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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/09/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] in data [...], C.F.: e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Enna, Via Trieste n. 51, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Santi Mastroianni;
e da
, nato ad [...] in data [...], C.F.: e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco
Paolo Di Trapani;
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi e Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data Parte_2
18.02.1989, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Enna al n. n. 12, Parte II, Serie A, Reg. Ufficio 1, anno 1989, e che dall'unione coniugale sono nati i figli, (nata a [...] in data [...]) e (nato a [...] in data [...], Per_1 Persona_2 poi deceduto in data 24.3.2020), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“A)- I coniugi vivranno separati, riconoscendosi piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la rispettiva residenza. In caso di spostamento di residenza, verrà data comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
A tale scopo, gli istanti esprimono, sin d'ora, il rispettivo consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
B)- L'attuale casa coniugale (sita in Enna, Via Trieste n. 51) e le eventuali relative pertinenze, con tutti i beni mobili e gli arredi che le compongono, tutto incluso e nulla escluso, vengono assegnate definitivamente alla ricorrente ( ), essendone piena ed esclusiva proprietaria, rinunziando il Pt_1 ricorrente ( ) a pretendere alcunché per qualsivoglia miglioria e per qualsiasi intervento Pt_2
o acquisto da lui rispettivamente apportata ed eseguito su tale immobile nonché avuto riguardo ai beni mobili ed agli arredi che lo compongono, abdicando quindi definitivamente a tutti i relativi diritti, interessi e pretese economiche.
I coniugi, in ogni caso, dichiarano di non avere nulla a pretendere in ordine agli altri beni personali
(immobili e mobili) già di titolarità esclusiva di ciascuno di essi.
C)- La ricorrente ( presta espresso consenso a che il ricorrente ( ) possa Pt_1 Pt_2 allontanarsi dalla casa coniugale sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé tutti
i suoi effetti personali e quant'altro di suo stretto, esclusivo e personale utilizzo.
D)- Le parti danno atto di essere autonomamente autosufficienti, sicché ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio sostentamento e mantenimento.
E)- Essendo la figlia da tempo divenuta maggiorenne (avendo compiuto trentuno anni) ed essendo economicamente autosufficiente, le parti dichiarano che nulla deve essere pattuito a titolo di mantenimento di costei.
F)- I conti correnti bancari, se cointestati ad entrambi i coniugi, verranno estinti, con ripartizione in parti uguali tra loro delle eventuali somme che dovessero residuare al netto delle spese bancarie per la cessazione dei rapporti.
Gli altri conti correnti, se intestati singolarmente, resteranno in uso a ciascun coniuge, dovendo le relative somme (in dare e avere) considerarsi di titolarità esclusiva di ciascuno.
G)- L'autovettura Audi, modello Q2, targata GP155HK, di proprietà esclusiva della ricorrente
( esterà in uso a quest'ultima.”. Pt_1 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in data [...], Parte_1
C.F.: e , nato ad [...] in data [...], CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: , che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data CodiceFiscale_2
18.02.1989, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Enna al n. n. n. 12, Parte II, Serie A, Reg. Ufficio 1, anno 1989;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] in data [...], C.F.: e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Enna, Via Trieste n. 51, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Santi Mastroianni;
e da
, nato ad [...] in data [...], C.F.: e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco
Paolo Di Trapani;
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi e Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data Parte_2
18.02.1989, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Enna al n. n. 12, Parte II, Serie A, Reg. Ufficio 1, anno 1989, e che dall'unione coniugale sono nati i figli, (nata a [...] in data [...]) e (nato a [...] in data [...], Per_1 Persona_2 poi deceduto in data 24.3.2020), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“A)- I coniugi vivranno separati, riconoscendosi piena facoltà di fissare nel territorio nazionale la rispettiva residenza. In caso di spostamento di residenza, verrà data comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
A tale scopo, gli istanti esprimono, sin d'ora, il rispettivo consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
B)- L'attuale casa coniugale (sita in Enna, Via Trieste n. 51) e le eventuali relative pertinenze, con tutti i beni mobili e gli arredi che le compongono, tutto incluso e nulla escluso, vengono assegnate definitivamente alla ricorrente ( ), essendone piena ed esclusiva proprietaria, rinunziando il Pt_1 ricorrente ( ) a pretendere alcunché per qualsivoglia miglioria e per qualsiasi intervento Pt_2
o acquisto da lui rispettivamente apportata ed eseguito su tale immobile nonché avuto riguardo ai beni mobili ed agli arredi che lo compongono, abdicando quindi definitivamente a tutti i relativi diritti, interessi e pretese economiche.
I coniugi, in ogni caso, dichiarano di non avere nulla a pretendere in ordine agli altri beni personali
(immobili e mobili) già di titolarità esclusiva di ciascuno di essi.
C)- La ricorrente ( presta espresso consenso a che il ricorrente ( ) possa Pt_1 Pt_2 allontanarsi dalla casa coniugale sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé tutti
i suoi effetti personali e quant'altro di suo stretto, esclusivo e personale utilizzo.
D)- Le parti danno atto di essere autonomamente autosufficienti, sicché ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio sostentamento e mantenimento.
E)- Essendo la figlia da tempo divenuta maggiorenne (avendo compiuto trentuno anni) ed essendo economicamente autosufficiente, le parti dichiarano che nulla deve essere pattuito a titolo di mantenimento di costei.
F)- I conti correnti bancari, se cointestati ad entrambi i coniugi, verranno estinti, con ripartizione in parti uguali tra loro delle eventuali somme che dovessero residuare al netto delle spese bancarie per la cessazione dei rapporti.
Gli altri conti correnti, se intestati singolarmente, resteranno in uso a ciascun coniuge, dovendo le relative somme (in dare e avere) considerarsi di titolarità esclusiva di ciascuno.
G)- L'autovettura Audi, modello Q2, targata GP155HK, di proprietà esclusiva della ricorrente
( esterà in uso a quest'ultima.”. Pt_1 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in data [...], Parte_1
C.F.: e , nato ad [...] in data [...], CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: , che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data CodiceFiscale_2
18.02.1989, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Enna al n. n. n. 12, Parte II, Serie A, Reg. Ufficio 1, anno 1989;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta