazione nuova in violazione del divieto sancito dall'art. 345
c.p.c. Nel merito, eventualmente, chiede comunque il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, rilevando che il Giudi- ce di prime cure, facendo corretta applicazione del principio di riparti- zione dell'onere probatorio, ha adeguatamente ritenuto non provate le eccezioni di parte opponente, poiché carenti di riscontro documentale.
All'udienza del 18.6.2025, celebrata mediante note scritte sostitu- tive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 4.7.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello rivelasi tardivo.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e
327 c.p.c., l'appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, pena la sua inammissibilità.
Nel caso di specie, come correttamente rappresentato da parte ap- pellata, la sentenza oggetto di gravame è stata notificata dalla
[...]
in data 1.9.2020 all'indirizzo PEC del procu- Parte_3
ratore costituito del pure indicato nell'atto di citazione (fvasi- Pt_1 astelvetrano.tp.it), con la conseguenza che Emai_4 Pt_1
l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata entro il giorno
1.10.2020. Risulta invece che la stessa si è perfezionata il 19.11.2020, os- sia tardivamente.
Eccepisce tuttavia l'appellante che la società appellata avrebbe no- tificato unicamente il file rubricato “pct_6315643870349698799.pdf”, appa-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 rentemente corrispondente al provvedimento di correzione di errore ma- teriale, e che ciò troverebbe conferma anche nella relata di notificazione, ove si evincerebbe chiaramente che la copia informatica notificata via
PEC al procuratore costituito del è quella relativa al file rubri- Pt_1 cato “pct_6315643870349698799.pdf”. Aggiunge poi che, anche a volere ammettere che l'allora avv. Pilato abbia provveduto alla notifica tanto della sentenza impugnata quanto del provvedimento di correzione, la stessa non potrebbe considerarsi valida ai fini della decorrenza del ter- mine breve di impugnazione, per due di ragioni: in primis perché i singoli files allegati sono privi dell'attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis comma 9-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n.
221/2012, e, pertanto, privi di ogni valore giuridico, in quanto espressa- mente disconosciuti dalla difesa, citando sul punto la pronuncia della
Cassazione a SS.UU. n. 22438/2018. In secondo luogo, perchè la notifi- ca sarebbe stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito del , sebbene il legale Parte_1 rappresentante dell'Ente avesse eletto, unitamente al difensore, domicilio fisico presso la Casa comunale, ossia negli Uffici della locale avvocatura.
Segnala al riguardo che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 3.2.2020 n. 2396, << l'indicazione della PEC non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, posto che la posta elettronica certificata costituisce oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancel- leria, e che è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato>>.
Aggiunge infine con la memoria di replica che la notifica de qua ri- sulterebbe effettuata all'indirizzo PEC inesistente astelvetrano.tp.it, e non invece, come dovuto, a Email_5 Pt_1 quello corretto astelvetrano.tp.it. Email_6 Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 Premesso allora che la notifica del giorno 1.9.2020, proveniente dal procuratore della risulta effettuata Controparte_1
e regolarmente consegnata all'indirizzo
[...]
astelvetrano.tp.it. (cfr. doc. 2 offerto da parte appella- Emai_1 Pt_1 ta), è pure a rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto, la stessa contiene quali allegati sia la sentenza n. 263/2020 del 21.4.2020 (file
“23396736s.pdf”), sia l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del
5.8.2020 (file “pct_6315643870349698799.pdf”) che la relata di notifica con attestazione di conformità agli originali telematici delle copie digitali allegate: non corrisponde pertanto al vero l'asserzione di avvenuta alle- gazione del solo file con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale.
Sebbene, poi, l'anzidetta attestazione di conformità delle copie informa- tiche agli originali telematici riporti la denominazione del solo file dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, e non anche quindi del file cui corrisponde la sentenza, è a rilevarsi che la Corte di legittimi- tà ha già condivisibilmente chiarito che la carenza del requisito del nome del file costituisce una mera irregolarità formale, in quanto non ricondu- cibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate dall'art. 11 della L.
53/1994 (cfr. sul punto Cass. ordinanza n. 14369/2018).
Quanto poi all'eccezione di invalidità della notifica poichè effet- tuata all'indirizzo PEC del procuratore costituito, sebbene il legale rap- presentante dell'Ente avrebbe eletto domicilio “fisico” presso la Casa comunale, in disparte l'assenza della dichiarata elezione di un domicilio
“fisico” (il mandato con procura ad litem del 22.3.2018 designava infatti il procuratore avv. Vasile, al quale conferiva la facoltà di eleggere domi- cilio, mentre nell'atto di opposizione a solo si legge che l'organo Pt_1
rappresentativo è ex lege domiciliato presso la Comunale, uffici CP_5 dell'avvocatura, citando il mandato in calce ed indicando per l'appunto uno specifico indirizzo PEC), occorre in ogni caso rilevare, da una parte, che l'invocazione dell'Ordinanza del 3.2.2020 n. 2396 è frutto di un vi-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 stoso errore, giacchè è la stessa pronuncia che precisa che il suddetto principio valeva anteriormente alla introduzione della previsione norma- tiva di obbligatorietà della notifica telematica di cui all'art. 16 sexies DL
n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, introdotto dall'art. 52 del DL n.
114/2014, conv. in legge n. 114/2014, e non dunque nel 2020, e dall'altra, anche qui, che la Corte di Cassazione, in tema di notificazioni al domicilio digitale, ha già avuto modo di insegnare che la portata lega- le della notificazione all'indirizzo PEC per tutti gli atti giudiziari in ma- teria civile non è in alcun modo comprimibile dal difensore (ex multis cfr. ancora Cass. n. 12684 del 13/05/2025). Indi è a ritenersi perfettamente valida la notificazione a mezzo PEC del giorno 1.9.2020 avente ad og- getto la sentenza impugnata, con la conseguenza che l'appello deve esse- re dichiarato inammissibile, con valenza assorbente rispetto a qualsiasi altra domanda o eccezione.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, dando atto della sussistenza dei presuppo- sti per il c.d raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 com- ma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n.
263/2020 del 21/04/2020:
• Dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_4
nei confronti di
[...] Controparte_1
• Condanna il al pagamento delle spese Parte_1 processuali riferibili alla per il giudizio Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e c.p.a.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del re- clamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Palermo, 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dott. Riccardo Trombetta.
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